(Allegato)
                                                             Allegato 
 
               Modifica al disciplinare di produzione 
       della denominazione di origine controllata e garantita 
                  del vino «Montecucco Sangiovese» 
 
    All'art. 5, comma 6: 
      «Il vino a denominazione di  origine  controllata  e  garantita
"Montecucco Sangiovese" non puo' essere immesso al consumo prima  del
1° aprile del secondo anno successivo a quello  di  produzione  delle
uve, fermo restando il periodo di invecchiamento obbligatorio  minimo
di dodici  mesi  in  contenitori  di  legno  e  di  quattro  mesi  di
affinamento in bottiglia», 
    e' sostituito con il seguente testo: 
      «5.6.  "Il  vino  a  denominazione  di  origine  controllata  e
garantita 'Montecucco Sangiovese' non puo' essere immesso al  consumo
prima  del  1°  aprile  del  secondo  anno  successivo  a  quello  di
produzione delle uve, fermo restando  il  periodo  di  invecchiamento
obbligatorio minimo di dodici mesi in contenitori di legno".».