(Allegato A)
                                                           Allegato A 
 
    Schema  di  convenzione  ai  sensi  dell'art.  3,  comma  1,  del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante "Interventi urgenti in
favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016", come
modificato e integrato dal  decreto-legge  9  febbraio  2017,  n.  8,
recante "Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite
dagli  eventi  sismici  del  2016  e  del  2017",   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45. 
    L'anno duemiladiciassette il giorno _______ del  mese  _______  ,
con la presente convenzione,  valevole  ad  ogni  effetto  di  legge,
sottoscritta in modalita' elettronica ai  sensi  dell'art.  15  della
legge 07 agosto 1990, n. 241 e dell'art.  24  decreto-legge  7  marzo
2005, n. 82, 
    Tra 
      il Commissario Straordinario del Governo per  la  ricostruzione
nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo,  Lazio,  Marche  e
Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, sig. Vasco
Errani, con sede legale in 00187 Roma, Largo  Chigi,  n.  19,  codice
fiscale 97914140583, 
    e 
      l'Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini, con sede legale  in
Visso (MC), Piazza del  Forno,  n.  1,  provvisoriamente  domiciliato
presso il Centro Regionale  della  Protezione  Civile  della  Regione
Umbria,  in  Foligno  (PG),  Via  Romana  Vecchia,   codice   fiscale
90005440434, in persona del Presidente e legale rappresentante  prof.
Oliviero Olivieri, 
    e 
      l'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della  Laga,  con
sede legale in Assergi (AQ), Via del Convento, n. 1,  codice  fiscale
93019650667, in persona del Presidente e legale  rappresentante  avv.
Tommaso Navarra; 
    Premesso che: 
      con decreto del Presidente della  Repubblica  del  9  settembre
2016 il sig. Vasco Errani e' stato nominato Commissario Straordinario
del Governo, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400
e successive modificazioni, ai fini della ricostruzione nei territori
dei  Comuni  delle  Regioni  di  Abruzzo,  Lazio,  Marche  ed  Umbria
interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016; 
      con decreto-legge  17  ottobre  2016,  n.  189,  pubblicato  in
Gazzetta  Ufficiale  18  ottobre  2016,  n.   244,   convertito   con
modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre 2016  sono  stati  adottati
«Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del
24 agosto 2016»; 
      con decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, pubblicato in Gazzetta
Ufficiale 9 febbraio 2017, n. 33, convertito con modificazioni  dalle
legge 7 aprile 2017, n.  45,  pubblicata  in  Gazzetta  Ufficiale  10
aprile 2017, n. 84 e, in particolare, l'art. 18, sono stati  adottati
«Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni  colpite  dagli
eventi sismici del 2016 e del 2017»; 
      l'art. 3, comma 1, del decreto-legge  n.  189  del  2016,  come
modificato dall'art. 18 del decreto-legge n. 8 del  2017,  convertito
con modificazioni dalla legge n.  45  del  2017,  ha  stabilito,  fra
l'altro, che, nel limite delle risorse finanziarie ivi  previste,  e'
consentito agli enti parco nazionali, il cui territorio e'  compreso,
in tutto o in parte, nei Comuni di  cui  agli  allegati  al  medesimo
decreto-legge n. 189 del 2016, ricorrere a  comandi  o  distacchi  di
personale proveniente da Regioni, Province e Comuni interessati o  da
altre pubbliche amministrazioni, ovvero, entro un contingente massimo
di quindici unita', procedere all'assunzione di nuovo  personale  con
contratti di lavoro a tempo determinato della durata massima  di  due
anni; 
      con ordinanza commissariale n. 22 del 4 maggio 2017 sono  state
determinate  «Seconde  linee  direttive   per   la   ripartizione   e
l'assegnazione del personale con professionalita' di tipo tecnico, di
tipo  tecnico-ingegneristico  e  di   tipo   amministrativo-contabile
destinato ad operare  presso  la  Struttura  commissariale  centrale,
presso gli Uffici speciali per la ricostruzione, presso  le  Regioni,
le Province, i Comuni e gli Enti parco nazionali ai sensi e  per  gli
effetti degli articoli 3, 50 e 50-bis del  decreto-legge  17  ottobre
2016, n. 189»; 
      l'art. 2 della predetta ordinanza ha stabilito, in particolare:
a) al terzo comma, che entro quindici giorni dall'entrata  in  vigore
della medesima, gli enti parco nazionali di cui  sopra  provvedono  a
comunicare al Commissario straordinario il  numero  delle  unita'  di
personale da assumere per le finalita' di cui all'art.  3,  comma  1,
del decreto-legge n. 189 del 2016, con la specificazione del relativo
profilo professionale; b) al quarto comma, che, fermo il limite delle
quindici unita' complessive previsto dall'ultimo  periodo  del  primo
comma dell'art. 3  del  citato  decreto  legge,  attraverso  apposita
convenzione,  vengono  determinati,   sulla   base   delle   esigenze
rappresentate nel termine di cui al precedente comma 3, il numero  ed
il profilo professionale delle unita' di personale che  ciascun  ente
parco  e'  autorizzato  ad  assumere,   nonche'   le   modalita'   di
finanziamento delle nuove assunzioni; 
    Considerato che: 
      l'Ente Parco Nazionale  dei  Monti  Sibillini  e  l'Ente  Parco
Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga hanno fatto presente  che
il carico di lavoro del personale, in ragione  degli  eventi  sismici
verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, e' notevolmente aumentato
e che si prevede che aumentera' ancora nei prossimi anni in relazione
ai numerosi procedimenti di competenza ed alla necessita' di assumere
un ruolo  attivo  e  strategico  nella  politica  territoriale  e  di
rinascita socio economica del  territorio  interessato  dai  predetti
eventi sismici; 
      i predetti Enti, in considerazione delle gravi  difficolta'  in
cui versano, in particolar modo  l'Ente  Parco  Nazionale  dei  Monti
Sibillini anche in ragione dell'inagibilita' dell'unica sede  ubicata
nel territorio del Comune di Visso,  ritengono  necessario  avvalersi
della possibilita' di assumere ulteriore personale, come previsto dal
citato art. 3, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016; 
      con nota n. 2375 in data 19 maggio 2017 l'Ente Parco  Nazionale
dei Monti Sibillini ha comunicato il proprio fabbisogno di  personale
aggiuntivo, consistente in complessive n. 10 unita' di categoria  C1,
con  i  seguenti  profili   professionali:   due   collaboratori   di
amministrazione, un collaboratore in informatica,  due  collaboratori
settore partecipazione, comunicazione e turismo sostenibile,  cinique
collaboratori tecnici in diversi settori, per  un  costo  complessivo
annuale di euro 335.000 (euro trecentotrentacinquemila); 
      con nota n. 5762 in data 19 maggio 2017 l'Ente Parco  Nazionale
del Gran Sasso e Monti della Laga ha comunicato il proprio fabbisogno
di personale aggiuntivo, consistente in complessive cinque unita'  di
cui  due  unita'  di  categoria  C1,  con  profilo  professionale  di
collaboratore tecnico, e tre unita'  di  categoria  B1,  con  profilo
professionale di assistente amministrativo e con successiva  nota  n.
6423 dell' 8 giugno 2017  ha  comunicato  che  il  costo  complessivo
annuale delle cinque unita' di personale e' stato determinato in euro
154.000 (euro centocinquantaquattromila); 
      tali oneri graveranno, nella  misura  massima  sopra  indicata,
sulla contabilita' speciale di  cui  all'art.  4,  terzo  comma,  del
decreto-legge n. 189 del 2016, nei  limiti  di  spesa  previsti,  per
ciascuno degli esercizi 2017 e 2018, dall'art. 3, primo comma; 
    Ritenuta: 
      la necessita' di dare attuazione all'ultimo  periodo  dell'art.
3, primo comma, del decreto-legge n. 189 del 2016 nonche' all'art. 2,
quarto comma, dell' ordinanza commissariale n. 22 del 4 maggio  2017,
e di determinare il numero massimo  delle  unita'  di  personale  che
ciascuno degli Enti Parco di cui sopra e' autorizzato ad assumere, il
relativo profilo professionale, nonche' le modalita' di finanziamento
delle nuove assunzioni. 
    Tutto cio' premesso, considerato e ritenuto, le Parti, come sopra
indicate ed individuate, convengono e stipulano quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
                       Conferma delle premesse 
 
    1.  Le  premesse  formano  parte  integrante  e  sostanziale  del
presente atto. 
 
                               Art. 2. 
 
                               Oggetto 
 
    1.   Costituisce   oggetto   della   presente   convenzione    la
ripartizione, fra l'Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini e l'Ente
Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della  Laga,  del  contingente
massimo complessivo di quindici unita' di personale di  cui  all'art.
3, primo comma, ultimo periodo, del decreto-legge n.  189  del  2016,
l'individuazione  dei  relativi  profili  professionali,  nonche'  la
determinazione  dei  costi,  nei  limiti  delle  risorse  finanziarie
previste dal medesimo art. 3, a carico della contabilita' speciale di
cui all'art. 4, comma 3, del citato decreto legge. 
 
                               Art. 3. 
 
                     Ripartizione del personale 
 
    1. Sulla base delle richieste formulate dagli  Enti  interessati,
il contingente massimo di quindici unita'  di  personale  di  cui  al
precedente art. 2 e' cosi' ripartito: fino a  dieci  unita'  all'Ente
Parco Nazionale dei Monti Sibillini; fino a cinque unita'  all'  Ente
Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga. 
 
                               Art. 4. 
 
  Personale assegnato all'Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini 
 
    1. L'Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini e'  autorizzato  ad
assumere fino a dieci unita' di personale  di  categoria  C1,  con  i
seguenti profili professionali: due collaboratori di amministrazione,
un  collaboratore   in   informatica,   due   collaboratori   settore
partecipazione,   comunicazione   e   turismo   sostenibile,   cinque
collaboratori tecnici in diversi settori. 
    2. Il costo massimo  annuale  per  ciascuna  unita',  comprensivo
della tredicesima mensilita', determinato dal predetto Ente, e'  pari
ad  euro  33.500  (trentatremilacinquecento),  pari   ad   un   costo
complessivo  annuale  per  dieci  unita'  di   euro   335.000   (euro
trecentotrentacinquemila). 
 
                               Art. 5. 
 
Personale assegnato all'Ente Parco Nazionale del Gran sasso  e  Monti
                             della Laga 
 
    1. L'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti  della  Laga  e'
autorizzato ad assumere fino a cinque unita' di personale di cui  due
unita' di categoria C1, con il profilo professionale di collaboratore
tecnico, e tre unita' di categoria B1, con il  profilo  professionale
di assistente amministrativo. 
    2. Il  costo  annuale  per  ciascuna  unita',  comprensivo  della
tredicesima mensilita', determinato dal predetto  Ente,  e'  pari  ad
euro 33.500 (trentatremilacinquecento) per il personale di  categoria
C ed e' pari ad euro  29.000  (ventinovemila)  per  il  personale  di
categoria B, pari ad un costo complessivo  annuale  di  euro  154.000
(euro centocinquantaquattromila). 
 
                               Art. 6. 
 
                 Contratto e procedura di selezione 
 
    1. Il personale assegnato  all'Ente  Parco  Nazionale  dei  Monti
Sibillini ed all'Ente Parco Nazionale del  Gran  Sasso  e  dei  Monti
della Laga verra' assunto con contratto  a  tempo  determinato  della
durata massima di due anni. 
    2. Le assunzioni saranno effettuate mediante procedure  pubbliche
in conformita' della normativa vigente in materia. 
    3. Le procedure per il reclutamento del  personale  di  cui  alla
presente convenzione e la gestione del personale assunto,  anche  con
riguardo al trattamento giuridico ed economico, sono a  carico  degli
Enti parco che procedono alle assunzioni. 
 
                               Art. 7. 
 
                          Oneri finanziari 
 
    1. Gli oneri connessi all'esecuzione della  presente  convenzione
sono determinati nella misura massima  di  complessivi  euro  489.000
(quattrocentoottantanovemila) per  ciascuno  degli  esercizi  2017  e
2018,  di  cui  euro  335.000  (euro  trecentotrentacinquemila)   nei
riguardi dell'Ente Parco  Nazionale  dei  Monti  Sibillini,  ed  euro
154.000  (centocinquantaquattromila)  nei  riguardi  dell'Ente  Parco
Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga. 
    2. Tali oneri sono a carico della contabilita'  speciale  di  cui
all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del  2016,  nei  limiti
previsti dall'art. 3, comma 1, del medesimo decreto legge. 
 
                               Art. 8. 
 
                       Modalita' di versamento 
 
    1. Il trasferimento delle  risorse  a  copertura  del  costo  del
personale di cui sopra sara' effettuato  con  appositi  provvedimenti
commissariali a favore di ciascuno dei predetti Enti nel  termine  di
trenta giorni dalla comunicazione di  presa  di  servizio  del  nuovo
personale, nei limiti delle unita' assunte,  del  costo  unitario  di
ciascuna di esse e della durata del relativo contratto, come indicato
ai precedenti articoli 4 e 5. 
 
                               Art. 9. 
 
                Decorrenza e durata della convenzione 
 
    1. La presente convenzione entra in vigore dal giorno dell'ultima
sottoscrizione ed avra' durata fino al 31 dicembre 2018. 
    2. Eventuali modifiche della medesima dovranno essere  concordate
fra le parti. 
 
                              Art. 10. 
 
                       Disposizioni di rinvio 
 
    1.  Per  quanto  non  previsto  nella  presente  convenzione,  si
applicano le disposizioni  previste  dall'ordinamento  vigente  e  le
ordinanze emesse dal Commissario straordinario ai sensi dell'art.  2,
comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016. 
 
                              Art. 11. 
 
                 Esenzioni per bollo e registrazioni 
 
    1. Ai fini delle imposte di bollo e di registro si  applicano  le
disposizioni di cui al decreto del  Presidente  della  Repubblica  26
ottobre 1972, n.  642,  allegato  B,  art.  16,  ed  il  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1986, n. 131. 
    Il presente atto, che si compone di n.  6  pagine,  viene  letto,
approvato articolo per articolo con le premesse e nel suo  insieme  e
viene  sottoscritto,  in  unico  originale,  dalle  Parti  con  firma
digitale in segno di completa accettazione, ai  sensi  dell'art.  15,
comma 2-bis, legge 7 agosto 1990 n. 241 nel rispetto dell'art. 2l del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice  dell'amministrazione
digitale). 
    Letto, confermato e sottoscritto nelle date delle firme digitali. 
    Il Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione nei
territori dei comuni delle regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria
interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, sig. Vasco Errani
(firmato digitalmente) 
    Il Presidente dell'Ente  Parco  Nazionale  dei  Monti  Sibillini,
prof. Oliviero Olivieri (firmato digitalmente) 
    Il Presidente dell'Ente Parco Nazionale del Gran  Sasso  e  Monti
della Laga, avv. Tommaso Navarra (firmato digitalmente)