Allegato PROPOSTA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA «LISON» All'art. 5, comma 4, relativamente alla data di immissione al consumo dei vini Lison e Lison classico, la dicitura «prima del 1° marzo dell'anno successivo alla vendemmia» e' sostituita dalla dicitura «prima del 1° gennaio dell'anno successivo alla vendemmia». All'art. 6, comma 1, per le tipologie Lison e Lison Classico, relativamente all'estratto non riduttore minimo, la dicitura «20,00 g/l» e' sostituita dalla dicitura «18,00 g/l». All'art. 6, e' depennato il seguente comma 2: «E' in facolta' del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, modificare con proprio decreto, per i vini di cui al presente disciplinare, i limiti minimi sopra indicati per l'acidita' totale e l'estratto non riduttore minimo.».