(Disciplinare-art. 7)
 
                               Art. 7. 
 
    Il condizionamento del prodotto GRANA PADANO D.O.P., inteso  come
qualsivoglia tipologia e pezzatura - sia in porzioni che grattugiato,
sia  munito  che  privo  di  crosta  (scalzo)  -  con  impiego  della
denominazione di origine protetta e del logo che lo contraddistingue,
puo' avvenire unicamente ad opera di soggetti  titolari  di  apposita
autorizzazione al confezionamento rilasciata dal Consorzio di tutela,
soggetto riconosciuto e incaricato a  svolgere  le  funzioni  di  cui
all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526. 
    Sono previste due  distinte  autorizzazioni  al  confezionamento,
l'una  relativa  agli  spicchi  con  crosta  e  l'altra  relativa  al
grattugiato. Qualsiasi tipologia di  prodotto  confezionato  che  non
riporti la crosta (bocconcini, tranci non muniti di crosta, scaglie o
simili) e' assimilata al grattugiato  e  soggetta  alle  prescrizioni
previste per lo stesso. 
    L'autorizzazione al preconfezionamento non e' richiesta nel  solo
caso del cosiddetto «preincartato», ossia qualora la confezione venga
preparata nel punto vendita. 
VINCOLI TERRITORIALI PER LA TIPOLOGIA 'GRATTUGIATO' 
    Al fine di salvaguardare  nel  migliore  dei  modi  la  qualita',
assicurare  la  rintracciabilita'  e  garantire  il   controllo   del
prodotto, le autorizzazioni al confezionamento  del  formaggio  GRANA
PADANO D.O.P. per la tipologia 'grattugiato' e per  le  tipologie  ad
esso assimilate potranno  essere  rilasciate  unicamente  a  soggetti
economici operanti all'interno della zona di  produzione  individuata
all'art. 3 e limitatamente allo stabilimento ubicato  nella  predetta
zona. 
    Per  il  rilascio  delle  autorizzazioni   in   questione   sara'
necessario il  preventivo  nulla  osta  da  parte  dell'Organismo  di
controllo incaricato,  a  seguito  degli  opportuni  accertamenti  da
quest'ultimo effettuati presso la ditta richiedente. 
LIMITI E CONDIZIONI PER  L'UTILIZZO  DEGLI  SFRIDI  DI  GRANA  PADANO
D.O.P. NELLA PRODUZIONE DI GRANA PADANO 'GRATTUGIATO' 
    L'utilizzo degli sfridi provenienti dal taglio e  confezionamento
di «Grana Padano» D.O.P. in pezzi a peso variabile  e/o  peso  fisso,
blocchetti, cubetti, bocconcini etc.  per  la  produzione  di  «Grana
Padano»  grattugiato,  e'   consentito   unicamente   alle   seguenti
condizioni: 
      a) deve essere comunque rispettata la  percentuale  massima  di
crosta del 18%, di cui al precedente art. 2; 
      b) deve essere sempre garantita la tracciabilita'  delle  forme
intere di «Grana Padano» D.O.P. dalle quali provengono gli sfridi.  A
tale fine, per poter  utilizzare  gli  sfridi  delle  lavorazioni  e'
necessario compilare l'apposita scheda di  lavorazione,  fornita  dal
Consorzio di tutela, riportando il numero di matricola del caseificio
produttore, il  mese  e  l'anno  di  produzione  e  gli  estremi  del
documento di arrivo che consenta di risalire all'entrata delle  forme
in questione,  nonche'  il  quantitativo  di  sfridi  ottenuti  dalla
lavorazione delle medesime; 
      c) nel caso di impiego differito e/o di  trasferimento  da  uno
stabilimento all'altro, gli sfridi dovranno  essere  tenuti  distinti
per matricola e mese di produzione. Al fine di facilitare i controlli
sui contenitori o sugli involucri  contenenti  gli  sfridi,  dovranno
essere chiaramente indicati i  rispettivi  numeri  di  matricola  del
caseificio produttore, ed il relativo mese ed anno di produzione; 
      d)  il  trasferimento  degli  sfridi  e'  consentito   soltanto
nell'ambito della stessa azienda, o gruppo aziendale,  ed  unicamente
all'interno   della   zona   d'origine.   E'   quindi   vietata    la
commercializzazione degli sfridi  da  destinare  alla  produzione  di
«Grana Padano» grattugiato.