Art. 9. Organizzazione 1. L'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia rispettano i principi di legalita', imparzialita' e trasparenza. 2. Nello svolgimento della propria attivita' l'Agenzia si conforma ai principi della legge 27 luglio 2000, n. 212 recante disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente con particolare riferimento ai principi di trasparenza, leale collaborazione e tutela dell'affidamento e della buona fede, nonche' agli obiettivi individuati dall'art. 6 della legge 11 marzo 2014, n. 23 in materia di cooperazione rafforzata, riduzione degli adempimenti, assistenza e tutoraggio del contribuente. 3. L'Agenzia opera con criteri di efficienza gestionale, economicita' dell'attivita' ed efficacia dell'azione al fine di perseguire gli obiettivi prestabiliti, tra i quali quelli di cui all'atto aggiuntivo previsto all'art. 1, comma 13, del decreto-legge n. 193 del 2016 e garantendo, altresi', la trasparenza degli obiettivi stessi, dell'attivita' svolta e dei risultati conseguiti. 4. L'ordinamento degli uffici e' stabilito con determinazione del presidente, che si conforma al regolamento di amministrazione dell'Agenzia, favorendo il decentramento delle responsabilita' operative, la semplificazione dei rapporti con i privati e l'efficienza dei servizi.