(Linee guida)
                             Linee guida 
                   al DM del 26 luglio 2016 n. 593 
                   (G.U n. 196 del 23 agosto 2016) 
 
         "Disposizioni per la concessione delle agevolazioni 
                            finanziarie." 
 
 
                         1. Quadro normativo 
 
    Decreto ministeriale del 26 luglio 2016 n. 593, pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 196 del 23 agosto 2016; 
    Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30  maggio
2014, "Apertura di contabilita' speciali di tesoreria intestate  alle
Amministrazioni centrali dello Stato per la gestione degli interventi
cofinanziati dall'Unione europea  e  degli  interventi  complementari
alla programmazione comunitaria"; 
    Decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,  "Riordino  della
disciplina riguardante gli obblighi  di  pubblicita',  trasparenza  e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche  amministrazioni"
e ss.mm.ii.; 
    Decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con  modificazioni
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, "Misure urgenti  per  la  crescita
del Paese" e ss.mm.ii; 
    Decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito con  modificazioni
dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e ss.mm.ii.; 
    Legge  30  dicembre  2010,  n.  240,   "Norme   in   materia   di
organizzazione  delle  universita',   di   personale   accademico   e
reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e
l'efficienza del sistema universitario" e ss.mm.ii.; 
    Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104  "Attuazione  dell'art.
44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al  governo  per
il riordino del processo amministrativo" e ss.mm.ii.; 
    Decreto-legge  16   maggio   2008,   n.   85,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 14  luglio  2008,  n.  121,  "Disposizioni
urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in  applicazione
dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244"; 
    Legge 27 dicembre 2006, n. 296, "Disposizioni per  la  formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" e ss.mm.ii.; 
    Decreto   legislativo   7   marzo    2005,    n.    82    "Codice
dell'Amministrazione digitale" e ss.mm.ii., 
    Decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165  "Norme  generali
sull'ordinamento  del  lavoro   alle   dipendenze   delle   pubbliche
amministrazioni" e ss.mm.ii.; 
    Decreto  legislativo   30   luglio   1999,   n.   300,   "Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge  15
marzo 1997, n. 59" e ss.mm.ii.; 
    Decreto legislativo 8  luglio  1999,  n.  270  "Nuova  disciplina
dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in  stato  di
insolvenza, a norma dell'art. 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274" e
ss.mm.ii.; 
    Legge  7  agosto  1990,  n.  241,  "Nuove  norme  in  materia  di
procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai  documenti
amministrativi" e ss.mm.ii.; 
    Decreto legislativo 18  aprile  2016,  n.  50  "Attuazione  delle
direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei
contratti di concessione, sugli appalti pubblici  e  sulle  procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua,  dell'energia,
dei trasporti e dei servizi postali, nonche' per  il  riordino  della
disciplina vigente  in  materia  di  contratti  pubblici  relativi  a
lavori, servizi e forniture", e ss.mm.ii.; 
    Decreto legislativo 15 giugno 2015, n.  81  "Disciplina  organica
dei contratti di lavoro  e  revisione  della  normativa  in  tema  di
mansioni, a norma dell'art. 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014,
n. 183" e ss.mm.ii.; 
    Legge 16 maggio 2014, n. 78 di conversione del  decreto-legge  20
marzo 2014, n. 34, "Disposizioni urgenti  per  favorire  il  rilancio
dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a  carico
delle imprese" e ss.mm.ii.; 
    Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle  leggi
antimafia e delle misure di prevenzione, nonche'  nuove  disposizioni
in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e  2
della legge 13 agosto 2010, n. 136" e ss.mm.ii.; 
    Legge 13 agosto 2010,  n.  136  "Piano  straordinario  contro  le
mafie, nonche' delega al Governo in materia di normativa antimafia" e
ss.mm.ii.; 
    Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'art.  1
della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e
della sicurezza nei luoghi di lavoro" e ss.mm.ii.; 
    Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276  "Attuazione  delle
deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di  cui  alla
legge 14 febbraio 2003, n. 30" e ss.mm.ii.; 
    Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, "Disposizioni  per  la
razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese,
a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo  1997,
n. 59" e ss.mm.ii.; 
    Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 "Disciplina  del  fallimento,
del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata  e  della
liquidazione coatta amministrativa" e ss.mm.ii.; 
    Delibera CIPE n. 25/2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del
14 novembre 2016, n. 266, recante  le  regole  di  funzionamento  del
Fondo per lo Sviluppo e  la  Coesione  2014-2020  e  l'individuazione
delle aree tematiche nazionali e obiettivi strategici -  ripartizione
ai sensi dell'art. 1, comma 703, lettere  b)  e  c)  della  legge  n.
190/2014; 
    Programma  Nazionale  di  Ricerca  2015-2020  ("PNR   2015-2020),
approvato dal CIPE nella seduta del 1° maggio 2016, che individua gli
obiettivi,  le  azioni  e  i  progetti   finalizzati   a   migliorare
l'efficienza  e   l'efficacia   nazionale   della   ricerca   nonche'
l'assegnazione di risorse al Piano-stralcio "Ricerca  e  Innovazione"
di integrazione del PNR per il periodo 2015-2017 a valere  sul  Fondo
Sviluppo e Coesione 2014 - 2020; 
    Delibera CIPE n. 36/2015, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del
17 giugno 2015 n. 138, recante l'assegnazione di  risorse  del  Fondo
Integrativo Speciale per la Ricerca (FISR) per il finanziamento  (per
un totale pari a 3 milioni di  euro)  di  Nuovi  Cluster  tecnologici
nazionali a completamento della copertura  delle  aree  di  interesse
strategico, allo scopo di finanziare Progetti di ricerca nei  settori
Energia - Economia del Mare - Tecnologie per il Patrimonio  culturale
- Design, Creativita' e Made in Italy; 
    I  documenti  programmatico-strategico  relativi  alla   Politica
Nazionale della  Ricerca,  quali  il  Programma  Operativo  Nazionale
"Ricerca  e  Innovazione"  2014-2020,  la  Strategia   Nazionale   di
Specializzazione Intelligente ("SNSI") e il Programma  Nazionale  per
la Ricerca  2015/2020.  Normativa  europea  di  settore,  nonche'  le
disposizioni attuative specifiche: 
    Programma Operativo Nazionale "Ricerca e  Innovazione"  2014-2020
approvato con Decisione della Commissione europea C(2015) 4972 del 14
luglio 2015; 
    Regolamento (UE) 1011/2014 della  Commissione  del  22  settembre
2014 recante le modalita'  di  esecuzione  del  regolamento  (UE)  n.
1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto  riguarda
i modelli per  la  presentazione  di  determinate  informazioni  alla
Commissione  e  le  norme  dettagliate  concernenti  gli  scambi   di
informazioni tra beneficiari e autorita' di  gestione,  autorita'  di
certificazione, autorita' di audit e organismi intermedi; 
    Regolamento (UE) n. 651/2014  della  Commissione  del  17  giugno
2014, che dichiara alcune  categorie  di  aiuti  compatibili  con  il
mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e  108  del  TFUE
(Regolamento generale di esenzione per categoria) ed  in  particolare
l'art. 59 che stabilisce l'entrata in vigore del medesimo Regolamento
dal giorno 1° luglio 2014; 
    Comunicazione 2014/C 198/01 della Commissione, "Disciplina  degli
aiuti di stato a favore della ricerca, sviluppo e  innovazione",  che
prevede, tra l'altro, il paragrafo 2.1.1 "Finanziamento  pubblico  di
attivita' non economiche"; 
    Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione  europea  del  18
dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del
trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea  agli  aiuti   «de
minimis»; 
    Regolamento (UE)  n.  1304/2013  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo  sociale  europeo  e
che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006; 
    Regolamento (UE)  n.  1303/2013  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 17 dicembre  2013,  recante  disposizioni  comuni  sul
Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale  europeo,  sul
Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo  rurale
e  sul  Fondo  europeo  per  gli  affari  marittimi  e  la  pesca   e
disposizioni generali sul Fondo europeo di  sviluppo  regionale,  sul
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo  per
gli affari marittimi e la pesca e che abroga il Regolamento  (CE)  n.
1083/2006; 
    Regolamento (UE)  n.  1301/2013  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di  sviluppo
regionale  e  a  disposizioni  specifiche   concernenti   l'obiettivo
"Investimenti a favore  della  crescita  e  dell'occupazione"  e  che
abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006; 
    Regolamento (UE)  n.  1290/2013  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio dell'11 dicembre 2013 che stabilisce le norme in materia di
partecipazione e  diffusione  nell'ambito  del  programma  quadro  di
ricerca e innovazione (2014-2020) - Horizon  2020  e  che  abroga  il
Regolamento (CE) n. 1906/2006; 
    Decisione del Consiglio  2013/743/UE  del  3  dicembre  2013  che
stabilisce il programma specifico di attuazione del programma  quadro
di ricerca e innovazione (2014-2020)  -  Horizon  2020  e  abroga  le
decisioni  2006/971/CE,  2006/972/CE,  2006/973/CE,   2006/974/CE   e
2006/975/CE; 
    Trattato sul Funzionamento  dell'Unione  europea  ("TFUE"),  come
modificato dall'art. 2 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 e
ratificato dalla legge 2 agosto 2008, n. 130. 
 
                              TITOLO I 
 
                        DISPOSIZIONI GENERALI 
 
        2. Ambito e finalita' delle agevolazioni finanziarie 
 
2.1 Risorse fondi e modalita' di assegnazione 
    Il decreto ministeriale n. 593/2016 contiene le disposizioni  per
la concessione  delle  agevolazioni  finanziarie  previste  dal  D.L.
83/2012 e ss.mm.ii., a valere sulle disponibilita' del Fondo per  gli
investimenti  nella  ricerca  scientifica  e   tecnologica   (FIRST),
ripartite con decreto MIUR di concerto con il MEF, nonche'  a  valere
sulle risorse stanziate nelle forme di cofinanziamento (1)  su  Fondi
gestiti dal Ministero e sulle disponibilita' delle risorse  derivanti
da altri Fondi nazionali, nel rispetto delle disposizioni di  cui  al
decreto ministeriale n. 593/2016 in materia di ricerca scientifica  e
tecnologica. 
    Le disponibilita' del FIRST vengono alimentate: 
    I. dai conferimenti annualmente disposti con legge di stabilita'; 
    II. dai rientri dei contributi concessi sotto forma di contributo
agevolato; 
    III. dalle risorse assegnate dal Comitato  interministeriale  per
la programmazione economica (CIPE). 
    L'agevolazione nella forma del credito agevolato e'  soggetta  ad
un tasso di interesse determinato con apposito provvedimento del MEF. 
    La durata del finanziamento e' stabilita in un  periodo  compreso
tra i 10 e i 15 anni, comprensivo di un  periodo  di  preammortamento
per un periodo di durata non eccedente i 5 anni. 
2.2 Le Linee di intervento 
    Le linee di intervento del FIRST, in generale, si articolano in: 
    Linea  di  intervento  1:  interventi  di  ricerca  fondamentale,
ricerca    industriale,    ricerca    e    sviluppo     sperimentale,
infrastrutturazione,  formazione  di  capitale  umano,  trasferimento
tecnologico  e  spin  off  di  nuova  imprenditorialita'   innovativa
(lettere  a),  b),  e)  ed  f-bis)  del  comma  4  dell'art.  60  del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e ss.mm.ii.); 
    Linea di intervento  2:  appalti  pre-commerciali  di  ricerca  e
sviluppo sperimentale, anche attraverso interventi  cofinanziati  con
pubbliche amministrazioni, in  risposta  a  esigenze  di  particolare
rilevanza sociale (di cui alla lettera c del comma 4 dell'art. 60 del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e ss.mm.ii.); 
    Linea di intervento 3: interventi di innovazione sociale  (social
Innovation), prioritariamente proposti da giovani i cui requisiti  di
partecipazione sono definiti nei singoli bandi/avvisi  (di  cui  alla
lettera d del comma 4 dell'art. 60 del decreto-legge 22 giugno  2012,
n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto  2012,  n.
134 e ss.mm.ii; 
    Linea  di  intervento  4:   interventi   nazionali   di   ricerca
fondamentale o di ricerca industriale inseriti in accordi e programmi
europei e internazionali (di cui alla lettera f del comma 4 dell'art.
60  del  decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e ss.mm.ii.); 
    In particolare le linee  appena  descritte  si  riferiscono  alle
seguenti tipologie di intervento: 
    a) ricerca fondamentale, diretta a sostenere l'avanzamento  della
conoscenza; 
    b)  ricerca  industriale,  comprese   eventuali   attivita'   non
preponderanti di  sviluppo  sperimentale,  orientati  a  favorire  la
specializzazione del sistema industriale nazionale; 
    c) appalti pre-commerciali di ricerca  e  sviluppo  sperimentale,
anche    attraverso    interventi    cofinanziati    con    pubbliche
amministrazioni, in risposta  a  esigenze  di  particolare  rilevanza
sociale (social big challenges); 
    d) azioni di innovazione sociale (social Innovation); 
    e) interventi  integrati  di  ricerca  e  sviluppo  sperimentale,
infrastrutturazione, formazione di capitale  umano  di  alto  livello
qualitativo,  di  trasferimento  tecnologico  e  spin  off  di  nuova
imprenditorialita'  innovativa,  finalizzati  in   particolare   allo
sviluppo    di    grandi    aggregazioni    (cluster)    tecnologiche
pubblico-private di scala nazionale; 
    f) interventi nazionali di  ricerca  fondamentale  o  di  ricerca
industriale, incluse anche non preponderanti  attivita'  di  sviluppo
sperimentale,  inseriti  in  accordi   e   programmi   comunitari   e
internazionali; 
    f-bis) attivita' di ricerca industriale, sviluppo precompetitivo,
diffusione di tecnologie, fino all'avvio  e  comunque  finalizzate  a
nuove  iniziative  economiche  ad  alto  contenuto  tecnologico,  per
l'utilizzazione industriale dei risultati della ricerca da  parte  di
soggetti assimilati in fase d'avvio, su progetto o  programma,  anche
autonomamente presentato, da coloro che si impegnano a costituire o a
concorrere alla nuova societa'. 
2.3 Soggetti ammissibili 
    Ai sensi dell'art. 60, comma 3, del decreto-legge n.  83/2012,  i
soggetti ammissibili alle agevolazioni finanziarie disciplinate dalle
presenti linee guida sono: le imprese, le universita', gli enti e gli
organismi di ricerca, le costituende societa' composte da professori,
ricercatori universitari, personale di ricerca dipendente dagli  enti
di ricerca di cui all'art. 8 del regolamento di cui  al  decreto  del
Presidente del Consiglio dei  ministri  30  dicembre  1993,  n.  593,
l'ENEA, l'ASI e i dottorandi di ricerca e i titolari  di  assegni  di
ricerca di cui all'art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n.
449, anche congiuntamente ad uno o piu' degli altri soggetti indicati
dal presente comma, o qualsiasi altro soggetto giuridico in  possesso
dei requisiti minimi previsti dai bandi  o  da  altri  interventi  di
sostegno su  progetto  o  programma,  purche'  residenti  ovvero  con
stabile organizzazione nel territorio nazionale. 
    La verifica della sussistenza del  requisito  della  residenza  o
della stabile organizzazione nel territorio  nazionale  del  soggetto
beneficiario (SB) e'  condizione  propedeutica  all'esecuzione  della
prima erogazione, anche a titolo di anticipazione, delle agevolazioni
previste dagli interventi disciplinati dal  decreto  ministeriale  n.
593/2016. 
    Nel caso di presentazione della domanda da parte di piu' soggetti
congiuntamente, al fine di semplificare i rapporti  istruttori  e  di
ottimizzare l'azione amministrativa, gli stessi individuano tra loro,
mediante procura speciale notarile, un  soggetto  capofila  (SC),  il
quale assolve, oltre ad  eventuali  ulteriori  compiti  previsti  dal
singolo bando/avviso, i seguenti: 
    a) rappresenta i soggetti proponenti nei rapporti con il MIUR; 
    b)  presenta,  ai  fini  dell'accesso  alle  agevolazioni  e  del
mantenimento delle stesse, in nome proprio e per  conto  degli  altri
soggetti partecipanti,  la  proposta  o  progetto  di  ricerca  e  le
eventuali variazioni degli stessi; 
    c) richiede, in nome proprio e per  conto  degli  altri  soggetti
partecipanti, le erogazioni per stato di avanzamento; 
    d) effettua  il  monitoraggio  periodico  sullo  svolgimento  del
progetto; 
    e) sottoscrive,  in  nome  e  per  conto  di  altro/i  soggetto/i
proponente/i e/o beneficiario/i, il capitolato tecnico, lo schema  di
disciplinare o qualsiasi altro atto negoziale tra le  parti  previsto
dal singolo bando/avviso; 
    f) presenta la richiesta di rimodulazione. 
2.4 Ammissibilita' della domanda 
    Non vengono ammesse alla  valutazione,  le  domande  proposte  da
soggetti che risultano, all'atto della presentazione  della  domanda,
in una delle seguenti condizioni: 
    a) morosita' nei confronti del MIUR; 
    b)  procedure  di  fallimento,  di  concordato   preventivo,   di
liquidazione coatta  amministrativa,  liquidazione  volontaria  e  di
amministrazione  straordinaria  delle  grandi  imprese  in  stato  di
insolvenza  (cfr.  il  successivo   paragrafo   "3.4   Revoca   delle
agevolazioni"). 
    Ai fini della valutazione della domanda presentata viene comunque
concessa la possibilita' ai soggetti che si trovassero in  una  delle
situazioni appena descritte di dimostrare l'avvenuta regolarizzazione
mediante esibizione della relativa  documentazione  entro  15  giorni
dalla scadenza della presentazione della domanda. 
    Le  imprese,  ammissibili  agli  interventi  di  cui  al  decreto
ministeriale n. 593/2016, devono, alla presentazione  della  domanda,
essere in possesso dei seguenti requisiti: 
    I.  non  rientrare  fra  le  imprese  che   hanno   ricevuto   e,
successivamente, non restituito gli aiuti individuati come illegali o
incompatibili dalla Commissione europea; 
    II. non rientrare  tra  le  imprese  in  difficolta'  secondo  la
definizione dell'art. 2 del regolamento UE 651/2014  e  nel  rispetto
della Comunicazione 2014/C 249/01 del 31 luglio 2014. 
    Secondo  il  predetto  Regolamento  si  definisce   "impresa   in
difficolta'" l'impresa per la quale si  verifichi  almeno  una  delle
seguenti circostanze: 
    a) nel caso di societa' a responsabilita' limitata (diverse dalle
PMI costituitesi da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilita' a
beneficiare di aiuti al finanziamento  del  rischio,  dalle  PMI  nei
sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a  beneficiare
di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della  due
diligence  da  parte  dell'intermediario  finanziario   selezionato),
qualora  abbia  perso  piu'  della   meta'   del   capitale   sociale
sottoscritto a causa di perdite cumulate. Cio' si verifica quando  la
deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte  le  altre
voci generalmente considerate  come  parte  dei  fondi  propri  della
societa') da' luogo a un importo cumulativo negativo  superiore  alla
meta' del capitale  sociale  sottoscritto.  Ai  fini  della  presente
disposizione, per «societa' a responsabilita' limitata» si  intendono
in particolare le tipologie di imprese di cui  all'Allegato  I  della
direttiva 2013/34/UE e, se del caso, il «capitale sociale»  comprende
eventuali premi di emissione; 
    b) nel caso di societa' in cui  almeno  alcuni  soci  abbiano  la
responsabilita' illimitata per i debiti della societa' (diverse dalle
PMI costituitesi da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilita' a
beneficiare di aiuti al finanziamento  del  rischio,  dalle  PMI  nei
sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a  beneficiare
di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della  due
diligence  da  parte  dell'intermediario  finanziario   selezionato),
qualora abbia perso piu' della meta' dei fondi propri, quali indicati
nei conti della societa', a causa di perdite cumulate. Ai fini  della
presente disposizione,  per  «societa'  in  cui  almeno  alcuni  soci
abbiano la responsabilita' illimitata per i debiti della societa'» si
intendono in particolare le tipologie di imprese di cui  all'Allegato
II della direttiva 2013/34/UE; 
    c) qualora l'impresa sia oggetto  di  procedura  concorsuale  per
insolvenza o soddisfi le condizioni previste  dal  diritto  nazionale
per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su  richiesta
dei suoi creditori; 
    d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e
non abbia ancora rimborsato il prestito o  revocato  la  garanzia,  o
abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta
a un piano di ristrutturazione; 
    e) nel caso di un'impresa diversa  da  una  PMI,  qualora,  negli
ultimi due anni: 
    I. il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia
stato superiore a 7,5; 
    II. il quoziente di copertura degli  interessi  dell'impresa  sia
stato inferiore a 1,0. 
2.5 Costi ammissibili e intensita' di aiuto (2) 
    I costi ammissibili per i progetti di  ricerca  e  sviluppo,  nel
rispetto di quanto previsto dall'art. 25 del regolamento UE  651/2014
e dall'Allegato  I  della  comunicazione  UE  2014/C  198  /01,  sono
imputati a una specifica categoria di attivita' di ricerca e sviluppo
e rientrano nelle seguenti categorie: 
      a) spese di personale addetto alla  ricerca  (3)  ,  tecnici  e
altro personale di supporto nella misura in cui  sono  impiegati  nel
progetto; 
    b) costi relativi a strumentazione e attrezzature nella misura  e
per il periodo in  cui  sono  utilizzati  per  il  progetto.  Se  gli
strumenti e le attrezzature non sono utilizzati  per  tutto  il  loro
ciclo  di  vita  per  il  progetto,  sono   considerati   ammissibili
unicamente i costi di ammortamento  corrispondenti  alla  durata  del
progetto,   calcolati   secondo   principi   contabili   generalmente
accettati; 
    c) costi relativi agli immobili e ai terreni nella misura  e  per
il periodo in  cui  sono  utilizzati  per  il  progetto.  Per  quanto
riguarda gli immobili,  sono  considerati  ammissibili  unicamente  i
costi  di  ammortamento  corrispondenti  alla  durata  del  progetto,
calcolati secondo  principi  contabili  generalmente  accettati.  Per
quanto riguarda i terreni, sono ammissibili i costi delle cessioni  a
condizioni  commerciali  o  le  spese  di   capitale   effettivamente
sostenute; 
    d) costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i  brevetti
acquisiti o  ottenuti  in  licenza  da  fonti  esterne  alle  normali
condizioni di mercato, nonche' costi per i servizi  di  consulenza  e
servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del progetto; 
    e) spese generali  supplementari  e  altri  costi  di  esercizio,
compresi i  costi  dei  materiali,  delle  forniture  e  di  prodotti
analoghi, direttamente imputabili al progetto (4) . 
    L'intensita' di aiuto per ciascun beneficiario  e'  calcolata  in
termini di Equivalente Sovvenzione Lorda (5)  (ESL) e non supera: 
    a) il 100% dei costi ammissibili, per la ricerca fondamentale; 
    b) il 50% dei costi ammissibili, per la ricerca industriale; 
    c) il 25% dei costi ammissibili, per lo sviluppo sperimentale. 
    L'intensita' di aiuto per la ricerca industriale  e  lo  sviluppo
sperimentale puo' essere aumentata di 10  punti  percentuali  per  le
medie imprese e di 20 punti percentuali per le piccole imprese. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
    L'intensita' di aiuto per la ricerca industriale  e  lo  sviluppo
sperimentale puo' essere aumentata di ulteriori 15 punti percentuali,
fino ad un'intensita' massima dell'80% dei costi ammissibili,  se  e'
soddisfatta una delle seguenti condizioni: 
      a) il progetto prevede: 
    I. la collaborazione effettiva tra imprese di cui almeno  una  e'
una PMI o viene realizzato in almeno due Stati membri, o in uno Stato
membro e in una parte contraente dell'accordo SEE, e non prevede  che
una  singola  impresa  sostenga  da  sola  piu'  del  70%  dei  costi
ammissibili, o 
        II. la collaborazione effettiva (6)  tra un'impresa e  uno  o
piu' organismi di ricerca e di  diffusione  della  conoscenza  (7)  ,
nell'ambito della quale tali organismi sostengono almeno il  10%  dei
costi ammissibili e hanno il diritto di pubblicare i risultati  della
propria ricerca; 
      b) i risultati del progetto sono ampiamente diffusi  attraverso
conferenze, pubblicazioni, banche dati di libero accesso  o  software
open source o gratuito.  
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
    Qualora i progetti di ricerca  industriale  e  non  preponderante
sviluppo sperimentale dovessero prevedere  anche  lo  svolgimento  di
connesse attivita' di formazione, nel  rispetto  di  quanto  previsto
dall'art. 31 del Regolamento UE 651/2014, sono altresi' ammissibili i
seguenti costi: 
    a) le spese di personale relative ai  formatori  per  le  ore  di
partecipazione alla formazione; 
    b) i costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti  alla
formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali  le
spese di viaggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al
progetto, l'ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per  la
quota  da  riferire  al  loro  uso  esclusivo  per  il  progetto   di
formazione. Sono escluse le spese di  alloggio,  ad  eccezione  delle
spese di alloggio minime  necessarie  per  i  partecipanti  che  sono
lavoratori con disabilita'; 
    c) i costi dei servizi di  consulenza  connessi  al  progetto  di
formazione; 
    d) le spese di personale relative ai partecipanti alla formazione
e le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese
generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la
formazione. 
    L'intensita' di aiuto non supera il 50%  dei  costi  ammissibili.
Puo' tuttavia essere aumentata fino a un'intensita' massima  del  70%
dei costi ammissibili come segue: 
    a) di 10 punti  percentuali  se  la  formazione  e'  destinata  a
lavoratori con disabilita' o a lavoratori svantaggiati; 
    b) di 10 punti percentuali per  gli  aiuti  concessi  alle  medie
imprese e di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole
imprese. 
2.6 Appalti pre-commerciali di ricerca e sviluppo 
    Il MIUR procede all'acquisizione di servizi di ricerca e sviluppo
mediante appalti  pubblici  pre-commerciali,  ai  sensi  del  decreto
legislativo  n.  50/2016,  per  le  iniziative  riferite  a   settori
strategici ed aventi rilevante impatto socio-economico per il  Paese.
A tali servizi non si applicano i  provvedimenti  di  concessione  di
finanziamento e di aiuti di Stato. 
    I risultati  ed  i  benefici  di  ricerca  e  sviluppo  derivanti
dall'appalto pubblico pre-commerciale rimangono nella  disponibilita'
degli operatori economici partecipanti alla gara d'appalto, ai quali,
pertanto, spetta interamente il diritto di  proprieta'  intellettuale
dei  risultati  conseguiti  dalla  ricerca;  salvo  che  la   singola
procedura di gara preveda  forme  di  condivisione  della  proprieta'
intellettuale tra acquirente pubblico e soggetti appaltatori. 
    Possono partecipare alla gara: (i) le imprese, in forma singola o
associata; (ii) le universita'; (iii) gli enti pubblici  di  ricerca;
(iv) gli altri organismi di ricerca e diffusione della conoscenza. Il
concorrente,  inoltre,  deve  essere   in   possesso   di   strutture
organizzative e contabili idonee allo  sfruttamento  commerciale  dei
diritti di proprieta' intellettuale e alla loro gestione. 
    Il  MIUR,  al  fine  di  soddisfare   specifici   fabbisogni   di
innovazione, si riserva di condividere la gestione delle procedure di
appalto pubblico pre-commerciale con altre pubbliche amministrazioni,
previa  stipula  di  accordi.  Tali   accordi   determinano   l'onere
finanziario a carico delle parti titolari della  procedura.  In  ogni
caso, il responsabile del procedimento e' nominato dal MIUR. 
2.7 Social Innovation 
    Al fine di agevolare interventi diretti a sostenere  lo  sviluppo
di una cultura di "lnnovazione Sociale" mediante la presentazione  di
idee  progettuali  tecnologicamente  innovative,  come  soluzione  di
specifiche problematiche relative ad esigenze di  carattere  sociale,
ai sensi dell'art. 60, comma  4,  lettera  d)  del  decreto-legge  22
giugno 2012, n. 83 e ss.mm.ii., possono essere  considerati  soggetti
ammissibili anche le persone  fisiche.  Ove  i  singoli  bandi/avvisi
prevedano la presentazione di  progetti  di  Innovazione  Sociale  in
collegamento con un progetto di ricerca realizzato in  collaborazione
con una Universita'  o  un  Ente  pubblico  di  ricerca  al  fine  di
realizzare un percorso formativo attraverso interventi  di  carattere
applicativo, ai soggetti  "persone  fisiche"  sara'  riconosciuto  un
contributo alla spesa - a rimborso delle attivita' rese sul  progetto
- configurabile quale borsa di studio a sostegno delle  attivita'  di
ricerca. 
2.8 Spin off per attivita' di ricerca 
    I professori  e  i  ricercatori  universitari,  il  personale  di
ricerca dipendente degli enti  di  ricerca  di  cui  all'art.  8  del
regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 30 dicembre 1993,  n.  593  e  ss.mm.ii.,  i  dottorandi  di
ricerca e i titolari di assegni di ricerca di cui all'art. 51,  comma
6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, possono presentare  al  MIUR
una  domanda  di  agevolazione  per   specifici   progetti   per   la
realizzazione delle attivita' di cui all'art. 60, comma 4, lettera f-
bis) del decreto-legge n. 83/2012. Per le modalita' di  presentazione
delle domande, i soggetti  proponenti  possono  essere  rappresentati
anche dal soggetto capofila nel rispetto di quanto previsto dall'art.
5 del decreto ministeriale n. 593/2016. I  soggetti  proponenti  sono
obbligati,  prima  della   decretazione   della   concessione   delle
agevolazioni, a costituirsi in societa'  e,  comunque,  entro  e  non
oltre 30 giorni da una formale richiesta del MIUR. Le procedure e  le
modalita' di inoltro della domanda, i criteri di valutazione, i costi
ammissibili e le modalita' di rendicontazione  sono  disciplinate  da
appositi bandi/avvisi. 
2.9 Garanzie 
    Al fine di favorire la realizzazione di progetti e  attivita'  di
ricerca, viene previsto che, in caso di  insufficiente  possesso  dei
requisiti      economico      -      finanziari,      le      imprese
(proponenti/beneficiarie) possono comunque essere ammesse (sia  nella
fase ex ante che in itinere), in presenza di una polizza di  garanzia
a copertura dell'intero ammontare ossia  pari  al  100%  dell'importo
totale di agevolazione (da concedere /concessa). 
    Dopo la decretazione delle agevolazioni, i  soggetti  beneficiari
possono richiedere una anticipazione delle concessioni, nella  misura
stabilita nei  singoli  bandi/avvisi,  in  presenza  di  fideiussione
bancaria o polizza assicurativa. Nel caso in cui vi sia  un  soggetto
capofila, nel rispetto di quanto previsto  dall'art.  5  del  decreto
ministeriale  n.  593/2016,  sara'  quest'ultimo  che  provvedera'  a
richiedere l'anticipazione della concessione  previo  deposito  della
fideiussione bancaria o  polizza  assicurativa  accesa  dal  soggetto
beneficiario. 
    I crediti nascenti dal recupero delle agevolazioni sono assistiti
da privilegio generale che prevale su ogni altro titolo di prelazione
derivante da qualsiasi causa, a eccezione del privilegio delle  spese
di giustizia e di quelli previsti dall'art. 2751-bis del c.c.,  fatti
salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti ai terzi. 
 
                              TITOLO II 
 
MODALITA' E TEMPISTICHE DELLE ATTIVITA' DI VALUTAZIONE EX ANTE  E  DI
  CONTRATTUALIZZAZIONE PER I PROGETTI APPROVATI 
 
                  3. Disposizioni tecnico-operative 
 
3.1 Aspetti  generali  sulla  presentazione  della  domanda  e  sulla
valutazione dei progetti 
    Ai fini della realizzazione degli interventi di cui  all'art.  4,
comma 1, lett. a), c) e d) del decreto ministeriale n.  593/2016,  il
MIUR pubblica propri bandi o avvisi in risposta ai quali  i  soggetti
ammissibili  possono  presentare  i  progetti  nelle  relative   aree
tematiche. 
    I singoli bandi/avvisi contengono: (i) i criteri di selezione dei
progetti, (ii) i limiti di costo e temporali degli stessi,  (iii)  le
modalita' di presentazione delle domande unitamente alla  modulistica
da produrre e (iv)  i  termini  di  conclusione  delle  attivita'  di
valutazione delle proposte progettuali. 
    La domanda per la  realizzazione  degli  interventi  deve  essere
accompagnata: (i)  dal  progetto  di  ricerca,  (ii)  dal  capitolato
tecnico dettagliato e  sottoscritto,  (iii)  dall'accettazione  dello
schema di disciplinare (o di qualsiasi altro atto  negoziale  tra  le
parti previsto dal  bando/avviso  ed  eventualmente  predisposto  dal
MIUR) che contiene le regole  e  le  modalita'  di  attuazione  delle
attivita' contrattuali. 
    I   progetti   presentati   sono   sottoposti    a    valutazione
tecnico-scientifica e, se  valutati  positivamente,  alla  successiva
valutazione economico-finanziaria. 
    La valutazione tecnico-scientifica dei progetti e' effettuata  da
esperti, anche internazionali, nominati  dal  MIUR  su  proposta  del
Comitato Nazionale dei Garanti della Ricerca (CNGR) nell'ambito di un
apposito elenco ministeriale e dell'albo degli esperti gestito  dalla
Commissione europea. Gli esperti sono individuati secondo criteri  di
competenza, trasparenza e rotazione, nonche' di assenza di  conflitto
d'interesse. E' previsto, inoltre,  che  ciascun  esperto  non  possa
essere destinatario di piu' di  cinque  incarichi  per  anno  solare,
salvo eccezioni adeguatamente motivate. 
    Il MIUR, per la valutazione economico finanziaria  dei  progetti,
puo' avvalersi di un gruppo di esperti composto da un numero adeguato
di soggetti, individuati ai sensi della vigente normativa in  materia
di appalti pubblici di servizi,  compreso  il  regime  dell'in  house
providing, oppure di esperti di settore nell'ambito  di  un  apposito
elenco ministeriale e dell'albo di esperti della Commissione europea. 
3.2 Valutazione ex ante 
    Nella selezione degli  interventi  viene  garantito  il  rispetto
delle direttive europee sugli  appalti  pubblici  e  del  regolamento
europeo in materia di aiuti di stato, cosi' come di  tutte  le  altre
normative cogenti a livello nazionale ed europee. 
    La   valutazione   tecnico-scientifica   dei   progetti   attiene
principalmente ad aspetti quali: la  qualita'  della  proposta  e  le
competenze coinvolte,  le  modalita'  organizzative  ed  i  risultati
attesi,  nonche',  per  le  imprese,  l'effetto   di   incentivazione
dell'aiuto pubblico,  cosi'  come  definito  dal  Regolamento  UE  n.
651/2014.  Ulteriori  criteri  e/o   sotto-criteri   possono   essere
individuati nel singolo bando/avviso. 
    La valutazione tecnico-scientifica si conclude con  la  relazione
dell'esperto  incaricato  e  con  la  sottoscrizione  del  capitolato
tecnico  da  parte  del  medesimo   esperto.   Fatto   salvo   quanto
diversamente stabilito dai singoli avvisi/bandi,  qualora  l'esperto,
ai fini della valutazione tecnico-scientifica, richieda la  revisione
del capitolato tecnico (anche escludendo dalle attivita' uno  o  piu'
soggetti proponenti), tale richiesta dovra' essere  inviata,  per  il
tramite del MIUR, al soggetto proponente/capofila per la  conseguente
accettazione ed eventuale rimodulazione del  capitolato  tecnico.  La
mancata  sottoscrizione  per  accettazione,  da  parte  del  soggetto
proponente/capofila, delle modifiche al capitolato tecnico, determina
l'esclusione  della   proposta   progettuale   Ove   la   valutazione
dell'esperto   tecnico-scientifico   incaricato   si   concluda   con
l'esclusione dalle attivita' descritte dal capitolato tecnico di  uno
o  piu'  soggetti  proponenti,  questi  ultimi   divengono   soggetti
inammissibili. L'ammissibilita'  del  progetto  al  finanziamento  e'
subordinata al subentro nelle attivita' del soggetto rinunciatario  o
escluso da parte degli altri soggetti partecipanti alla compagine che
dimostrino di poter surrogare il  soggetto  rinunciatario  o  escluso
senza alterare la qualita' e il valore del  progetto,  garantendo  il
raggiungimento degli obiettivi dichiarati. 
    L'obbligo del subentro al/i soggetto/i escluso/i da  parte  degli
altri soggetti partecipanti alla compagine, in esito alla valutazione
di merito tecnico-scientifica che  modifichi  il  capitolato  tecnico
della documentazione di domanda, non sussiste nel solo  caso  in  cui
l'esclusione  di  uno  o  piu'  soggetti   proponenti,   avvenga   in
conseguenza dello stralcio da parte dell'esperto  tecnico-scientifico
delle attivita' agli stessi assegnate nel progetto. 
    Il   MIUR,   all'esito    della    valutazione    di    carattere
tecnico-scientifico, procede alla  pubblicazione  delle  graduatorie,
contenenti i punteggi di merito in ordine  decrescente  assegnati  ai
singoli progetti. 
    La valutazione economico-finanziaria interessera'  esclusivamente
i progetti valutati positivamente dagli esperti tecnico-scientifici e
dotati di copertura finanziaria. La valutazione economico-finanziaria
sara' finalizzata a verificare la  sussistenza  delle  condizioni  di
solidita'  e   affidabilita'   economico-finanziaria   dei   soggetti
proponenti,  in  ordine  alla  capacita'  degli  stessi  soggetti  di
sviluppare  economicamente  l'investimento  proposto.   La   predetta
valutazione si conclude con  una  specifica  motivata  relazione  del
soggetto   incaricato,   contenente,   ove   necessario,   condizioni
specifiche cui subordinare l'efficacia  del  conseguente  decreto  di
concessione delle agevolazioni. 
    Un soggetto proponente costituitosi in forma  associata  che  non
soddisfi i  requisiti  di  affidabilita'  economico-finanziaria  puo'
essere ammesso all'agevolazione nel  caso  di  verifica  positiva  su
ciascuna delle imprese partecipanti alla forma associata e  coinvolte
nelle  attivita'  di  progetto.  Tale  verifica   verra'   effettuata
considerando le rispettive quote di  costo  delle  imprese  associate
partecipanti alle attivita' di progetto. 
    Per gli interventi  a  valere  su  risorse  nazionali,  all'esito
negativo della valutazione dell'esperto  economico-finanziario  nella
fase ex ante e nel caso di mancata presentazione della  garanzia,  il
MIUR provvede all'esclusione del soggetto proponente dalle  attivita'
descritte nel capitolato tecnico, con obbligo di  subentro  da  parte
degli altri soggetti partecipanti alla compagine nelle attivita'  del
soggetto   escluso,   pena   l'inammissibilita'   del   progetto   al
finanziamento. 
    Ove la valutazione si riferisca a progetti gia'  selezionati  nel
quadro di programmi dell'Unione europea o di accordi  internazionali,
a  seguito  di  bandi/avvisi  internazionali  di  ricerca,  l'esperto
tecnico-scientifico valuta la coerenza del capitolato tecnico con  il
progetto internazionale cui si riferisce e la relativa congruita' dei
costi. Ove la valutazione si concluda con esito  positivo,  l'esperto
tecnico-scientifico procede all'approvazione del capitolato tecnico. 
    La fase di valutazione termina con l'ammissione  a  finanziamento
delle proposte progettuali valutate positivamente, nei  limiti  della
disponibilita'  delle  risorse  allocate,  e  con  l'inserimento   in
graduatoria delle rimanenti, le quali vengono  ordinate  in  base  al
punteggio complessivo raggiunto attraverso la somma  dei  criteri  di
valutazione. Laddove le risorse finanziarie disponibili  sulla  Linea
di Azione non fossero sufficienti ad  accogliere  tutte  le  proposte
progettuali ritenute ammissibili, i progetti non finanziati  andranno
a definire la lista dei progetti in overbooking. 
    Il Ministero comunica l'esito delle valutazioni mediante adeguato
e motivato provvedimento e iscrive i progetti approvati e i  soggetti
fruitori  degli  interventi,  ai  sensi  dell'art.  11  del   decreto
ministeriale n. 593/2016, nell'Anagrafe Nazionale della Ricerca. 
    Ai fini del monitoraggio e controllo degli aiuti alle imprese  in
regime di esenzione o de minimis, per la verifica  del  rispetto  del
divieto  di  cumulo  delle  agevolazioni,  in  osservanza  di  quanto
previsto dal decreto del Ministero dello sviluppo economico,  n.  115
del 31 maggio 2017 il  Ministero  provvede  alla  trasmissione  delle
informazioni relative agli aiuti alle imprese dallo stesso erogati al
sistema "Registro Aiuti" istituito presso la Direzione  generale  per
gli incentivi alle imprese del  Ministero  dello  sviluppo  economico
(DGIAI) in attuazione del combinato disposto  dell'art.  14  comma  2
della legge 5 marzo 2001, n. 57 e del  decreto  del  Ministero  delle
attivita' produttive del 18 ottobre 2002. 
3.2.1 Variazione ex ante soggettiva  e/o  oggettiva  su  istanza  del
proponente 
    Nella  fase  di  valutazione  ex  ante  del  progetto,  ai   fini
dell'ammissibilita' al finanziamento, e' consentita la variazione non
rilevante dei progetti di ricerca in termini soggettivi nel limite di
massimo del 20% dei  soggetti  che  rappresentano  il  raggruppamento
proponente, in qualsiasi forma giuridica organizzato e fatto salvo il
minimo di uno, e/o in termini oggettivi fino al limite di massimo del
20% del valore del progetto  (inteso  come  costo  complessivo  degli
investimenti proposti), nel caso in cui altri  soggetti  partecipanti
alla  compagine  dimostrino   di   poter   subentrare   al   soggetto
rinunciatario   o    escluso    per    motivazioni    di    carattere
economico-finanziario, senza alterare la qualita'  e  il  valore  del
progetto, garantendo il raggiungimento degli obiettivi dichiarati. 
    La variazione ex ante su istanza del soggetto proponente/capofila
puo'  essere  consentita,  ai  sensi   dell'art.   14   del   decreto
ministeriale n. 593/2016, nel rispetto delle seguenti condizioni: 
    a) comunicazione  tempestiva  al  Ministero  della  richiesta  di
variazione da parte del soggetto proponente/capofila; 
    b)  autorizzazione  preventiva  alla  variazione  da  parte   del
Ministero; 
    c) variazione consistente in: 
    c.1.) una riduzione nel limite del 20%, in termini cumulati, come
sommatoria delle variazioni approvate  dalla  data  di  presentazione
della domanda, del numero dei soggetti componenti  il  raggruppamento
proponente, in qualsiasi forma giuridica organizzato e fatto salvo il
minimo di uno, che rappresenti una quota non  superiore  al  20%  del
valore  totale   del   progetto,   in   termini   di   rappresentanza
partecipativa (variazione soggettiva), oppure 
    c.2.) una redistribuzione della spesa entro il limite del 20%, in
termini cumulati, del valore totale  del  progetto,  da  determinarsi
come  sommatoria  delle  variazioni  gia'  approvate  dalla  data  di
presentazione della  domanda,  a  parita'  di  soggetti  partecipanti
(variazione oggettiva); 
    d) che le variazioni soggettive intervengano esclusivamente tra i
soggetti gia' partecipanti alla compagine proponente del progetto; 
    e)  che  altri  soggetti  della  compagine  dimostrino  di  poter
subentrare al soggetto rinunciatario o  escluso,  senza  alterare  la
qualita' e il valore del progetto, garantendo il raggiungimento degli
obiettivi dichiarati. 
    Fatti salvi i casi di forza  maggiore,  caso  fortuito,  o  altri
fatti  ed  eventi  sopravvenuti  e   non   prevedibili,   l'eventuale
superamento, in fase di valutazione ex ante, del limite del  20%,  in
termini cumulati,  delle  variazioni  soggettive  e/o  oggettive  dei
progetti  di  ricerca,  determina  l'esclusione  del  progetto  dalla
procedura di selezione. 
    L'ammissibilita' della singola istanza di  variazione  presentata
dal soggetto proponente/capofila e' valutata, ai fini della  verifica
del rispetto del predetto limite del 20%, in termini  cumulati,  come
sommatoria di tutte le variazioni eventualmente gia' approvate  dalla
data di presentazione della domanda con quella oggetto  dell'istanza:
variazione numerica nella composizione della compagine proponente e/o
nelle rispettive quote di partecipazione alla spesa  in  rapporto  al
valore  totale  del  progetto,  come  risultanti  dalla  domanda   di
partecipazione allo specifico bando/avviso. 
    Nel caso di variazioni non rilevanti, cioe' inferiori al predetto
limite del 20% in termini soggettivi e/o oggettivi, il MIUR  provvede
direttamente alla valutazione, fatti salvi i  casi  per  i  quali  e'
comunque richiesto l'intervento dell'esperto tecnico-scientifico,  in
relazione alla valutazione di merito della capacita' del/i soggetto/i
subentrante/i  di  subentrare  al/i  soggetto/i   rinunciatario/i   o
escluso/i, e dell'esperto economico-finanziario,  in  relazione  alla
nuova  valutazione  di  merito  della   solidita'   e   affidabilita'
economico-finanziaria del/i soggetto/i subentrante/i, in ordine  alla
capacita' di questo/i  di  sviluppare  economicamente  l'investimento
proposto e di restituire l'agevolazione eventualmente concessa  nella
forma del credito agevolato. 
3.3 Contrattualizzazione dei progetti approvati 
    Il MIUR adotta  il  decreto  di  concessione  delle  agevolazioni
relative ai progetti approvati - di cui formano parte  integrante  il
capitolato tecnico, lo schema di disciplinare o qualsiasi altro  atto
negoziale tra le parti previsto dal singolo bando/avviso nella  forma
predisposta dal Ministero - ovvero le regole e le  modalita'  per  la
corretta  gestione  delle  attivita'  contrattuali  e  le   eventuali
condizioni speciali ai  sensi  dell'art.  12,  comma  5  del  decreto
ministeriale n. 593/2016. 
    Il decreto  di  concessione  delle  agevolazioni,  opportunamente
registrato dai competenti  organi  di  controllo  e  corredato  dalla
documentazione   sopra   richiamata,   e'   trasmesso   al   soggetto
proponente/capofila  per  la  successiva  formale   accettazione   da
acquisirsi nei successivi trenta giorni. 
    Resta  inteso  che  la  contrattualizzazione  e   l'avvio   delle
attivita' di rendicontazione del progetto sono  subordinate  al  buon
esito delle procedure sopra descritte. 
    I costi ammissibili decorrono dalla data indicata nel decreto  di
concessione e comunque non prima del  novantesimo  giorno  successivo
alla data di presentazione delle domande ai sensi dell'art. 11, comma
3 del decreto ministeriale n. 593/2016. 
3.4 Revoca delle agevolazioni 
    A seguito delle attivita'  di  verifica  e  di  monitoraggio  sui
progetti, nel rispetto del dettato della legge n. 123/98,  art.  9  e
ss.mm.ii, il MIUR dispone con proprio provvedimento la revoca  totale
o parziale delle agevolazioni nei casi di: 
    a. perdita di uno o piu' requisiti di ammissibilita'; 
    b.  morosita'  e  mancata   restituzione   degli   interessi   di
preammortamento ovvero delle rate di finanziamento concesso; 
    c. mancata realizzazione del progetto  o  mancato  raggiungimento
degli obiettivi previsti dal progetto di ricerca, fatti salvi i  casi
di  forza  maggiore,  caso  fortuito,  o  altri   fatti   ed   eventi
sopravvenuti e non prevedibili; 
    d. alienazione, cessione e distrazione nei cinque anni successivi
alla concessione dei beni acquistati con l'agevolazione, ovvero prima
della chiusura delle attivita' di progetto; 
    e.  mancato  avvio  del  progetto  nei   termini   indicati   dal
bando/avviso; 
    f. mancato rispetto dei termini massimi previsti dal bando/avviso
per la realizzazione del progetto; 
    g. mancata trasmissione della documentazione finale di spesa  nei
termini prescritti, salvo proroghe, e in  tutti  gli  altri  casi  di
inadempienza contrattuale; 
    h. tutti gli altri casi previsti dal  bando/avviso  e  successivi
atti collegati. 
a. Perdita di uno o piu' requisiti di ammissibilita' 
    La perdita di uno o piu'  requisiti  di  ammissibilita'  previsti
dall'art. 5 del decreto ministeriale n. 593/2016, nonche'  di  quelli
previsti dai singoli bandi/avvisi, determinano, a seconda  dei  casi,
la revoca totale o parziale dell'agevolazione concessa. 
    In generale,  per  le  procedure  fallimentari  e  per  le  altre
procedure concorsuali di cui al regio decreto n. 267/1942 e ss.mm.ii.
e al decreto legislativo n. 270/1999 e ss.mm.ii.: 
    nel caso di progetto concluso, il MIUR dispone la revoca parziale
del provvedimento di concessione relativamente alle somme  erogate  a
titolo di credito agevolato (recupero del debito  residuo  maggiorato
degli interessi di  revoca).  Il  contributo  a  fondo  perduto,  ove
erogato, rimane acquisito al soggetto  beneficiario  (SB)  il  quale,
inoltre, avra' anche diritto alla  parte  di  contributo  alla  spesa
autorizzato ma non erogato all'atto della revoca; 
    nel caso di progetto in corso, il MIUR dispone la  revoca  totale
del provvedimento di concessione con recupero degli importi erogati a
titolo di contributo nella spesa e a titolo di credito  agevolato  al
netto delle somme gia' restituite, ambedue maggiorate degli interessi
di revoca. 
    Casi particolari: 
    nel caso di azienda in concordato  preventivo  o  amministrazione
straordinaria, qualora il progetto sia concluso  positivamente  prima
dell'avvio della procedura concorsuale non  si  procede  alla  revoca
della concessione  qualora  via  sia  oggettiva  continuazione  delle
attivita' imprenditoriali con salvaguardia e mantenimento  dei  posti
di lavoro. In tale situazione, il credito vantato e' riferito al solo
debito residuo, oltre interessi previsti dal contratto/disciplinare; 
    nel caso di azienda sottoposta a liquidazione volontaria, qualora
le attivita' progettuali siano concluse positivamente,  il  Ministero
procede con la richiesta di estinzione volontaria del  finanziamento.
In caso di mancata  estinzione,  si  procedera'  con  la  revoca  del
finanziamento concesso sotto forma di credito agevolato, con aggravio
per l'azienda di dover restituire oltre al debito residuo delle somme
erogate a titolo di credito agevolato anche gli interessi di  revoca.
Nei casi di concordato in bianco durante la pendenza del termine  per
la presentazione del piano, il requisito di qualificazione non  viene
meno. 
b.   Morosita'   e   mancata   restituzione   degli   interessi    di
preammortamento ovvero delle rate di finanziamento concesso 
    Nei casi di morosita' del soggetto beneficiario, alla prima  rata
scaduta e non pagata, il  Ministero  procede  con  una  richiesta  di
ripianamento dell'insoluto da effettuarsi entro trenta giorni  a  far
data dalla  medesima  richiesta  ministeriale.  In  caso  di  mancato
pagamento, il Ministero si  riserva  l'adozione  dei  piu'  opportuni
provvedimenti, al fine di recuperare il credito vantato. Nel caso  di
progetto concluso,  il  Ministero  dispone  la  revoca  parziale  del
provvedimento di concessione  e  delle  somme  erogate  a  titolo  di
credito agevolato  (recupero  del  debito  residuo  maggiorato  degli
interessi di revoca). Resta acquisito  al  soggetto  beneficiario  il
contributo alla spesa erogato. Nel caso  di  progetto  in  corso,  il
Ministero dispone la revoca totale del provvedimento  di  concessione
con contestuale recupero degli importi erogati a titolo di contributo
nella spesa e credito agevolato al netto delle somme gia' restituite,
ambedue maggiorati degli interessi di revoca. 
    In tutti gli altri casi di cui alle  lettere  da  c)  ad  h),  il
Ministero, sulla base delle verifiche e delle valutazioni effettuate,
con proprio provvedimento, dispone la revoca, in tutto  o  in  parte,
dell'agevolazione. 
    Gli interessi di revoca decorrono  dalla  data  di  registrazione
presso la Corte dei conti del decreto di  revoca  fino  all'effettiva
restituzione delle somme dovute. I soggetti che alla data di adozione
del provvedimento  di  revoca  risultano  morosi  nei  confronti  del
Ministero sono tenuti anche al versamento  degli  interessi  di  mora
maturati fino alla data di registrazione del provvedimento stesso. 
    Resta fermo  che  per  conclusione  di  progetto  si  intende  il
compimento  di  tutte  le  attivita'  progettuali,  ivi  incluse   le
relazioni dell'esperto  tecnico-scientifico  e  economico-finanziario
che confermino il buon esito della ricerca finanziata.  Nei  casi  in
cui  sia  prevista  un'attivita'  di  verifica  finale  da  parte  di
un'apposita commissione, il Ministero riterra' concluso  il  progetto
all'esito della medesima verifica. 
3.5 Interruzione della ricerca 
    In presenza di interruzione della ricerca per motivi tecnici,  il
MIUR si avvarra' della valutazione  dell'esperto  tecnico-scientifico
di  settore  che  dovra'  esprimersi  in  merito  alla  tipologia  di
interruzione, in particolare se la stessa sia  stata  determinata  da
motivi tecnici indipendenti dalla volonta' del soggetto beneficiario.
In tale caso il soggetto beneficiario avra' diritto al  valore  della
ricerca    eseguito,     cosi'     come     valutato     dall'esperto
tecnico-scientifico e  dall'esperto  economico-finanziario,  sino  al
momento dell'interruzione. 
 
                             TITOLO III 
 
        MODALITA' E TEMPISTICHE DELLE ATTIVITA' DI CONTROLLO 
                  ED EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI 
 
3.6. Modalita' di valutazione e controllo 
    3.6.1 Fasi, tempi e responsabilita' 
    L'intera procedura si svolge esclusivamente per  via  telematica,
attraverso  il  sistema  informativo-gestionale  SIRIO,  gestito  dal
CINECA, fatta eccezione per  le  "visite  in  loco"  da  parte  degli
esperti MIUR, che potranno essere effettuatein qualsiasi  momento,  a
discrezione    degli    esperti    stessi    o    a    seguito     di
specifichedisposizioni del Ministero, ma comunque, almeno due  volte:
una anteriormente alla prima erogazione dell'aiuto, anche se concesso
a titolo di anticipazione,  ai  fini  della  verifica  della  stabile
organizzazione ed una anteriormente all'erogazione finale. 
    La struttura del  gestionale  per  le  verifiche  e  i  controlli
prevede un sistema di "tasche" omogenee (cfr. Allegato I)  contenenti
tutti i  documenti  e  i  titoli  necessari  allo  svolgimento  delle
verifiche di ammissibilita' e dei controlli sulle spese dei  progetti
ammessi a finanziamento, come meglio specificato nell'Allegato  I)  e
cosi' articolate: 
    "Tasca zero di Progetto": contenente  tutti  i  documenti  aventi
carattere ricorsivo e validita' prolungata (utilita' ripetuta); 
    "Tasca   zero   di   Rendicontazione":   contenente    tutti    i
giustificativi di  spesa  (documenti  e/o  titoli)  aventi  carattere
ricorsivo e validita' prolungata (utilita' ripetuta); 
    "Tasche di rendicontazione corrente": contenenti tutti  i  titoli
di spesa non rientranti in tasca zero  e  aventi  validita'  limitata
(utilita' singola). 
    Qualora, tra i documenti richiesti, figurino  anche  delle  DSAN,
queste dovranno  essere  rilasciate  dal  legale  rappresentante  del
soggetto beneficiario, o da suo delegato/procuratore (in questo caso,
allegando  apposita   delega/procura),   qualora   non   diversamente
specificato nelle presenti linee guida. 
    Salvo quanto diversamente stabilito dai singoli avvisi/bandi,  le
procedure di valutazione e  controllo  si  articoleranno  secondo  le
modalita' e tempistiche seguenti: 
    a) ogni soggetto beneficiario (SB), mediante il soggetto capofila
(SC), produce,  entro  30  giorni  dall'effettuazione  della  singola
spesa, la relativa documentazione, inserendo direttamente sul sistema
SIRIO (in apposita "maschera di inserimento spese") i dati richiesti,
ed allegando, nella  relativa  "tasca  informatica",  copia  digitale
del/dei  documento/i  probatorio/i;  sono  tuttavia   ammessi   anche
inserimenti tardivi, purche' sia rispettato il  "criterio  di  cassa"
(nessuna spesa potra' essere pertanto ritenuta ammissibile se non sia
stata effettivamente sostenuta, non essendo sufficiente, al riguardo,
un semplice impegno, ancorche' vincolante); 
    b) al termine di ogni quadrimestre, tutte le  spese  inserite  in
quel periodo nel sistema SIRIO dal SC sono riepilogate dal CINECA  in
un apposito "Stato di avanzamento (SAL) quadrimestrale", uno per ogni
SB; l'insieme dei SAL relativi  al  quadrimestre  di  riferimento  e'
allegato in automatico, dal CINECA, alla "domanda di rimborso" che il
SC dovra' sottoscrivere per via telematica sul sistema SIRIO; 
    c)  l'esperto  tecnico-scientifico  (ETS),  entro  i  15   giorni
successivi all'avvenuto inserimento sul  sistema  SIRIO  dei  dati  e
della documentazione di cui alla lettera  a),  produce  in  modalita'
telematica la relativa valutazione di congruita'  e  pertinenza;  nel
caso di rilascio di parere positivo, i dati e la documentazione  sono
sottoposti  (sempre  per  via  telematica)   all'esame   dell'esperto
economico finanziario e contabile (EFC); 
    d) nel caso in cui il parere sia positivo  con  modifiche  o  del
tutto negativo, l'ETS inserisce invece sul sistema SIRIO, in apposito
campo di testo, le motivazioni del suo rigetto (totale  o  parziale);
tali motivazioni, sempre per via telematica, sono rese accessibili al
SB (mediante  il  soggetto  capofila),  che  provvede  ad  effettuare
direttamente sul sistema SIRIO  (in  apposito  campo  di  testo),  le
proprie  controdeduzioni,  eventualmente  inserendo  nella   relativa
"tasca informatica" nuova documentazione probatoria; 
    e) entro i successivi 15 giorni l'ETS esprime il  proprio  parere
definitivo; nel caso in cui tale parere sia positivo  (ancorche'  con
modifiche)  tutta  la  documentazione  prodotta  (comprensiva   delle
risultanze istruttorie dell'ETS) passa per  via  telematica  all'EFC;
nel caso invece in cui il parere sia definitivamente negativo, dati e
documentazione relativi alla spesa in esame vengono  eliminati  dalla
"maschera di inserimento spese"  ed  inseriti  nell'apposito  "quadro
riepilogativo delle spese rigettate"; 
    f)  dal  momento  in  cui  riceve   (per   via   telematica)   la
documentazione relativa ad una singola spesa, l'EFC ha 15  giorni  di
tempo per esprimersi; nel caso di rilascio di parere positivo, i dati
e la documentazione vengono eliminati dalla "maschera di  inserimento
spese"  ed  inseriti  in  un  apposito  "quadro  di   rendicontazione
periodica"; 
    g) nel caso in cui il parere sia positivo  con  modifiche  o  del
tutto negativo, l'EFC inserisce invece sul sistema SIRIO, in apposito
campo di testo, le motivazioni del suo rigetto (totale  o  parziale);
tali motivazioni, sempre per via telematica, sono rese accessibili al
SB (mediante il soggetto capofila), che provvede, entro 10 giorni, ad
effettuare direttamente sul  sistema  SIRIO  (in  apposito  campo  di
testo), le proprie  controdeduzioni,  eventualmente  inserendo  nella
relativa "tasca informatica" nuova documentazione probatoria; 
    h) entro i successivi 15 giorni l'EFC esprime il  proprio  parere
definitivo; nel caso in cui tale parere sia positivo  (ancorche'  con
modifiche) tutta la documentazione  prodotta  viene  eliminata  dalla
"maschera  di  inserimento  spese"  ed  inserita   nel   "quadro   di
rendicontazione periodica"; nel caso invece  in  cui  il  parere  sia
definitivamente negativo, dati e documentazione relativi  alla  spesa
in esame vengono eliminati dalla "maschera di inserimento  spese"  ed
inseriti nel "quadro riepilogativo delle spese rigettate"; 
    i) il MIUR, con cadenza quadrimestrale, decorrente dalla data  di
avvio delle attivita' progettuali, effettua le erogazioni sulla  base
degli esiti delle valutazioni di cui ai punti  precedenti,  contenuti
nel relativo "quadro di rendicontazione periodica"; 
    j) in sede di verifica  in  loco,  da  svolgere  su  un  campione
significativo di operazioni/progetti  selezionati  sulla  base  della
preventiva analisi dei rischi, anche tenuto  conto  delle  risultanze
degli esiti delle verifiche ex ante, l'ETS e/o l'EFC dovra' procedere
a  verificare  l'esattezza  dei   dati   e   la   correttezza   della
documentazione prodotta, con riferimento a tutte le  "rendicontazioni
periodiche" prodotte prima della visita stessa; 
    k) le risultanze delle verifiche delle visite in loco  formeranno
oggetto di apposita relazione (da inserire sul sistema  SIRIO)  e  le
eventuali   variazioni   rispetto   ai    precedenti    "quadri    di
rendicontazione periodica" saranno inserite  dall'esperto,  entro  30
giorni dalla data della visita, sempre sul sistema SIRIO, in apposito
"quadro provvisorio di correzione"; 
    l) le motivazioni delle correzioni, sempre  per  via  telematica,
sono rese accessibili al SB  (mediante  il  soggetto  capofila),  che
provvede ad effettuare direttamente sul sistema  SIRIO  (in  apposito
campo di testo) le proprie controdeduzioni,  eventualmente  inserendo
nella relativa "tasca informatica" nuova documentazione probatoria; 
    m) entro i successivi 15  giorni  l'esperto  esprime  il  proprio
parere definitivo. In caso di rigetto o accoglimento  parziale  delle
controdeduzioni,  ovvero  in   assenza   delle   stesse,   tutta   la
documentazione prodotta (comprensiva  delle  risultanze  istruttorie)
passa per via telematica dal "quadro provvisorio  di  correzione"  al
"quadro periodico di correzione", che sara'  allegato  (ai  fini  del
calcolo del contributo da  erogare)  al  "quadro  di  rendicontazione
periodica" relativo allo stesso quadrimestre. In  caso  di  integrale
accoglimento  delle  controdeduzioni,  invece,  la  correzione  viene
semplicemente cancellata dal "quadro provvisorio di correzione"; 
    n) resta comunque facolta'  dell'ETS  e  dell'EFC  procedere,  in
qualsiasi momento, alla motivata correzione  (in  apposito  campo  di
testo) del parere gia' rilasciato per ogni  singola  spesa  contenuta
nel  "quadro  di  rendicontazione  periodica",  mediante  le   stesse
procedure di cui alle lettere i), j), k) e l); 
    o) nel caso in cui regolamenti nazionali e/o europei prevedano la
presenza di un "responsabile dei controlli di I livello"  (RCIL),  al
termine di ogni quadrimestre, RCIL apporra' digitalmente  la  propria
attestazione di regolarita' formale su un documento riepilogativo (da
trasmettere per via telematica al responsabile unico del procedimento
(RUP) e all'Autorita' di gestione) cui saranno allegati il "quadro di
rendicontazione  periodica"  e  il   relativo   (eventuale)   "quadro
periodico di correzione". 
    I tempi assegnati agli esperti MIUR (cosi' come i tempi assegnati
ai SB) si  intendono  ordinatori  e  non  perentori.  Tuttavia,  allo
scadere dei 15  giorni  assegnati  agli  esperti,  il  sistema  SIRIO
produrra' in automatico un "alert", che sara' reso  visibile  sia  al
RUP, sia (per i progetti per i quali ne sia prevista la  presenza  in
base a regolamenti nazionali  o  europei)  al  competente  RCIL,  sia
infine allo stesso esperto ritardatario. Resta in capo al RUP  (anche
su proposta del RCIL) ogni decisione in merito all'assegnazione di un
ulteriore lasso di tempo per il rilascio del  parere  dell'esperto  o
all'eventuale  sua  sostituzione,   laddove   dovessero   presentarsi
frequenti situazioni di ritardo o addirittura di totale inerzia. 
    3.6.2 Valutazione e monitoraggio in itinere ed ex post 
    Il soggetto capofila e' tenuto a presentare annualmente, entro 30
giorni da  ogni  scadenza  annuale,  una  relazione  scientifica  che
illustri le attivita' svolte dai singoli SB e i risultati conseguiti;
sempre annualmente, entro 30 giorni dalla ricezione  delle  relazioni
scientifiche del soggetto capofila, gli ETS relazionano  al  MIUR,  a
loro  volta,  esprimendo  il  motivato  parere   sull'andamento   del
progetto,  con  particolare  riferimento   allo   svolgimento   delle
attivita' progettuali ed ai risultati conseguiti  rispetto  a  quanto
preventivato,    evidenziando    altresi'    eventuali    criticita';
analogamente, con  periodicita'  annuale,  gli  EFC  relazionano  sul
mantenimento  delle  condizioni  di  solidita'  e  affidabilita'  del
soggetto beneficiario  privato.  Il  MIUR,  in  caso  di  valutazioni
negative, puo'  adottare  provvedimenti  di  revoca/interruzione  nel
rispetto di quanto previsto dall'art. 15 del decreto ministeriale  n.
593/2016. 
    3.6.3 Variazioni in itinere soggettive e/o oggettive 
    Nella fase in itinere di realizzazione del progetto di ricerca  e
rendicontazione della  spesa,  possono  essere  consentite  ai  sensi
dell'art.  14  del  decreto  ministeriale  n.   593/2016   variazioni
soggettive e/o oggettive, rispettivamente, non  rilevanti  (art.  14,
comma 2) ovvero rilevanti (art. 14, comma 3). 
    Le variazioni soggettive e/o oggettive c.d. non  rilevanti  nella
fase di valutazione in itinere sono disciplinate in  modo  analogo  a
quanto previsto per la  fase  di  valutazione  ex  ante  (cfr.  3.2.1
Variazione  ex  ante  soggettiva  e/o  oggettiva   su   istanza   del
proponente), fatta  salva  la  determinazione  della  percentuale  di
variazione massima ammissibile (20%), la cui entita' e' calcolata  in
rapporto  al   progetto   approvato   e   ammesso   a   finanziamento
(composizione della compagine e  valore  del  progetto  (inteso  come
costo complessivo degli investimenti proposti)  in  luogo  di  quello
presentato all'atto della domanda di  partecipazione  allo  specifico
bando/avviso. 
    Le  variazioni  soggettive  e/o  oggettive  del   progetto   c.d.
rilevanti, invece, sono quelle consistenti in variazioni  soggettive,
in termini  di  numero  dei  soggetti  componenti  il  raggruppamento
proponente,  e/o  oggettive,  in  termini  oggettivi  di  valore  del
progetto, calcolate in termini cumulati, eccedenti il predetto limite
del 20% e fino al limite massimo del 50%, e possono essere consentite
esclusivamente in  presenza  di  motivazioni  tecnico-scientifiche  o
economico-finanziarie di carattere straordinario: 
    a) variazione soggettiva (rinuncia o esclusione) determinante una
riduzione non superiore, in termini cumulati, al limite del  50%  del
numero dei  soggetti  componenti  il  raggruppamento  proponente,  in
qualsiasi forma giuridica organizzato e fatto salvo il minimo di uno,
che rappresenti una quota,  in  termini  cumulati  di  rappresentanza
partecipativa, superiore al 20% ed entro il limite del 50% del valore
del progetto (oggettiva) approvato e ammesso a finanziamento; 
    b) variazione  oggettiva  a  compagine  invariata  (riallocazione
della spesa tra i medesimi  soggetti  proponenti),  determinante  una
riduzione, in termini cumulati, superiore al 20% ed entro  il  limite
del 50%  del  valore  totale  del  progetto  approvato  e  ammesso  a
finanziamento. 
    Analogamente che nel caso delle  variazioni  c.d.  non  rilevanti
anche  per  le  variazioni  c.d.  rilevanti,  l'ammissibilita'  della
singola variazione e' valutata, ai fini della verifica  del  rispetto
del limite massimo del predetto intervallo percentuale (superiore  al
20% ed entro il limite del 50%), in termini cumulati, come sommatoria
di tutte le variazioni eventualmente gia' approvate  dalla  data  del
decreto di concessione, rispetto al progetto approvato  e  ammesso  a
finanziamento. 
    Nei casi  di  rinuncia  o  esclusione  di  uno  o  piu'  soggetti
beneficiari per  motivazioni  di  carattere  tecnico-scientifico  e/o
economico-finanziario,  le  conseguenti  variazioni  soggettive  sono
comunque consentite, ai sensi dell'art. 14 del  decreto  ministeriale
n. 593/2016,  esclusivamente  qualora  intervengano  tra  i  soggetti
beneficiari del progetto,  a  condizione  che  altri  soggetti  della
compagine dimostrino di poter subentrare al soggetto  escluso,  senza
alterare  la  qualita'  e  il  valore  del  progetto,  garantendo  il
raggiungimento degli obiettivi dichiarati. 
    Fatti salvi i casi di forza  maggiore,  caso  fortuito,  o  altri
fatti  ed  eventi  sopravvenuti  e  non  prevedibili,  in   caso   di
superamento  della  soglia  massima  consentita  per  le   variazioni
rilevanti (50%) in termini cumulati,  come  sommatoria  di  tutte  le
variazioni eventualmente gia' approvate dalla  data  del  decreto  di
concessione, il  Ministero  adottera'  gli  opportuni  provvedimenti,
compresi quelli rientranti nei casi di interruzione e revoca  di  cui
all'art. 15 del decreto ministeriale n. 593/2016. 
    Permane in capo al soggetto  beneficiario/capofila  l'obbligo  di
dare tempestiva comunicazione al Ministero, ai fini della  preventiva
autorizzazione   del   Ministero,   della   variazione    "rilevante"
intervenuta nel progetto, la quale sara' oggetto  di  valutazione  da
parte dell'esperto tecnico-scientifico, in relazione alla valutazione
di   merito   della   capacita'   del/i   soggetto/i   beneficiario/i
subentrante/i  di  subentrare  al/i  soggetto/i   rinunciatario/i   o
escluso/i senza alterare  la  qualita'  e  il  valore  del  progetto,
garantendo  il   raggiungimento   degli   obiettivi   dichiarati,   e
dell'esperto   economico-finanziario,   in   relazione   alla   nuova
valutazione   di   merito    della    solidita'    e    affidabilita'
economico-finanziaria del/i soggetto/i beneficiario/i  subentrante/i,
in ordine alla capacita' di  questo/i  di  sviluppare  economicamente
l'investimento proposto e di restituire l'agevolazione  eventualmente
concessa nella forma del credito agevolato. 
    In caso di richiesta  di  rimodulazione  da  parte  del  soggetto
beneficiario/capofila, ai sensi dell'art. 14 del decreto ministeriale
n. 593/2016 (variazioni soggettive  e/o  oggettive),  ai  fini  della
rendicontazione della  spesa  e  dell'erogazione  delle  agevolazioni
previste dai singoli  bandi/avvisi,  fino  alla  comunicazione  della
decisione  del   Ministero   in   merito   all'autorizzazione   della
variazione, si applica la procedura descritta al successivo paragrafo
"3.6.5 Relazioni degli esperti e casi particolari". 
    I soggetti beneficiari sono obbligati a  rispondere  a  tutte  le
richieste di informazioni, di dati e di  rapporti  tecnici  periodici
disposte dal Ministero. 
    Con  periodicita'  annuale  gli  esperti  tecnico-scientifici  ed
economico-finanziari relazionano al Ministero, ognuno per  quanto  di
competenza, in ordine alla correttezza  delle  attivita'  progettuali
svolte, ai risultati conseguiti rispetto a quanto preventivato  e  al
mantenimento  delle  condizioni  di  solidita'  e  affidabilita'  del
soggetto beneficiario privato. 
    Ferma restando la facolta' dell'ETS e  dell'EFC,  al  verificarsi
delle necessarie condizioni e a proprio  insindacabile  giudizio,  di
dichiarare in qualsiasi momento inammissibili  spese  precedentemente
ammesse all'erogazione, eventuali esiti negativi delle valutazioni di
cui sopra, determineranno l'adozione da  parte  del  Ministero  degli
opportuni provvedimenti,  compresi  quelli  rientranti  nei  casi  di
interruzione e revoca di cui all'art. 15 del decreto ministeriale  n.
593/2016. 
    3.6.4 Rendicontazione delle spese 
    La  rendicontazione,  che  si  svolge  esclusivamente   per   via
telematica,  deve  essere  resa  attraverso  la  compilazione   della
modulistica  prevista   dal   MIUR,   allegando   la   documentazione
amministrativo-contabile giustificativa dei costi sostenuti, pena  la
non ammissibilita'. 
    In linea generale, le spese sostenute devono essere  giustificate
da quattro tipologie di documenti che  devono  essere  conservati  ed
esibiti su richiesta degli organi di controllo: 
    giustificativi di impegno: sono i provvedimenti che originano  la
prestazione o fornitura (ad esempio: lettere di incarico,  ordini  di
servizio, ordini  di  forniture,  ecc.)  in  cui  sia  esplicitamente
indicata la connessione e la pertinenza della spesa con  l'operazione
finanziata, riportandone il relativo CUP (Codice Unico Progetto). Per
i progetti finanziati con fondi SIE  o  FSC,  l'atto  deve  riportare
anche il Programma di riferimento, l'azione  e  il  codice  progetto.
Qualora applicabile  (ad  esempio  acquisto  di  forniture,  commesse
esterne, ecc.) i giustificativi  di  impegno  includono  la  verifica
delle procedure di selezione del fornitore o prestatore d'opera; 
    giustificativi della prestazione o fornitura:  sono  i  documenti
che descrivono la prestazione o fornitura (come ad esempio:  fatture,
ricevute  esenti  IVA,  ecc.)  e  che  fanno   riferimento   sia   al
giustificativo di impegno, sia all'operazione finanziata,  esibendone
il relativo costo; 
    giustificativi di pagamento: sono i documenti  che  attestano  in
maniera inequivoca  e  correlata  ai  giustificativi  di  cui  sopra,
l'effettivo  pagamento  della  prestazione   o   fornitura   (mandato
informatico o equivalenti). Il documento di spesa deve  riportare  il
CUP (Codice Unico Progetto) e per i progetti finanziati con fondi SIE
o FSC, l'atto deve  riportare  anche  il  Programma  di  riferimento,
l'azione e  il  codice  progetto.  In  ogni  caso  i  pagamenti  sono
ammissibili  solo  se  effettuati  entro  i  termini   temporali   di
eleggibilita' della spesa previsti per il progetto; 
    idonea  documentazione  probatoria  delle  attivita'   realizzate
(quale, ad esempio, report delle attivita' svolte, verbali,  prodotti
realizzati, ecc.). Si ricorda che  ai  fini  dell'ammissibilita'  del
costo, tutti gli output dei progetti finanziati con fondi SIE e  FSC,
devono riportare i loghi dei programmi. 
    Tutta la documentazione  amministrativo-contabile  giustificativa
dei costi sostenuti deve comunque essere conservata, in  originale  e
nel rispetto delle leggi vigenti, presso  il  soggetto  beneficiario.
Gli ordini di acquisto, le lettere d'incarico, i  contratti,  nonche'
le fatture e/o parcelle di cui si chiede il  riconoscimento  ai  fini
dell'agevolazione, devono riportare esplicitamente il riferimento  al
progetto (con cio' intendendo il codice CUP, fatta eccezione  per  il
caso in cui l'ammissibilita' delle spese decorra da data  antecedente
all'assegnazione  del   CUP;   in   tal   caso   si   fara'   ricorso
all'identificazione mediante il titolo del progetto), a pena, in caso
contrario, di inammissibilita'. Nel caso in cui solo  una  parte  dei
beni/servizi richiesti e fatturati ricadano nell'ambito del progetto,
nei documenti devono essere indicati  con  precisione  (con  apposita
distinta) la quantita' e gli importi attribuibili al progetto. 
    In  linea  generale   i   costi   sono   riconosciuti   solo   se
"effettivamente"  e  "direttamente"  sostenuti   dal   soggetto   che
rendiconta nel periodo di eleggibilita' (ossia nel periodo di vigenza
del progetto, compresi gli eventuali periodi di retroattivita'  e  di
dilazione); vale cioe' per essi il criterio di "cassa". 
    Inoltre, ai fini dell'ammissibilita' della spesa, la  stessa  non
deve avere gia' fruito di  un  finanziamento  o  contributo  pubblico
europeo e/o nazionale e/o regionale. 
    Ogni spesa  deve  altresi'  rispettare  le  eventuali  specifiche
riportate nel bando e nei documenti che regolano il rapporto  tra  il
MIUR e il soggetto beneficiario. 
    I  costi  ammissibili   devono   essere   strettamente   connessi
all'operazione  approvata.  La  pertinenza  del  costo  rispetto   al
progetto  va  riscontrata  in  riferimento   alla   natura   e   alla
destinazione fisica del bene o servizio. 
    Non possono essere  riconosciuti  costi  eccessivamente  elevati,
superflui o imputabili ad inadempimenti del soggetto  che  rendiconta
(ad esempio penali, interessi passivi e di mora, ammende,  spese  per
controversie legali, oneri finanziari, perdite di  cambio,  spese  di
rappresentanza tese a promuovere l'immagine del beneficiario, ecc). A
insindacabile giudizio  di  chi  valuta  e  controlla,  un  costo  si
considera  eccessivamente  elevato  quando  si  discosta  in  maniera
sensibile dal costo medio di mercato del bene  o  servizio  acquisito
per gli stessi scopi nello  stesso  periodo  di  tempo,  e  superfluo
quando, ancorche' correlabile al progetto, puo'  essere  evitato.  La
valutazione della congruita' e dell'effettiva utilita' delle spese e'
di competenza dell'ETS. L'EFC supporta  l'espressione  di  congruita'
dell'ETS relativamente alle procedure utilizzate per la selezione del
fornitore del bene (o della prestazione d'opera o  di  servizio)  per
quanto concerne la conformita' alla  vigente  normativa  europea  e/o
nazionale  in  termini  di  appalti  o   affidamento   di   incarichi
professionali. 
    L'imposta sul valore aggiunto (IVA) realmente  e  definitivamente
sostenuta dai soggetti attuatori e' una spesa ammissibile solo se non
e' recuperabile, come da DSAN che il soggetto attuatore deve  fornire
sia in fase di  presentazione  della  domanda,  sia  al  termine  del
progetto, e comunque in qualsiasi momento sia  richiesta  dall'ETS  o
dall'EFC. 
    Per  quanto  riguarda  i  pagamenti,  questi  dovranno   avvenire
esclusivamente a mezzo bonifico bancario; in via eccezionale potranno
essere accettati anche pagamenti a mezzo assegno  circolare,  purche'
quietanzati dal percipiente. 
    Nel caso di pagamenti effettuati a favore di fornitori  residenti
in paesi che non utilizzano l'Euro, ogni  singola  operazione  andra'
convertita in Euro utilizzando il tasso di cambio relativo al  giorno
in cui l'operazione e' stata liquidata. 
    Per  loro  stessa  natura   ed   indipendentemente   dalla   loro
legittimita' o pertinenza, non sono comunque ammissibili  i  seguenti
costi: 
    gli interessi passivi; 
    le ammende, penali e spese per controversie legali; 
    gli oneri finanziari: gli interessi debitori, le commissioni  per
operazioni finanziarie, le perdite di cambio ed altri oneri meramente
finanziari; 
    spese  di  rappresentanza:  tese  a  promuovere  l'immagine   del
contraente, soprattutto presso fornitori o partner negli affari. Sono
considerate spese di rappresentanza anche cessioni a titolo  gratuito
di beni o servizi a detti soggetti (8) ; 
      l'IRAP dal 1° febbraio 2008 non e' una spesa rendicontabile sui
programmi  di  ricerca  (nota   Commissione   europea   del   10.1.08
RID/A.4/JMSR/MB/VM(2007)). 
    Obblighi di informazione e pubblicita' 
    Tutti i progetti finanziati a valere sul "Piano Stralcio  Ricerca
e Innovazione" finanziato con  risorse  FSC  e  sul  PON  "Ricerca  e
Innovazione 2014-2020 finanziato da risorse FdR,  FESR  e  FSE,  sono
soggetti agli obblighi di informazione e pubblicita'. 
    I   beneficiari    degli    interventi    sono    tenuti,    pena
l'inammissibilita' della spesa al rispetto di  quanto  prescritto  al
punto 2.2 dell'Allegato XII del Regolamento  (UE)  n.  1303/2013  del
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013. 
    3.6.4.1 LE  SPESE  AMMISSIBILI:  tipologia  e  documentazione  da
allegare nella "Maschera di Inserimento Spese" 
a) SPESE DI PERSONALE: ricercatori,  tecnici  e  altro  personale  di
supporto, purche' addetti al progetto di ricerca 
    a.1. Personale dipendente 
    Questa voce comprende  il  personale  regolarmente  iscritto  nel
libro unico del soggetto beneficiario e direttamente impegnato  nelle
attivita' di progetto. 
    Il  costo  ammissibile  e'   determinato   in   base   alle   ore
effettivamente prestate nel progetto. Queste,  comprovate  attraverso
la compilazione di timesheet (9)  mensili, sono valorizzate al  costo
orario. 
    Qualora non sia possibile il  ricorso  ai  "costi  standard",  il
costo orario sara' determinato come di seguito indicato: 
    a) per ogni persona impegnata nel progetto sara' preso come  base
il costo effettivo annuo lordo (retribuzione effettiva  annua  lorda,
con esclusione  dei  compensi  per  lavoro  straordinario  e  diarie,
maggiorata dei contributi di  legge  o  contrattuali  e  degli  oneri
differiti);  sara'  successivamente  determinato  il   costo   orario
semplicemente dividendo il costo annuo lordo per  il  numero  di  ore
annue lavorative, nel rispetto delle norme contrattuali e/o di legge; 
    b) il costo da imputare al progetto sara' computato moltiplicando
il costo orario per il  numero  di  ore  effettivamente  dedicate  al
progetto, come risultanti dal timesheet. 
    Documentazione da caricare per verifiche on desk 
    ordine di servizio/lettera di incarico,  nella  quale  si  dovra'
chiaramente indicare:  il  riferimento  al  progetto  finanziato,  le
attivita' da svolgere, il periodo e il luogo di svolgimento; 
    DSAN  (non  necessaria  nel  caso  di  applicazione  dei   "costi
standard") riportante il calcolo  del  costo  orario  (con  specifica
evidenza delle componenti tributarie,  fiscali  e  contributive)  con
attestazione della regolarita' della posizione fiscale e contributiva
del SB; nella dichiarazione deve essere fatta espressa  menzione  del
contratto collettivo di categoria o delle disposizioni di legge  alle
quali si e' fatto riferimento per il calcolo; 
    fogli di lavoro mensili (timesheet) da cui risulti il  monte  ore
di lavoro  complessivamente  prestato  dal  dipendente  con  distinta
evidenza delle ore impegnate  nel  progetto.  Tali  fogli  di  lavoro
devono  essere  compilati  e  firmati   da   ciascun   dipendente   e
controfirmati dal Responsabile amministrativo o di progetto del SB; 
    documentazione probatoria dell'avvenuto pagamento dello stipendio
(ordine di bonifico contenente il Transaction Reference Number  "TRN"
o il codice di riferimento dell'operazione "CRO"). 
    Nota  bene:  in  merito  al  termine  per  la  produzione   della
documentazione giustificativa, al fine del  corretto  rilascio  della
relativa DSAN, la rendicontazione delle spese relative  al  personale
dipendente dovra' avvenire dopo  il  pagamento  degli  corrispondenti
oneri sociali. 
    Documentazione da esibire durante le verifiche in loco 
    Nel corso  delle  visite  in  loco  dovranno  essere  esposte  (a
richiesta dell'esperto incaricato dei controlli) anche: 
    buste  paga/cedolini  stipendio  (non  necessari  nel   caso   di
applicazione dei "costi standard"); 
    libro unico da cui risulti il rapporto di lavoro subordinato; 
    copia del contratto collettivo di categoria aggiornato,  o  delle
disposizioni di legge, di cui alla DSAN del calcolo del costo  orario
trasmessa nella fase on desk (non necessaria nel caso di applicazione
dei "costi standard"); 
    documentazione attestante l'effettiva regolarita' della posizione
fiscale e contributiva,  come  dichiarata  nelle  relative  DSAN  (ad
esempio DURC, F24, ecc.); in caso  di  pagamenti  cumulativi,  potra'
essere richiesto un prospetto riepilogativo della formazione di  tali
pagamenti/oneri, evidenziando la  quota  di  competenza  relativa  al
personale dedicato; 
    quietanza  relativa  al  pagamento  delle  retribuzioni,  qualora
avvenuto a mezzo assegno circolare. 
    a.1.1.  Personale  dipendente  (rapporti  di  cointeressenza  tra
soggetti beneficiari) 
    In  presenza  di  rapporti  di  cointeressenza  tra  i   soggetti
beneficiari di progetti ammessi a finanziamento, con  riferimento  al
caso dei Consorzi e Societa' consortili, che per la realizzazione dei
progetti si avvalgono del personale e delle strutture delle  societa'
consorziate, si possono configurare due casi: 
      I. L'utilizzo del personale e delle strutture di ricerca  della
consorziata e' previsto nell'atto costitutivo. 
    In tale ipotesi: 
    il Consorzio/Societa' Consortile,  nei  confronti  del  personale
della consorziata, seguira' le stesse  modalita'  di  rendicontazione
previste per il proprio personale  (cfr.  voce  a.1),  benche'  detta
documentazione non sia rilasciata dal SB, ma dalla consorziata; 
    il Consorzio/Societa' Consortile puo'  prevedere  nel  capitolato
tecnico che le attivita' progettuali si svolgano con personale  messo
a disposizione dalle societa' consorziate  presso  le  strutture  del
Consorzio/Societa'  Consortile  (tale   circostanza   dovra'   essere
attualizzata con idonea  documentazione,  giuridicamente  vincolante,
dalla  quale  si  evinca,  inequivocabilmente,  la  correlazione  e/o
l'assegnazione  del  dipendente  al  progetto).  In  tal   caso,   il
riferimento alla messa a disposizione  del  personale  dovra'  essere
indicato nella DSAN riportante  il  calcolo  del  costo  orario  (non
necessaria nel caso  di  applicazione  dei  "costi  standard).  Nelle
verifiche in loco dovra' essere prodotta copia  -dichiarata  conforme
all'originale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n.
445/2000 e ss.mm.ii.- dell'atto  costitutivo  del  consorzio  per  la
parte  nella  quale  sia  previsto  l'utilizzo  di  personale  e  dei
documenti innanzi citati; 
    a sua volta, il  Consorzio/Societa'  Consortile  dovra'  produrre
(tra  la  documentazione   da   caricare   nella   "tasca   zero   di
rendicontazione")  sia  la  fattura  rilasciata   dalla   consorziata
(riportante specifica  dicitura  "per  ribaltamento  costi")  sia  la
quietanza  relativa  all'avvenuto  ribaltamento   del   finanziamento
ricevuto, ovvero l'impegno  formale  del  legale  rappresentante  del
Consorzio/Societa'  Consortile  a  ribaltare  alla   consorziata   il
contributo MIUR non appena lo stesso sara' ricevuto; in  quest'ultimo
caso, la documentazione  probatoria  dell'avvenuto  ribaltamento  dei
costi  dovra'  comunque  essere  inserita  nella   "tasca   zero   di
rendicontazione" entro 30 giorni dal termine del progetto. 
      II. L'utilizzo del personale e delle strutture di ricerca della
consorziata non e' previsto nell'atto costitutivo. 
    In tale ipotesi: 
    i  costi  relativi  al  personale  della   societa'   consorziata
utilizzato per le attivita' progettuali dovranno essere imputati alla
voce di spesa relativa ai "costi per servizi  e  consulenza",  previa
emissione di apposita fattura; 
    oltre alla documentazione richiesta per la voce di  spesa  "costi
per servizi e consulenza", la consorziata dovra'  trasmettere  al  SB
(che provvedera' a caricarla sul sistema SIRIO per  le  verifiche  on
desk) anche  una  DSAN  nella  quale  si  dimostri,  con  apposito  e
dettagliato calcolo, che l'importo di fattura (che  potra'  prevedere
anche un esplicito ricarico per spese generali, calcolato secondo  le
modalita' di cui alla lettera e)  delle  presenti  linee  guida)  non
risulti superiore a quello risultante dall'applicazione  dei  criteri
contabili stabiliti per la voce a.1.  A  corredo  della  fattura,  la
consorziata dovra' altresi' fornire al SB, per le verifiche in  loco,
tutta la documentazione giustificativa prevista per la voce di  spesa
del personale dipendente (ordini di servizio, DSAN,  ove  necessaria,
timesheet, ecc.). 
    Limitatamente  alla  rendicontazione  delle  spese  relative   al
personale  dipendente  dei  soggetti  beneficiari  degli   interventi
disciplinati dal decreto ministeriale  n.  593/2016,  in  alternativa
alla  procedura  analitica  sopra  descritta,  potra'  applicarsi  la
procedura c.d. a "costi standard", come definita in  accordo  con  la
Commissione europea. 
    a.2. Personale non dipendente 
    Questa voce comprende i costi di personale derivanti da  rapporti
assimilabili al contratto di  lavoro  dipendente,  come  disciplinati
dalle vigenti disposizioni di legge. 
    Documentazione da caricare per verifiche on desk 
    DSAN con la descrizione delle procedure adottate per la selezione
del prestatore d'opera; 
    curriculum vitae in formato Europass sottoscritto, da cui risulti
la competenza professionale relativa alle prestazioni richieste; 
    contratto che dovra'  chiaramente  indicare:  il  riferimento  al
progetto  finanziato,  le  attivita'  da  svolgere,  il  periodo   di
svolgimento; 
    documentazione probatoria dell'avvenuto  pagamento  del  compenso
(ordine di bonifico con allegato transaction reference number "TRN" o
codice riferimento operazione "CRO"); 
    DSAN  attestante  la  regolarita'  della  posizione   fiscale   e
contributiva del SB, con sintetica descrizione delle attivita' svolte
dal prestatore d'opera nel periodo cui riferisce il pagamento. 
    Nota  bene:  in  merito  al  termine  per  la  produzione   della
documentazione giustificativa, al fine del  corretto  rilascio  della
relativa DSAN, la rendicontazione delle spese relative  al  personale
dipendente dovra' avvenire dopo  il  pagamento  degli  corrispondenti
oneri sociali. 
    Documentazione da esibire durante la visita in loco 
    Nel corso  delle  visite  in  loco  dovranno  essere  esposte  (a
richiesta dell'esperto incaricato dei controlli) anche: 
    buste  paga/cedolini  stipendio  (non  necessari  nel   caso   di
applicazione dei "costi standard"); 
    a conclusione  delle  attivita'  di  contratto,  relazione  sulle
attivita' svolte, firmata dal prestatore d'opera e controfirmata  dal
responsabile di progetto del SB; 
    tutta la documentazione relativa alla  selezione  del  prestatore
d'opera di cui alla DSAN trasmessa nella fase on desk; 
    documentazione attestante l'effettiva regolarita' della posizione
fiscale e contributiva,  come  dichiarata  nelle  relative  DSAN  (ad
esempio DURC, F24, ecc.); in caso  di  pagamenti  cumulativi,  potra'
essere richiesto un prospetto riepilogativo della formazione di  tali
pagamenti/oneri, evidenziando la  quota  di  competenza  relativa  al
personale dedicato; 
    quietanza  relativa  al  pagamento  delle  retribuzioni,  qualora
avvenuto a mezzo assegno circolare. 
b) COSTI DEGLI STRUMENTI E DELLE ATTREZZATURE 
    b.1. Strumenti e attrezzature di nuovo acquisto 
    Questa voce comprende i costi relativi a strumenti e attrezzature
nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto.
Se tali strumenti e attrezzature non sono utilizzati per il  progetto
durante il loro intero ciclo di vita,  sono  considerati  ammissibili
unicamente i costi di ammortamento  corrispondenti  alla  durata  del
progetto, calcolati secondo i principi della buona prassi contabile. 
    La relativa spesa puo' essere dunque riconosciuta limitatamente: 
    al periodo di operativita' del progetto; 
    alla quota d'uso effettivamente utilizzata sul progetto. 
    Il criterio  di  determinazione  del  costo  ammissibile  per  le
attrezzature e le strumentazioni  e'  quello  della  quota  d'uso  (a
condizione che il bene non abbia  esaurito  la  propria  vita  utile,
cioe' che sia ancora almeno in quota parte soggetto ad ammortamento),
riconducibile all'utilizzo  effettivo  e  si  basa  sull'applicazione
della seguente formula: 
 
                          C = (F × P × Q)/T 
 
    dove: 
    C = costo ammissibile 
    F  =  e'  il  costo  di   acquisto   (ricavato   dalla   fattura)
dell'attrezzatura o strumentazione 
    P = periodo d'uso (con valore massimo uguale alla  differenza  in
giorni  tra  la  data  di  fine  progetto  e  la  data  di   consegna
dell'attrezzatura) 
    Q  =  quota  d'uso  dell'attrezzatura  o   della   strumentazione
nell'ambito del progetto (rispetto agli eventuali altri progetti) 
    T = tempo di ammortamento 
      
    Documentazione da caricare per verifiche on desk 
    DSAN con la descrizione delle procedure adottate per la selezione
del fornitore del bene (ad esempio gare, MEPA, indagine  di  mercato,
albo fornitori e relativo regolamento, confronto preventivi, ecc.)  e
con il calcolo  della  quota  d'uso  del  bene  per  il  progetto  in
argomento; qualora il bene sia utilizzato in piu' progetti finanziati
con fondi pubblici, dovranno essere indicate separatamente  le  quote
di utilizzo sino a complemento massimo del 100%; 
    ordine al fornitore, oppure contratto,  contenente  l'indicazione
dell'espresso e univoco riferimento al progetto; 
    documento di trasporto e buono di consegna  (ove  previsto  dalla
normativa); 
    fattura    del    fornitore     contenente     il     riferimento
all'ordine/contratto, con espresso e univoco riferimento al progetto; 
    documentazione  comprovante  l'avvenuto  pagamento   (ordine   di
bonifico con allegato transaction reference  number  "TRN"  o  codice
riferimento operazione "CRO"). 
    Nota bene: qualora il bene sia utilizzato in piu'  progetti,  sia
l'ordine  al  fornitore,  sia  la  fattura  del  fornitore   dovranno
riportare distinti CUP (o comunque distinti  riferimenti  ai  diversi
progetti). 
      
    Documentazione da esibire durante la visita in loco 
    Nel corso  delle  visite  in  loco  dovranno  essere  esposti  (a
richiesta dell'esperto incaricato dei controlli) gli originali  della
seguente documentazione: 
    idonea documentazione relativa alle procedure  di  selezione  del
fornitore del bene di cui alla DSAN trasmessa nella fase on desk; 
    documentazione attestante la conformita' all'ordine ed  eventuale
collaudo; 
    registro dei beni ammortizzabili con la descrizione dei beni e le
relative quote di ammortamento annuali. 
    b.2. Noleggio e Locazione finanziaria (leasing)  di  strumenti  e
attrezzature. 
    Per le attrezzature e strumentazioni in leasing o noleggio,  sono
ammessi esclusivamente i canoni relativi al periodo di ammissibilita'
della spesa, limitatamente alla quota  capitale  delle  singole  rate
pagate  e,  pertanto,   con   l'esclusione   di   tutti   gli   oneri
amministrativi, bancari e fiscali. Non sono ammissibili  altre  spese
relative al contratto (ad esempio spese generali, oneri  assicurativi
e interessi, ecc.), che devono essere separatamente  esplicitati  nel
giustificativo di spesa. 
      
    Documentazione da caricare per verifiche on desk 
    DSAN con la descrizione delle procedure adottate per la selezione
del fornitore del bene (ad esempio gare, MEPA, indagine  di  mercato,
albo fornitori e relativo regolamento, confronto  preventivi,  ecc.),
con la dimostrazione della convenienza economica  dell'operazione,  e
con il calcolo  della  quota  d'uso  del  bene  per  il  progetto  in
argomento; qualora il bene sia utilizzato in piu' progetti finanziati
con fondi pubblici, dovranno essere indicate separatamente  le  quote
di utilizzo sino a complemento massimo del 100%; 
    ordine al fornitore, oppure contratto,  contenente  l'indicazione
dell'espresso e univoco riferimento al progetto; 
    documento di trasporto e buono di consegna  (ove  previsto  dalla
normativa); 
    fattura    del    fornitore     contenente     il     riferimento
all'ordine/contratto, con espresso e univoco riferimento al progetto,
relativa al canone periodico di noleggio o leasing con evidenza della
quota capitale da rimborsare; 
    documentazione  comprovante  l'avvenuto  pagamento   (ordine   di
bonifico con allegato transaction reference  number  "TRN"  o  codice
riferimento operazione "CRO"). 
    Nota bene: qualora il bene sia utilizzato in piu'  progetti,  sia
l'ordine  al  fornitore,  sia  la  fattura  del  fornitore   dovranno
riportare distinti CUP (o comunque distinti  riferimenti  ai  diversi
progetti). 
      
    Documentazione da esibire durante la visita in loco 
    Nel corso  delle  visite  in  loco  dovranno  essere  esposti  (a
richiesta dell'esperto incaricato dei controlli) gli originali  della
seguente documentazione: 
      preventivi relativi all'acquisto in locazione  finanziaria  del
bene di cui alla DSAN trasmessa nella fase on desk. 
    Attrezzature delle consorziate 
    Il  Consorzio/Societa'  Consortile  (nel  caso  in  cui  utilizzi
attrezzature  di  una  consorziata  e  tale  utilizzo  sia   previsto
nell'atto costitutivo del Consorzio/Societa' consortile) seguira'  le
stesse  modalita'  di  rendicontazione  previste   per   le   proprie
attrezzature, benche' detta documentazione non sia rilasciata dal SB,
ma dalla consorziata. 
    Il Consorzio/Societa' Consortile dovra' tuttavia produrre sia  la
fattura rilasciata dalla consorziata (riportante  specifica  dicitura
"per ribaltamento costi",  con  espresso  e  univoco  riferimento  al
progetto) sia la quietanza  relativa  all'avvenuto  ribaltamento  del
finanziamento  ricevuto,  ovvero   l'impegno   formale   del   legale
rappresentante del Consorzio/Societa'  Consortile  a  ribaltare  alla
consorziata il contributo MIUR non appena lo stesso  sara'  ricevuto;
in quest'ultimo  caso,  la  documentazione  probatoria  dell'avvenuto
ribaltamento dei costi  dovra'  comunque  essere  inserita  entro  30
giorni dal termine del progetto. 
    Nel caso in cui,  invece,  l'utilizzo  delle  attrezzature  della
consorziata   non   sia   previsto    nell'atto    costitutivo    del
Consorzio/Societa'  consortile,  i  costi  relativi  dovranno  essere
imputati alla  voce  di  spesa  relativa  ai  "costi  per  servizi  e
consulenza",  previa  emissione  di  apposita   fattura   (riportante
l'espresso e univoco riferimento al progetto). 
    Oltre alla documentazione richiesta per la voce di  spesa  "costi
per servizi e consulenza", la consorziata dovra'  trasmettere  al  SB
(che provvedera' a caricarla sul sistema SIRIO per  le  verifiche  on
desk) anche  una  DSAN  nella  quale  si  dimostri,  con  apposito  e
dettagliato calcolo, che l'importo di fattura non risulti superiore a
quello risultante dall'applicazione dei criteri  contabili  stabiliti
per la voce b).  A  corredo  della  fattura,  la  consorziata  dovra'
altresi'  fornire  al  SB,  per  le  verifiche  in  loco,  tutta   la
documentazione  giustificativa  prevista  per  la   voce   di   spesa
attrezzature (ordini, contratti, documenti, ecc.). 
c) COSTI DEI FABBRICATI E DEI TERRENI 
    Questa voce comprende i costi dei fabbricati e dei terreni  nella
misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il  progetto.  Per
quanto riguarda i fabbricati, sono considerati ammissibili unicamente
i costi di ammortamento  corrispondenti  alla  durata  del  progetto,
calcolati secondo i principi della buona prassi contabile. Per quanto
riguarda i  terreni,  sono  ammissibili  i  costi  delle  cessioni  a
condizioni  commerciali  o  le  spese  di   capitale   effettivamente
sostenute. 
    c.1. Acquisto di fabbricati e terreni 
    In questa voce sono  inclusi  i  nuovi  acquisti,  da  terzi,  di
terreni e fabbricati (con relativi impianti generali). 
    E'  necessario   dimostrare   con   idonea   documentazione   una
connessione  diretta  tra  l'acquisto  del  fabbricato/terreno  e  le
attivita' del progetto finanziato. 
      
    Documentazione da caricare per verifiche on desk 
    Perizia  giurata  di  stima,   redatta   da   un   professionista
indipendente o un organismo debitamente autorizzato  che  attesti  il
valore di mercato del bene.  Nel  caso  dei  fabbricati,  la  perizia
giurata dovra' attestare la conformita' degli stessi  alla  normativa
nazionale oppure esplicitare i punti non conformi quando l'operazione
prevede la loro regolarizzazione da parte del beneficiario; 
    contratto di compravendita  immobiliare  stipulato  di  fronte  a
notaio e debitamente registrato e trascritto; 
    documentazione  probatoria  dell'avvenuto  pagamento  (ordine  di
bonifico con allegato transaction reference  number  "TRN"  o  codice
riferimento operazione "CRO"); 
    nel caso di transazione  soggetta  ad  IVA,  fattura  quietanzata
relativa all'acquisto del  fabbricato  e/o  del  terreno,  contenente
esplicito riferimento al progetto finanziato; 
    per i fabbricati, certificato di agibilita'; 
    DSAN che attesti che il bene non  abbia  fruito,  nel  corso  dei
dieci anni precedenti, di un finanziamento nazionale o  europeo;  che
contenga la descrizione delle procedure adottate per  la  scelta  del
bene (ad esempio gare, indagine  di  mercato,  confronto  preventivi,
ecc.), il numero di identificazione del bene sul  libro  cespiti,  il
calcolo della quota d'uso, la percentuale di ammortamento; qualora il
bene sia utilizzato in piu' progetti finanziati con  fondi  pubblici,
dovranno essere indicate separatamente le quote di  utilizzo  sino  a
complemento massimo del 100%. 
    Il criterio di  determinazione  del  costo  ammissibile  si  basa
sull'applicazione della seguente formula: 
 
                           C=(F × P × Q)/T 
 
    dove: 
    C = costo ammissibile 
    F = e' il costo di acquisto (ricavato dalla fattura/contratto) 
    P = periodo d'uso (con valore massimo uguale alla  differenza  in
giorni tra la data di fine progetto e la data di acquisto) 
    Q  =  quota  d'uso  nell'ambito  del  progetto  (rispetto   altre
attivita') 
    T = tempo di ammortamento 
      
    Documentazione da esibire durante la visita in loco 
    Nel corso delle visite in loco dovra' essere esposta (a richiesta
dell'esperto incaricato dei controlli)  la  documentazione  utile  al
controllo di quanto dichiarato nella  DSAN  e  l'estratto  del  libro
cespiti aziendale riguardante il bene oggetto della verifica. 
    c.2. Locazione e Locazione finanziaria (leasing) di fabbricati  e
terreni 
    Per i fabbricati e/o terreni in locazione o locazione finanziaria
(leasing), sono ammessi esclusivamente i canoni relativi  al  periodo
di ammissibilita' della  spesa,  limitatamente  alla  quota  capitale
delle singole rate pagate e, pertanto, con l'esclusione di tutti  gli
oneri amministrativi, bancari e fiscali. Non sono  ammissibili  altre
spese  relative  al  contratto  (ad  esempio  spese  generali,  oneri
assicurativi e interessi,  ecc.),  che  devono  essere  separatamente
esplicitati nel giustificativo di spesa. E' necessario dimostrare con
idonea documentazione una connessione diretta tra  la  locazione  del
fabbricato/terreno e le attivita' del progetto finanziato. 
      
    Documentazione da caricare per verifiche on desk 
    DSAN con la descrizione delle procedure adottate per la selezione
del  cedente  (ad  esempio  gare,  indagine  di  mercato,   confronto
preventivi, ecc.), con la dimostrazione della  convenienza  economica
dell'operazione e con il calcolo della quota d'uso del  bene  per  il
progetto in  argomento;  qualora  il  bene  sia  utilizzato  in  piu'
progetti finanziati con  fondi  pubblici,  dovranno  essere  indicate
separatamente le quote di utilizzo sino  a  complemento  massimo  del
100%; 
    contratto  contenente  l'indicazione  dell'espresso   e   univoco
riferimento al progetto; 
    fattura/titolo di  spesa  del  locatore/fornitore  contenente  il
riferimento  contratto,  con  espresso  e  univoco   riferimento   al
progetto, relativa al canone periodico di  locazione  o  leasing  con
evidenza della quota capitale da rimborsare; 
    documentazione  comprovante  l'avvenuto  pagamento   (ordine   di
bonifico con allegato transaction reference  number  "TRN"  o  codice
riferimento operazione "CRO"). 
    Nota bene: qualora il bene sia utilizzato  in  piu'  progetti  la
fattura del  locatore/fornitore  dovra'  riportare  distinti  CUP  (o
comunque distinti riferimenti ai diversi progetti). 
      
    Documentazione da esibire durante la visita in loco 
    Nel corso  delle  visite  in  loco  dovranno  essere  esposti  (a
richiesta dell'esperto incaricato dei controlli) gli originali  della
documentazione indicata nella DSAN. 
d) COSTI DELLA RICERCA CONTRATTUALE, DELLE CONOSCENZE E DEI  BREVETTI
  ACQUISITI O OTTENUTI IN  LICENZA  DA  FONTI  ESTERNE  ALLE  NORMALI
  CONDIZIONI DI MERCATO, NONCHE' COSTI DEI SERVIZI  DI  CONSULENZA  E
  SERVIZI EQUIVALENTI UTILIZZATI ESCLUSIVAMENTE AI FINI DEL PROGETTO 
    d.1. Brevetti, diritti di licenza 
    Sono ammessi in questa voce i costi relativi all'acquisizione  di
brevetti e diritti di licenza il cui  sfruttamento  o  utilizzo  deve
essere  compatibile  con  la  durata  dell'attivita'   finanziata   e
costituire contributo necessario per l'attivita'  di  progetto.  Sono
altresi' ammessi i costi di deposito di eventuali  brevetti  ottenuti
dagli sviluppi delle attivita' di ricerca;  le  eventuali  consulenze
necessarie per il deposito sono trattate nell'ambito della voce d.2. 
      
    Documentazione da caricare per verifiche on desk 
    Contratto al fornitore contenente gli estremi identificativi  del
brevetto e  l'indicazione  dell'esplicito  riferimento  al  progetto,
ovvero ricevuta di deposito del brevetto; 
    fattura del fornitore contenente il riferimento al  contratto  ed
il relativo costo sostenuto; 
    perizia giurata di stima sulla congruita' del prezzo  redatta  da
esperto o societa' abilitati; 
    documentazione  probatoria  dell'avvenuto  pagamento  (ordine  di
bonifico con allegato transaction reference  number  "TRN"  o  codice
riferimento operazione "CRO"). 
    d.2. Costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti 
    Questa voce comprende i costi relativi ad attivita' connesse  con
la ricerca commissionate a terzi, sia in quanto persone  fisiche  sia
in quanto soggetti giuridici. 
    d.2.1. Prestatori d'opera non soggetti al regime IVA (prestazioni
occasionali) 
    Si tratta di prestazioni effettuate occasionalmente da  personale
esterno non soggetto a regime IVA.  In  tal  caso  la  parcella  deve
riportare  l'indicazione  dei  motivi  di  esclusione  e  i  relativi
riferimenti legislativi. 
    La prestazione deve risultare da lettera di incarico o  contratto
sottoscritto dalle parti interessate. 
      
    Documentazione da caricare per verifiche on desk 
    DSAN con la descrizione delle procedure adottate per la selezione
del prestatore d'opera; 
    curriculum vitae in formato Europass sottoscritto, da cui risulti
la competenza professionale relativa alle prestazioni richieste; 
    contratto  relativo  alla  prestazione  richiesta,   che   dovra'
chiaramente indicare:  il  riferimento  al  progetto  finanziato,  le
attivita' da svolgere e le modalita' di  esecuzione,  il  periodo  di
svolgimento, l'importo previsto;  nel  caso  in  cui  l'incarico  sia
affidato a personale della  P.A.  (inclusi  i  docenti  universitari)
devono essere rispettate le disposizioni legislative che disciplinano
la materia; 
    ricevute/note debito  della  prestazione  con  l'indicazione:  la
data,  il  periodo  di  riferimento,  il  riferimento  al   progetto,
l'attivita' svolta con il riferimento al progetto; 
    documentazione probatoria dell'avvenuto  pagamento  del  compenso
(ordine di bonifico con allegato transaction reference number "TRN" o
codice riferimento operazione "CRO"); 
    DSAN  attestante  la  regolarita'  della  posizione   fiscale   e
contributiva del SB, con sintetica descrizione delle attivita' svolte
dal prestatore d'opera nel periodo cui riferisce il pagamento; 
    Nota  bene:  in  merito  al  termine  per  la  produzione   della
documentazione giustificativa, al fine del  corretto  rilascio  della
relativa DSAN, la rendicontazione delle spese relative ai  prestatori
d'opera non soggetti al regime IVA, dovra' avvenire dopo il pagamento
dei corrispondenti oneri sociali. 
      
    Documentazione da esibire durante la visita in loco 
    Nel corso  delle  visite  in  loco  dovranno  essere  esposte  (a
richiesta dell'esperto incaricato dei controlli): 
    idonea documentazione relativa alle procedure di selezione (gare,
confronto preventivi, ecc.) di cui alla DSAN trasmessa nella fase  on
desk; 
    documentazione  attestante  l'esecuzione  della  prestazione  e/o
attestazione di conformita' del Responsabile di progetto; 
    nel caso in cui il  servizio  sia  reso  da  pubblici  dipendenti
(compresi   i   professori   universitari),   idonea   documentazione
attestante l'avvenuta autorizzazione  (se  dovuta)  allo  svolgimento
dell'incarico; 
    documentazione attestante l'effettiva regolarita' della posizione
fiscale e contributiva,  come  dichiarata  nelle  relative  DSAN  (ad
esempio, DURC, F24, ecc.); in caso di  pagamenti  cumulativi,  potra'
essere richiesto un prospetto riepilogativo della formazione di  tali
pagamenti/oneri, evidenziando la  quota  di  competenza  relativa  al
personale dedicato; 
    quietanza  relativa  al  pagamento  delle  retribuzioni,  qualora
avvenuto a mezzo assegno circolare. 
    d.2.2. Professionisti con partita IVA 
    La prestazione deve risultare da lettera di incarico o  contratto
di collaborazione professionale sottoscritto dalle parti interessate. 
      
    Documentazione da caricare per verifiche on desk 
    DSAN con la descrizione delle procedure adottate per la selezione
del prestatore d'opera; 
    curriculum vitae in formato Europass sottoscritto, da cui risulti
la competenza professionale relativa alle prestazioni richieste; 
    contratto  relativo  alla  prestazione  richiesta,   che   dovra'
chiaramente indicare:  il  riferimento  al  progetto  finanziato,  le
attivita' da svolgere, il periodo di svolgimento; 
    fattura con indicazione della data, del periodo  di  riferimento,
del riferimento al  progetto,  dell'attivita'  svolta  e  dell'output
prodotto; 
    documentazione probatoria dell'avvenuto  pagamento  del  compenso
(ordine di bonifico con allegato transaction reference number "TRN" o
codice riferimento operazione "CRO"); 
    DSAN  attestante  la  regolarita'  dei  versamenti  fiscali   e/o
contributivi a carico del SB (ove previsti) con sintetica descrizione
delle attivita' svolte dal prestatore  d'opera  nel  periodo  cui  si
riferisce il pagamento. 
      
    Documentazione da esibire durante la visita in loco 
    Nel corso delle visite in loco devono essere esposte (a richiesta
dell'esperto incaricato dei controlli): 
    tutta la documentazione relativa alla  selezione  del  prestatore
d'opera di cui alla DSAN trasmessa nella fase on desk; 
    a conclusione  delle  attivita'  di  contratto,  relazione  sulle
attivita' svolte, firmata dal prestatore d'opera e controfirmata  dal
responsabile di progetto del SB; 
    nel caso in cui il  servizio  sia  reso  da  pubblici  dipendenti
(compresi   i   professori   universitari),   idonea   documentazione
attestante l'avvenuta autorizzazione/comunicazione (se  dovuta)  allo
svolgimento dell'incarico; 
    documentazione attestante l'effettiva regolarita' della posizione
fiscale e contributiva,  come  dichiarata  nelle  relative  DSAN  (ad
esempio DURC, F24, ecc.); in caso  di  pagamenti  cumulativi,  potra'
essere richiesto un prospetto riepilogativo della formazione di  tali
pagamenti/oneri, evidenziando la  quota  di  competenza  relativa  al
personale dedicato; 
    quietanza  relativa  al  pagamento  delle  retribuzioni,  qualora
avvenuto a mezzo assegno circolare. 
    d.2.3. Societa' 
    La prestazione deve risultare da lettera di incarico o  contratto
sottoscritto dalle parti interessate. 
      
    Documentazione da caricare per verifiche on desk 
    DSAN con la descrizione delle procedure adottate per la selezione
del prestatore (procedura di evidenza pubblica, ricerca  di  mercato,
esclusivista di mercato, fornitore abituale, ecc...) di servizio o di
opera; 
    "Company profile" da cui  risulti  la  competenza  relativa  alle
prestazioni richieste; 
    contratto  relativo  alla  prestazione  richiesta,   che   dovra'
chiaramente indicare:  il  riferimento  al  progetto  finanziato,  le
attivita' da svolgere e le modalita' di  esecuzione,  il  periodo  di
svolgimento, l'importo previsto; 
    fattura con l'indicazione della data, del periodo di riferimento,
del riferimento al  progetto,  dell'attivita'  svolta  e  dell'output
prodotto; 
    documentazione probatoria dell'avvenuto  pagamento  del  compenso
(ordine di bonifico con allegato transaction reference number "TRN" o
codice riferimento operazione "CRO"). 
      
    Documentazione da esibire durante la visita in loco 
    Nel corso delle visite in loco devono essere esposte (a richiesta
dell'esperto incaricato dei controlli): 
    tutta la documentazione relativa alla  selezione  del  prestatore
d'opera di cui alla DSAN trasmessa nella fase on desk; 
    documentazione  attestante  l'esecuzione  della  prestazione  e/o
attestazione di conformita' del Responsabile di progetto. 
    d.2.4. Soci e amministratori 
    Nessuna prestazione puo'  essere  effettuata  dall'amministratore
unico, ne' da tutti o dalla  maggioranza  dei  membri  del  Consiglio
d'Amministrazione, ne' dal socio  accomandatario  delle  societa'  in
accomandita. 
    Negli altri casi  la  prestazione  (previa  stipula  di  apposito
contratto) puo' essere ammessa a  condizione  che  si  tratti  di  un
evento eccezionale, e che l'incarico venga affidato con delibera  del
Consiglio d'Amministrazione o dell'Assemblea (libro dei verbali),  da
cui risulti: a) che l'amministratore si e' astenuto dalla  votazione;
b) che la procedura di affidamento e' conforme alle norme statutarie;
c) le motivazioni  eccezionali  alla  base  dell'affidamento;  d)  le
attivita' da  svolgere,  l'arco  temporale  previsto  e  il  compenso
pattuito (allineato a quello dei ricercatori maggiormente qualificati
impegnati sul progetto). 
    Le  attivita'  svolte  devono  essere  documentate  da   apposita
relazione  tecnica,   che   dovra'   essere   valutata   dall'esperto
scientifico. 
    Il pagamento potra' avvenire mediante presentazione  di  apposita
notula/parcella. 
    Tutta la documentazione sopra indicata deve  essere  caricata  on
desk. 
e) SPESE GENERALI SUPPLEMENTARI DERIVANTI DAL PROGETTO 
    Questa voce comprende i costi indiretti  supplementari  derivanti
dal  progetto  di  ricerca  e  sviluppo.  Le  spese   generali   sono
considerate spese ammissibili a condizione che siano basate sui costi
effettivi relativi all'esecuzione dell'operazione  finanziata  e  che
vengano imputate con  calcolo  pro-rata  all'operazione,  secondo  un
metodo equo e corretto  debitamente  giustificato.  Sono  considerate
spese generali quelle che: 
    per  loro  stessa  natura  non  si  prestano   ad   una   precisa
identificazione secondo il criterio di pertinenza; 
    sono, comunque, necessarie alla  realizzazione  del  progetto  in
quanto relative al  funzionamento  organico  della  sede  in  cui  si
svolgono le attivita'; 
    non sono ammesse come voci specifiche di costo nelle tipologie di
cui alle lettere precedenti e dunque sono  individuabili  come  costi
"indiretti". 
    A titolo esemplificativo si riportano le  seguenti  tipologie  di
spese generali: 
    personale   indiretto   (fattorini,    magazzinieri,    personale
amministrativo, ecc); 
    funzionalita'  ambientale  (vigilanza,  pulizia,   riscaldamento,
energia, illuminazione, acqua, lubrificanti, gas vari, ecc); 
    funzionalita'  operativa  (posta,  telefono,  telex,   telegrafo,
cancelleria,   fotoriproduzioni,   abbonamenti,   materiali   minuti,
biblioteca, assicurazioni dei cespiti di ricerca, ecc); 
    assistenza al personale (infermeria, mensa, trasporti, previdenze
interne, antinfortunistica, copertura assicurativa, ecc); 
    funzionalita' organizzativa (attivita' di  presidenza,  direzione
generale e consiglio  di  amministrazione;  contabilita'  generale  e
industriale; acquisti; ecc); 
    spese per trasporto, vitto, alloggio,  diarie  del  personale  in
missione; 
    costo  del  personale   per   l'esecuzione   di   attivita'   non
classificabili come ricerca e sviluppo in  senso  stretto  quali,  ad
esempio, incontri con clienti, fornitori,  enti  di  normalizzazione,
coordinamento del progetto; 
    spese per corsi, congressi, mostre, fiere  (costo  del  personale
partecipante,  costi  per  iscrizione  e  partecipazione,   materiale
didattico, ecc), nonche' per informazione e pubblicita' e  diffusione
dei risultati; 
    spese  generali  inerenti  a   immobili   e   impianti   generali
(ammortamenti, manutenzione ordinaria e straordinaria, assicurazioni,
ecc)  -  con  esclusione  della  voce  investimenti  -  nonche'  alla
manutenzione (ordinaria e straordinaria) della strumentazione e delle
attrezzature di ricerca e/o sviluppo. 
    A tal fine, le spese generali devono essere  valorizzate  in  una
percentuale  del  costo  del  personale  che  sia  supportata   dalla
contabilita'  (generale  ed  analitica)  aziendale  e  comunque   non
eccedente il 50% del costo del personale. 
    Tale percentuale sara' determinata come  rapporto  tra  le  spese
generali aziendali  e  il  costo  del  personale  (dipendente  e  non
dipendente),  sulla  base  dei  dati  contabili  riferiti  all'ultimo
bilancio  approvato,  e  dovra'  essere  ricalcolata  ad  ogni  nuova
approvazione  di  bilancio.  La  percentuale   cosi'   ricavata   (se
positivamente verificata dall'EFC) sara' applicata in automatico  dal
sistema informatico a tutte le spese di personale sostenute nell'anno
di riferimento (di regola coincidente con l'anno di approvazione  del
bilancio). In caso di mancata approvazione del bilancio  (per  uno  o
piu' esercizi finanziari) si fara'  comunque  riferimento  all'ultimo
bilancio approvato, e la percentuale  cosi'  ricavata  potra'  essere
estesa provvisoriamente  anche  agli  anni  successivi  a  quello  di
approvazione del bilancio, fino al momento  dell'approvazione  di  un
nuovo bilancio. 
      
    Documentazione da caricare per verifiche on desk 
      DSAN con prospetto di calcolo per le spese generali a firma del
Presidente del Collegio Sindacale e/o del Legale Rappresentante. 
      
    Documentazione da esibire durante la visita in loco 
    Nel corso delle visite in loco devono essere esposti (a richiesta
dell'esperto incaricato dei controlli): 
    bilanci approvati e depositati relativi al periodo di svolgimento
del progetto di ricerca; 
    prospetto di raccordo con i dati contabili ed eventuale  relativa
documentazione contabile di supporto ai fini della quadratura. 
f) ALTRI COSTI DI ESERCIZIO, INCLUSI COSTI DI MATERIALI, FORNITURE  E
  PRODOTTI ANALOGHI, SOSTENUTI DIRETTAMENTE PER EFFETTO DEL PROGETTO 
    In questa  categoria  sono  ricompresi  i  costi  per  materiali,
forniture e prodotti analoghi,  sostenuti  direttamente  per  effetto
dell'attivita'  di  ricerca,  oltre  ai  costi  di   informazione   e
pubblicita'. In particolare, tale voce include le spese per: 
    le materie prime, semilavorati e altri materiali commerciali che,
utilizzati nel  corso  del  progetto,  subiscono  una  trasformazione
chimica, fisica o meccanica; 
    i materiali di consumo specifico (reagenti, oli, ecc.); 
    le strumentazioni utilizzate per la  realizzazione  di  prototipi
e/o impianti pilota. 
    I   materiali   minuti   complementari   alle   attrezzature    e
strumentazioni  (attrezzi  di  lavoro;  articoli  per  la  protezione
personale:  guanti,  occhiali,  maschere;  minuteria   metallica   ed
elettrica; accessori per  pc  e  carta  per  stampanti;  vetreria  di
ordinaria dotazione; mangimi, lettiere e gabbie per  il  mantenimento
degli animali da laboratorio) non rientrano in questa voce, in quanto
gia' compresi nelle spese generali nell'ambito  della  'funzionalita'
operativa'. 
    Il materiale sopra descritto puo' essere acquistato  o  prelevato
da magazzino. 
      
    Documentazione da caricare per verifiche on desk 
    Se il materiale e' acquistato: 
    DSAN con la descrizione delle procedure adottate per la selezione
del fornitore del bene (procedura di evidenza  pubblica,  ricerca  di
mercato, esclusivista di mercato, fornitore abituale, ecc...); 
    contratto relativo alla fornitura richiesta, che deve chiaramente
indicare il riferimento al progetto finanziato e l'importo previsto; 
    documento di trasporto e buono di consegna, ove previsto; 
    fattura con l'indicazione del riferimento al progetto; 
    documentazione probatoria dell'avvenuto  pagamento  del  compenso
(ordine di bonifico con allegato transaction reference number "TRN" o
codice riferimento operazione "CRO). 
    Se il materiale e' prelevato da magazzino 
      bolle di prelievo da magazzino, con  espressa  indicazione  del
progetto, firmate per consegna e ricevuta, e fattura dimostrativa del
costo unitario. 
      
    Documentazione da esibire durante la visita in loco 
    Nel corso delle visite in loco devono essere esposte (a richiesta
dell'esperto incaricato dei controlli): 
      se il materiale e' acquistato 
        idonea documentazione relativa alle  procedure  di  selezione
(gare, confronto preventivi, ecc.) di cui alla DSAN  trasmessa  nella
fase on desk. 
      in entrambi i casi 
        verbale di  distruzione  degli  scarti  di  lavorazione,  ove
esistenti, con ricevuta della discarica. 
    3.6.5 Relazioni degli esperti e casi particolari 
    Oltre a quanto previsto  al  precedente  paragrafo  3.6.1  (Fasi,
tempi  e  responsabilita'),  lettera  k),  riferito  alle   relazioni
successive alle visite in loco, gli ETS e gli EFC presentano al MIUR,
con periodicita' annuale,  sul  sistema  SIRIO  e  mediante  apposito
schema predisposto dal MIUR, apposite relazioni  (una  per  ciascuno)
nelle quali debbono evidenziare,  rispettivamente;  a)  le  attivita'
progettuali svolte dai soggetti proponenti e i  risultati  conseguiti
rispetto a quanto preventivato; b) il mantenimento  delle  condizioni
di solidita' e affidabilita' del soggetto beneficiario privato. 
  
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
    Nel caso in cui sia presentata (esclusivamente per il tramite del
sistema SIRIO) richiesta di rimodulazione ai sensi dell'art.  14  del
decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016 (variazioni soggettive
e/o oggettive), fino alla comunicazione della decisione  adottata  in
merito dal Ministero, tutte le  spese  non  ancora  valutate  in  via
definitiva ed ancora inserite nella "maschera di inserimento  spese",
o  quelle  che  saranno   inserite   nelle   more   della   decisione
ministeriale, saranno trasferite automaticamente in una "maschera  di
spese in sospeso", e saranno valutate dall'ETS e dall'EFC  solo  dopo
l'avvenuta comunicazione della apposita decisione da parte del MIUR. 
    Gli ETS e gli EFC sono comunque tenuti a presentare al  MIUR,  in
qualsiasi momento, sul  sistema  SIRIO,  apposita  "comunicazione  di
irregolarita'", qualora, in corso d'opera,  si  evidenzi  l'esistenza
del superamento (da parte di una voce di spesa) del  limite  indicato
nell'ultimo piano finanziario approvato, o di uno specifico contrasto
rispetto ai vincoli e/o alle prescrizioni poste  nel  bando  e/o  nel
decreto di ammissione a finanziamento. Anche in questo caso, dal quel
momento in poi, fino alla comunicazione della relativa  decisione  da
parte  del  MIUR,  tutte  le  spese  inserite  nella   "maschera   di
inserimento spese", o quelle che saranno inserite  nelle  more  della
decisione ministeriale, saranno  trasferite  automaticamente  in  una
"maschera di spese in sospeso". 
    3.7 Progetti internazionali 
    Con riferimento  ai  progetti  internazionali,  le  modalita'  di
partecipazione, valutazione e  selezione  dei  progetti  stessi  sono
stabilite  dai  bandi/avvisi  europei,  dagli  accordi  bilaterali  o
multilaterali e dalle relative specifiche  procedure  operative.  Gli
stessi bandi/avvisi, oltre che il decreto ministeriale  n.  593/2016,
stabiliscono le modalita' di finanziamento. Qualora la valutazione  e
selezione dei progetti siano effettuati direttamente in sede europea,
il MIUR prende degli esiti di tali valutazioni  e  delle  graduatorie
adottate e  dispone  il  relativo  finanziamento  dei  soli  soggetti
ammissibili  agli  interventi  di  cui  al  decreto  ministeriale  n.
593/2016. 
    In caso di cofinanziamento europeo dei progetti, la  quota  parte
nazionale del finanziamento  viene  effettuata  attingendo  al  fondo
FIRST, mentre la quota parte europea del finanziamento viene disposta
con risorse a valere sul conto IGRUE, salvo la  disponibilita'  delle
risorse in accordo con  le  regole  di  funzionamento  dei  programmi
internazionali. 
    Le risorse disponibili, nazionali ed europee,  vengono  di  norma
allocate in uguali proporzioni su tutti i progetti vincitori. 
    Per i progetti ove e' previsto un cofinanziamento  europeo  sotto
forma di rimborso dei  contributi  erogati  dagli  Stati  membri,  il
finanziamento in quota parte nazionale viene  effettuato  utilizzando
risorse disponibili sul FIRST. I rimborsi dei  contributi  erogati  a
valere sul FIRST  ed  accreditati  sul  conto  IGRUE  possono  essere
utilizzati per il finanziamento di successive iniziative. 
    I singoli bandi/avvisi nazionali  (integrativi  dei  bandi/avvisi
internazionali)  possono  prevedere  il  totale   finanziamento   dei
progetti internazionali a valere sui fondi presenti sul conto IGRUE. 
    Per i progetti  internazionali,  i  costi  ammissibili  decorrono
dalla data di avvio del progetto internazionale. 
    Le intensita' di aiuto previste  per  i  progetti  internazionali
vengono stabilite nei bandi/avvisi  internazionali  e/o  in  appositi
bandi/avvisi nazionali integrativi, nel rispetto dei  valori  massimi
qui riportati: 
      a) per le imprese, gli enti di ricerca privati (che non abbiano
i requisiti di organismo di  ricerca)  e  tutti  gli  altri  soggetti
privati, tranne quelli individuati nella successiva lettera b): 
        a.1) ricerca fondamentale: 
    contributo in conto capitale: 20% dei costi ammissibili; 
    credito agevolato: 75% dei costi ammissibili. 
    Nel caso  in  cui  il  bando  non  consenta  l'erogazione  di  un
contributo nella forma di credito agevolato e' possibile  sostituirlo
con un contributo in conto capitale aggiuntivo pari al 30% dei  costi
ammissibili. 
        a.2) ricerca industriale: 
    contributo in conto capitale: 20% dei costi ammissibili; 
    credito agevolato: 75% dei costi ammissibili. 
    Nel caso  in  cui  il  bando  non  consenta  l'erogazione  di  un
contributo nella forma di credito agevolato e' possibile  sostituirlo
con un contributo in conto capitale aggiuntivo pari al 30% dei  costi
ammissibili. 
        a.3) sviluppo sperimentale: 
    contributo in conto capitale: 10% dei costi ammissibili; 
    credito agevolato: 70% dei costi ammissibili. 
    Nel caso  in  cui  il  bando  non  consenta  l'erogazione  di  un
contributo nella forma di credito agevolato e' possibile  sostituirlo
con un contributo in conto capitale aggiuntivo pari al 15% dei  costi
ammissibili. 
    Per i progetti  internazionali  presentati  da  piccole  e  medie
imprese, l'intensita' del contributo in conto  capitale  aumenta  del
10% per le medie imprese e del 20% per le piccole imprese. 
    Nel caso in cui sia previsto il credito  agevolato,  l'intensita'
di questa forma di contributo diminuisce dello stesso  ammontare.  E'
data facolta' di rinunciare alla quota di credito agevolato. 
    Tale rinuncia non da' diritto ad alcuna variazione della quota di
contributo in conto capitale: 
      b) per le  universita',  gli  enti  pubblici  di  ricerca,  gli
organismi di ricerca  (pubblici  e  privati)  e  gli  altri  soggetti
pubblici: 
        b.1) ricerca fondamentale: 
          contributo in conto capitale: 70% dei costi ammissibili; 
          credito agevolato: 0% dei costi ammissibili. 
        b.2) ricerca industriale: 
          contributo in conto capitale: 50% dei costi ammissibili; 
          credito agevolato: 0% dei costi ammissibili. 
        b.3) sviluppo sperimentale: 
          contributo in conto capitale: 25% dei costi ammissibili; 
          credito agevolato: 0% dei costi ammissibili. 
    Ove   previsto   negli   atti   costitutivi   delle    iniziative
internazionali e/o nelle convenzioni stipulate  tra  il  MIUR  e  gli
organi gestionali di dette iniziative, il  MIUR  puo'  affidare  agli
organi gestionali delle iniziative internazionali la  gestione  della
fase  in  itinere  dei  progetti,  inclusa  l'erogazione  dei   fondi
nazionali  ai  beneficiari  italiani.  In  tal  caso,  il  MIUR  puo'
trasferire agli organi gestionali delle iniziative  internazionali  i
fondi necessari per il finanziamento dei beneficiari italiani. 
 
                              TITOLO IV 
 
                  DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 
 
        4. La vigenza del regime di Aiuti di Stato in materia 
              di agevolazioni finanziarie alla Ricerca 
 
4.1. Disposizioni transitorie e finali 
    L'art.  19  "Disposizioni  transitorie  e  finali"  del   decreto
ministeriale n. 593/2016, in vigore al 24 agosto 2016, contiene,  nei
suoi  quattro  commi,  la  particolare  disciplina   transitoria   in
relazione all'applicazione  delle  nuove  disposizioni  del  medesimo
decreto ministeriale, e stabilisce: 
    le disposizioni si applicano ai progetti presentati a partire dal
giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento nella Gazzetta
Ufficiale, a far data dal 24 agosto 2016; 
    per   il   completamento   degli   adempimenti   connessi    alla
realizzazione  dei  progetti  presentati  in  vigenza   del   decreto
ministeriale n. 115/2013, restano vigenti i criteri  e  le  modalita'
procedurali stabilite dal  regolamento  europeo  vigente  al  momento
della presentazione della domanda; 
    per   il   completamento   degli   adempimenti   connessi    alla
realizzazione  dei  progetti  presentati  in  vigenza  di  precedenti
disposizioni, restano vigenti i criteri e  le  modalita'  procedurali
stabilite dalle disposizioni stesse (decreto legislativo n. 297/99  e
ss.mm.ii. e decreto ministeriale n. 593/00 e ss.mm.ii.); 
    la vigenza al 31 dicembre 2020, in coerenza con  le  disposizioni
di cui all'art. 59 del regolamento n. 651/2014. 
 
                                 ---- 
 
                                                           Allegato I 
    Al fine di semplificare il caricamento  della  documentazione  di
progetto e le verifiche ed i controlli previsti dalle linee guida  di
rendicontazione al decreto ministeriale n. 593/2016 si  prevede,  nel
sistema informatico, un sistema di  "tasche"  omogenee  contenenti  i
documenti e i titoli necessari per la rendicontazione delle spese  ed
i  relativi  controlli  dei  progetti  ammessi  a  finanziamento.  Le
"Tasche" saranno cosi' articolate: 
    "Tasca zero di Progetto": contenente  tutti  i  documenti  aventi
carattere ricorsivo e validita' prolungata (utilita' ripetuta); 
    "Tasca   zero   di   Rendicontazione":   contenente    tutti    i
giustificativi di  spesa  (documenti  e/o  titoli)  aventi  carattere
ricorsivo e validita' prolungata (utilita' ripetuta); 
    "Tasche di rendicontazione corrente": contenenti tutti  i  titoli
di spesa non rientranti nelle tasche zero e aventi validita' limitata
(utilita' singola). 
    Le fasi di "utilizzo" delle tasche potranno essere: 
    Precontrattualizzazione; 
    Contrattualizzazione; 
    Rendicontazione (soggetto capofila); 
    Verifica (Esperti); 
    Controdeduzione. 
 
                       Tasca Zero di Progetto 
 
    La  "Tasca  zero  di  progetto"  accoglie  la  documentazione  di
progetto  avente   validita'   prolungata   generata   in   fase   di
presentazione  della  domanda  e,   successivamente,   in   fase   di
rendicontazione della spesa. 
    Eventuale  ulteriore  documentazione   potra'   essere   prevista
all'interno degli specifici bandi/avvisi. 
    Si riporta di seguito, a titolo meramente esemplificativo  e  non
esaustivo,  una  breve  elencazione   della   citata   documentazione
riclassificata per fase: 
    a)   Precontrattualizzazione/contrattualizzazione:   Proposta   o
progetto di  ricerca,  Capitolato  tecnico,  Disciplinare,  DSAN  per
requisiti di ammissibilita', Procura  Speciale  Notarile  (Capofila),
Atto Costitutivo beneficiari partecipanti in forma associata, statuto
OdR, ecc... 
    b) Rendicontazione: DSAN sulla trasferibilita' dell'IVA  e  sulla
gestione di una contabilita' separata, documenti  per  rimodulazioni,
DSAN su requisiti di ammissibilita', ecc... 
    I documenti gia' caricati in fase di presentazione della  domanda
da parte del Soggetto Capofila,  per  il  periodo  in  cui  risultino
ancora validi e aggiornati, non  dovranno  essere  oggetto  di  nuovo
caricamento. 
    Nella Tasca in argomento, anche il MIUR potra' caricare documenti
utili per la gestione e  per  la  verifica  (decreto  di  ammissione,
decreti di proroga, decreti di approvazione varianti, ecc.) 
 
                    Tasca Zero di Rendicontazione 
 
    Nella tabella che segue (sempre a titolo  esemplificativo  e  non
esaustivo) sono riportati i documenti,  previsti  nelle  linee  guida
alla rendicontazione relative al decreto  ministeriale  n.  593/2016,
aventi carattere ricorsivo. Tali documenti dovranno essere  caricati,
on desk, contestualmente al caricamento della prima spesa alla  quale
si riferiscono e  saranno,  dunque,  potenzialmente  utili  per  piu'
spese, evitando cosi' di caricare  piu'  volte  lo  stesso  documento
(es.: contratto di consulenza per il quale siano  previsti  pagamenti
in piu' tranches; contratti di leasing; ecc.) 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 

(1) Ad es. il Programma Operativo Nazionale PON Ricerca e Innovazione
    2014-2020, con il quale l'Italia contribuisce alla  realizzazione
    della Politica di Coesione dell'Unione Europea e a  favore  delle
    aree territoriali  piu'  svantaggiate,  allo  scopo  di  produrre
    mutamenti di valenza strutturale per accrescere la  capacita'  di
    produrre e utilizzare  ricerca  e  innovazione  di  qualita'  per
    l'innesco di uno sviluppo intelligente, sostenibile e inclusivo. 

(2) «intensita' di aiuto»: l'importo  lordo  dell'aiuto  espresso  in
    percentuale dei costi ammissibili, al lordo di tasse,  imposte  o
    altri oneri. Quando un aiuto e' concesso in forma diversa da  una
    sovvenzione,  l'importo   dell'aiuto   e'   l'equivalente   della
    sovvenzione. Gli aiuti erogabili in piu' rate  sono  attualizzati
    al loro valore alla data  in  cui  sono  concessi.  Il  tasso  di
    interesse da applicare a tal fine e' il tasso di  attualizzazione
    (Cfr. la comunicazione della Commissione relativa alla  revisione
    del  metodo  di  fissazione  dei  tassi  di  riferimento   e   di
    attualizzazione  (GU  C  14  del  19  gennaio  2008,   pag.   6))
    applicabile alla data della concessione. L'intensita'  dell'aiuto
    e' calcolata per ciascun beneficiario. 

(3) Personale addetto alla ricerca sia con qualifica di  ricercatore,
    sia con qualifiche afferenti alle professionalita' della  ricerca
    ai  sensi  e  nel  rispetto  della  normativa  vigente   (decreto
    legislativo n. 81/2015 e ss.mm.ii.) 

(4) Regolamento sulle Disposizioni Comuni dei Fondi SIE, Articolo  68
    - Finanziamento a tasso forfettario dei  costi  indiretti  e  dei
    costi per il personale in materia di sovvenzioni e all'assistenza
    rimborsabile, stabilisce che il calcolo dei costi indiretti possa
    avvenire secondo uno dei seguenti modi: a) un  tasso  forfettario
    fino al 25% dei costi diretti ammissibili, a condizione  che  sia
    calcolato sulla base di un metodo giusto, equo e  verificabile  o
    di un metodo applicato nell'ambito di meccanismi  di  sovvenzione
    finanziati interamente  dallo  Stato  membro  per  una  tipologia
    analoga di operazione e beneficiario; b) tasso  forfettario  fino
    al 15% dei costi diretti ammissibili per il personale  senza  che
    vi sia un obbligo per lo Stato membro di eseguire un calcolo  per
    determinare  il  tasso  applicabile;  c)  un  tasso   forfettario
    applicato ai costi diretti ammissibili basato su metodi esistenti
    e  percentuali   corrispondenti   applicabili   nelle   politiche
    dell'Unione  per  una   tipologia   analoga   di   operazione   e
    beneficiario. 

(5) Equivalente Sovvenzione Lorda (ESL): e'  il  valore  attualizzato
    dell'aiuto, al lordo di tasse, imposte o  altri  oneri,  espresso
    come percentuale delle spese ammissibili e  calcolato  applicando
    il tasso base di  riferimento  UE  in  vigore  al  momento  della
    concessione, fissato dalla Commissione europea  e  pubblicato  al
    sito                                                          web
    http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_r
    ates.html il tasso di riferimento. 

(6) «collaborazione effettiva» (Par. 1.3 - Definizioni, punto n.  15,
    lettera h) - Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca,
    sviluppo e innovazione (2014/C 198/01)):  La  collaborazione  tra
    almeno  due  parti  indipendenti,  finalizzata  allo  scambio  di
    conoscenze o di tecnologie, o al conseguimento  di  un  obiettivo
    comune basato sulla divisione del lavoro, nella  quale  le  parti
    definiscono  di  comune  accordo  la  portata  del  progetto   di
    collaborazione,  contribuiscono  alla   sua   attuazione   e   ne
    condividono i rischi e i risultati.  Una  o  piu'  parti  possono
    farsi interamente carico dei  costi  del  progetto  e,  pertanto,
    sollevare altre parti dai relativi rischi finanziari. La  ricerca
    contrattuale e la prestazione di  servizi  di  ricerca  non  sono
    considerate forme di collaborazione. 

(7) «organismo  di  ricerca  e  di  diffusione  della  conoscenza»  o
    «organismo di ricerca» (Par. 1.3  -  Definizioni,  punto  n.  15,
    lettera ee) -  Disciplina  degli  aiuti  di  Stato  a  favore  di
    ricerca, sviluppo e innovazione (2014/C 198/01)): un'entita'  (ad
    esempio, universita' o istituti di  ricerca,  agenzie  incaricate
    del trasferimento di conoscenze,  intermediari  dell'innovazione,
    entita' collaborative reali o virtuali orientate  alla  ricerca),
    indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il
    diritto privato o pubblico) o  fonte  di  finanziamento,  la  cui
    finalita'  principale  consiste   nello   svolgere   in   maniera
    indipendente  attivita'  di  ricerca  fondamentale,  di   ricerca
    industriale o di sviluppo sperimentale o nel  garantire  un'ampia
    diffusione   dei   risultati   di   tali    attivita'    mediante
    l'insegnamento,  la   pubblicazione   o   il   trasferimento   di
    conoscenze.  Qualora  tale   entita'   svolga   anche   attivita'
    economiche,  il  finanziamento,  i  costi  e  i  ricavi  di  tali
    attivita'  economiche  devono  formare  oggetto  di  contabilita'
    separata.  Le  imprese  in  grado  di   esercitare   un'influenza
    determinante su tale entita', ad esempio in qualita' di azionisti
    o di soci, non possono godere di alcun accesso  preferenziale  ai
    risultati generati. 

(8) Art. 108 del decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre
    1986 n. 917 "Testo Unico delle Imposte sui redditi" e ss.mm.ii; 

(9) Il MIUR ha stabilito convenzionalmente l'applicazione di un monte
    ore annuo massimo pari a 1720 ore (Cfr Horizon 2020  Model  Grant
    Agreement: Multy-beneficiary General MGA:  Junely  2014_par.1.4.4
    pag. 55), mentre la legge 30 dicembre 2010, n. 240, art. 6 (Stato
    giuridico dei professori e dei ricercatori di  ruolo),  comma  1,
    stabilisce che, ai fini della  rendicontazione  dei  progetti  di
    ricerca, la quantificazione figurativa delle attivita'  annue  di
    ricerca, di studio e di  insegnamento,  con  i  connessi  compiti
    preparatori, di verifica e organizzativi, sia pari  a  1.500  ore
    annue per i professori e i ricercatori a tempo pieno e a 750  ore
    per i professori e i ricercatori a tempo definito.