(Allegato A)
                                                           Allegato A 
 
           Modalita' di calcolo delle garanzie finanziarie 
 
1. Quantificazione commisurata alla efficacia dello strumento. 
    Ferma restando la competenza dell'Autorita' competente a valutare
l'adeguatezza  delle  garanzie  prestate,  l'importo  delle  garanzie
stesse deve tenere conto della efficacia dello strumento  finanziario
scelto. Tra gli strumenti finanziari possibili, difatti, ce  ne  sono
alcuni che introducono una significativa  alea  riguardante  tempi  e
effettiva possibilita' di escussione  delle  garanzie,  alea  che  va
debitamente considerata con corrispondenti aumenti degli importi.  E'
altresi' possibile che il gestore attivi (o abbia gia' attivato) piu'
strumenti finanziari che concorrono a fornire la garanzia in  maniera
indipendente, determinando una riduzione  della  alea  corrispondente
all'attivazione di uno solo di tali strumenti. 
    I  criteri  di  calcolo  di  cui  ai  seguenti   capitoli   fanno
riferimento a casi in cui si ricorre a garanzie finanziarie «a  prima
richiesta e senza eccezioni», in  grado  di  assicurare  una  elevata
efficacia. Ricadono  in  tale  tipologia,  ad  esempio,  le  garanzie
finanziarie prestate secondo le modalita' di cui all'articolo 1 della
legge  10  giugno  1982,  n.  348,  a   favore   dell'amministrazione
beneficiaria. 
    Ove l'Autorita' competente ammetta il ricorso a diverse tipologie
di garanzie finanziarie  senza  verificare  per  esse  una  efficacia
paragonabile a quelle «a prima richiesta e senza  eccezioni»,  o  ove
egli attivi piu' strumenti  che  concorrono  a  fornire  garanzia  in
maniera indipendente, si  provvedera'  ad  adeguare  gli  importi  di
riferimento determinati  con  i  criteri  cui  ai  seguenti  capitoli
rispettivamente aumentandoli o riducendoli in  funzione  della  reale
efficacia e dell'importo garantito da tali strumenti. 
    Pare in proposito, opportuno precisare  che  la  citata  alea  e'
l'unico rischio da quantificare da  parte  dell'Autorita'  competente
nell'ambito della determinazione dell'importo della garanzia. Per  il
resto l'Autorita' competente dovra' piuttosto valutare la  verosimile
onerosita' (non quantificare il  rischio)  del  possibile  ripristino
alle condizioni della relazione di riferimento. 
    Il  presente  allegato,   pertanto,   non   detta   criteri   per
quantificare il rischio  di  dover  attivare  le  garanzie  per  tale
ripristino, per quanto tale elemento possa essere  di  interesse  del
gestore,  in  particolare  con  riferimento  ai  suoi  rapporti   con
eventuali terzi che prestano la garanzia. 
    Si rammenta che, ai sensi dell'articolo 4, comma 1,  del  decreto
n. 141 del 26 maggio 2016, le installazioni dotate  di  registrazione
EMAS  usufruiscono  di  una  riduzione   del   50%   delle   garanzie
finanziarie, e quelle dotate di certificato ISO 14001  una  riduzione
del 40%. 
    Si rammenta altresi' che ai sensi dell'articolo 1, comma  4,  del
decreto n. 141 del 26 maggio 2016, nel caso in  cui  sono  operative,
per  l'installazione,  garanzie  prestate  per   la   esecuzione   di
interventi di bonifica, ai sensi  dell'articolo  242,  comma  7,  del
decreto legislativo n. 152/06, fino allo svincolo di  tali  somme  le
garanzie di cui al presente allegato, per il ripristino del sito alle
condizioni della relazione di riferimento, non sono dovute. 
    Pare a riguardo opportuno precisare che non  sono  pertinenti,  a
tal fine, le garanzie prestate per attivita' di  messa  in  sicurezza
operativa o d'emergenza,  non  avendo  tali  attivita'  finalita'  di
recupero completo del sito.  Sono  invece  senz'altro  pertinenti  le
attivita' di vera e propria bonifica  e  le  attivita'  di  messa  in
sicurezza permanente, trattandosi di attivita' volte alla  definitiva
sistemazione del sito, con prospettiva di sua altra destinazione. 
    Tutto quanto sopra esposto trova  applicazione  anche  laddove  i
progetti  di  bonifica  o  messa  in  sicurezza  permanente   vengano
approvati in un momento successivo alla prestazione delle garanzie di
cui  al  presente  decreto,  di  cui  il  gestore  potra'  richiedere
conseguentemente  la  sospensione  contestualmente  alla  prestazione
delle garanzie ai sensi  dell'articolo  242,  comma  7,  del  decreto
legislativo n. 152/2006. 
    In presenza di progetti di  messa  in  sicurezza  operativa,  gli
importi delle garanzie finanziarie da prestare ai sensi del  presente
decreto sono  ridotti  proporzionalmente  al  valore  della  garanzia
prestata ai sensi dell'articolo 242, comma 7, del decreto legislativo
n. 152/2006,  in  relazione  all'intervento  di  messa  in  sicurezza
operativa previsto. Tale riduzione, in ogni caso, non potra' eccedere
il 30% della garanzia finanziaria altrimenti calcolata ai  sensi  del
presente decreto. 
2. Criteri di calcolo commisurati ai quantitativi di sostanze. 
    L'importo delle garanzie finanziarie e' generalmente  commisurato
alla quantita' di sostanze  pericolose  pertinenti  all'esercizio  di
ciascuna  categoria   di   attivita'   condotta   nell'installazione,
determinate  in  condizioni  corrispondenti  alla  massima  capacita'
produttiva. 
    A tal fine per l'intera installazione vanno  computati  per  ogni
classe di pericolosita' (coerentemente con il  decreto  del  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  272  del  13
novembre 2014, recante le modalita' per la redazione della  relazione
di riferimento, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera  v-bis),  del
decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.152)  i  relativi  quantitativi
massimi   di   sostanze   Qi    usati,    prodotti    e    rilasciati
dall'installazione, nel corso di un anno. In caso  di  trasformazione
di  materie  prime  pericolose  in  prodotti,  scarichi  o  emissioni
pericolosi,  le  quantita'  sono  conteggiate  una  sola   volta,   a
condizione di fare riferimento  alla  classe  di  pericolosita'  piu'
penalizzante tra quelle attribuite. Con  tali  dati  l'importo  delle
garanzie sono determinate applicando la seguente formula. 
Garanzia [euro] = Q1 × CU1 + Q2 × CU2 + Q3 × CU3 + Q4 × CU4 
dove CUi e' il coefficiente unitario espresso in euro  su  tonnellata
(o a metro cubo, se tale unita', a  giudizio  del  gestore,  e'  piu'
adeguata  alla  misura  delle  quantita'  di  sostanza)  di  sostanza
pericolosa pertinente di  una  determinata  classe  di  pericolosita'
gestita annualmente, il cui valore e' indicativamente riportato nella
seguente  tabella,   ferme   restando   le   definitive   valutazioni
dell'Autorita' competente nell'esame dei singoli casi concreti. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
    Per impianti nuovi la determinazione dei quantitativi massimi  di
sostanze  gestite  annualmente  fa  riferimento   ad   un   esercizio
continuativo alle condizioni di massima capacita' produttiva, tenendo
conto di eventuali limiti tecnologici o legali. 
    Per impianti in funzione da almeno 5 anni nell'assetto attuale  e
nel caso di  installazioni  con  lavorazioni  stagionali  o  comunque
discontinue, la determinazione dei quantitativi massimi  di  sostanze
gestite annualmente puo' invece fare riferimento ai dati medi storici
rilevati in un periodo significativo. 
3.  Criteri  di  calcolo  commisurati  alle  estensione  delle   aree
interessate. 
    I criteri di cui al capitolo 2 forniscono indicazioni  su  valori
della garanzia da richiedere con  riferimento  ad  installazioni  che
interessano  le  porzioni  di  territorio  minime   necessarie   alla
collocazione  degli  impianti.   Va   peraltro   tenuto   conto   che
installazioni che distribuiscono su porzioni di territorio  ampie  le
proprie attivita' possono corrispondentemente contaminare  aree  piu'
vaste e quindi richiedere maggiori risorse  per  il  ripristino  alle
condizioni  della  relazione  di  riferimento.   A   tal   fine   per
installazioni  molto  estese  i  valori  della   garanzia   posti   a
riferimento nel capitolo 2 possono essere sostituiti con i valori per
ettaro (o sua frazione)  di  estensione  del  territorio  interessato
riportati nella seguente tabella per ciascuna categoria di  attivita'
condotta nell'installazione.  Si  noti  che  tali  valori  andrebbero
sommati per tutte le categorie presenti per determinare  gli  importi
della garanzia da confrontare con quelli  di  cui  al  capitolo  2  e
conseguentemente da porre a riferimento (invece di quelli di  cui  al
capitolo 2) nel caso di installazioni molto  estese,  ferme  restando
anche  in  questo  caso  le  definitive  valutazioni   dell'Autorita'
competente nell'esame dei singoli casi concreti. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
    Nel caso in cui nell'installazione siano condotte piu'  categorie
di attivita',  per  ciascuna  di  esse  la  garanzia  finanziaria  di
riferimento  puo'  fare  riferimento  alla  estensione   delle   aree
interessate  esclusivamente  da  tale  attivita',  con  le   seguenti
condizioni: 
      ove non sia possibile dal punto di vista tecnico attribuire  in
maniera esclusiva una area ad una categoria di attivita' di cui  alla
precedente tabella, essa sara' attribuita alla categoria di attivita'
cui corrisponde il piu' elevato ammontare della garanzia finanziaria; 
      nel caso in cui l'installazione presenti  aree  non  utilizzate
per alcuna categoria di attivita' di cui alla precedente tabella,  ma
piuttosto per attivita' tecnicamente connesse ad una o piu' attivita'
di  cui  alla  precedente  tabella,  esse  saranno  attribuite   alla
categoria di attivita'  connessa  cui  corrisponde  il  piu'  elevato
ammontare della garanzia finanziaria. 
    Nel caso in cui nel sito siano presenti aree non  utilizzate  ne'
per attivita' di cui alla precedente tabella, ne'  per  attivita'  ad
esse tecnicamente connesse, tali aree ai fini  del  presente  decreto
possono considerarsi esterne all'installazione e pertanto non oggetto
di garanzie finanziarie. 
    Per  tenere  conto  della   riduzione   della   probabilita'   di
contaminazione  sull'intero  sito  corrispondente  all'aumento  della
estensione  interessata  da  categorie  di  attivita'  omogenee,  gli
importi  posti  a  riferimento  nella  precedente   tabella   trovano
applicazione diretta solo per i primi 50  ettari  di  estensione.  Le
estensioni eccedenti i 50 ettari fino ai 200 ettari sono computate al
50% e quelle eccedenti i 200 ettari al 10%. 
4. Riduzione connessa al periodo di vita utile residuo. 
    La  intensita'  della  contaminazione,   a   parita'   di   altre
condizioni, dipende dal periodo di  esercizio  dell'installazione.  A
tal fine gli importi di cui ai capitoli 2 e 3  fanno  riferimento  ad
una vita utile residua di riferimento per l'installazione di 50 anni.
Per installazioni che alla data di predisposizione della relazione di
riferimento hanno gia' programmato  la  cessazione  definitiva  delle
attivita' in tempi piu' brevi, ove possano  dimostrare  tale  impegno
all'Autorita'  competente,  agli  importi  indicati  nei   precedenti
capitoli potranno essere applicati i seguenti coefficienti riduttivi. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
    Dopo la prima presentazione della relazione  di  riferimento,  il
gestore   potra'   chiedere   l'applicazione   di   piu'   favorevoli
coefficienti riduttivi (che tengano conto  della  minore  vita  utile
residua) ove  dimostri,  con  un  aggiornamento  della  relazione  di
riferimento, che fino a quel momento lo stato di  contaminazione  del
sito  non  e'  peggiorato  rispetto  a  quello   identificato   nella
precedente relazione di riferimento. 
5.   Determinazione    degli    importi    minimi    connessi    alla
caratterizzazione. 
    Al fine di verificare quanto disposto dall'articolo 3,  comma  3,
primo periodo del decreto del Ministro dell'ambiente e  delle  tutela
del territorio n. 141/2016,  l'Autorita'  competente  acquisisce  dal
gestore evidenza dei costi sostenuti per la redazione della relazione
di riferimento. 
    Tali costi, corrispondenti a (e rappresentativi  di)  quelli  che
bisognera' in ogni caso sostenere per  le  valutazioni  di  cui  alla
lettera b), dell'articolo 29-sexies, comma 9-quinquies,  del  decreto
legislativo n. 152/2006, costituiscono in ogni caso l'importo  minimo
della garanzia finanziaria. 
6. Esempi di calcolo. 
    Esempio 1 - Si considera, a titolo di esempio, una  installazione
che interessa un sito di 38.000 m² (4 ettari) in cui sono condotte le
seguenti attivita' di cui all'Allegato VIII, alla parte seconda,  del
decreto legislativo n. 152/06: a) produzione di coke; b) arrostimento
o sinterizzazione minerali metallici o produzione ghisa o acciaio; c)
lavorazione metalli ferrosi. 
    Il gestore fa  ricorso  ad  una  garanzia  finanziaria  «a  prima
richiesta   e   senza   eccezioni»,   assicura   una   vita   residua
dell'installazione non superiore a 25 anni  e  documenta  una  spesa,
sostenuta per la redazione della relazione di riferimento, di 100.000
euro. Il gestore non adotta alcun sistema di gestione ambientale. 
    L'autorita' competente decide di richiedere importi  di  garanzia
corrispondenti a quelli piu' alti posti a riferimento, non  rilevando
alcuna casistica particolare che possa motivare aumenti  o  riduzioni
rispetto a tali importi. 
    In tal caso  la  garanzia  da  corrispondere  in  relazione  alla
estensione delle attivita' condotte sara' di euro 200.000 × 4 × 0,8 =
640.000. 
    Ammettiamo che tale installazione consumi-produca-scarichi,  alla
capacita' produttiva ogni anno: 
      3.000 m³ di sostanze ricomprese in classe di pericolosita' Q1 , 
      6.000 m³ di sostanze ricomprese in classe di pericolosita' Q2 , 
      130.000 m³ di sostanze ricomprese in classe di pericolosita' Q3
e 
      500.000 m³ di sostanze ricomprese in classe di pericolosita' Q4 
    La garanzia  da  corrispondere  in  relazione  a  tali  quantita'
sarebbe: 
      [(3.000 × 8 + 5.000 × 4 + 130.000 × 2 + 500.000  ×  1)  ×  0,8]
euro = 643.200 euro 
    Poiche' tale importo e' maggiore di quello calcolato in relazione
alla  estensione  delle  attivita'  condotte,   il   gestore   dovra'
corrispondere la garanzia per 643.200 euro. 
    Se il gestore  potra'  dimostrare  che  storicamente  nell'ultimo
quinquennio i livelli produttivi annui effettivi sono stati il 50% di
quelli  calcolati  alla  capacita'   produttiva,   la   garanzia   da
corrispondere in relazione alle quantita' diventa  di  321.600  euro.
Poiche' tale importo e' minore di quello calcolato in relazione  alle
estensione delle attivita', la garanzia  da  corrispondere  sara'  di
640.000 euro. 
    Se  il  gestore  potra'  dimostrare  che  0,9  ettari  non   sono
utilizzati per attivita' tecnicamente connesse alla produzione e  che
ciascuna delle attivita' e' limitata ad un'area dello stabilimento di
estensione minore dell'ettaro, la garanzia minima, in relazione  alle
attivita' condotte, diverra' di euro (200.000+100.000+50.000) ×  i  ×
0,8 = 280.0000 
    Conseguentemente  la  garanzia  da  corrispondere  sara'   quella
calcolata  in  relazione  alle  quantita'  di   sostanze   pericolose
pertinenti: 321.600 € 
    Se,  infine,  il  gestore,  adottasse  un  sistema  di   gestione
registrato EMAS e, due anni prima  della  programmata  cessazione  di
attivita', aggiornasse la relazione di  riferimento,  dimostrando  di
non aver fino a quel momento determinato un peggioramento dello stato
di contaminazione, la garanzia in  relazione  alla  estensione  delle
attivita' condotte, diverra' di euro (200.000+100.000+50.000) ×  1  ×
0,5 × 0,5 = 87.500 
    La  garanzia  da  corrispondere  calcolata  in   relazione   alle
quantita' di sostanze pericolose pertinenti  sara':  [(1.500  ×  8  +
3.000 × 4 + 65.000 × 2 + 100.000 × 1) × 0,5 × 0,5] euro = 63.500 € 
    Conseguentemente la garanzia da corrispondere  sara'  di  importo
pari al minimo necessario per effettuare le valutazioni di  cui  alla
lettera b), dell'articolo 29-sexies, comma 9-quinquies,  del  decreto
legislativo n. 152/2006, ovvero di 100.000 € 
    Esempio 2 - Si considera, a  titolo  di  ulteriore  esempio,  una
installazione che interessa un sito di 1.200.000 m² (120  ettari)  in
cui sono condotte attivita' di raffinazione di petrolio. 
    Il gestore fa  ricorso  ad  una  garanzia  finanziaria  «a  prima
richiesta e senza eccezioni» e documenta una spesa, sostenuta per  la
redazione della relazione  di  riferimento,  di  3.000.000  euro.  Il
gestore non adotta alcun sistema di gestione ambientale. 
    L'autorita' competente decide di richiedere importi  di  garanzia
corrispondenti a quelli piu' alti posti a riferimento, non  rilevando
alcuna casistica particolare che possa motivare aumenti  o  riduzioni
rispetto a tali importi. 
    In tal caso  la  garanzia  da  corrispondere  in  relazione  alla
estensione delle attivita' condotte sarebbe di euro 300.000 ×  (50  +
70×0,5) = 25.500.000 € 
    Ammettiamo          che           l'installazione           abbia
consumato-prodotto-scaricato, (conteggiando le sostanze  consumate  e
prodotte  una  sola  volta  con  riferimento   alla   sostanza   piu'
pericolosa) nell'ultimo quinquennio, ogni anno mediamente: 
      2.500.000 m³ di sostanze ricomprese in classe di  pericolosita'
Q1 , 
      500.000 m³ di sostanze ricomprese in classe di pericolosita' Q2
, 
      700.000 m³ di sostanze ricomprese in classe di pericolosita' Q3
e 
      500.000 m³ di sostanze ricomprese in classe di pericolosita' Q4 
    La garanzia  da  corrispondere  in  relazione  a  tali  quantita'
sarebbe di euro: 
      (2.500.000 × 8 + 500.000 × 4 + 700.000 × 2 +  500.000  ×  1)  =
23.900.000 euro 
    Poiche' tale importo e' minore di quello calcolato  in  relazione
alla  estensione  delle  attivita'  condotte,   il   gestore   dovra'
corrispondere la garanzia per 25.500.000 € 
    Se il gestore  puo'  dimostrare  che  15.000  m²  del  sito  sono
riservati ad attivita' di produzione di energia elettrica  (categoria
IPPC 1.1), la garanzia da corrispondere in relazione alla  estensione
delle attivita' condotte potrebbe essere ricalcolata come segue  euro
300.000 × (50+ 69×0,5) + 50.000 × 2 = 25.450.000 € 
    Tale  ricalcolo  comporta,  nel  caso  specifico,   una   modesta
riduzione dell'importo della garanzia da prestare. 
    Se pero' il gestore puo' dimostrare che solo 800.000 m² del  sito
sono effettivamente oggetto di attivita' da parte della raffineria  e
della centrale, essendo i rimanenti 40 ettari destinati ad  attivita'
non tecnicamente connesse (campi per tiro a volo, viabilita',  mensa,
spaccio aziendale, orto del custode, eliporto, etc...),  la  garanzia
da  corrispondere  in  relazione  alla  estensione  delle   attivita'
condotte sara'  di  euro  300.000  ×  (50+29×0,5)  +  50.000  ×  2  =
19.450.000 € 
    Poiche' tale importo e' minore di quello calcolato  in  relazione
alle quantita' di sostanze gestite, il gestore  dovra'  corrispondere
la garanzia per 23.900.000 € 
    Dotandosi di certificazione ISO 14001 il gestore vedrebbe ridursi
l'importo della garanzia a [(2.500.000 × 8 + 500.000 × 4 + 700.000  ×
2 + 500.000 × 1) × 0,6] = 14.340.000 euro 
    Nel caso in  cui  il  gestore  un  anno  dopo  aver  prestato  la
garanzia, attivi una azione per la messa in sicurezza  operativa  del
sito, prestando le relative  garanzie  ai  sensi  dell'articolo  242,
comma  7,  del  decreto  legislativo  n.  152/2006,  per  un  importo
complessivo di 4  milioni  di  euro,  l'autorita'  competente  potra'
ammettere una corrispondente riduzione della garanzia da prestare  ai
sensi del presente decreto, che quindi dopo il primo anno (e  finche'
rimane attiva l'altra garanzia) diverrebbe di 10.340.000 euro. 
    Ammettiamo, che  il  gestore  sia  gia'  dotato  di  una  polizza
assicurativa che garantisce tra l'altro la copertura del  rischio  di
dover affrontare spese per il ripristino del sito, con  un  massimale
assicurato di 4.000.000  €.  Tale  strumento,  pur  non  essendo  una
garanzia «a prima richiesta e senza eccezioni» e pur  coprendo  anche
altri rischi, contribuisce comunque a fornire una certa  garanzia  di
ripristino alle condizioni della relazione  di  riferimento.  In  tal
caso l'Autorita' competente, valutata l'affidabilita' e pertinenza di
tale garanzia  finanziaria  aggiuntiva,  puo'  ritenere  congrua  una
sensibile riduzione dell'importo della garanzia finanziaria «a  prima
richiesta e senza eccezioni» da prestare dal primo anno  in  aggiunta
all'assicurazione, ritenendo ad esempio come sufficiente  un  importo
di 12.340.000 €. 
    Dopo il primo anno la prestazione della ulteriore garanzia per la
messa  in  sicurezza  operativa  potra'  comportare   una   ulteriore
riduzione, ma comunque non eccedente il valore di 12.340.000 × 0,3  =
3.702.000 €. Conseguentemente la garanzia da prestare  ai  sensi  del
presente decreto dopo il primo anno diverrebbe di 8.638.000 euro.