(Allegato-Allegato 1)
                                                           Allegato 1 
 
Criteri  di  indirizzo  per  la   pianificazione   finalizzata   alla
   progettazione e realizzazione degli interventi di ricostruzione 
 
                     Versione del 27 luglio 2017 
 
Acronimi e abbreviazioni 
Premessa 
A. Ricostruzione integrata 
    A.1. Quadro conoscitivo generale 
    A.2. Documento direttore per la ricostruzione 
    A.2.1. Finalita' del DDR 
    A.2.2. Contenuti del DDR 
    A.2.3. Programmazione unitaria  degli  interventi  da  parte  dei
soggetti pubblici 
B. Strumenti urbanistici attuativi nelle aree perimetrate 
    B.1. Dalla perimetrazione alla ricostruzione 
    B.2. Criteri per la definizione di strumenti attuativi nelle aree
perimetrate 
    B.2.1. Considerazioni generali 
    B.2.2. Contenuti degli strumenti urbanistici attuativi 
    B.2.3.  Interventi  assentibili   con   riferimento   ai   titoli
abilitativi edilizi e ai livelli operativi 
    B.2.4. Interventi in situ 
    B.3. Aggregati, unita' minime di intervento, unita'  strutturali,
edifici 
C. Indirizzi per la ricostruzione nelle aree esterne alle perimetrate 
    C.1. Ricostruzione e prevenzione  del  rischio  sismico  a  scala
urbana 
    C.1.1. Mobilita' e accessibilita' 
    C.1.2. Spazi aperti sicuri strategici e strutture strategiche 
    C.1.3. Reti tecnologiche 
    C.1.4. Ulteriori elementi della SUM 
    C.1.5. Individuazione della SUM 
    C.2. Ricostruzione pubblica esterna e interna alle perimetrazioni 
D.   Revisione   degli    strumenti    urbanistici    ed    eventuali
rilocalizzazioni 
    D.1. Revisione degli strumenti urbanistici 
    D.1.1. Pianificazione comunale 
    D.1.2. Pianificazione regionale e provinciale 
    D.2. Criteri per la delocalizzazione e la rilocalizzazione  degli
abitati 
Allegato 1 - Contenuti dello strumento attuativo 
Acronimi e abbreviazioni 
    BB.CC. Beni Culturali 
    CTS Comitato Tecnico Scientifico 
    DDR Documento Direttore per la Ricostruzione 
    NTC Norme Tecniche per le Costruzioni 
    OO.PP. Opere Pubbliche 
    PAI Piano di Assetto Idrogeologico 
    PdF Programma di Fabbricazione 
    PRG Piano Regolatore Generale 
    QCG Quadro Conoscitivo Generale 
    SUM Struttura Urbana Minima 
    UMI Unita' Minima di Intervento 
    US Unita' Strutturale 
    VAS Valutazione Ambientale Strategica 
Premessa. 
    Obiettivo  del  presente  documento,  predisposto  dal   Comitato
Tecnico Scientifico (CTS), e' proporre  al  Commissario  «criteri  di
indirizzo per la pianificazione, la progettazione e la  realizzazione
degli interventi  di  ricostruzione  con  adeguamento  sismico  degli
edifici distrutti e di ripristino  con  miglioramento  sismico  degli
edifici danneggiati, in modo da rendere  compatibili  gli  interventi
strutturali con la tutela degli  aspetti  architettonici,  storici  e
ambientali,  anche  mediante  specifiche   indicazioni   dirette   ad
assicurare  una  architettura  ecosostenibile   e   l'efficientamento
energetico» (1) , in ottemperanza all'art. 2 dell'ordinanza n. 11 del
9 gennaio 2017. 
    Preso atto della disomogeneita'  delle  leggi  urbanistiche,  sia
delle Regioni  interessate  (Lazio,  Umbria,  Marche,  Abruzzo),  sia
nazionali per la ricostruzione emanate a seguito di  eventi  sismici,
si e' perseguita l'omogeneizzazione e semplificazione  dei  contenuti
degli  strumenti  urbanistici  attuativi   previsti   per   le   aree
perimetrate (2)  dall'art. 11 della legge n.  229/2016,  in  coerenza
con l'attuazione degli interventi  diretti  nelle  zone  esterne.  La
legge n. 229/2016  individua,  tra  gli  obiettivi  principali  della
ricostruzione, la realizzazione integrata degli interventi. 
    Gli elementi fondanti di un processo di  ricostruzione  integrato
possono essere raggiunti attraverso: 
      A. la predisposizione di un Quadro Conoscitivo  Generale  (QCG)
di riferimento per le attivita' di programmazione  e  pianificazione,
implementabile nel tempo e la successiva elaborazione di un Documento
Direttore per la Ricostruzione  (DDR),  che  consenta  di  coordinare
interventi  (pubblici  e  privati)  interni  ed  esterni  alle   aree
perimetrate e  di  armonizzare,  progressivamente,  gli  obiettivi  e
l'evoluzione delle strategie urbane e socioeconomiche; 
      B.  l'elaborazione,  all'interno  delle  aree  perimetrate,  di
Strumenti      Urbanistici       Attuativi       (funzionali       al
ripristino/sostituzione  delle   infrastrutture   di   urbanizzazione
primaria necessarie al rilascio dei titoli abilitativi  all'attivita'
edilizia,  con  particolare  attenzione  alla   loro   sostenibilita'
economico-finanziaria e alla programmazione relativa alle OO.PP. e ai
BB.CC.); 
      C. la definizione, nelle aree esterne a quelle perimetrate,  di
criteri  costruttivi  edilizi  ed  urbanistici  per  gli   interventi
(pubblici e privati); 
      D. l'individuazione di ipotesi  di  revisione  degli  strumenti
urbanistici e di eventuali rilocalizzazioni. 
A. Ricostruzione integrata 
    A.1. Quadro Conoscitivo Generale 
    Il processo di ricostruzione integrata non puo' prescindere dalla
costituzione di un quadro generale delle  conoscenze  necessarie  per
programmare e pianificare, la cui  forma  e  dimensione  e'  comunque
calibrata in relazione alla: 
    i. scarsita' di risorse umane e materiali disponibili  presso  le
amministrazioni locali; 
    ii. necessita' di avviare,  il  piu'  rapidamente  possibile,  la
pianificazione e l'attivita' di ricostruzione. 
    Il Quadro Conoscitivo  Generale  (QCG)  seleziona,  pertanto,  le
informazioni utili ad esprimere, rapidamente, valutazioni commisurate
alle decisioni da assumere e alla dimensione del centro urbano. 
    Il QCG e' organizzato sulla base delle informazioni territoriali,
come definite  dall'ordinanza  n.  25/2017  (All.  A,  B1,  B2,  B3),
disponibili presso le strutture statali, regionali e gli enti  locali
competenti. 
    Ulteriori aspetti rilevanti del QCG (3) , tenuto conto  che  esso
e' finalizzato a una ricostruzione che  rispetti  anche  principi  di
prevenzione, sono i seguenti: 
      definizione  dell'abitato  in  base  alla   numerosita'   degli
elementi rilevanti e alla loro destinazione  d'uso  (residenza,  sedi
amministrative,  servizi,  commercio,   produzione),   agli   aspetti
funzionali  (tipo  di  funzioni,  ruolo  gerarchico  nei  sistemi  di
appartenenza, ambito territoriale di influenza  del  servizio)  e  ai
valori socio culturali  (edifici  e  manufatti  storico  monumentali,
testimonianze storico architettoniche, valori simbolici); 
      individuazione sommaria dei caratteri costruttivi, funzionati e
di connessione alle reti tecnologiche di specifiche porzioni urbane; 
    indicazione di sistemi e reti  di  sotto-servizi  esistenti  ante
sisma (infrastrutture  tecnologiche  energetiche,  di  comunicazione,
gas, acqua, ecc.); 
    quantificazione  dei  caratteri  morfologici   urbani   (densita'
edilizie, organizzazione della viabilita',  rapporto  tra  edifici  e
viabilita', contiguita' tra gli edifici, rapporto  di  copertura  dei
lotti, lotti liberi, ecc.) anche ai  fini  della  definizione  di  un
sistema di spazi urbani sicuri; 
    individuazione del sistema degli accessi al centro urbano  (dalla
viabilita' esterna) e dei nodi infrastrutturali,  anche  in  funzione
della definizione di vie di  fuga  e  vie  di  accesso  ai  mezzi  di
soccorso; 
    individuazione  delle   proprieta'   pubbliche,   degli   edifici
collabenti, delle necessita' di delocalizzazione; 
    individuazione delle  aree  acquisite  per  la  localizzazione  e
realizzazione  dei  moduli  provvisori,  abitativi  e  non,  e  delle
relative opere di urbanizzazione primaria e secondaria; 
    distribuzione  ed  entita'  del  danno   all'edificato   e   alle
infrastrutture. 
    Il QCG risulta particolarmente utile se integrato dai dati  sulla
popolazione  e  sulle   unita'   immobiliari   (abitanti   residenti;
composizione  dei  nuclei  familiari;  unita'  immobiliari  abitative
occupate; unita' immobiliari  abitative  non  occupate  con  e  senza
utenze; unita' immobiliari non abitative con e senza utenze). Per una
maggiore completezza dell'indagine, possono  essere  predisposte  dal
Comune apposite schede organizzate per temi (4) . 
    A.2. Documento Direttore per la Ricostruzione 
    Il «Documento Direttore per la Ricostruzione» (DDR) e' un atto di
indirizzo per la ricostruzione, non obbligatorio e privo di finalita'
conformative o espropriative; il suo scopo e' quello  di  fornire  un
inquadramento  a  carattere  strategico  per  orientare   le   azioni
dell'Amministrazione comunale nei  diversi  ambiti  di  intervento  e
coordinare la mobilitazione delle risorse economiche necessarie. 
    A.2.1. Finalita' del DDR 
    Trattandosi di un atto  volontario  e  autonomo  del  Comune,  la
redazione del DDR e' consigliata, in particolare, ai comuni ove  piu'
esteso e grave risulti il danno sismico (sia nel capoluogo, sia nelle
frazioni principali) e  dove  sia  utile  valutare  attentamente  gli
obiettivi  e  le  opportunita'  offerte  da  una  ricostruzione  che,
investendo parte  rilevante  del  territorio,  punti  ad  elevare  il
livello  di  sicurezza  del  sistema  urbano  e   a   migliorare   la
funzionalita' dei  servizi  offerti  alla  popolazione,  mettendo  in
relazione la parte del centro  ricostruita  con  quella  ripristinata
dagli interventi di emergenza. 
    I  comuni  geograficamente   contigui,   qualora   lo   ritengano
opportuno, possono redigere il DDR in forma congiunta. 
    In questa prospettiva, pertanto, il DDR e' volto  a  integrare  e
coordinare: 
    i. strumenti urbanistici attuativi per  ambiti  perimetrati,  ove
necessari (ordinanza n. 25/2017); 
    ii. interventi diretti, pubblici e/o privati, in coerenza con  la
Programmazione relativa alle opere pubbliche, ai beni culturali e  ai
dissesti idrogeologici; 
    iii. interventi di  rivisitazione  degli  strumenti  urbanistici,
generali e attuativi. 
    La redazione del DDR consente di aprire, con le comunita' locali,
un confronto ampio e partecipato sui nuovi assetti  che  si  dovranno
prefigurare  e  sulla  strategia  generale  della  ricostruzione.  La
ricostruzione, nei limiti della rapidita'  della  risposta  che  deve
garantire, potra' cosi' diventare un'occasione per migliorare  alcuni
ambienti urbani non piu' funzionali e caratterizzati da abbandono. 
    Il DDR potra', infine, orientare  la  revisione  degli  strumenti
urbanistici vigenti (quando le conseguenze del  sisma  determinassero
l'esigenza di una variazione dello strumento urbanistico generale)  e
proporre una preliminare individuazione delle priorita',  in  termini
di opere pubbliche  necessarie  alla  funzionalita'  della  struttura
urbana. 
    A.2.2. Contenuti del DDR 
    Il  DDR,  compilato  sulla  base  delle  informazioni   acquisite
attraverso la formazione del QCG, sara'  composto  da  una  relazione
tesa a definire gli obiettivi e  le  strategie  da  perseguire  nella
ricostruzione, supportata da un elaborato cartografico  contenente  i
seguenti elementi: 
    assi principali e secondari della citta' e loro intersezione  con
le componenti urbane (lineari, puntuali e areali) di valore  storico,
architettonico e ambientale; 
    principali    reti    infrastrutturali     (esemplificativamente:
viabilita', ciclabilita', adduzione  idrica,  fognature,  luce,  gas,
...)  e  loro  intersezioni  con  le  funzioni  strategiche  per   il
funzionamento dell'insediamento; 
    edifici di rilevanza strategica,  spazi  pubblici  o  collettivi,
aperti, all'interno del centro urbano; 
    «porte  di   accesso»   carrabili/pedonali   alla   citta',   con
particolare attenzione all'individuazione delle vie di fuga, al  fine
di  garantire  la  sicurezza   di   abitanti-residenti   e   fruitori
occasionali; 
    edifici,  aggregati  o  isolati  del  tessuto   urbano   e   aree
circostanti, seriamente danneggiati, per i quali non  si  preveda  un
processo  di  ricostruzione  per  motivi  di  sicurezza   sismica   e
idrogeologica e l'eventuale uso di questi nuovi spazi aperti; 
    aree   in   cui   prevedere    eventuali    delocalizzazioni    e
rilocalizzazioni (Sezione D) tenuto anche conto, qualora disponibili,
degli studi di microzonazione sismica e delle relative condizioni  di
pericolosita'; 
    aree temporaneamente occupate per la risoluzione dell'emergenza; 
    parti dei centri e nuclei urbani  e  rurali  su  cui  intervenire
prioritariamente, per favorire il  rientro  della  popolazione  nelle
abitazioni, il ripristino della vivibilita' e  la  ripresa  di  cicli
economici locali, in  coerenza  con  la  programmazione  delle  opere
pubbliche, fornendo una risposta strategica  adeguata  alla  paralisi
delle attivita' urbane provocata dai danneggiamenti. 
    L'insieme degli elementi succitati contribuira' alla  definizione
della Struttura Urbana Minima (SUM) come descritta nel punto C.1  (5)
. 
    A.2.3. Programmazione unitaria  degli  interventi  da  parte  dei
soggetti pubblici 
    La complessita' della  ricostruzione,  strettamente  condizionata
dalla  messa  a  disposizione,  da  parte  delle  istituzioni,  delle
necessarie risorse, suggerisce di ancorare, in  modo  stringente,  la
programmazione  strategica  e  la  pianificazione  urbanistica   (sia
attuativa, sia generale, ove emerga l'esigenza di una sua  revisione)
ai programmi di intervento relativi alle  opere  pubbliche,  ai  beni
culturali e ai dissesti idrogeologici (punto A.2.1,  lettera  ii)  ed
eventualmente al Programma triennale delle opere pubbliche di ciascun
comune, disciplinato dall'art. 21 decreto legislativo n. 50/2016. 
    Finalita'  della  ricostruzione  integrata   e'   assicurare   la
realizzazione  coordinata  di  edifici  e  opere  di   urbanizzazione
(primaria e secondaria) superando la frammentazione degli interventi.
Attraverso  la  ricostruzione  integrata,  anche   degli   interventi
pubblici, si pongono al centro della  pianificazione  urbanistica  la
programmazione e l'effettiva esecuzione delle  opere  pubbliche,  con
tempi e costi  certi  e  seguendo  procedure  trasparenti.  I  comuni
potranno effettuarla utilizzando le  risorse  che  verranno  messe  a
disposizione dai  programmi  di  intervento  (commissariali  e  delle
regioni) e, nei casi possibili,  anche  con  il  ricorso  al  proprio
Programma triennale delle opere pubbliche. 
    A tal proposito si ricorda che, come previsto dall'art. 3,  comma
2, ordinanza n. 25/2017,  i  margini  della  perimetrazione  «possono
includere, oltre al patrimonio edilizio da ricostruire o  recuperare,
le necessarie opere di urbanizzazione primaria e secondaria  ed  aree
ad uso pubblico». 
    Come meglio si dira' alla sezione C.2.,  la  legge  n.  229/2016,
all'art. 14, introduce una disciplina specifica della  «Ricostruzione
pubblica» (ivi intesa come «ricostruzione, riparazione  e  ripristino
degli edifici pubblici» nonche' «gli interventi volti  ad  assicurare
la funzionalita' dei servizi pubblici» e ancora «gli  interventi  sui
beni del patrimonio artistico e culturale compresi quelli  sottoposti
a tutela ai sensi del codice»), prevedendo la predisposizione  di  un
piano delle  opere  pubbliche,  comprensivo  degli  interventi  sulle
urbanizzazioni  dei  centri  o   nuclei   oggetto   degli   strumenti
urbanistici attuativi (articolato e proposto  dalle  quattro  Regioni
interessate), ma esteso anche agli  interventi  sulle  urbanizzazioni
danneggiate esterne ai centri o nuclei perimetrati,  che  quantifichi
il  danno  e  ne  preveda  il  finanziamento  in  base  alle  risorse
disponibili.  Sulla  base  di  tale  piano,  adottato  con  ordinanza
commissariale,  i  soggetti  attuatori   interessati   (indicati   al
successivo art. 15) oppure i Comuni, le Province o le stesse  Regioni
e lo Stato, invieranno poi al Commissario i progetti degli interventi
(6) . 
B. Strumenti urbanistici attuativi nelle aree perimetrate 
    L'ordinanza n. 25/2017 ha definito, ai sensi dell'art.  5,  comma
1, lettera e) della legge n. 229/2016 e  s.m.i.,  i  criteri  per  la
perimetrazione dei centri e nuclei di particolare interesse, o  parte
di  essi,  che  risultino  maggiormente  colpiti  e  nei  quali   gli
interventi siano regolati attraverso strumenti urbanistici attuativi. 
    La perimetrazione (rif. art. 2, comma 3,  ordinanza  n.  25/2017)
costituisce  «una  evidenziazione  di  spazi,  edifici,  aggregati  e
urbanizzazioni»  su  cui  si  renda  necessario  intervenire,  previa
approvazione degli strumenti urbanistici attuativi, e  «non  comporta
mutamenti, modifiche  ed  integrazioni  degli  strumenti  urbanistici
vigenti». Essa e', dunque, un'attivita' propedeutica  alla  redazione
dei piani attuativi. 
    B.1. Dalla perimetrazione alla ricostruzione 
    Come anche precisato nell'ordinanza n. 25/2017,  il  procedimento
di approvazione della perimetrazione si svolge con il supporto  degli
Uffici Speciali  per  la  Ricostruzione  chiamati  ad  effettuare  la
relativa istruttoria preliminare predisponendo la documentazione  ivi
stabilita (art. 3), «previa acquisizione delle necessarie indicazioni
del comune interessato». 
    All'istruttoria preliminare seguono la trasmissione dello  schema
di proposta di perimetrazione ai comuni  e  la  sua  pubblicita';  al
termine di queste fasi il presidente della regione - vice commissario
approva, con proprio decreto, la  perimetrazione  (art.  4)  che,  da
quella data, assume carattere definitivo  ed  efficacia  giuridica  e
amministrativa, con la conseguenza che nelle aree  individuate  «fino
all'approvazione dei piani attuativi  (...)  non  e'  autorizzata  la
realizzazione di alcun intervento diretto  su  edifici,  aggregati  o
infrastrutture ubicati all'interno  del  perimetro  (...)»  (art.  5,
comma 4). 
    Il richiamo alla procedura prevista e'  finalizzato  a  segnalare
l'importanza di un'attenta valutazione degli effetti del procedimento
di perimetrazione, atteso che il provvedimento di approvazione finale
della perimetrazione determina gli effetti prescrittivi succitati. 
    In particolare, la preclusione degli interventi diretti in attesa
dell'approvazione dei piani attuativi («combinato disposto» dell'art.
5, comma 4, ordinanza n. 25/2017, e dell'art. 5, comma 1, lettera b),
della legge n. 229/2016), dilatando  i  tempi  di  presentazione  dei
progetti di edifici o aggregati, potrebbe concorrere all'abbandono di
centri e nuclei di limitate estensioni, in via definitiva. 
    Per ovviare il verificarsi di una simile situazione problematica,
i comuni, anche nell'ambito del procedimento  di  approvazione  delle
perimetrazioni e comunque prima  della  emanazione  del  decreto  del
presidente della regione - vice commissario, possono individuare,  ai
sensi dell'art. 11, comma 8  della  legge  n.  229/2016  e  s.m.i.  e
ordinanza n.  19/2017,  art.  16,  edifici  e  aggregati  edilizi  da
recuperare attraverso interventi unitari diretti, escludendoli  dalla
perimetrazione.  Gli  interventi  dovranno   essere   conformi   alla
pianificazione (vigente, o eventualmente variata  dalle  regioni  con
apposita legge). 
    In tal senso, i  presenti  criteri  propongono  la  ricostruzione
integrata, sia interna  ai  piani  attuativi  (da  predisporre),  sia
esterna ai medesimi, da  realizzarsi  con  interventi  diretti,  come
illustrato di seguito e nella successiva sezione  C,  previo  attento
confronto tra lo schema di perimetrazione proposto e la potenzialita'
operativa  della  pianificazione  urbanistica  comunale   vigente   e
adottata, generale ed attuativa. 
    B.2. Criteri per la definizione di strumenti attuativi nelle aree
perimetrate 
    B.2.1. Considerazioni generali 
    L'attenzione che la legge n. 229/2016 dedica alla  individuazione
e alla ricostruzione dei centri e  nuclei  di  particolare  interesse
intesi in un'accezione ampia, come anche precisato nella ordinanza n.
25/2017 (in particolare nell'Allegato 1), fa emergere  l'esigenza  di
individuare criteri e modalita' specifiche per  la  ricostruzione  da
recepire negli strumenti urbanistici attuativi o, piu'  in  generale,
da attuare attraverso interventi edilizi diretti (sezione C). 
    Considerato che, anche alla luce  del  combinato  disposto  delle
ordinanze n. 19/2017 e n.  25/2017,  la  nozione  di  centro  storico
rimanda sia alle zone classificate dagli strumenti di  pianificazione
comunale,  sia  ai  centri  riconosciuti   meritevoli   di   speciale
attenzione   e   conservazione   da   strumenti   di   pianificazione
territoriale o paesaggistica statali, regionali, provinciali, sia  al
complesso delle relazioni tra impianto  storico  originario,  tessuto
urbano e territorio, i comuni dovranno: 
    a) approfondire  le  valutazioni  sulla  presenza  di  patrimonio
culturale   di   particolare   interesse   e   di   pregio   storico,
architettonico,  archeologico,   naturale   e   paesaggistico,   gia'
considerate ai fini delta perimetrazione,  secondo  la  ordinanza  n.
25/2017, Allegato l , punto 1. In questa prospettiva, l'analisi e  la
conoscenza dei tracciati storici, dei  volumi,  della  configurazione
architettonica, delle relazioni tra spazi pubblici e  privati  e  del
rapporto tra  insediarnento  e  territorio  costituiranno  importante
riferimento  per  la  pianificazione   e   la   progettazione   degli
interventi, ai fini della  loro  conservazione  compatibile  con  gli
obiettivi di miglioramento e adeguamento  stabiliti  dalla  normativa
tecnica antisismica; 
    b) disciplinare gli interventi  di  riparazione/ricostruzione  da
inserire nello strumento attuativo, assicurando  la  continuita'  tra
edifici monumentali ed edilizia storica di contesto  che  rivesta  un
particolare e dichiarato interesse. 
    Quest'azione dovra' essere articolata in rapporto  alla  gravita'
del danno subito e  alla  natura  del  manufatto  interessato,  ferma
restando l'ottemperanza all'adeguamento e  al  miglioramento  sismico
previsti e nel rispetto dei vincoli economici. 
    Poiche', ai sensi dell'art. 11, comma 4 del  decreto  legislativo
n. 152/2006, «La VAS viene effettuata ai vari  livelli  istituzionali
tenendo conto  dell'esigenza  di  razionalizzare  i  procedimenti  ed
evitare duplicazioni nelle valutazioni» per evitare aggravi tecnici e
prolungati tempi di approvazione e' necessario che le amministrazioni
competenti (Stato e regioni) provvedano a disciplinare  l'adattamento
della VAS al procedimento di formazione degli  strumenti  urbanistici
attuativi,  di  cui  al  presente  paragrafo,   assegnando   apposite
competenze alla Conferenza permanente di cui all'art. 11 della  legge
n. 229/2016. 
    B.2.2. Contenuti degli strumenti urbanistici attuativi 
    I   contenuti   degli   strumenti    attuativi    interni    alla
perimetrazione, indicati all'art. 1 l, comma 1, 2 e 3 della legge  n.
229/2016 e s.m.i., riguardano la pianificazione e le modalita'  della
ricostruzione di: 
    a) edifici pubblici e di uso pubblico e opere  di  urbanizzazione
secondaria; 
    b) edifici privati residenziali e per attivita' produttive; 
    c) opere di urbanizzazione primaria interne all'ambito; 
    d) piano finanziario e prima valutazione dei costi di  tutti  gli
interventi ed opere previsti. 
    Inoltre, i contenuti dei piani attuativi  devono  ottemperare  ai
requisiti minimi necessari, ai  fini  della  ricostruzione,  previsti
dalle leggi regionali in materia, ove presenti. Nell'Allegato 1  sono
indicati, a specificazione dei contenuti di legge,  gli  elementi  di
base e di piano necessari alla formazione degli strumenti urbanistici
attuativi, che sono approvati secondo le modalita' previste dall'art.
11, comma 4, e seguenti della legge n. 229/2016 e s.m.i. 
    Qualora i piani attuativi siano in conformita' con le  previsioni
urbanistiche vigenti,  ai  sensi  delle  disposizioni  statali,  sono
assunti dal comune con atto di giunta municipale. 
    Qualora l'applicazione della disposizione contenuta nell'art. 11,
comma  6,  della  legge  n.  229/2016  e  s.m.i.   venga   utilizzata
nell'ambito degli strumenti urbanistici attuativi da predisporre,  le
regioni, al termine del procedimento richiamato, devono recepire  nei
piani paesaggistici vigenti  e/o  adottati  le  eventuali  modifiche,
riconducendole,   per    quanto    possibile,    all'interno    delle
classificazioni delle  specifiche  prescrizioni  d'uso  presenti  nei
piani medesimi. Nel caso in cui  le  modifiche  approvate  riguardino
norme di legge regionale, le  regioni  devono  provvedere  alla  loro
modifica prima del rilascio dei  titoli  abilitativi  edilizi  per  i
progetti della ricostruzione. 
    B.2.3.  Interventi  assentibili   con   riferimento   ai   titoli
abilitativi edilizi e ai livelli operativi 
    Fermi restando i titoli abilitativi stabiliti  dall'ordinanza  n.
4/2016, limitatamente al rafforzamento locale (livello operativo  L0)
e  dall'ordinanza  n.  19/2016  per  il  miglioramento  sismico,   la
demolizione e la ricostruzione (livelli operativi L1, L2, L3  e  L4),
e'  utile  associare  le  varie  tipologie  di  intervento   previste
dall'art. 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica  n.
380/2001, ai livelli operativi stabiliti dalle ordinanze. 
    In prima istanza, con riferimento al decreto del Presidente della
Repubblica n. 380/2001, gli interventi si articoleranno di norma in: 
    1. manutenzione ordinaria  e  straordinaria  (art.  3,  comma  1,
lettera a) e b)) che comprende gli interventi di rafforzamento locale
- L0 (ordinanza n. 4/2016); 
    2. restauro e recupero  dell'edilizia  storica  e  degli  edifici
tutelati e risanamento statico (art.  3,  comma  l,  lettera  c)  che
comprende, di norma, i  livelli  degli  interventi  di  miglioramento
sismico L1, L2, L3, ma anche interventi di rafforzamento locale - L0; 
    3. ristrutturazione edilizia (art. 3, comma  1,  lettera  d)  con
ricostruzione parziale di edifici che presentino porzioni  superstiti
con rilevante valore storico-testimoniale e di' pregio, meritevoli di
conservazione e conseguente integrazione, che comprende, di norma, il
livello degli interventi di miglioramento sismico - L1, L2 e L3 e  di
ricostruzione o adeguamento sismico - L4; 
    4. ristrutturazione  edilizia  con  demolizione  e  ricostruzione
completa (art. 3, comma 1,  lettera  d)  nel  rispetto  dei  principi
prioritari sopra enunciati e dei valori  dell'edificato  preesistente
(volumetrici,  spaziali,  tipo-morfologici,  materici,  nonche'   dei
rapporti  tra  vuoti  e  pieni,  in  senso  sia   planimetrico,   sia
altimetrico - prospetti e loro aperture)  che  comprende  il  livello
degli interventi di ricostruzione - L4; 
    5. ristrutturazione  edilizia  con  demolizione  e  ricostruzione
completa, con prospetti e  sagoma  e  volumi  diversi,  anche  minori
(nuova costruzione art. 10, comma 1,  lettera  c)  che  comprende  il
livello degli interventi di' ricostruzione - L4; 
    6. nuova costruzione (art. 3, comma 1, lettera e), art. 10, comma
1, lettere a) e b) - L4. 
    Di norma,  gli  strumenti  urbanistici  vigenti  o  adottati  non
prevedono  per  il  patrimonio  edilizio  esistente,  in  particolare
storico   e   di   pregio,   la   tipologia   di   intervento   della
ristrutturazione edilizia, nelle varie forme  e  modalita'  contenute
nel decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 (7) . 
    L'eventuale assenza di questa previsione urbanistica,  essenziale
per la ricostruzione, comporta la necessita' di intervenire  con  una
variante urbanistica sia nei casi in  cui  l'intervento  riguardi  il
patrimonio edilizio interno alle perimetrazioni, quindi attraverso  i
piani attuativi, sia nei casi in cui  sia  esterno,  quindi  con  una
variante generale del PRG o del PdF volta a prevedere: 
    a) la ricostruzione diretta degli edifici  risalenti  al  periodo
precedente alla 2ª guerra mondiale, demoliti o crollati in tutto o in
parte, con  la  modalita'  della  ristrutturazione  edilizia  di  cui
all'art. 3, comma 1, lettera d), del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 380/2001. Nei casi indicati nei precedenti punti 3 e 4,
cio' avverra' con il mantenimento della medesima sagoma dell'edificio
preesistente, quindi dell'andamento planimetrico dell'area di  sedime
e degli allineamenti altimetrici e planimetrici originari; 
    b) la ricostruzione diretta degli  edifici  realizzati  in  epoca
successiva alla 2ª guerra mondiale, demoliti o crollati in tutto o in
parte, con  la  modalita'  della  ristrutturazione  edilizia  di  cui
all'art. 3, comma 1, lettera d), del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 380/2001. Nei casi indicati nei precedenti punti 3 e 4,
cio'  avverra'  con  il   mantenimento   del   volume   dell'edificio
preesistente o anche con volumetria minore. 
    Al  fine  di  accelerare  il  processo   di   ricostruzione,   in
alternativa al procedimento ordinario di variante le Regioni  possono
adottare specifiche misure di rango legislativo  per  consentire  gli
interventi di ristrutturazione edilizia nei casi di edifici  demoliti
o crollati in tutto o in parte, a prescindere  quindi  dalla  vigente
destinazione  urbanistica  dei  singoli  piani  che   vengono   cosi'
modificati ope legis. 
    Per assicurare l'omogeneita' della ricostruzione,  garantendo  al
contempo la «ricostruzione conservativa minima» dei tessuti edilizi e
degli edifici, e' opportuno che gli interventi legislativi  regionali
si adeguino ai criteri succitati per  il  procedimento  ordinario  di
variante. 
    Si segnala, altresi', che il 6 aprile e'  entrato  in  vigore  il
decreto del  Presidente  della  Repubblica  n.  31/2017,  avente  per
oggetto: «Individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione
paesaggistica  o  sottoposti  a  procedura  semplificata,  ai   sensi
dell'art.  12  del  decreto-legge  29  luglio  2014,  n.  106,   come
modificato dall'art. 25 del decreto-legge 12 settembre 2014,  n.  133
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164».
Nell'allegato «A»  dell'art.  2  sono  elencati  gli  interventi  non
soggetti ad autorizzazione  paesaggistica  ed  in  particolare  «A.3:
Interventi che abbiano  finalita'  di  consolidamento  statico  degli
edifici (...)», riconducibili alle tipologie  di  cui  ai  precedenti
punti 1 e 2, e «A.29: Interventi di  fedele  ricostruzione  (...)  in
conseguenza di calamita' naturali o catastrofi», riconducibili,  alle
tipologie di cui ai precedenti punti 3 - 4 (8) ... 
    Per una piu' coerente cd estesa semplificazione  e  accelerazione
del processo di ricostruzione, nel rilascio dei pareri e  dei  titoli
abilitativi  per  gli  interventi  di   ricostruzione,   si   segnala
l'utilita',  che  le  Amministrazioni   competenti   estendano   (ove
possibile ope legis o con provvedimenti specifici e per  le  medesime
tipologie di intervento) le modalita' semplificate,  gia'  vigenti  a
livello nazionale per la materia del paesaggio,  anche  alla  materia
ambientale e alle aree naturali protette (parchi,  riserve,  Siti  di
Importanza Comunitaria, e Zone a Protezione Speciale). 
    Ferma restando l'ottemperanza all'adeguamento e al  miglioramento
sismico  e  nel  rispetto  dei   vincoli   economici   previsti,   la
ricostruzione dei centri e nuclei storici coinvolti dal sisma  dovra'
trovare il  giusto  equilibrio  tra  aggiornamento  e  conservazione,
assicurando un miglioramento delle condizioni di sicurezza e di  vita
(efficienza    energetica,    comfort    ambientale,    miglioramento
infrastrutturale e dei servizi), ponendosi, contemporaneamente, nella
prospettiva del recupero complessivo del tessuto edilizio  cosiddetto
minore e nella permanenza degli assetti tipo-morfologici. 
    B.2.4. Interventi in situ 
    E' opportuno incentivare la ricostruzione all'interno dei  centri
storici rispetto a quella sparsa nel territorio, sia per contenere il
consumo di suolo, sia per favorire la  ricostruzione  di  un  tessuto
urbano e di relazioni sociali consolidato. 
    Nella ricostruzione  in  situ  e'  auspicabile  salvaguardare  la
memoria del tracciato urbano preesistente. 
    Il grado di conservazione da perseguire nel tessuto  storico  non
sottoposto a vincolo e' subordinato alla valutazione delle condizioni
di sicurezza strutturali e, limitatamente ai fronti su ambiti  urbani
di valore identitario, alla entita' delle porzioni murarie superstiti
su  tali  fronti  e  di  quelle  connesse  adiacenti  strutturalmente
riutilizzabili. A tal fine, e'  importante  che  l'individuazione  di
tali ambiti urbani rientri  tra  i  contenuti  della  pianificazione,
fatta salva la verifica della fattibilita' e della economicita' nella
progettazione finale. 
    In caso di delocalizzazione e di abbandono di centri  storici  di
particolare valore storico e paesaggistico (sezione D) si auspica che
se ne mantenga  la  memoria  prevedendo  azioni  di  conservazione  a
rudere. 
    Gli  interventi  sul  tessuto  storico  dovranno  realizzare   un
miglioramento  complessivo  della  costruzione,  per  conseguire   il
livello di sicurezza richiesto dalle ordinanze. 
    In presenza di edifici di  particolare  interesse  storico  e  di
valore  identitario,   potranno   essere   utilizzati   i   materiali
dell'edilizia  tradizionale  e   quelli   eventualmente   accantonati
(materiale lapideo, sia dell'apparecchio murario  che  di  stipiti  e
soglie di porte  e  finestre,  cornici,  mensole,  camini,  eventuali
elementi decorativi), comunque garantendo  il  livello  di  sicurezza
richiesto. 
    E' infine necessario tenere  conto  delle  peculiarita'  connesse
agli  edifici  in   aggregato,   anche   in   funzione   della   loro
vulnerabilita' sismica. Quando s'interviene su edifici in  aggregato,
infatti, si devono utilizzare principi e  metodi  che  tengano  conto
delle azioni derivanti dalle  costruzioni  adiacenti;  in  merito  si
rinvia  alla  sezione  B.3  nonche'  alle  Norme  Tecniche   per   le
Costruzioni (NTC) vigenti e alla relativa circolare esplicativa. 
    Per  gli  edifici  sottoposti  a  tutela  ai  sensi  del  decreto
legislativo n. 42/2004 e s.m.i.,  i  progetti  di  restauro  dovranno
essere  elaborati  nel  rispetto  degli  indirizzi  contenuti   nella
direttiva (decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  9
febbraio 2011) Linee guida per la valutazione e riduzione del rischio
sismico del patrimonio culturale, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 47, supplemento ordinario n. 54 del 26 febbraio 2011 e s.m.i. 
    Ove  possibile,  e'  auspicabile  che   anche   l'intervento   di
miglioramento   sismico   di   edifici   dell'edilizia   diffusa   di
riconosciuto  valore   storico-testimoniale,   nel   perseguire   gli
inderogabili obiettivi di  sicurezza  stabiliti  dalle  NTC  vigenti,
tenga  conto  degli  indirizzi  previsti  nell'art.  29  del  decreto
legislativo n. 42/2004 e smi. 
    Il progetto, che riguardi sia singoli edifici, sia  aggregati  di
valore  storico  ed  identitario,  dovra'  giustificare   le   scelte
effettuate in termini storici, strutturali  ed  energetico-ambientali
ed essere corredato di: 
    relazione sugli aspetti storici dell'edificio,  in  relazione  al
contesto; 
    analisi  tecnico-materica  specifica  del  singolo  edificio,  in
relazione agli aspetti strutturali ed energetico ambientali, al  fine
di individuare parametri di calcolo appropriati e realmente  aderenti
alla  costruzione,  e  di  rendere  attendibili  e  verificabili  gli
interventi proposti; 
    documentazione fotografica relativa allo stato  ante  sisma  (ove
esistente) e allo stato attuale. 
    B.3. Aggregati, Unita' Minime di Intervento, Unita'  Strutturali,
edifici 
    La tipica conformazione  dei  centri  storici  italiani  vede  la
presenza di un'edilizia sviluppatasi attraverso la realizzazione,  in
tempi successivi, di lotti edilizi differenti, sia planimetricamente,
sia altimetricamente, quasi sempre  senza  soluzione  di  continuita'
fisica, dando luogo a quelli che  oggi  risultano  essere  isolati  e
aggregati estremamente articolati al loro interno, dove e'  possibile
identificare piu' edifici. 
    La legge n. 229, l'ordinanza n. 19/2017,  le  NTC  vigenti  e  la
relativa circolare di attuazione contengono riferimenti o definizioni
di isolati, aggregati ed edifici, a cui si aggiunge quella di  Unita'
Minima di Intervento (UMI). 
    L'isolato costituisce, di norma, l'unita' base del tessuto urbano
e corrisponde ad una  porzione  di  territorio  delimitata  da  spazi
pubblici o di uso pubblico o, in parte, da  diverse  destinazioni  di
PRG. L'isolato  puo'  comprendere  edifici  singoli,  piu'  aggregati
ovvero puo' coincidere con un unico aggregato. 
    Per aggregato si intende un insieme  di  edifici  strutturalmente
interconnessi tra loro, con collegamenti anche parzialmente efficaci,
derivanti  da  progressivi   accrescimenti   edilizi,   che   possono
interagire sotto un'azione sismica (ordinanza n.  19/2017).  Ai  soli
fini  di  incremento  dell'entita'  dei  contributi  viene   definito
aggregato edilizio un aggregato o parte di esso costituito da  almeno
tre edifici. 
    La UMI, definita dalla legge n. 229/2016, e' una  delle  porzioni
in cui l'aggregato edilizio  puo'  essere  suddiviso,  nel  caso  sia
costituito da piu' edifici (leggi anche  Unita'  Strutturali  -  US),
come definito dall'art. 11, comma 8: «sono altresi' perimetrate,  per
ogni aggregato edilizio, le UMI costituite dagli insiemi  di  edifici
subordinati a progettazione unitaria,  in  ragione  della  necessaria
integrazione del complessivo processo edilizio  finalizzato  al  loro
recupero,  nonche'  della  necessita'  di  soddisfare   esigenze   di
sicurezza   sismica,   contenimento   energetico   e   qualificazione
dell'assetto urbanistico». Al fine di individuare  l'UMI  valgono  le
indicazioni che le NTC vigenti e la  relativa  circolare  esplicativa
utilizzano per definire l'US, nonche' quelle che  l'ordinanza  n.  19
fornisce per l'individuazione dell'edificio. 
    L'edificio, che costituisce comunque la struttura minima  oggetto
degli interventi di ricostruzione e  comunque  sempre  ammissibile  a
contributo,  come  definito  dall'art.  3,  comma  1,   lettera   b),
dell'ordinanza n. 19, e' perfetto sinonimo dell'US definita dalle NTC
ed infatti: «per edificio (formato da una o piu' unita'  immobiliari)
[si intende] l'unita' strutturale caratterizzata  da  continuita'  da
cielo a terra per  quanto  riguarda  flusso  dei  carichi  verticali,
delimitata da spazi aperti o  da  giunti  strutturali  o  da  edifici
strutturalmente contigui, ma almeno tipologicamente diversi, quali ad
esempio: 
    fabbricati costruiti in epoche diverse; 
    fabbricati costruiti con materiali diversi; 
    fabbricati con solai posti a quote diverse; 
    fabbricati aderenti solo in minima parte». 
    Alla luce di quanto sopra, si comprende che: 
    l'individuazione  dell'UMI  debba  essere  volta  a  definire  le
porzioni di aggregato edilizio, necessariamente  comprendenti  una  o
piu' US nella loro interezza, che per molteplici  ragioni,  non  solo
tecniche, e' opportuno trattare in modo unitario; 
    l'aggregato  edilizio  possa  coincidere   con   un   isolato   o
costituirne una parte. 
    I Comuni, nelle aree sia interne sia esterne ai piani  attuativi,
devono individuare gli aggregati edilizi, le UMI e gli edifici che li
compongono,  promuovere  la  formazione  dei  relativi   consorzi   e
perseguire la realizzazione di interventi edilizi unitari (pubblici e
privati) per favorire il conseguimento di livelli di  sicurezza  piu'
elevati e controllati. 
    I comuni procederanno dunque, ai sensi  dell'art.  11,  comma  8,
della legge n. 229/2016,  all'individuazione  definitiva  sull'intero
patrimonio edilizio,  sia  pubblico,  sia  privato,  degli  aggregati
edilizi e  dei  relativi  edifici;  al  riguardo  si  evidenzia  come
l'individuazione  degli  aggregati,  effettuata   nell'ambito   della
compilazione delle schede AeDES  o  FAST,  non  possa,  in  generale,
essere  utilizzata  ai  fini  dell'applicazione   dell'ordinanza   n.
19/2017, dato il carattere speditivo che caratterizza in tali  schede
il processo  di  individuazione  degli  edifici;  in  ogni  caso,  e'
necessaria  un'attenta  riconsiderazione  da  parte  del  progettista
incaricato. 
    Per individuare ciascun aggregato edilizio e' necessario indicare
quali siano gli spazi  (strade,  piazze,  corti  interne,  giunti  di
separazione) che lo isolano rendendolo  strutturalmente  indipendente
da edifici o aggregati edilizi adiacenti.  La  presenza  di  elementi
quali archi o volte di contrasto posti a collegamento  tra  aggregati
edilizi contigui, non inficia la possibilita'  di  perimetrazione  ed
individuazione degli aggregati edilizi definitivi e delle US  che  li
compongono, laddove tali elementi di' collegamento siano limitati  in
numero  ed  estensione  e  non  alterino  in  modo  significativo  il
comportamento strutturale d'insieme. 
    E' opportuno ricordare  che,  per  le  analisi  finalizzate  alla
determinazione della capacita' in resistenza delle US, e'  necessario
che, di volta in volta, mediante l'applicazione di masse,  forze  e/o
vincoli, sia considerato il contributo delle US costituenti le  parti
adiacenti di aggregato. 
    In definitiva, appare  evidente  che  la  condizione  progettuale
ideale e' quella  per  la  quale  l'intervento  viene  concepito  per
l'intero aggregato. La eventuale  suddivisione  in  UMI  deve  essere
fatta cercando di minimizzare la necessita' di mettere in  conto  gli
effetti di interazione tra edifici (che comunque risultano  tra  loro
connessi) attraverso  soluzioni  basate  sull'assunzione  di  vincoli
fittizi nei punti di interconnessione,  di  masse  ripartite  secondo
regole semplificate e all'applicazione di forze  di  interazione.  In
ogni  caso,  tali  effetti  dovranno  essere  valutati   in   maniera
prudenziale  sia  nell'applicazione   degli   strumenti   urbanistici
attuativi, sia nella verifica degli interventi  unitari  diretti  (da
effettuare nel progetto finale). 
C. Indirizzi per la ricostruzione nelle aree esterne alle perimetrate 
    Nelle aree esterne ai piani attuativi interessate  da  interventi
edilizi per la  ricostruzione  (singole  US,  UMI,  aggregati),  dopo
l'approvazione degli interventi legislativi regionali di cui al  par.
B.2.3,  i  progetti  possono   essere   elaborati,   applicando   una
ricostruzione conservativa minima con i criteri e le disposizioni  di
cui alte sezione B.1, B.2 (ad esclusione del B.2.2), B.3.  e  D  che,
per quanto applicabili,  si  intendono  qui  richiamati  quale  parte
integrante e sostanziale della presente sezione. 
    Diversamente, i Comuni, per la realizzazione degli interventi  di
ricostruzione, opereranno in propria autonomia  osservando  le  norme
urbanistiche ed edilizie vigenti e ordinarie ovvero interverranno con
apposite varianti al proprio strumento urbanistico generale. 
    C.1. Ricostruzione e prevenzione  del  rischio  sismico  a  scala
urbana 
    I Comuni che intendono aggiornare i piani urbanistici generali  o
dotarsi  di  DDR  potranno  mettere  «a  sistema»  (verificandone  la
coerenza funzionale, tipologica e morfologica) i  diversi  interventi
gia' definiti e previsti, e individuarne le possibili interferenze  o
convergenze. La messa a  sistema  dei  diversi  interventi  comprende
l'introduzione di  criteri  di  prevenzione  del  rischio  sismico  e
idrogeologico nella ricostruzione. La Struttura Urbana  Minima  (SUM)
(9)  ,  cui  ci  si  riferisce  nella  sezione  A,  e'  lo  strumento
progettuale cui e' demandato il compito di avviare la  riduzione  del
rischio sismico a scala urbana, e deve diventare parte del nuovo  PRG
e/o, in via preliminare, del DDR. 
    Avviare una ricostruzione che contenga  principi  di  prevenzione
del  rischio  sismico  e  idrogeologico  a  scala   urbana   comporta
l'individuazione di elementi ritenuti strategici per  velocizzare  la
ripresa dopo un terremoto e per garantire comunque il mantenimento in
essere delle funzioni vitali di un centro urbano e  del  suo  sistema
territoriale di riferimento, colpiti dal sisma. 
    Gli elementi della SUM sono: 
    mobilita' e accessibilita'; 
    spazi  aperti  sicuri  strategici  e  strutture  strategiche  (ed
edifici che le ospitano); 
    reti tecnologiche principali. 
    C.1.1. Mobilita' e accessibilita' 
    I principali  elementi  da  considerare  sono  la  posizione  nel
sistema insediativo (livello territoriale), la configurazione  (anche
rispetto alla morfologia urbana), il grado di complessita'  (presenza
di' slarghi, piazze, parcheggi, oltre alla  configurazione  dell'asse
stradale di per se') e, infine, gli  elementi  di  passaggio  con  il
sistema di livello superiore e inferiore (intesi come nodi  tra  reti
appartenenti a livelli  diversi).  Per  questi  ultimi,  deve  essere
stabilita una gerarchia dei  percorsi,  dei  nodi  e  delle  relative
infrastrutture (ponti,  viadotti,  gallerie)  a  partire  dalla  loro
importanza, come: 
    a) connessione primaria e strategica con il contesto territoriale
a scala vasta e accesso al centro urbano dall'esterno; 
    b) connessione strategica tra le diverse parti  dell'insediamento
(in particolare,  tra  ciascuna  delle  diverse  parti  e  il  centro
dell'insediamento oppure verso le sue parti di valore strategico); 
    c) connessione tra le diverse  parti  dell'insediamento  a  scala
locale e minuta tra i diversi quartieri, tessuti, isolati,  e  nuclei
insediativi; 
    d) sistema dei nodi e degli accessi, del quale possono fare parte
i nodi viari principali (porte urbane) e secondari  (connessioni  tra
percorsi principali e secondari), accessi al centro storico, stazioni
ferroviarie e di autolinee, parcheggi di scambio. 
    C.1.2. Spazi aperti sicuri strategici e strutture strategiche 
    Si  dovra'  considerare  la  posizione  del  centro  rispetto  al
contesto  territoriale  dal  punto  di  vista   sia   geo-morfologico
(descrizione sintetica del centro rispetto alla morfologia: sommita',
crinale, fondovalle, pianura) sia funzionale (rango di  appartenenza,
relazioni con i centri urbani vicini, funzioni specialistiche a scala
territoriale). Sara' opportuno inoltre considerare il tipo di  centro
(carattere prevalentemente residenziale urbano, rurale,  industriale,
terziario,  per  seconde  case),  la   sua   dimensione   (superficie
territoriale complessiva, densita' abitativa ed edilizia, metri  cubi
edificati, rapporto pieni/vuoti), la struttura  e  morfologia  urbana
(chiusa, aperta, compatta,  frammentata,  densa,  dispersa),  la  sua
organizzazione  interna  e  il  suo  funzionamento   (centro   urbano
monocentrico o policentrico, concentrato o diffuso,  con  funzioni  e
spazi strategici localizzati in uno o pochi punti, oppure  lungo  una
unica direttrice, oppure in diversi punti dell'insediamento). 
    Fanno parte degli «spazi  aperti  sicuri  strategici»  gli  spazi
pubblici, di uso pubblico e altre aree di grande  estensione  come  i
grandi   spazi   aperti   verdi   o   pavimentati,   pianeggianti   o
semi-pianeggianti (parchi e giardini pubblici o di uso pubblico); gli
spazi  liberi  (anche  temporaneamente),  come  parcheggi,  i   campi
sportivi, le aree di deposito, le aree di mercato e gli altri  «vuoti
urbani» accessibili, di  dimensioni  grandi  o  medio  grandi  (lotti
liberi, aree di risulta, ecc.); tutte le aree agricole  intercluse  e
perturbane pianeggianti o semi-pianeggianti facilmente accessibili. 
    Nel caso in cui tali spazi siano assenti o insufficienti potranno
far  parte  del  sistema  gli  spazi  aperti  verdi  o   pavimentati,
pianeggianti o semi-pianeggianti  condominiali  o,  in  alcuni  casi,
privati ma aperti e facilmente raggiungibili (parchi  e  giardini  di
dimensioni medio-piccole, cortili e giardini), le piazze e le strade,
la cui larghezza sia pero'  superiore  a  quella  dell'altezza  degli
edifici prospicienti,  o  i  cui  edifici  prospicienti  siano  stati
oggetto di  valutazioni  di  vulnerabilita'  sismica  e  siano  stati
dichiarati (anche in seguito ad interventi di messa in  sicurezza)  a
bassa vulnerabilita'. 
    Per gli «spazi aperti sicuri strategici», particolare  attenzione
dovra'  essere   posta   alla   valutazione   delle   condizioni   di
pericolosita' idrogeologica. 
    Le strutture strategiche e gli edifici che le  ospitano,  di  cui
garantire  operativita'  e  raggiungibilita'  immediata  in  fase  di
emergenza, sono: 
    Forze dell'Ordine, Vigili del  fuoco,  Protezione  Civile,  Forze
Armate e altre forze di primo intervento; 
    Municipio e/o edifici amministrativi principali; 
    Strutture  sanitarie  principali  (a  seconda  del  contesto,  la
struttura sanitaria  principale  puo'  essere:  ospedale,  sede  ASL,
presidio medico, poliambulatori anche privati,  farmacie  comunali  o
private); 
    Altre strutture di intervento e coordinamento  sul  territorio  o
per  altri  usi  in  fase  di  emergenza  (idonei  ed   eventualmente
utilizzabili come ricoveri temporanei). 
    Agli edifici detti si aggiungono tutti  gli  edifici  pubblici  o
privati  di  uso  pubblico  (scuole,  complessi   sportivi,   edifici
ricettivi, edifici parrocchiali e conventi, caserme). 
    C.1.3. Reti tecnologiche 
    Sono quelle ritenute indispensabili  per  il  mantenimento  della
funzionalita' del centro urbano dopo un evento  sismico  (acquedotti,
serbatoi, cisterne idriche, potabilizzatori, elettrodotti principali,
centrali elettriche/cabine di distribuzione, gasdotti,  impianti  per
le comunicazioni,  impianti  deposito  e  stoccaggio  di  carburante,
collettori fognari principali, depuratori). Per queste reti, oltre  a
verificare la capacita' di resistenza a  un  sisma  di  progetto,  va
valutata  la  ridondanza,  ovvero  la  presenza  di  alternative   di
tracciato. 
    C.1.4. Ulteriori elementi della SUM 
    Possono infine far parte della SUM il sistema dei beni  culturali
e dei luoghi  di  relazione  (tessuti  e  nuclei  storici;  emergenza
archeologiche, storico-architettoniche  e  urbane;  luoghi,  sistemi,
elementi    identitari)    e    il    sistema     delle     attivita'
economico-produttive e delle funzioni urbane principali. 
    Occorre considerare che la scarsita' di spazi  sicuri  o  vie  di
fuga costituisce un fattore di rischio specialmente in condizione  di
sovraffollamento,  come  pure  la  presenza  di  edifici  di  altezza
sensibilmente   maggiore   rispetto   all'intorno   e   la   distanza
dall'edificato  circostante  minore  dell'altezza   dell'edificio   e
edifici di altezza maggiore o di poco minore  della  larghezza  della
viabilita' prospiciente. 
    C.1.5. Individuazione della SUM 
    Per  l'individuazione  della   SUM   dovranno   essere   indicati
all'interno del piano urbanistico o del DDR, obiettivi e criteri  per
selezionare gli  ambiti  d'intervento,  secondo  la  gerarchia  delle
funzioni urbane, dei manufatti che le ospitano e degli  spazi  urbani
ritenuta  piu'  opportuna.  Una  volta  definita  la  SUM  nel  nuovo
strumento urbanistico o nel DDR, sara' possibile indicare: 
    requisiti prestazionali per gli interventi prioritari; 
    priorita' temporale (programma) delle azioni e  degli  interventi
previsti; 
    eventuali criteri aggiuntivi per le fasi successive del  processo
di pianificazione  (indicazioni  per  i  piani  attuativi,  programmi
urbani complessi, piani settoriali, ecc.). 
    Per affrontare le criticita' generate da un  tessuto  urbano  che
presenta,  insieme  a  un  elevato  livello  di  danno,   una   forte
vulnerabilita', dopo una fase di analisi di dettaglio occorre pensare
a interventi puntuali e precisi sugli  edifici  pubblici  e  privati,
coordinati tra loro, eventualmente estesi ad insiemi di  aggregati  o
unita' strutturali, spazi  pubblici  e  sistemi  di  connessione  sia
fisica che immateriale (reti). 
    C.2. Ricostruzione pubblica esterna e interna alle perimetrazioni 
    L'art.  14  «Ricostruzione  pubblica»  della  legge  n.  229/2016
prevede  che,  con  ordinanza  commissariale,  sia  disciplinato   il
finanziamento degli interventi pubblici  «nei  limiti  delle  risorse
stanziate». Il finanziamento, in base alle  risorse  disponibili,  e'
effettuato  attraverso  l'approvazione  di  un  piano   delle   opere
pubbliche. Per esigenze logistiche e  di  carattere  finanziario,  la
disposizione legislativa prevede l'individuazione degli interventi di
ricostruzione pubblica in un unico quadro di riferimento, comprensivo
delle  opere  pubbliche  necessarie,   senza   distinzione   fra   le
amministrazioni competenti alla  loro  realizzazione,  suddiviso  per
macro insiemi. 
    L'attivita' pluriennale  di  una  ordinata  programmazione  degli
interventi verra' scandita, sempre con ordinanza  commissariale,  dal
Piano delle opere pubbliche, articolato per le quattro  Regioni,  con
il concorso dei contributi esigenziali che  ciascuna  amministrazione
coinvolta dovra' fornire. 
    Al riguardo e' utile che le amministrazioni pubbliche  competenti
redigano un elenco di interventi di ricostruzione per  il  ripristino
dei servizi erogati prima del sisma,  motivando  le  richieste  sulla
base di  una  prima  valutazione  dei  danni  subiti  e  della  spesa
prevista. 
    I Comuni, chiamati a dirigere le attivita'  di  pianificazione  e
ricostruzione degli interventi di propria competenza, devono valutare
che la programmazione esterna ai  piani  attuativi,  si  sviluppi  in
forma sinergica con quella dei piani  attuativi,  segnalando  l'onere
finanziario necessario anche per le opere di  urbanizzazione  esterne
alle aree perimetrate.  A  tal  fine  si  dovranno  prevedere  idonee
tempistiche, necessarie per la progressiva ricostruzione diffusa  che
deve essere effettuata in stretta  correlazione  con  la  sussistenza
delle relative opere di urbanizzazione primaria. 
    In tal senso, sara' utile il ricorso  al  DDR,  quale  quadro  di
riferimento e, al contempo, di monitoraggio, per effettuare una regia
consapevole delle attivita' programmate e finanziate. 
    Il ricorso al DDR dovra'  consentire  ai  Comuni  di  dotarsi  di
idonee  strategie  di  intervento  al  fine  di  una   programmazione
generale,  avvalendosi  anche  degli  strumenti  ordinari  quale   il
«Programma triennale delle opere pubbliche», a partire da un  attento
e responsabile rilievo dello stato di fatto complessivo  delle  opere
funzionali al rientro della popolazione nelle proprie abitazioni e al
ripristino e allo sviluppo delle attivita' produttive. 
    La pianificazione delle attivita' deve inoltre  contenere,  nella
propria strategia attuativa l'organizzazione  della  cantierizzazione
(10)  degli spazi urbani oggetto  della  ricostruzione,  cercando  di
ottimizzare l'utilizzo delle strutture mobili necessarie, la verifica
della esistenza dei sottoservizi primari e di  rete  e  le  eventuali
demolizioni da effettuare. 
D.   Revisione   degli    strumenti    urbanistici    ed    eventuali
rilocalizzazioni 
    La  revisione  degli  strumenti  di  pianificazione  di   livello
comunale, provinciale e regionale e' necessaria qualora occorra: 
    (i) adeguare le previsioni dei piani  alle  nuove  condizioni  di
pericolosita' riscontrate con l'evento e con le successive indagini; 
    (ii) ricercare conformita' con  le  indicazioni  provenienti  dal
DDR, di cui alla sezione A.2. 
    D.1. Revisione degli strumenti urbanistici 
    D.1.1. Pianificazione comunale 
    La revisione del Piano comunale potrebbe consentire  le  seguenti
azioni: 
    identificare  le   parti   del   territorio   comunale   la   cui
pericolosita' geologica ed  idrogeologica,  a  seguito  degli  eventi
sismici recenti, si sia modificata in modo significativo; 
    identificare, se non gia' individuata negli strumenti urbanistici
vigenti, la SUM (sezione C.1.); 
    rivedere le previsioni di sviluppo nelle aree  a  rischio,  sulla
base  delle  risultanze  della  microzonazione  di   terzo   livello,
dell'analisi dei Piani di Assetto Idrogeologico (PAD relativi a piene
e inondazioni, e a frane, e loro eventuali modifiche  e  integrazioni
conseguenti ai recenti eventi  sismici  e  idrogeologici,  eliminando
eventuali destinazioni d'uso incongruenti  con  le  aree  ad  elevata
pericolosita' sismica e/o idrogeologica; 
    verificare l'esistenza e la congruita'  dei  Piani  di  Emergenza
comunali e dei Piani di Protezione Civile; 
    verificare la coerenza delle aree su cui  sono  stati  realizzati
gli  interventi  post-sisma,  provvisori  e  non,  con   le   attuali
previsioni urbanistiche, confermando o  sostituendo  le  destinazioni
vigenti. 
    D.1.2. Pianificazione regionale e provinciale 
    La revisione  del  Piano  Territoriale  Regionale  o  provinciale
potrebbe consentire le seguenti azioni: 
    coordinare gli strumenti delle quattro Regioni e  delle  relative
Provincie  nell'area  del  cratere,  sui  temi  delle   strutture   e
infrastrutture fondamentali  e  della  loro  messa  in  sicurezza,  e
dell'eventuale duplicazione di servizi e  previsioni  che  potrebbero
essere condivise, evitando consumo di  suolo  e  spreco  di  risorse,
aumentando al contempo la sicurezza territoriale; 
    eliminare  o  modificare  previsioni   di   scala   regionale   o
provinciale che insistono su aree a elevata pericolosita' sismica e/o
idrogeologica individuate sulla base degli studi di microzonazione, e
dell'eventuale aggiornamento e/o revisione dei PAI; 
    verificare,  all'interno  di  ciascun  Piano   di   Coordinamento
regionale  o  provinciale,  l'opportunita'  di   razionalizzare   gli
insediamenti  di  funzioni  di  carattere  produttivo,  terziario   o
commerciale che fossero gravemente danneggiate, e di cui  si  prevede
la ricostruzione, attraverso meccanismi di  perequazione  urbanistica
alla scala intercomunale che potrebbero assicurare una  ricostruzione
in aree piu' sicure e la rinaturalizzazione di parti  del  territorio
risultate   inadeguate   all'edificazione,   con    un    complessivo
miglioramento della sicurezza territoriale; 
    aggiornare i Piani regionali di emergenza e/o i  Piani  operativi
regionali di protezione civile, anche sulla base  degli  effetti  dei
sismi recenti sull'ambiente naturale  e  antropico,  e  delle  azioni
intraprese o previste per fronteggiarli; 
    verificare la necessita' di estendere la microzonazione di  primo
/ terzo livello ad aree attualmente non coperte da tali  indagini  in
territori pericolosi dal punto di vista sismico, e di aggiornare  e/o
rivedere i PAI sulla base degli effetti  prodotti  dal  sisma,  delle
basi dati e delle misure meteo-idro-geologiche raccolte negli  ultimi
decenni, e considerando  quanto  previsto  dal  Piano  nazionale  per
l'adattamento ai cambiamenti climatici. 
    D.2. Criteri per la delocalizzazione e la rilocalizzazione  degli
abitati 
    La delocalizzazione, ossia l'abbandono di un centro - o di  parte
di esso - a favore della costruzione di un nuovo centro  abitato  che
lo sostituisca, dovra' essere contemplata solo nei  casi  di  rischio
acclarato e continuo del sito, per  la  presenza  di  faglie  attive,
cavita' e/o di criticita'  idrogeologiche  rilevanti  evidenziate  da
studi di  dettaglio,  e  per  cui  non  sia  possibile  progettare  e
realizzare sistemi di difesa efficaci ed economicamente  sostenibili.
Il decreto legislativo  n.  152/2006,  per  gli  aspetti  ambientali,
affida la succitata attivita' al PAI. A seguito  di  eventi  sismici,
invece, la delocalizzazione e' prevalentemente questione  urbanistica
e  quindi  e'  affidata,   ai   fini   della   determinazione   delle
individuazioni localizzative ed agli effetti conformativi  del  suolo
ad uno specifico Piano attuativo, di norma in variante allo strumento
urbanistico vigente. 
    La rilocalizzazione dei nuovi centri abitati dovra' prevedere due
fasi: 
    individuazione del sito, sulla  base  di  criteri  urbanistici  e
territoriali,  in  cui  le  condizioni  di  pericolosita'  sismica  e
idrogeologica consentano la trasformazione  edilizia  e  territoriale
anche attraverso la realizzazione di sistemi di  difesa  efficaci  ed
economicamente sostenibili; 
    progettazione urbanistica del sito, sulla  base  di  indagini  di
dettaglio. 
    Il procedimento da utilizzare e'  quello  previsto  dall'art.  11
della legge n. 229/2016 per le  rilocalizzazioni  interne  alle  aree
perimetrate ai sensi dell'ordinanza  n.  25;  il  procedimento  sara'
invece quello previsto dalla legislazione urbanistica ordinaria ove i
singoli manufatti o le parti urbane da  rilocalizzare  si  collochino
esternamente alle aree perimetrate. 
    Lo   strumento   urbanistico   utilizzato   dovra'   disciplinare
unitariamente gli aspetti urbanistici, edilizi, ambientali, economici
e  gestionali.  In  particolare  dovra'  definire  sia  il   recupero
ambientale delle aree da delocalizzare, sia l'assetto delle aree  per
la nuova costruzione. 
 
                 Contenuti dello strumento attuativo 
 
      
 
=====================================================================
|       |      Elementi di analisi     |  Fonti delle informazioni  |
+=======+==============================+============================+
|   1   | Mappa delle proprieta'       |Catasto                     |
+-------+------------------------------+----------------------------+
|   2   | Mappatura edifici da demolire|Analisi diretta             |
+-------+------------------------------+----------------------------+
|       |                              |Acquisizione di foto e      |
|       | Rilievo dei prospetti dello  |documentazione ancillare    |
|   3   |stato di fatto                |(ante e post sisma)         |
+-------+------------------------------+----------------------------+
|   4   | Individuazione lapidario     |Analisi diretta             |
+-------+------------------------------+----------------------------+
|       | Definizione opere            |Analisi diretta (se gia'    |
|   5   |provvisionali                 |collocate, verifica)        |
+-------+------------------------------+----------------------------+
|       | Uso immobili pre-sisma       |                            |
|   6   |(pubblici e privati)          |PRG, documenti comunali     |
+-------+------------------------------+----------------------------+
|       | Mappa delle reti (eventuali  |                            |
|   7   |reti aeree)                   |Enti di settore competenti  |
+-------+------------------------------+----------------------------+
|       | Proprieta' comunali (suoli)  |                            |
|   8   |in ambito comunale            |Documenti comunali          |
+-------+------------------------------+----------------------------+
|       | Integrita' dei suoli rischi e|                            |
|   9   |pericolosita'                 |   	                        |
+-------+------------------------------+----------------------------+
|       |Beni del patrimonio culturale,|                            |
|  10   |paesaggistico e naturale      |                            |
+-------+------------------------------+----------------------------+
|       |Tessuti ed edifici di pregio  |                            |
|  11   |storico architettonico        |PRG, Soprintendenze         |
+-------+------------------------------+----------------------------+
|       |Mappatura pavimentazioni      |                            |
|       |(stato, consistenza,          |                            |
|  12   |materiali)                    |Analisi diretta             |
+-------+------------------------------+----------------------------+
 
      
 
            =============================================
            |       |       Elementi di progetto        |
            +=======+===================================+
            |       |Assetto plano-volumetrico e        |
            |       |disposizioni normative di          |
            |   A   |attuazione                         |
            +-------+-----------------------------------+
            |       |Opere di urbanizzazione primarie e |
            |   B   |secondaria                         |
            +-------+-----------------------------------+
            |       |Perimetrazione e definizione       |
            |   C   |progetti intervento                |
            +-------+-----------------------------------+
            |       |Perimetrazione aggregati, UMI, US, |
            |       |previo raffronto con schedatura    |
            |   D   |AeDES                              |
            +-------+-----------------------------------+
            |       |Modalita' attuative (interventi    |
            |       |singoli, aggregati con proprieta'  |
            |       |pubbliche, idem con edifici di     |
            |   E   |culto, ecc.)                       |
            +-------+-----------------------------------+
            |       |Definizione dei prospetti dei      |
            |   F   |fronti edilizi                     |
            +-------+-----------------------------------+
            |       |Tempi e fasi (con perimetrazione   |
            |   G   |dei cantieri)                      |
            +-------+-----------------------------------+
            |       |Prima valutazione dei costi sulla  |
            |       |base dell'art. 6 della legge n.    |
            |   H   |229/2017 e s.m.i.                  |
            +-------+-----------------------------------+
            |       |Nuova pianificazione delle aree    |
            |       |sottoposte a vincolo, utilizzando  |
            |       |PRG e documenti comunali           |
            |   I   |espropriativo decaduto             |
            +-------+-----------------------------------+
            |       |Priorita' intervento (unita'       |
            |   L   |edilizie e spazi aperti)           |
            +-------+-----------------------------------+
            |   M   |Edifici con funzioni rilevanti     |
            +-------+-----------------------------------+
            |   N   |Percorsi e spazi strategici        |
            +-------+-----------------------------------+
            |       |Percorsi e spazi storici ed        |
            |   O   |identita'                          |
            +-------+-----------------------------------+
 
      

(1) (art. 5, comma 1, lettera b), decreto-legge 17 ottobre  2016,  n.
    189, conv. con modif. nella legge 15  dicembre  2016,  n.  229  e
    s.m.i., espressamente dedicato alla «Ricostruzione privata». 

(2) Si riportano  i  commi  dell'art.  11  di  interesse:  «1.  Entro
    centocinquanta giorni dalla perimetrazione dei  centri  e  nuclei
    individuati ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera e), i  Comuni,
    anche con supporto degli Uffici speciali  per  la  ricostruzione,
    assicurando   un   ampio   coinvolgimento    delle    popolazioni
    interessate, curano la pianificazione urbanistica  connessa  alla
    ricostruzione  ai  sensi  dell'art.  3,  comma  3,  predisponendo
    strumenti urbanistici  attuativi,  completi  dei  relativi  piani
    finanziari, al fine  di  programmare  in  maniera  integrata  gli
    interventi  di:  (a)  ricostruzione  con  adeguamento  sismico  o
    ripristino con miglioramento sismico degli edifici pubblici o  di
    uso pubblico, con priorita' per gli edifici scolastici,  compresi
    i  beni  ecclesiastici  e  degli  enti  religiosi,  dell'edilizia
    residenziale pubblica e privata e delle opere  di  urbanizzazione
    secondaria, distrutti o danneggiati dal sisma; (b)  ricostruzione
    con adeguamento sismico o ripristino  con  miglioramento  sismico
    degli edifici privati residenziali e  degli  immobili  utilizzati
    per le attivita' produttive distrutti o  danneggiati  dal  sisma;
    (c) ripristino e  realizzazione  delle  opere  di  urbanizzazione
    primaria  connesse  agli  interventi  da   realizzare   nell'area
    interessata dagli strumenti urbanistici attuativi,  ivi  compresa
    la  rete  di  connessione  dati.  2.  Gli  strumenti  urbanistici
    attuativi di cui al comma 1 rispettano i  principi  di  indirizzo
    per la pianificazione stabiliti  con  provvedimenti  adottati  ai
    sensi  dell'art.  2,  comma  2.   Mediante   apposita   ordinanza
    commissariale sono disciplinate le modalita' di partecipazione  e
    coinvolgimento  dei  cittadini  alle   scelte   in   materia   di
    pianificazione  e  sviluppo  territoriale.  3.  Negli   strumenti
    urbanistici attuativi di cui al comma 1, oltre  alla  definizione
    dell'assetto  planivolumetrico  degli  insediamenti  interessati,
    sono indicati i danni subiti dagli immobili  e  dalle  opere,  la
    sintesi degli interventi  proposti,  una  prima  valutazione  dei
    costi sulla base dei parametri di cui all'art. 6, le  volumetrie,
    superfici e destinazioni d'uso degli immobili, la  individuazione
    delle unita' minime d'intervento (UMI)  e  i  soggetti  esecutori
    degli interventi. Gli strumenti attuativi individuano altresi'  i
    tempi, le procedure  e  i  criteri  per  l'attuazione  del  piano
    stesso». 

(3) Si  veda  al  proposito,  Consiglio  Superiore   LL.PP.,   Studio
    propedeutico all'elaborazione  degli  strumenti  d'indirizzo  per
    l'applicazione della normativa sismica agli insediamenti storici,
    Roma 2012; M. Olivieri (a cura), Regione  Umbria.  Vulnerabilita'
    Urbana e prevenzione urbanistica degli effetti del sisma: il caso
    di Nocera Umbra, Urbanistica Quaderni, INU Edizioni Roma 2004. 

(4) L.  Cremonini  (a  cura),  Analisi,   valutazione   e   riduzione
    dell'esposizione  e  della  vulnerabilita'  sismica  dei  sistemi
    urbani nei piani urbanistici attuativi, Regione  Emilia  Romagna,
    Bologna   2004;   M.   Olivieri   (a   cura),   Regione   Umbria.
    Vulnerabilita' Urbana e prevenzione urbanistica degli effetti del
    sisma:  il  caso  di  Nocera  Umbra,  Urbanistica  Quaderni,  INU
    Edizioni Roma  2004;  Comunita'  europea-FESR,  Servizio  Sismico
    Nazionale, INU Edizioni, Linee guida per la riduzione del rischio
    sismico, a cura di V. Fabietti, Roma, 2001;  Consiglio  Superiore
    LL.PP.,  Studio  propedeutico  all'elaborazione  degli  strumenti
    d'indirizzo  per  l'applicazione  della  normativa  sismica  agli
    insediamenti storici. Roma 2012. 

(5) Si definisce SUM (recuperando l'esperienza effettuata durante  la
    Ricostruzione del sisma del 1979) un «sistema di percorsi, spazi,
    strutture e funzioni strategici essenziali per la risposta urbana
    al sisma in fase di emergenza, oltre che per il mantenimento e la
    ripresa delle attivita' urbane ordinarie, economico-sociali e  di
    relazione in fase successiva all'evento sismico». 

(6) L'art. 5, comma 5,  ordinanza  n.  25/2017  recita  «Al  fine  di
    assicurare il coordinamento e la realizzazione  degli  interventi
    su edifici privati, su quelli pubblici o di interesse culturale e
    sulle  infrastrutture  nelle  aree  perimetrate  a  norma   della
    presente ordinanza, i programmi di cui all'art. 14, comma 2,  del
    decreto-legge n. 189 del 2016 riservano  a  tali  interventi  una
    quota delle risorse stanziate la cui  utilizzazione  e'  definita
    con successivo atto». 

(7) Il decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 consente e
    disciplina  la  fattispecie  della  ricostruzione  degli  edifici
    demoliti o crollati a causa del sisma. 

(8) Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31. 

(9) Esistono alcune esperienze relative alla costruzione  della  SUM.
    Quella piu' significativa e' riferibile alla legge della  Regione
    Umbria (legge regionale n. 11/2005) che contiene una  definizione
    operativa della SUM, cui ha fatto  seguito  la  pubblicazione  di
    specifiche Linee Guida, approvata  con  deliberazione  di  giunta
    regionale 8 febbraio 2010, n. 164, oggi  richiamata  anche  dalla
    legge regione Umbria 21 gennaio 2015, n. 1. Cfr. Regione  Umbria,
    DPTU La Sapienza, Linee Guida per la definizione della  Struttura
    urbana minima nel P.R.G., gennaio 2010. 

(10) Il progetto di cantiere  conterra':  inquadramento  territoriale
     del cantiere; indicazione delle aree di  occupazione  richieste,
     debitamente quotate con  lunghezza  e  larghezza  di  tutti  gli
     ostacoli fissi e  mobili.  previsti,  quali  ponteggi,  cassoni,
     silos, ecc. ivi compresa la proiezione a terra  delle  eventuali
     mantovane; posizionamento planimetrico, occupazione e dimensioni
     (altezza e braccio) della  gru  da  installare;  dimensionamento
     della sede stradale non occupata e libera da ingombri;  in  caso
     di lavori di demolizione e ricostruzione due elaborati distinti,
     debitamente quotati, uno relativo alla fase di demolizione e uno
     relativo alla fase di ricostruzione, specificando le  rispettive
     aree di  occupazione,  ivi  comprese  eventuali  chiusure  delle
     strade interessate; tabella riepilogativa con la specifica della
     superficie di suolo pubblico da  occupare  divisa  per  ciascuna
     via.