(Allegato)
                                                             Allegato 
PROPOSTA DI MODIFICA  DEL  DISCIPLINARE  DI  PRODUZIONE  DEI  VINI  A
  DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA «LISON» 
    All'art. 5, comma 4, relativamente alla  data  di  immissione  al
consumo dei vini Lison e Lison classico, la dicitura  «prima  del  1°
marzo  dell'anno  successivo  alla  vendemmia»  e'  sostituita  dalla
dicitura «prima del 1° gennaio dell'anno successivo alla vendemmia». 
    All'art. 6, comma 1, per le tipologie  Lison  e  Lison  Classico,
relativamente all'estratto non riduttore minimo, la  dicitura  «20,00
g/l» e' sostituita dalla dicitura «18,00 g/l». 
    All'art. 6, e' depennato il seguente comma 2: 
      «E'  in  facolta'  del  Ministero  delle   politiche   agricole
alimentari e forestali, modificare con proprio decreto, per i vini di
cui al presente disciplinare, i  limiti  minimi  sopra  indicati  per
l'acidita' totale e l'estratto non riduttore minimo.».