Art. 7. Collegio dei revisori dei conti 1. Il Collegio dei revisori dei conti e' composto da tre membri effettivi, fra i quali il suo presidente, scelto fra i magistrati della Corte dei conti e da due membri supplenti. 2. I componenti del Collegio, diversi dal presidente, nonche' i relativi supplenti sono nominati uno su designazione del Ministero dell'economia e delle finanze ed uno su designazione della Presidenza del Consiglio dei ministri. 3. I componenti del Collegio sono nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, durano in carica tre esercizi e possono essere confermati una sola volta. 4. I componenti del Collegio sono scelti tra persone fisiche iscritte nel registro dei revisori legali fatto salvo quanto disposto all'art. 10, comma 19, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. 5. Il Collegio esercita le funzioni di cui all'art. 2403 del Codice civile, in quanto applicabile, nonche' quelle di cui all'art. 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. 6. Il compenso e' stabilito ai sensi della direttiva della Presidenza del Consiglio dei ministri del 9 gennaio 2001.