Allegato Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Colli Euganei». a) L'art. 2, comma 4: «Il vino a denominazione di origine controllata "Colli Euganei" rosso e' ottenuto dalle uve, dai mosti e dai vini delle seguenti varieta', provenienti dai vigneti di ambito aziendale, idonei alla produzione dei vini di cui all'art. 1, per la seguente composizione: Merlot dal 40 al 80%; Cabernet Sauvignon e/o franc e/o Carmenere dal 20 al 60%; Raboso Piave e/o Raboso Veronese fino al 10%.», e' sostituito con il seguente testo: «4. Il vino a denominazione di origine controllata "Colli Euganei" rosso e' ottenuto dalle uve, dai mosti e dai vini delle varieta' Merlot e/o Cabernet Sauvignon e/o franc e/o Carmenere, provenienti dai vigneti di ambito aziendale, idonei alla produzione dei vini di cui all'art. 1, con un limite massimo dell'85% per singolo vitigno. Possono concorrere alla produzione del predetto vino le uve, i mosti e i vini delle varieta' Raboso Piave e/o Raboso Veronese fino a un massimo del 10%.» b) All'art. 4, comma 5, nell'apposita tabella, la resa di produzione massima di uva per ettaro per la varieta' Serprino di 14 t/ha e' sostituita con 15 t/ha.