(Allegato-art. 7)
 
                               Art. 7. 
                   Collegio dei revisori dei conti 
 
    1. Il Collegio dei revisori dei conti e' composto da  tre  membri
effettivi, fra i quali il suo presidente,  scelto  fra  i  magistrati
della Corte dei conti e da due membri supplenti. 
    2. I componenti del Collegio, diversi dal presidente,  nonche'  i
relativi supplenti sono nominati uno su  designazione  del  Ministero
dell'economia e delle finanze ed uno su designazione della Presidenza
del Consiglio dei ministri. 
    3. I componenti  del  Collegio  sono  nominati  con  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze, durano in carica tre esercizi
e possono essere confermati una sola volta. 
    4. I componenti del Collegio  sono  scelti  tra  persone  fisiche
iscritte nel registro dei revisori legali fatto salvo quanto disposto
all'art. 10, comma 19,  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. 
    5. Il Collegio esercita le funzioni  di  cui  all'art.  2403  del
Codice civile, in quanto applicabile, nonche' quelle di cui  all'art.
20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. 
    6. Il compenso  e'  stabilito  ai  sensi  della  direttiva  della
Presidenza del Consiglio dei ministri del 9 gennaio 2001.