Allegato Modifica al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita del vino «Montecucco Sangiovese» All'art. 5, comma 6: «Il vino a denominazione di origine controllata e garantita "Montecucco Sangiovese" non puo' essere immesso al consumo prima del 1° aprile del secondo anno successivo a quello di produzione delle uve, fermo restando il periodo di invecchiamento obbligatorio minimo di dodici mesi in contenitori di legno e di quattro mesi di affinamento in bottiglia», e' sostituito con il seguente testo: «5.6. "Il vino a denominazione di origine controllata e garantita 'Montecucco Sangiovese' non puo' essere immesso al consumo prima del 1° aprile del secondo anno successivo a quello di produzione delle uve, fermo restando il periodo di invecchiamento obbligatorio minimo di dodici mesi in contenitori di legno".».