(Allegato A)
                                                           Allegato A 
 
                                        (art. 1, comma 1, lettera r)) 
«Allegato I 
(art. 2, comma 1, lettera c)) 
 
                   REQUISITI ESSENZIALI DI SALUTE 
                           E DI SICUREZZA 
 
                      Osservazioni preliminari 
 
    1. Gli obblighi previsti dai requisiti essenziali di salute e  di
sicurezza  si  applicano  soltanto  se  per  l'ascensore  o  per   il
componente di  sicurezza  per  ascensori  in  questione  sussiste  il
rischio  corrispondente  allorche'   esso   viene   utilizzato   alle
condizioni previste dall'installatore o dal fabbricante. 
    2. I requisiti essenziali di salute e di sicurezza  elencati  nel
regolamento sono inderogabili. Tuttavia,  tenuto  conto  dello  stato
della tecnica, gli obiettivi da  essi  prefissi  possono  non  essere
raggiunti. In questo caso e nella misura del possibile l'ascensore  o
il componente di sicurezza per ascensori  deve  essere  progettato  e
costruito per tendere verso tali obiettivi. 
    3. Il fabbricante e l'installatore hanno l'obbligo di  effettuare
un'analisi dei rischi per individuare tutti i rischi  che  concernono
il loro prodotto; devono, inoltre, progettarlo e  costruirlo  tenendo
presente tale analisi. 
1. Considerazioni generali. 
    1.1. Applicazione della direttiva 2006/42/CE 
    Allorquando il rischio corrispondente sussiste e non e'  trattato
nel presente allegato, si applicano i requisiti essenziali di  salute
e di sicurezza di cui all'allegato I della direttiva  2006/42/CE  del
Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 157 del 9 giugno 2006,  pag.
24) attuata con il decreto legislativo 27 gennaio  2010,  n.  17.  In
ogni caso, si  applicano  i  requisiti  essenziali  di  salute  e  di
sicurezza di cui al  punto  1.1.2  dell'allegato  I  della  direttiva
2006/42/CE. 
    1.2. Supporto del carico 
    Il supporto del carico di ogni ascensore deve essere una  cabina.
La cabina deve essere progettata e costruita in modo  da  offrire  lo
spazio e la resistenza corrispondenti al numero massimo di persone  e
al carico nominale dell'ascensore fissati dall'installatore. 
    Se  l'ascensore  e'  destinato  al  trasporto  di  persone  e  le
dimensioni  lo  permettono,  la  cabina  deve  essere  progettata   e
costruita  in  modo  da  non  ostacolare  o  impedire,  per  le   sue
caratteristiche strutturali, l'accesso e l'uso da parte dei  disabili
e in modo da permettere tutti gli adeguamenti appropriati destinati a
facilitarne l'utilizzazione da parte loro. 
    1.3. Elementi di sospensione ed elementi di sostegno 
    Gli elementi di sospensione e/o sostegno della cabina, compresi i
collegamenti e gli  attacchi  terminali,  devono  essere  studiati  e
progettati in modo da garantire  un  adeguato  livello  di  sicurezza
globale e ridurre al  minimo  il  rischio  di  caduta  della  cabina,
tenendo  conto  delle  condizioni  di  utilizzazione,  dei  materiali
impiegati e delle condizioni di fabbricazione. 
    Qualora per la sospensione della  cabina  si  utilizzino  funi  o
catene, devono esserci almeno due funi o  catene  indipendenti  l'una
dall'altra, ciascuna con un proprio sistema di attacco. Tali  funi  o
catene non devono  avere  ne'  raccordi,  ne'  impiombature,  eccetto
quelli necessari al loro fissaggio o al loro allacciamento. 
    1.4.  Controllo  delle  sollecitazioni  (compresa  la   velocita'
eccessiva) 
    1.4.1.  Gli  ascensori  devono  essere  progettati,  costruiti  e
installati in modo da rendere senza effetto l'ordine di  comando  dei
movimenti qualora il carico superi il valore nominale. 
    1.4.2. Gli ascensori  devono  essere  dotati  di  un  dispositivo
limitatore di velocita' eccessiva. 
    Detti requisiti non si  applicano  agli  ascensori  che,  per  la
progettazione del sistema di azionamento, non possono raggiungere una
velocita' eccessiva. 
    1.4.3. Gli ascensori a velocita' elevata devono essere dotati  di
un dispositivo di controllo e di regolazione della velocita'. 
    1.4.4. Gli ascensori  con  puleggia  di  frizione  devono  essere
progettati in modo che sia assicurata la  stabilita'  delle  funi  di
trazione sulla puleggia. 
    1.5. Motore 
    1.5.1. Ciascun ascensore destinato al trasporto di  persone  deve
avere un proprio  macchinario.  Questo  requisito  non  concerne  gli
ascensori in cui  i  contrappesi  siano  sostituiti  da  una  seconda
cabina. 
    1.5.2. L'installatore deve  prevedere  che  il  macchinario  e  i
dispositivi associati di un ascensore non  siano  accessibili  tranne
che per la manutenzione e per i casi di emergenza. 
    1.6. Comandi 
    1.6.1. I comandi  degli  ascensori  destinati  al  trasporto  dei
disabili non accompagnati devono essere opportunamente  progettati  e
disposti. 
    1.6.2. La funzione dei comandi deve essere chiaramente indicata. 
    1.6.3. I circuiti di azionamento di  una  batteria  di  ascensori
possono essere comuni o interconnessi. 
    1.6.4. Il materiale elettrico deve essere installato e  collegato
in modo che: 
    a) sia impossibile fare confusione con circuiti non  appartenenti
all'ascensore; 
    b)  l'alimentazione  di  energia  possa  essere  commutata  sotto
carico; 
    c)  i  movimenti  dell'ascensore  dipendano  da   meccanismi   di
sicurezza collocati in un circuito di comando a sicurezza intrinseca; 
    d) un guasto all'impianto elettrico non provochi  una  situazione
pericolosa. 
2. Rischi per le persone al di fuori della cabina. 
    2.1. L'ascensore deve essere progettato e costruito in  modo  che
l'accesso al volume percorso dalla cabina sia  impedito,  tranne  che
per la manutenzione e i casi di emergenza. Prima che una  persona  si
trovi in tale volume, l'utilizzo normale dell'ascensore  deve  essere
reso impossibile. 
    2.2. L'ascensore deve essere progettato e costruito  in  modo  da
impedire il rischio  di  schiacciamento  quando  la  cabina  venga  a
trovarsi in una posizione estrema. 
    Si raggiunge questo obiettivo mediante uno  spazio  libero  o  un
volume di rifugio oltre le posizioni estreme. 
    Tuttavia, in casi eccezionali, in  base  alla  facolta'  lasciata
agli  Stati  membri  dalla  direttiva   attuata   con   il   presente
regolamento, e' consentito mediante  accordo  preventivo  secondo  le
procedure di cui all'articolo 17-bis, in particolare in edifici  gia'
esistenti, prevedere altri mezzi appropriati per evitare tale rischio
se la soluzione precedente e' irrealizzabile. 
    2.3. Gli accessi di piano per l'entrata e l'uscita  della  cabina
devono  essere  muniti  di  porte  di  piano  aventi  una  resistenza
meccanica sufficiente in funzione delle condizioni di uso previste. 
    Nel funzionamento normale, un dispositivo di interbloccaggio deve
rendere impossibile: 
    a)  un  movimento  della  cabina   azionato   volontariamente   o
involontariamente se non sono chiuse e bloccate  tutte  le  porte  di
piano; 
    b) l'apertura di una porta di  piano  se  la  cabina  non  si  e'
fermata ed e' al di fuori della zona di piano prevista a tal fine. 
    Tuttavia, tutti i movimenti di ripristino del  livello  al  piano
con porte aperte sono ammessi nelle zone definite a condizione che la
velocita' di tale ripristino sia controllata. 
3. Rischi per le persone nella cabina. 
    3.1. Le cabine degli ascensori devono essere completamente chiuse
da pareti cieche, compresi pavimenti  e  soffitti,  ad  eccezione  di
aperture di ventilazione, e dotate di porte cieche.  Le  porte  delle
cabine devono essere progettate ed installate in modo che  la  cabina
non possa effettuare alcun movimento, tranne quelli di ripristino del
livello di cui al punto 2.3,  terzo  comma,  se  le  porte  non  sono
chiuse, e si fermi in caso di apertura delle porte. 
    Le porte delle cabine devono rimanere chiuse e bloccate  in  caso
di arresto tra due livelli se esiste un  rischio  di  caduta  tra  la
cabina e le difese del vano o in mancanza di difese del vano. 
    3.2. In caso di interruzione dell'alimentazione di energia  o  di
guasto dei componenti, l'ascensore deve essere dotato di  dispositivi
destinati ad impedire la caduta libera della cabina o suoi  movimenti
incontrollati. 
    Il dispositivo che impedisce la caduta libera della  cabina  deve
essere indipendente dagli elementi di sospensione della cabina. 
    Tale dispositivo deve essere in grado di arrestare la cabina  con
il  suo  carico  nominale  ed   alla   velocita'   massima   prevista
dall'installatore. L'arresto dovuto all'azione di  detto  dispositivo
non deve provocare una decelerazione pericolosa per gli occupanti, in
tutte le condizioni di carico. 
    3.3. Devono essere installati ammortizzatori  tra  il  fondo  del
vano di corsa ed il pavimento della cabina. 
    In questo caso lo spazio libero previsto al punto 2.2 deve essere
misurato con gli ammortizzatori completamente compressi. 
    Questo requisito non si applica agli ascensori la cui cabina, per
la progettazione del sistema di azionamento,  non  puo'  invadere  lo
spazio libero previsto al punto 2.2. 
    3.4. Gli ascensori devono essere progettati e costruiti  in  modo
da poter essere messi in movimento soltanto se il dispositivo di  cui
al punto 3.2 e' in posizione operativa. 
4. Altri rischi. 
    4.1. Quando sono motorizzate, le porte di piano, le  porte  delle
cabine, o l'insieme di esse, devono essere munite di  un  dispositivo
che eviti i rischi di schiacciamento durante il loro movimento. 
    4.2. Quando  devono  contribuire  alla  protezione  dell'edificio
contro l'incendio, le porte di piano, incluse quelle che  comprendono
parti vetrate, devono presentare un'adeguata resistenza al  fuoco  in
termini di integrita' e di proprieta'  relative  all'isolamento  (non
propagazione  della   fiamma)   e   alla   trasmissione   di   calore
(irraggiamento termico). 
    4.3. Gli eventuali contrappesi devono essere installati  in  modo
da evitare qualsiasi rischio di collisione con la cabina o di  caduta
sulla stessa. 
    4.4. Gli ascensori devono essere dotati di mezzi  che  consentano
di liberare e di evacuare le persone imprigionate nella cabina. 
    4.5. Le cabine devono essere munite  di  mezzi  di  comunicazione
bidirezionali che consentano di ottenere un  collegamento  permanente
con un servizio di pronto intervento. 
    4.6. Gli ascensori devono essere progettati e costruiti  in  modo
che, se la temperatura  nel  locale  del  macchinario  supera  quella
massima  prevista  dall'installatore,  essi   possano   terminare   i
movimenti in corso ma non accettino nuovi ordini di manovra. 
    4.7. Le cabine devono essere progettate e costruite  in  modo  da
assicurare un'aerazione sufficiente ai passeggeri, anche in  caso  di
arresto prolungato. 
    4.8. Nella cabina vi  deve  essere  un'illuminazione  sufficiente
durante l'uso o quando una porta e'  aperta;  inoltre  deve  esistere
un'illuminazione di emergenza. 
    4.9.  I  mezzi  di  comunicazione  di  cui   al   punto   4.5   e
l'illuminazione di emergenza  di  cui  al  punto  4.8  devono  essere
progettati e costruiti per poter funzionare anche in caso di mancanza
di normale alimentazione. Il loro tempo di funzionamento deve  essere
sufficiente per consentire il normale svolgimento delle operazioni di
soccorso. 
    4.10. Il circuito di comando degli ascensori utilizzabili in caso
di incendio deve essere progettato e costruito in modo che  si  possa
evitarne  l'arresto  ad  alcuni  piani  e  consentire  il   controllo
preferenziale dell'ascensore da parte delle squadre di soccorso. 
5. Marcatura. 
    5.1. Oltre  alle  indicazioni  minime  prescritte  per  qualsiasi
macchina conformemente al punto 1.7.3 dell'allegato I della direttiva
2006/42/CE attuata con il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17,
ogni cabina deve essere dotata di una targa ben visibile nella  quale
siano  chiaramente  indicati  il  carico  nominale  di  esercizio  in
chilogrammi e il numero massimo  di  persone  che  possono  prendervi
posto. 
    5.2. Se l'ascensore e' progettato in modo  tale  che  le  persone
imprigionate nella cabina possano liberarsi senza ricorrere ad  aiuto
esterno, le istruzioni relative devono essere chiare e visibili nella
cabina. 
6. Istruzioni. 
    6.1. I componenti di sicurezza per ascensori di cui  all'allegato
III devono essere corredati di istruzioni, di modo che possano essere
effettuati correttamente e senza rischi: 
    a) il montaggio; 
    b) i collegamenti; 
    c) la regolazione; 
    d) la manutenzione. 
    6.2. Ogni ascensore deve essere accompagnato  da  istruzioni.  Le
istruzioni comprendono almeno i seguenti documenti: 
    a) le istruzioni contenenti i  disegni  e  gli  schemi  necessari
all'utilizzazione normale, nonche' alla manutenzione,  all'ispezione,
alla riparazione,  alle  verifiche  periodiche  ed  alla  manovra  di
soccorso di cui al punto 4.4; 
    b) un registro sul quale si possono annotare le riparazioni e, se
del caso, le verifiche periodiche. 
 
                                                          Allegato II 
 
                                                (art. 6-ter, comma 2) 
 
A. Contenuto della dichiarazione di conformita' ue per  i  componenti
                     di sicurezza per ascensori 
 
    La dichiarazione di conformita' UE per i componenti di  sicurezza
per ascensori comprende i seguenti elementi: 
    a) ragione o denominazione sociale e indirizzo del fabbricante; 
    b) se del caso, ragione o denominazione sociale e  indirizzo  del
rappresentante autorizzato; 
    c)  descrizione  del  componente  di  sicurezza  per   ascensori,
designazione del tipo o della serie, eventuale numero  di  serie;  se
necessario per l'identificazione  del  componente  di  sicurezza  per
ascensori e' possibile includere un'immagine; 
    d) funzione di sicurezza esercitata dal componente  di  sicurezza
per ascensori, qualora essa non risulti evidente dalla descrizione; 
    e)  anno  di  fabbricazione  del  componente  di  sicurezza   per
ascensori; 
    f)  tutte  le  disposizioni  pertinenti  che  il  componente   di
sicurezza per ascensori soddisfa; 
    g) una dichiarazione attestante la conformita' del componente  di
sicurezza per ascensori alla pertinente normativa  di  armonizzazione
dell'Unione; 
    h) se del caso, riferimento alla norma o alle  norme  armonizzate
utilizzate; 
    i)  se  del  caso,   denominazione,   indirizzo   e   numero   di
identificazione dell'organismo notificato che ha  effettuato  l'esame
UE del tipo dei  componenti  di  sicurezza  degli  ascensori  di  cui
all'allegato  IV,  parte  A  e  all'allegato  VI,  e  riferimento  al
certificato di esame  UE  del  tipo  rilasciato  da  detto  organismo
notificato; 
    j)  se  del  caso,   denominazione,   indirizzo   e   numero   di
identificazione  dell'organismo  notificato  che  ha  effettuato   la
valutazione della conformita' al tipo mediante controlli  a  campione
dei componenti per la sicurezza degli ascensori di  cui  all'allegato
IX; 
    k)  se  del  caso,   denominazione,   indirizzo   e   numero   di
identificazione dell'organismo notificato che ha approvato il sistema
di qualita' applicato dal fabbricante conformemente alle procedure di
valutazione della conformita' di cui agli allegati VI o VII; 
    l)  nome  e  funzione  della  persona  abilitata  a  firmare   la
dichiarazione  a  nome  del  fabbricante  o  del  suo  rappresentante
autorizzato; 
    m) luogo e data della firma; 
    n) firma. 
 
           B. Contenuto della dichiarazione di conformita' 
                        UE per gli ascensori 
 
    La  dichiarazione  di   conformita'   UE   per   gli   ascensori,
dattiloscritta o stampata,  e'  redatta  nella  stessa  lingua  delle
istruzioni di cui all'allegato I, punto 6.2, e comprende  i  seguenti
elementi: 
    a) ragione o denominazione sociale e indirizzo dell'installatore; 
    b) se del caso, ragione o denominazione sociale e  indirizzo  del
rappresentante autorizzato; 
    c) descrizione dell'ascensore,  designazione  del  tipo  o  della
serie,  numero  di  serie  e  indirizzo  al  quale   l'ascensore   e'
installato; 
    d) anno di installazione dell'ascensore; 
    e) tutte le disposizioni pertinenti che l'ascensore soddisfa; 
    f) una dichiarazione  attestante  la  conformita'  dell'ascensore
alla pertinente normativa di armonizzazione dell'Unione; 
    g)  eventualmente,  riferimento  della  norma   o   delle   norme
armonizzate utilizzate; 
    h)  se  del  caso,   denominazione,   indirizzo   e   numero   di
identificazione dell'organismo notificato che ha  effettuato  l'esame
UE del tipo degli ascensori  di  cui  all'allegato  IV,  parte  B,  e
riferimento al certificato di esame UE del tipo rilasciato  da  detto
organismo notificato; 
    i)  se  del  caso,   denominazione,   indirizzo   e   numero   di
identificazione  dell'organismo  notificato  che  ha  effettuato   la
verifica dell'unita' per ascensori di cui all'allegato VIII; 
    j)  se  del  caso,   denominazione,   indirizzo   e   numero   di
identificazione dell'organismo notificato che ha  effettuato  l'esame
finale per gli ascensori di cui all'allegato V; 
    k)  se  del  caso,   denominazione,   indirizzo   e   numero   di
identificazione dell'organismo notificato che ha approvato il sistema
di garanzia della qualita' applicato dall'installatore  conformemente
alle procedure di valutazione della conformita' di cui agli  allegati
X, XI o XII; 
    l)  nome  e  funzione  della  persona  abilitata  a  firmare   la
dichiarazione a  nome  dell'installatore  o  del  suo  rappresentante
autorizzato; 
    m) luogo e data della firma; 
    n) firma. 
 
                                                         Allegato III 
 
                                                    (art. 1, comma 2) 
 
          Elenco dei componenti di sicurezza per ascensori 
 
    1. Dispositivi di bloccaggio delle porte di piano. 
    2. Dispositivi paracadute di cui al punto 3.2 dell'allegato I che
impediscono la caduta della cabina o movimenti incontrollati. 
    3. Dispositivi di limitazione di velocita' eccessiva. 
    4. a) Ammortizzatori ad accumulazione di energia: 
    i) a caratteristica non lineare, o 
    ii) con smorzamento del movimento di ritorno. 
      b) Ammortizzatori a dissipazione di energia. 
    5. Dispositivi di sicurezza su martinetti dei circuiti  idraulici
di potenza quando sono utilizzati come dispositivi paracadute. 
    6. Dispositivi elettrici di sicurezza con funzione di circuiti di
sicurezza con componenti elettronici. 
 
                                                          Allegato IV 
 
      (art. 6, comma 1, lettera a) e art. 6-bis, comma 1, lettera a)) 
 
Esame UE del tipo per gli ascensori e i componenti di  sicurezza  per
                              ascensori 
                             (Modulo B) 
 
A. Esame UE del tipo di componenti di sicurezza per ascensori 
    1.  L'esame  UE  del  tipo  e'  la  parte  di  una  procedura  di
valutazione della conformita' con cui un organismo notificato esamina
il progetto tecnico di un  componente  di  sicurezza  per  ascensori,
nonche' verifica e certifica che il progetto tecnico  del  componente
di sicurezza per ascensori rispetta  le  prescrizioni  essenziali  di
salute  e  sicurezza  applicabili  di  cui  all'allegato  I   e   che
permettera' all'ascensore sul quale sara'  correttamente  montato  di
soddisfare tali prescrizioni. 
    2. La domanda di esame UE del tipo e' presentata dal  fabbricante
o dal suo rappresentante autorizzato a un unico organismo  notificato
di sua scelta. 
    La domanda deve contenere: 
    a) il nome e l'indirizzo del fabbricante e,  qualora  la  domanda
sia presentata dal suo rappresentante autorizzato, anche  il  nome  e
l'indirizzo di quest'ultimo, nonche' il luogo  di  fabbricazione  dei
componenti di sicurezza per ascensori; 
    b) una dichiarazione scritta che la stessa domanda non  e'  stata
presentata a nessun altro organismo notificato; 
    c) la documentazione tecnica; 
    d) un campione rappresentativo del componente  di  sicurezza  per
ascensori o l'indicazione del luogo in  cui  puo'  essere  esaminato.
L'organismo notificato puo' chiedere ulteriori campioni se  necessari
per effettuare il programma di prove; 
    e) la documentazione probatoria  attestante  l'adeguatezza  delle
soluzioni del progetto tecnico. Tale documentazione menziona tutti  i
documenti utilizzati, incluse altre pertinenti  specifiche  tecniche,
in particolare qualora non siano  state  applicate  integralmente  le
norme armonizzate pertinenti, e comprende, se necessario, i risultati
delle prove effettuate conformemente alle altre pertinenti specifiche
tecniche  dal  laboratorio  del  fabbricante  oppure  da   un   altro
laboratorio  di  prova,  a  nome  e  sotto  la  responsabilita'   del
fabbricante. 
    3. La documentazione tecnica permette di valutare la  conformita'
del componente di sicurezza per ascensori alle condizioni di  cui  al
punto 1 e comprende un'analisi e una valutazione adeguate dei rischi.
La documentazione  tecnica  precisa  le  prescrizioni  applicabili  e
include, se necessario ai fini della  valutazione,  il  progetto,  la
fabbricazione e il funzionamento  del  componente  di  sicurezza  per
ascensori. 
    La documentazione  tecnica  contiene,  laddove  applicabile,  gli
elementi seguenti: 
    a) una descrizione  generale  del  componente  di  sicurezza  per
ascensori, compresi il campo di impiego (in particolare gli eventuali
limiti di velocita',  il  carico,  l'energia)  e  le  condizioni  (in
particolare ambiente a rischio di esplosione, intemperie); 
    b) i disegni e gli schemi di progettazione e fabbricazione; 
    c) le spiegazioni necessarie alla comprensione di tali disegni  e
schemi e del funzionamento del componente di sicurezza per ascensori; 
    d) un elenco delle norme armonizzate, applicate  completamente  o
in parte, i cui riferimenti siano  stati  pubblicati  nella  Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea e, qualora non  siano  state  applicate
tali norme armonizzate, le descrizioni delle soluzioni  adottate  per
garantire che il componente di sicurezza per  ascensori  soddisfi  le
condizioni di  cui  al  punto  1,  compreso  un  elenco  delle  altre
pertinenti specifiche tecniche applicate.  In  caso  di  applicazione
parziale delle norme armonizzate la documentazione tecnica  specifica
le parti che sono state applicate; 
    e) i risultati dei calcoli  di  progettazione  eseguiti  o  fatti
eseguire dal fabbricante; 
    f) le relazioni sulle prove effettuate; 
    g) un esemplare delle istruzioni dei componenti di sicurezza  per
ascensori; 
    h)  le  disposizioni  adottate  durante  la   fabbricazione   per
garantire la conformita' dei componenti di sicurezza per ascensori di
serie al componente di sicurezza per ascensori esaminato. 
    4. L'organismo notificato: 
    a) esamina la documentazione tecnica e  probatoria  per  valutare
l'adeguatezza del progetto tecnico del componente  di  sicurezza  per
ascensori; 
    b) concorda con il  richiedente  il  luogo  in  cui  si  dovranno
effettuare gli esami e le prove; 
    c) verifica che i campioni rappresentativi siano stati fabbricati
conformemente a tale documentazione tecnica e identifica gli elementi
che sono stati progettati conformemente alle disposizioni applicabili
delle norme armonizzate pertinenti, nonche'  gli  elementi  che  sono
stati  progettati  conformemente  alle  altre  pertinenti  specifiche
tecniche; 
    d) esegue o fa eseguire opportuni esami e prove per accertare se,
ove il fabbricante abbia scelto  di  applicare  le  specifiche  delle
pertinenti  norme   armonizzate,   queste   siano   state   applicate
correttamente; 
    e) esegue o fa eseguire opportuni esami e prove  per  controllare
se, laddove non siano state applicate le specifiche delle  pertinenti
norme armonizzate, le soluzioni adottate dal  fabbricante  applicando
altre pertinenti specifiche tecniche garantiscano che  il  componente
di sicurezza per ascensori soddisfi le condizioni di cui al punto 1. 
    L'organismo notificato redige una relazione  di  valutazione  che
elenca gli esami, le verifiche e le prove  intrapresi  e  i  relativi
risultati. Senza  pregiudicare  i  propri  obblighi  di  fronte  alle
autorita' di notifica, l'organismo notificato rende pubblico l'intero
contenuto della relazione, o parte di esso, solo  con  l'accordo  del
fabbricante. 
    5. Se il tipo del componente di sicurezza per  ascensori  risulta
conforme alle condizioni di cui al punto  1,  l'organismo  notificato
rilascia al fabbricante un certificato di esame  UE  del  tipo.  Tale
certificato  riporta  il  nome  e  l'indirizzo  del  fabbricante,  le
conclusioni dell'esame  UE  del  tipo,  le  eventuali  condizioni  di
validita' del certificato e i dati  necessari  per  l'identificazione
del tipo approvato. 
    Il certificato di esame UE del tipo puo' comprendere uno  o  piu'
allegati. 
    Il certificato di esame UE del tipo  e  i  suoi  allegati  devono
contenere  ogni  utile  informazione  che  permetta  di  valutare  la
conformita' dei componenti di sicurezza per ascensori  fabbricati  al
tipo esaminato e consentire il controllo del prodotto in funzione. 
    Se il tipo del componente di sicurezza per ascensori non soddisfa
le condizioni di cui al punto 1, l'organismo  notificato  rifiuta  di
rilasciare un certificato di esame UE del  tipo  e  informa  di  tale
decisione il richiedente, motivando dettagliatamente il suo rifiuto. 
    L'organismo notificato conserva  una  copia  del  certificato  di
esame UE del tipo, degli  allegati  e  dei  supplementi,  nonche'  la
documentazione tecnica e la relazione di  valutazione,  per  15  anni
dalla data di emissione di tale certificato. 
    6.  L'organismo  notificato  segue  l'evoluzione  del   progresso
tecnologico generalmente riconosciuto e valuta se il  tipo  approvato
non soddisfa piu' le condizioni di cui al punto  1.  Esso  decide  se
tale progresso richieda ulteriori  indagini  e  in  caso  affermativo
l'organismo notificato ne informa il fabbricante. 
    7. Il fabbricante informa l'organismo notificato che  detiene  la
documentazione tecnica relativa al certificato di esame UE  del  tipo
di tutte le modifiche al tipo  approvato,  qualora  possano  influire
sulla conformita' del componente  di  sicurezza  per  ascensori  alle
condizioni di cui al punto 1 o  sulle  condizioni  di  validita'  del
certificato di esame UE del tipo. 
    L'organismo  notificato  esamina  la  modifica  e   comunica   al
richiedente se il certificato di esame UE del tipo rimane valido o se
sono  necessari  ulteriori  esami,  verifiche  o  prove.  L'organismo
notificato rilascia un supplemento al certificato  di  esame  UE  del
tipo iniziale o richiede la presentazione di  una  nuova  domanda  di
esame UE del tipo, secondo i casi. 
    8. Ogni organismo notificato  informa  la  propria  autorita'  di
notifica in merito ai  certificati  di  esame  UE  del  tipo  e  agli
eventuali  supplementi  che  esso  ha  rilasciato   o   revocato   e,
periodicamente o su richiesta, mette a disposizione dell'autorita' di
notifica l'elenco di tali certificati e degli  eventuali  supplementi
respinti, sospesi o altrimenti sottoposti a restrizioni. 
    Ogni organismo notificato informa gli altri organismi  notificati
dei certificati di esame UE  del  tipo  e  dei  supplementi  da  esso
respinti, ritirati, sospesi o altrimenti sottoposti a restrizioni, e,
su richiesta,  di  tali  certificati  e/o  dei  supplementi  da  esso
rilasciati. 
    9. La  Commissione,  gli  Stati  membri  e  gli  altri  organismi
notificati possono ottenere, su richiesta, copia dei  certificati  di
esame UE del tipo e dei relativi supplementi. La  Commissione  e  gli
Stati  membri   possono   ottenere,   su   richiesta,   copia   della
documentazione tecnica e dei risultati degli esami, delle verifiche e
delle prove effettuati dall'organismo notificato. 
    10. Il fabbricante tiene a disposizione delle autorita' nazionali
una copia del certificato di esame UE del tipo, degli allegati e  dei
supplementi insieme alla documentazione tecnica per dieci anni  dalla
data in cui il componente di sicurezza per ascensori e' stato immesso
sul mercato. 
    11. Rappresentante autorizzato 
    Il rappresentante autorizzato del fabbricante puo' presentare  la
domanda di cui al punto 2 ed adempiere agli obblighi di cui ai  punti
7 e 10, purche' siano specificati nel mandato. 
B. Esame UE del tipo degli ascensori. 
    1. L'esame UE del  tipo  degli  ascensori  e'  la  parte  di  una
procedura di valutazione  della  conformita'  con  cui  un  organismo
notificato esamina il progetto tecnico di un ascensore modello  o  di
un ascensore per il  quale  non  sia  prevista  alcuna  estensione  o
variante, nonche'  verifica  e  certifica  che  il  progetto  tecnico
dell'ascensore modello  o  dell'ascensore  rispetta  le  prescrizioni
essenziali di salute e  sicurezza  di  cui  all'allegato  I  ad  esso
applicabili. 
    L'esame UE del  tipo  di  un  ascensore  include  l'esame  di  un
campione rappresentativo di un ascensore completo. 
    2.  La   domanda   di   esame   UE   del   tipo   e'   presentata
dall'installatore o dal suo rappresentante  autorizzato  a  un  unico
organismo notificato di sua scelta. 
    La domanda deve contenere: 
    a) il nome e l'indirizzo dell'installatore; e se  la  domanda  e'
presentata dal suo rappresentante autorizzato, il nome e  l'indirizzo
di quest'ultimo; 
    b) una dichiarazione scritta che la stessa domanda non  e'  stata
presentata a nessun altro organismo notificato; 
    c) la documentazione tecnica; 
    d) l'indicazione del  luogo  in  cui  l'ascensore  campione  puo'
essere esaminato. Quest'ultimo deve comprendere le parti terminali  e
servire almeno tre livelli (alto, basso e intermedio); 
    e) la documentazione probatoria  attestante  l'adeguatezza  delle
soluzioni del progetto tecnico. Tale documentazione menziona tutti  i
documenti utilizzati, incluse altre pertinenti  specifiche  tecniche,
in particolare qualora non siano  state  applicate  integralmente  le
norme armonizzate pertinenti, e comprende, se necessario, i risultati
delle prove effettuate conformemente alle altre pertinenti specifiche
tecniche  dal  laboratorio  dell'installatore  oppure  da  un   altro
laboratorio  di  prova,   a   nome   e   sotto   la   responsabilita'
dell'installatore. 
    3. La documentazione  tecnica  deve  permettere  di  valutare  la
conformita' dell'ascensore ai requisiti essenziali  di  salute  e  di
sicurezza applicabili di cui all'allegato I. 
    La documentazione  tecnica  contiene,  laddove  applicabile,  gli
elementi seguenti: 
    a) una descrizione dell'ascensore modello che indichi chiaramente
tutte le varianti consentite; 
    b) i disegni e gli schemi di progettazione e fabbricazione; 
    c) le spiegazioni necessarie alla comprensione di tali disegni  e
schemi e del funzionamento dell'ascensore; 
    d) un elenco dei requisiti essenziali di salute  e  di  sicurezza
considerati; 
    e) un elenco delle norme armonizzate, applicate  completamente  o
in parte, i cui riferimenti siano  stati  pubblicati  nella  Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea e, qualora non  siano  state  applicate
tali norme armonizzate, le descrizioni delle soluzioni  adottate  per
soddisfare i requisiti  essenziali  di  salute  e  di  sicurezza  del
regolamento, compreso un elenco  delle  altre  pertinenti  specifiche
tecniche applicate. In caso  di  applicazione  parziale  delle  norme
armonizzate la documentazione tecnica specifica  le  parti  che  sono
state applicate; 
    f) una copia delle dichiarazioni di conformita' UE dei componenti
di sicurezza per ascensori incorporati nell'ascensore; 
    g) i risultati dei calcoli  di  progettazione  eseguiti  o  fatti
eseguire dall'installatore; 
    h) le relazioni sulle prove effettuate; 
    i) un esemplare delle istruzioni di  cui  all'allegato  I,  punto
6.2; 
    j) le disposizioni adottate durante l'installazione per garantire
la conformita' dell'ascensore di serie  ai  requisiti  essenziali  di
salute e di sicurezza di cui all'allegato I. 
    4. L'organismo notificato: 
    a) esamina la documentazione tecnica e le prove  a  sostegno  per
valutare l'adeguatezza del progetto tecnico dell'ascensore modello  o
un ascensore per il  quale  non  sia  prevista  alcuna  estensione  o
variante; 
    b) concorda con  l'installatore  il  luogo  in  cui  si  dovranno
effettuare gli esami e le prove; 
    c)  verifica  che  l'ascensore  campione  sia  stato   fabbricato
conformemente a tale documentazione tecnica e identifica gli elementi
che sono stati progettati conformemente alle disposizioni applicabili
delle norme armonizzate pertinenti, nonche'  gli  elementi  che  sono
stati  progettati  conformemente  alle  altre  pertinenti  specifiche
tecniche; 
    d) esegue o fa eseguire opportuni esami e prove per accertare se,
ove l'installatore abbia scelto  di  applicare  le  specifiche  delle
pertinenti  norme   armonizzate,   queste   siano   state   applicate
correttamente; 
    e) esegue o fa eseguire opportuni esami e prove  per  controllare
se, laddove non siano state applicate le specifiche delle  pertinenti
norme armonizzate, le soluzioni adottate dall'installatore applicando
altre pertinenti  specifiche  tecniche  soddisfino  i  corrispondenti
requisiti  essenziali  di  salute  e  di   sicurezza   del   presente
regolamento. 
    5. L'organismo notificato redige una relazione di valutazione che
elenca gli esami, le verifiche e le prove  intrapresi  e  i  relativi
risultati. Senza  pregiudicare  i  propri  obblighi  di  fronte  alle
autorita' di notifica, l'organismo notificato rende pubblico l'intero
contenuto della relazione,  o  parte  di  esso,  solo  con  l'accordo
dell'installatore. 
    6. Qualora il tipo sia conforme ai requisiti essenziali di salute
e di  sicurezza  di  cui  all'allegato  I  applicabili  all'ascensore
interessato, l'organismo notificato rilascia un certificato di  esame
UE del tipo all'installatore. Tale  certificato  riporta  il  nome  e
l'indirizzo dell'installatore, le conclusioni dell'esame UE del tipo,
le eventuali  condizioni  di  validita'  del  certificato  e  i  dati
necessari per l'identificazione tipo approvato. 
    Il certificato di esame UE del tipo puo' comprendere uno  o  piu'
allegati. 
    Il certificato di esame UE del tipo  e  i  suoi  allegati  devono
contenere ogni  utile  informazione  che  permetta  di  valutare,  in
occasione dell'ispezione finale, la conformita'  degli  ascensori  al
tipo approvato. 
    Se il tipo non soddisfa i requisiti essenziali  di  salute  e  di
sicurezza di cui all'allegato I, l'organismo  notificato  rifiuta  di
rilasciare un certificato di esame UE del  tipo  e  informa  di  tale
decisione l'installatore, motivando dettagliatamente il suo rifiuto. 
    L'organismo notificato conserva  una  copia  del  certificato  di
esame UE del tipo, degli  allegati  e  dei  supplementi,  nonche'  la
documentazione tecnica e la relazione di  valutazione,  per  15  anni
dalla data di emissione di tale certificato. 
    7.  L'organismo  notificato  segue  l'evoluzione  del   progresso
tecnologico generalmente riconosciuto e valuta se il  tipo  approvato
non e' piu' conforme ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza
di cui  all'allegato  I.  Esso  decide  se  tale  progresso  richieda
ulteriori indagini e in caso affermativo  l'organismo  notificato  ne
informa l'installatore. 
    8. L'installatore informa  l'organismo  notificato  di  tutte  le
modifiche al tipo approvato, comprese le  modifiche  non  specificate
nella documentazione tecnica iniziale, qualora possano influire sulla
conformita' dell'ascensore ai requisiti essenziali  di  salute  e  di
sicurezza di cui all'allegato I o sulle condizioni di  validita'  del
certificato di esame UE del tipo. 
    L'organismo   notificato   esamina   la   modifica   e   comunica
all'installatore se il certificato di esame UE del tipo rimane valido
o se sono necessari ulteriori esami, verifiche o  prove.  L'organismo
notificato rilascia un supplemento al certificato  di  esame  UE  del
tipo iniziale o richiede la presentazione di  una  nuova  domanda  di
esame UE del tipo, a seconda dei casi. 
    9. Ogni organismo notificato  informa  la  propria  autorita'  di
notifica in merito ai  certificati  di  esame  UE  del  tipo  e  agli
eventuali  supplementi  che  esso  ha  rilasciato   o   revocato   e,
periodicamente o su richiesta, mette a disposizione dell'autorita' di
notifica l'elenco di tali certificati e degli  eventuali  supplementi
respinti, sospesi o altrimenti sottoposti a restrizioni. 
    Ogni organismo notificato informa gli altri organismi  notificati
dei certificati di esame UE  del  tipo  e  dei  supplementi  da  esso
respinti, ritirati, sospesi o altrimenti sottoposti a restrizioni, e,
su  richiesta,  di  tali  certificati  e  dei  supplementi  da   esso
rilasciati. 
    10. La Commissione,  gli  Stati  membri  e  gli  altri  organismi
notificati possono ottenere, su richiesta, copia dei  certificati  di
esame UE del tipo e dei relativi supplementi. La  Commissione  e  gli
Stati  membri   possono   ottenere,   su   richiesta,   copia   della
documentazione tecnica e dei risultati degli esami, delle verifiche e
delle prove effettuati dall'organismo notificato. 
    11. L'installatore tiene a disposizione delle autorita' nazionali
una copia del certificato di esame  UE  del  tipo,  compresi  i  suoi
allegati e supplementi insieme alla documentazione tecnica per  dieci
anni dalla data in cui l'ascensore e' stato immesso sul mercato. 
    12. Rappresentante autorizzato 
    Il rappresentante autorizzato dell'installatore  puo'  presentare
la domanda di cui al punto 2 ed adempiere agli  obblighi  di  cui  ai
punti 7 e 11, purche' siano specificati nel mandato. 
 
                                                           Allegato V 
 
                         (art. 6-bis, comma 1, lettera a), numero 1)) 
 
                    Esame finale degli ascensori 
 
    1. L'esame finale e' la parte di  una  procedura  di  valutazione
della conformita' con cui un organismo notificato accerta e  dichiara
che un ascensore, oggetto di un certificato di esame UE  del  tipo  o
progettato e fabbricato secondo un  sistema  di  qualita'  approvato,
soddisfa i requisiti essenziali di  salute  e  di  sicurezza  di  cui
all'allegato I. 
    2. Obblighi dell'installatore 
    L'installatore  prende  tutte  le  misure  necessarie   affinche'
l'ascensore installato sia conforme ai requisiti essenziali di salute
e di sicurezza  applicabili  di  cui  all'allegato  I  e  a  uno  dei
seguenti: 
    a) un tipo approvato descritto in un certificato di esame UE  del
tipo; 
    b) un ascensore progettato e fabbricato  secondo  un  sistema  di
qualita' conformemente all'allegato XI e al certificato di  esame  UE
del progetto, se il progetto non e' interamente conforme  alle  norme
armonizzate. 
    3. Esame finale 
    L'organismo notificato scelto dall'installatore effettua  l'esame
finale dell'ascensore da immettere sul  mercato  per  verificarne  la
conformita'  ai  requisiti  essenziali  di  salute  e  di   sicurezza
applicabili previsti all'allegato I. 
    3.1. L'installatore presenta una domanda di  esame  finale  a  un
unico organismo notificato  di  sua  scelta  e  fornisce  i  seguenti
documenti all'organismo notificato: 
    a) il progetto d'insieme dell'ascensore; 
    b) i disegni  e  gli  schemi  necessari  all'esame  finale  e  in
particolare gli schemi dei circuiti di comando; 
    c)  un  esemplare  delle  istruzioni  di   cui   al   punto   6.2
dell'allegato I; 
    d) una dichiarazione scritta che la stessa domanda non  e'  stata
presentata a nessun altro organismo notificato. 
    L'organismo notificato non puo'  esigere  disegni  dettagliati  o
informazioni precise non necessari per la verifica della  conformita'
dell'ascensore. 
    Gli esami e le prove del caso, stabiliti nelle  pertinenti  norme
armonizzate, o prove equivalenti, sono  eseguiti  per  verificare  la
conformita' dell'ascensore ai requisiti essenziali  di  salute  e  di
sicurezza applicabili previsti all'allegato I. 
    3.2. Gli esami comprendono almeno uno dei seguenti: 
    a) l'esame dei documenti di cui al punto 3.1 per  verificare  che
l'ascensore sia conforme al tipo approvato descritto nel  certificato
di esame UE del tipo conformemente all'allegato IV, parte B; 
    b) l'esame dei documenti di cui al punto 3.1 per  verificare  che
l'ascensore  sia  conforme  all'ascensore  progettato  e   fabbricato
secondo un sistema di qualita' approvato  conformemente  all'allegato
XI e, qualora il progetto non sia  interamente  conforme  alle  norme
armonizzate, al certificato di esame UE del progetto. 
    3.3. Le prove dell'ascensore comprendono almeno: 
    a) funzionamento dell'ascensore a vuoto e a pieno carico nominale
per  assicurarsi  del  montaggio  a  regola   d'arte   e   del   buon
funzionamento dei dispositivi di  sicurezza  (fine  corsa,  bloccaggi
ecc.); 
    b) funzionamento dell'ascensore a pieno carico nominale e a vuoto
per assicurarsi del buon funzionamento dei dispositivi  di  sicurezza
in caso di mancanza di energia; 
    c) prova statica con un carico uguale  a  1,25  volte  il  carico
nominale. 
    Il carico nominale e' quello indicato al punto 5 dell'allegato I. 
    Dopo tali prove, l'organismo notificato si  accerta  che  non  si
siano   prodotti   deformazioni   o   deterioramenti   che    possano
compromettere l'utilizzazione dell'ascensore. 
    4. Se l'ascensore soddisfa i requisiti essenziali di salute e  di
sicurezza di cui all'allegato I, l'organismo notificato appone  o  fa
apporre il suo numero d'identificazione a lato  della  marcatura  CE,
conformemente agli articoli 18 e 19, e  rilascia  un  certificato  di
esame finale recante gli esami e le prove eseguiti. 
    L'organismo  notificato  compila  le  pagine  corrispondenti  del
registro di cui al punto 6.2 dell'allegato I. 
    Se  rifiuta  di  rilasciare  il  certificato  di  esame   finale,
l'organismo notificato motiva dettagliatamente tale rifiuto e  indica
le  misure  correttive  necessarie  da   prendere.   Per   richiedere
nuovamente l'esame finale,  l'installatore  si  rivolge  al  medesimo
organismo notificato. 
    5. Marcatura CE e dichiarazione di conformita' UE 
    5.1. L'installatore  appone  la  marcatura  CE  nella  cabina  di
ciascun ascensore che soddisfi i requisiti essenziali di salute e  di
sicurezza  del  presente  regolamento  e,  sotto  la  responsabilita'
dell'organismo  notificato  di  cui   al   punto   3.1,   il   numero
d'identificazione di quest'ultimo a lato  della  marcatura  CE  nella
cabina di ciascun ascensore. 
    5.2.  L'installatore  compila  una   dichiarazione   scritta   di
conformita'  UE  per  ogni  ascensore  e  tiene   una   copia   della
dichiarazione di conformita' UE e del certificato di esame  finale  a
disposizione delle autorita' nazionali per dieci anni dalla  data  in
cui l'ascensore  e'  stato  immesso  sul  mercato.  Una  copia  della
dichiarazione  di  conformita'  UE  e'  messa  a  disposizione  delle
autorita' competenti su richiesta. 
    6. La  Commissione  e  gli  Stati  membri  possono  ottenere,  su
richiesta, copia del certificato di esame finale. 
    7. Rappresentante autorizzato 
    Gli obblighi incombenti all'installatore a norma dei punti 3.1  e
56 possono essere adempiuti dal  suo  rappresentante  autorizzato,  a
nome e sotto  la  responsabilita'  dell'installatore,  purche'  siano
specificati nel mandato. 
 
                                                          Allegato VI 
 
                                        (art. 6, comma 1, lettera b)) 
 
Conformita' al tipo basata sulla garanzia della qualita' del prodotto
              dei componenti di sicurezza per ascensori 
                             (Modulo E) 
 
    1. La conformita' al tipo basata sulla  garanzia  della  qualita'
del prodotto dei componenti di sicurezza per ascensori  e'  la  parte
della procedura di valutazione della conformita' con cui un organismo
notificato valuta il  sistema  di  qualita'  di  un  fabbricante  per
garantire  che  i  componenti  di  sicurezza  per   ascensori   siano
fabbricati  e  controllati  conformemente  al  tipo   descritto   nel
certificato di esame UE del tipo, soddisfino i requisiti  applicabili
di cui all'allegato I e siano  idonei,  se  correttamente  installati
sull'ascensore,  a  consentire  a  quest'ultimo  di  soddisfare  tali
requisiti. 
    2. Obblighi del fabbricante 
    Il fabbricante applica  un  sistema  di  qualita'  approvato  per
l'esame finale e le prove da eseguire sui componenti di sicurezza per
ascensori come indicato nel punto 3 ed e' soggetto alla  sorveglianza
di cui al punto 4. 
    3. Sistema di qualita' 
    3.1. Il fabbricante presenta una  domanda  di  verifica  del  suo
sistema di qualita' per i componenti di sicurezza per  gli  ascensori
interessati a un unico organismo notificato di sua scelta. 
    La domanda deve contenere: 
    a) il nome e l'indirizzo del fabbricante e, nel caso  in  cui  la
domanda sia presentata dal rappresentante autorizzato, anche il  nome
e l'indirizzo di quest'ultimo; 
    b) una dichiarazione scritta che la stessa domanda non  e'  stata
presentata a nessun altro organismo notificato; 
    c) l'indirizzo del luogo in cui si effettuano l'esame finale e le
prove sui componenti di sicurezza per ascensori; 
    d) tutte le informazioni pertinenti sui componenti  di  sicurezza
per ascensori da fabbricare; 
    e) la documentazione relativa al sistema di qualita'; 
    f) la documentazione tecnica relativa ai componenti di  sicurezza
per ascensori approvati e una copia del certificato di esame  UE  del
tipo. 
    3.2. Nel quadro del sistema di qualita',  ciascun  componente  di
sicurezza  per  ascensori  viene  esaminato  e  su  di  esso  vengono
effettuate  opportune  prove,  stabilite  nelle   norme   armonizzate
pertinenti, o prove  equivalenti,  per  verificare  che  soddisfi  le
condizioni di cui al punto 1. Tutti  i  criteri,  i  requisiti  e  le
disposizioni  adottati  dal   fabbricante   devono   costituire   una
documentazione  sistematica  e  ordinata  sotto  forma   di   misure,
procedure e istruzioni scritte.  Questa  documentazione  relativa  al
sistema di qualita' deve consentire  un'interpretazione  uniforme  di
programmi, schemi, manuali e registri riguardanti la qualita'. 
    Essa deve includere in particolare un'adeguata descrizione: 
    a) degli obiettivi di qualita'; 
    b) della struttura organizzativa,  delle  responsabilita'  e  dei
poteri del personale direttivo in materia di qualita' dei prodotti; 
    c) degli esami e delle  prove  che  saranno  effettuati  dopo  la
fabbricazione; 
    d) dei mezzi per controllare  l'efficacia  di  funzionamento  del
sistema di qualita'; e 
    e) dei  registri  riguardanti  la  qualita',  come  le  relazioni
ispettive e i dati sulle prove e sulle tarature, le  relazioni  sulle
qualifiche del personale interessato ecc. 
    3.3. L'organismo notificato deve valutare il sistema di  qualita'
per determinare se soddisfa i requisiti di cui  al  punto  3.2.  Esso
presume la conformita' a tali requisiti degli elementi dei sistemi di
qualita' conformi alle  specifiche  pertinenti  delle  corrispondenti
norme armonizzate. 
    Oltre ad avere esperienza nei sistemi di gestione della qualita',
il gruppo incaricato del controllo deve comprendere almeno un  membro
con esperienza nella valutazione  della  tecnologia  degli  ascensori
interessata e che conosca i  requisiti  essenziali  di  salute  e  di
sicurezza di cui all'allegato I. 
    Il controllo comprende una visita di valutazione dei  locali  del
fabbricante. 
    Il gruppo incaricato  del  controllo  esamina  la  documentazione
tecnica di cui al punto 3.1, lettera f), al  fine  di  verificare  la
capacita' del fabbricante di individuare le prescrizioni  applicabili
del presente regolamento e di effettuare gli esami atti  a  garantire
la conformita' dei componenti  di  sicurezza  per  ascensori  a  tali
norme. 
    La decisione e'  notificata  al  fabbricante.  La  notifica  deve
contenere   le   conclusioni   del   controllo   e   la   motivazione
circostanziata della decisione. 
    3.4. Il fabbricante deve impegnarsi  ad  adempiere  gli  obblighi
derivanti dal sistema di qualita' approvato e a fare in modo che esso
rimanga adeguato ed efficace. 
    3.5. Il fabbricante o  il  suo  rappresentante  autorizzato  deve
tenere informato l'organismo notificato che ha approvato  il  sistema
di qualita' sulle modifiche  che  intende  apportare  al  sistema  di
qualita'. 
    L'organismo notificato valuta le modifiche proposte e  decide  se
il sistema di qualita' modificato continui a soddisfare  i  requisiti
di cui al punto 3.2 o se sia necessaria una nuova verifica. 
    Esso notifica la  decisione  al  fabbricante.  La  notifica  deve
contenere   le   conclusioni   del   controllo   e   la   motivazione
circostanziata della decisione. 
    4.   Sorveglianza   sotto   la   responsabilita'   dell'organismo
notificato 
    4.1. Scopo della sorveglianza e'  garantire  che  il  fabbricante
adempie correttamente gli obblighi derivanti dal sistema di  qualita'
approvato. 
    4.2. Il fabbricante deve consentire all'organismo  notificato  di
accedere, a fini  della  valutazione,  ai  locali  dove  si  eseguono
l'esame finale e le prove e al deposito fornendo tutte le  necessarie
informazioni, in particolare: 
    a) la documentazione relativa al sistema di qualita'; 
    b) la documentazione tecnica; 
    c)  i  registri  riguardanti  la  qualita',  come  le   relazioni
ispettive e i dati sulle prove e sulle tarature, le  relazioni  sulle
qualifiche del personale interessato. 
    4.3. L'organismo notificato  deve  svolgere  controlli  periodici
intesi ad accertare che il fabbricante mantenga e applichi il sistema
di qualita' e fornisce al fabbricante  una  relazione  sui  controlli
stessi. 
    4.4. Inoltre, l'organismo notificato puo' effettuare visite senza
preavviso presso i  locali  del  fabbricante  in  cui  si  effettuano
l'esame finale e le prove sui componenti di sicurezza per ascensori. 
    L'organismo notificato puo' procedere o  far  procedere  in  tale
occasione, se necessario, a  prove  atte  a  verificare  il  corretto
funzionamento  del  sistema  di  qualita'.  Esso  deve   fornire   al
fabbricante una relazione sulla visita e, se sono state svolte prove,
una relazione sulle stesse. 
    5. Marcatura CE e dichiarazione di conformita' UE 
    5.1.  Il  fabbricante  appone  la  marcatura  CE  e,   sotto   la
responsabilita' dell'organismo notificato di cui  al  punto  3.1,  il
numero d'identificazione di quest'ultimo a ogni singolo componente di
sicurezza per ascensori conforme alle condizioni stabilite  al  punto
1. 
    5.2.  Il  fabbricante  compila  una  dichiarazione   scritta   di
conformita' UE per ogni componente di sicurezza per  ascensori  e  ne
tiene una copia a disposizione delle autorita'  nazionali  per  dieci
anni dalla data in cui il componente di sicurezza  per  ascensori  e'
stato  immesso  sul  mercato.  La  dichiarazione  di  conformita'  UE
identifica il componente di sicurezza per ascensori per cui e'  stata
compilata. 
    6. Il fabbricante, per dieci  anni  a  decorrere  dalla  data  di
immissione sul mercato del componente  di  sicurezza  per  ascensori,
tiene a disposizione delle autorita' nazionali: 
    a) la documentazione tecnica di cui al punto 3.1, lettera f); 
    b) la documentazione di cui al punto 3.1, lettera e); 
    c) le informazioni riguardanti la modifica di cui al punto 3.5; 
    d) le decisioni e le relazioni dell'organismo notificato  di  cui
al punto 3.5, terzo comma, e ai punti 4.3 e 4.4. 
    7. Ogni organismo notificato informa la sua autorita' di notifica
delle approvazioni dei sistemi di qualita' rilasciate o  revocate  e,
periodicamente o su richiesta,  mette  a  sua  disposizione  l'elenco
delle  approvazioni  respinte,  sospese  o  altrimenti  sottoposte  a
restrizioni. 
    Ogni organismo notificato informa gli altri organismi  notificati
delle approvazioni dei sistemi di qualita' da esso rifiutate, sospese
o ritirate e, a richiesta, delle approvazioni rilasciate. 
    Su richiesta, l'organismo notificato fornisce alla Commissione  e
agli Stati  membri  una  copia  delle  approvazioni  dei  sistemi  di
qualita' rilasciate. 
    8. Rappresentante autorizzato 
    Gli obblighi incombenti al fabbricante a  norma  dei  punti  3.1,
3.5,  5  e  6  possono  essere  adempiti   dal   suo   rappresentante
autorizzato, a nome  e  sotto  la  responsabilita'  del  fabbricante,
purche' siano specificati nel mandato. 
 
                                                         Allegato VII 
 
                                        (art. 6, comma 1, lettera c)) 
 
Conformita' basata sulla garanzia totale di qualita'  dei  componenti
                     di sicurezza per ascensori 
                             (Modulo H) 
 
    1. La conformita' basata sulla garanzia totale  di  qualita'  dei
componenti di sicurezza per ascensori e' la procedura di  valutazione
della conformita' con cui un organismo notificato valuta  il  sistema
di qualita' di un fabbricante  per  garantire  che  i  componenti  di
sicurezza per ascensori siano  progettati,  fabbricati,  esaminati  e
sottoposti a prova al fine di soddisfare i requisiti  applicabili  di
cui all'allegato I e di consentire ad un ascensore  sul  quale  siano
correttamente installati di soddisfare tali requisiti. 
    2. Obblighi del fabbricante 
    Il fabbricante applica un sistema  approvato  di  qualita'  della
progettazione, della produzione, dell'esame finale e delle prove  dei
componenti di sicurezza per ascensori, secondo quanto specificato  al
punto 3, ed e' assoggettato alla sorveglianza di cui al punto 4. 
    3. Sistema di qualita' 
    3.1. Il fabbricante presenta una  domanda  di  verifica  del  suo
sistema di qualita' a un unico organismo notificato di sua scelta. La
domanda deve contenere: 
    a) il nome e l'indirizzo del fabbricante e, nel caso  in  cui  la
domanda sia presentata dal rappresentante autorizzato, anche il  nome
e l'indirizzo di quest'ultimo; 
    b) l'indirizzo del luogo in cui i  componenti  di  sicurezza  per
ascensori sono  progettati,  fabbricati,  esaminati  e  sottoposti  a
prova; 
    c) tutte le informazioni pertinenti sui componenti  di  sicurezza
per ascensori da fabbricare; 
    d) la documentazione tecnica descritta al punto  3  dell'allegato
IV, parte A, di un modello di ciascuna  categoria  di  componenti  di
sicurezza per ascensori da fabbricare; 
    e) la documentazione relativa al sistema di qualita'; 
    f) una dichiarazione scritta che la stessa domanda non  e'  stata
presentata a nessun altro organismo notificato. 
    3.2. Il sistema di qualita' deve  garantire  la  conformita'  dei
componenti di sicurezza per ascensori alle condizioni di cui al punto
1. Tutti i criteri,  i  requisiti  e  le  disposizioni  adottati  dal
fabbricante  devono  costituire  una  documentazione  sistematica   e
ordinata sotto forma di misure, procedure e istruzioni scritte.  Tale
documentazione relativa al sistema di qualita' totale deve consentire
un'interpretazione uniforme di programmi, schemi, manuali e  registri
riguardanti la qualita'. 
    Essa deve includere in particolare un'adeguata descrizione: 
    a) degli obiettivi di qualita' e della  struttura  organizzativa,
delle responsabilita' e dei poteri del personale direttivo in materia
di progettazione e qualita' dei prodotti; 
    b) delle specifiche tecniche di progettazione, comprese le  norme
che saranno applicate e, qualora le relative  norme  armonizzate  non
siano applicate o  non  siano  applicate  integralmente,  dei  mezzi,
incluse altre pertinenti specifiche tecniche, per garantire che siano
state rispettate le condizioni di cui al punto 1; 
    c) delle tecniche di controllo e di verifica della progettazione,
dei processi e degli interventi sistematici per la progettazione  dei
componenti di sicurezza per ascensori; 
    d) dei corrispondenti processi di fabbricazione,  delle  tecniche
di controllo e di garanzia  della  qualita',  dei  processi  e  degli
interventi sistematici che saranno applicati; 
    e) degli esami  e  delle  prove  che  saranno  effettuati  prima,
durante e dopo la fabbricazione, con indicazione della frequenza  con
cui s'intende effettuarli; 
    f) dei  registri  riguardanti  la  qualita',  come  le  relazioni
ispettive e i dati sulle prove e sulle tarature, le  relazioni  sulle
qualifiche del personale interessato; 
    g) dei mezzi di sorveglianza che consentono  di  controllare  che
sia ottenuta la qualita' richiesta in materia di progettazione  e  di
prodotti e se il sistema di qualita' funziona efficacemente. 
    3.3. L'organismo notificato valuta il  sistema  di  qualita'  per
determinare se soddisfa i requisiti di cui al punto 3.2. Esso presume
la conformita'  a  tali  requisiti  degli  elementi  dei  sistemi  di
qualita' conformi alle  specifiche  pertinenti  delle  corrispondenti
norme armonizzate. 
    Oltre all'esperienza con i sistemi di  gestione  della  qualita',
almeno un membro del  gruppo  incaricato  del  controllo  deve  avere
esperienza nella valutazione  della  tecnologia  degli  ascensori  in
questione e conoscere i requisiti essenziali di salute e di sicurezza
di  cui  all'allegato  I.  Il  controllo  comprende  una  visita   di
valutazione dei locali del fabbricante. 
    Il gruppo incaricato  del  controllo  esamina  la  documentazione
tecnica di cui al punto 3.1, lettera d), al  fine  di  verificare  la
capacita' del fabbricante di individuare i  requisiti  essenziali  di
salute e  di  sicurezza  applicabili  di  cui  all'allegato  I  e  di
effettuare gli esami atti a garantire la conformita'  dei  componenti
di sicurezza per ascensori a tali norme. 
    La decisione viene notificata al fabbricante e, ove opportuno, al
suo  rappresentante  autorizzato.  La  notifica  deve  contenere   le
conclusioni del  controllo  e  la  motivazione  circostanziata  della
decisione. 
    3.4. Il fabbricante deve impegnarsi ad  adempiere  agli  obblighi
derivanti dal sistema di qualita' approvato e a fare in modo che esso
rimanga adeguato ed efficace. 
    3.5. Il fabbricante deve tenere informato l'organismo  notificato
che ha approvato il sistema di qualita' sulle modifiche  che  intende
apportare al sistema di qualita'. 
    L'organismo notificato valuta le modifiche proposte e  decide  se
il sistema modificato di qualita' continui a soddisfare  i  requisiti
di cui al punto 3.2 o se sia necessaria una nuova verifica. 
    Esso notifica la  decisione  al  fabbricante.  La  notifica  deve
contenere   le   conclusioni   del   controllo   e   la   motivazione
circostanziata della decisione. 
    4.   Sorveglianza   sotto   la   responsabilita'   dell'organismo
notificato 
    4.1. Scopo della sorveglianza e'  garantire  che  il  fabbricante
adempia correttamente agli obblighi derivanti dal sistema di qualita'
approvato. 
    4.2. Il fabbricante deve consentire all'organismo  notificato  di
accedere, a fini  della  valutazione,  ai  locali  di  progettazione,
fabbricazione,  ispezione,  prova  e  deposito  fornendo   tutte   le
necessarie informazioni, in particolare: 
    a) la documentazione relativa al sistema di qualita'; 
    b) i registri riguardanti la qualita'  previsti  dal  sistema  di
qualita' totale in materia di  progettazione,  come  i  risultati  di
analisi, calcoli, prove; 
    c) la documentazione tecnica  dei  componenti  di  sicurezza  per
ascensori fabbricati; 
    d) i registri riguardanti la qualita'  previsti  dal  sistema  di
qualita' totale  in  materia  di  fabbricazione,  come  le  relazioni
ispettive e i dati sulle prove e sulle tarature, le  relazioni  sulle
qualifiche del personale interessato. 
    4.3. L'organismo notificato  deve  svolgere  controlli  periodici
intesi ad accertare che il fabbricante mantenga e applichi il sistema
di qualita' e fornisce al fabbricante  una  relazione  sui  controlli
stessi. 
    4.4. Inoltre, l'organismo notificato puo' effettuare visite senza
preavviso presso il fabbricante, procedendo o  facendo  procedere  in
tale occasione, se necessario, a prove atte a verificare il  corretto
funzionamento  del  sistema  di  qualita'.  Esso  deve   fornire   al
fabbricante una relazione sulla visita e, se sono state svolte prove,
una relazione sulle stesse. 
    5. Marcatura CE e dichiarazione di conformita' UE 
    5.1.  Il  fabbricante  appone  il  marchio   CE   e,   sotto   la
responsabilita' dell'organismo notificato di cui  al  punto  3.1,  il
numero d'identificazione di quest'ultimo a ogni singolo componente di
sicurezza per ascensori conforme alle condizioni stabilite  al  punto
1. 
    5.2.  Il  fabbricante  compila  una  dichiarazione   scritta   di
conformita' UE per ogni componente di sicurezza per  ascensori  e  ne
tiene una copia a disposizione delle autorita'  nazionali  per  dieci
anni dalla data in cui il componente di sicurezza  per  ascensori  e'
stato  immesso  sul  mercato.  La  dichiarazione  di  conformita'  UE
identifica il componente di sicurezza per ascensori per cui e'  stata
compilata. 
    6. Il fabbricante, per dieci  anni  a  decorrere  dalla  data  di
immissione sul mercato del componente  di  sicurezza  per  ascensori,
tiene a disposizione delle autorita' nazionali: 
    a) la documentazione di cui al punto 3.1, lettera e); 
    b) la documentazione tecnica di cui al punto 3.1, lettera d); 
    c) le informazioni riguardanti la modifica di cui al  punto  3.5,
primo comma; 
    d) le decisioni e le relazioni dell'organismo notificato  di  cui
al punto 3.5, terzo comma, e ai punti 4.3 e 4.4. 
    7. Ogni organismo notificato informa la sua autorita' di notifica
delle approvazioni dei sistemi di qualita' rilasciate o  revocate  e,
periodicamente o su richiesta,  mette  a  sua  disposizione  l'elenco
delle  approvazioni  respinte,  sospese  o  altrimenti  sottoposte  a
restrizioni. 
    Ogni organismo notificato informa gli altri organismi  notificati
delle approvazioni dei sistemi di qualita' da esso rifiutate, sospese
o ritirate e, a richiesta, delle approvazioni rilasciate. 
    Su richiesta, l'organismo notificato fornisce alla Commissione  e
agli Stati  membri  una  copia  delle  approvazioni  dei  sistemi  di
qualita' rilasciate. 
    L'organismo notificato  conserva  una  copia  delle  approvazioni
rilasciate,  degli   allegati   e   dei   supplementi,   nonche'   la
documentazione tecnica, per 15 anni dalla data di rilascio. 
    8. Rappresentante autorizzato 
    Gli obblighi incombenti al fabbricante a  norma  dei  punti  3.1,
3.5,  5  e  6  possono  essere  adempiuti  dal   suo   rappresentante
autorizzato, a nome  e  sotto  la  responsabilita'  del  fabbricante,
purche' siano specificati nel mandato. 
 
                                                        Allegato VIII 
 
                                    (art. 6-bis, comma 1, lettera c)) 
 
   Conformita' basata sulla verifica dell'unita' per gli ascensori 
                             (Modulo G) 
 
    1.  La  conformita'  basata  sulla  verifica  dell'unita'  e'  la
procedura di valutazione  della  conformita'  con  cui  un  organismo
notificato valuta se un ascensore soddisfa i requisiti essenziali  di
salute e di sicurezza applicabili di cui all'allegato I. 
    2. Obblighi dell'installatore 
    2.1. L'installatore prende tutte le misure  necessarie  affinche'
il processo di fabbricazione  e  il  suo  controllo  garantiscano  la
conformita' dell'ascensore ai requisiti essenziali  di  salute  e  di
sicurezza applicabili di cui all'allegato I. 
    2.2. L'installatore presenta la domanda di verifica dell'unita' a
un unico organismo notificato di sua scelta. 
    La domanda deve contenere: 
    a) il nome e l'indirizzo dell'installatore e, nel caso in cui  la
domanda sia presentata dal rappresentante autorizzato, anche il  nome
e l'indirizzo di quest'ultimo; 
    b) il luogo in cui e' installato l'ascensore; 
    c) una dichiarazione scritta che una domanda simile non e'  stata
presentata a nessun altro organismo notificato; 
    d) la documentazione tecnica. 
    3. La documentazione tecnica consente di valutare la  conformita'
dell'ascensore ai requisiti  essenziali  di  salute  e  di  sicurezza
applicabile di cui all'allegato I. 
    La documentazione tecnica contiene almeno gli elementi seguenti: 
    a) una descrizione dell'ascensore; 
    b) i disegni e gli schemi di progettazione e fabbricazione; 
    c) le spiegazioni necessarie alla comprensione di tali disegni  e
schemi e del funzionamento dell'ascensore; 
    d) una lista dei requisiti essenziali di salute  e  di  sicurezza
presi in considerazione; 
    e) un elenco delle norme armonizzate, applicate  completamente  o
in parte, i cui riferimenti siano  stati  pubblicati  nella  Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea e, qualora non  siano  state  applicate
tali norme armonizzate, le descrizioni delle soluzioni  adottate  per
soddisfare i requisiti essenziali di  salute  e  di  sicurezza  della
direttiva, compreso  un  elenco  delle  altre  pertinenti  specifiche
tecniche applicate. In caso  di  applicazione  parziale  delle  norme
armonizzate la documentazione tecnica specifica  le  parti  che  sono
state applicate; 
    f) una copia dei certificati di esame UE del tipo dei  componenti
di sicurezza per ascensori incorporati nell'ascensore; 
    g) i risultati dei calcoli  di  progettazione  eseguiti  o  fatti
eseguire dall'installatore; 
    h) le relazioni sulle prove effettuate; 
    i)  un  esemplare  delle  istruzioni  di   cui   al   punto   6.2
dell'allegato I. 
    4. Verifica 
    L'organismo  notificato  scelto  dall'installatore   esamina   la
documentazione tecnica e l'ascensore ed effettua le prove  del  caso,
stabilite dalle norme armonizzate pertinenti,  o  prove  equivalenti,
per verificarne la conformita' ai requisiti essenziali di salute e di
sicurezza applicabili di cui all'allegato  I.  Le  prove  comprendono
almeno le prove di cui al punto 3.3 dell'allegato V. 
    Se l'ascensore soddisfa i requisiti essenziali  di  salute  e  di
sicurezza di cui all'allegato I, l'organismo notificato  rilascia  un
certificato di conformita' riguardo alle prove effettuate. 
    L'organismo  notificato  compila  le  pagine  corrispondenti  del
registro di cui al punto 6.2 dell'allegato I. 
    Se  rifiuta  di  rilasciare  il   certificato   di   conformita',
l'organismo notificato motiva dettagliatamente tale rifiuto e  indica
le  misure  correttive  necessarie  da   prendere.   Per   richiedere
nuovamente la verifica  dell'unita',  l'installatore  si  rivolge  al
medesimo organismo notificato. 
    Su richiesta, l'organismo notificato fornisce alla Commissione  e
agli Stati membri una copia del certificato di conformita'. 
    5. Marcatura CE e dichiarazione di conformita' UE 
    5.1. L'installatore  appone  la  marcatura  CE  nella  cabina  di
ciascun ascensore che soddisfi i requisiti essenziali di salute e  di
sicurezza  della  presente  direttiva  e,  sotto  la  responsabilita'
dell'organismo  notificato  di  cui   al   punto   2.2,   il   numero
d'identificazione di quest'ultimo a lato  della  marcatura  CE  nella
cabina di ciascun ascensore. 
    5.2.  L'installatore  compila  una   dichiarazione   scritta   di
conformita'  UE  per  ogni  ascensore  e  tiene   una   copia   della
dichiarazione  di  conformita'  UE  a  disposizione  delle  autorita'
nazionali per dieci anni dalla  data  in  cui  l'ascensore  e'  stato
immesso sul mercato. Una copia della dichiarazione di conformita'  UE
e' messa a disposizione delle autorita' competenti su richiesta. 
    6. L'installatore tiene a disposizione delle autorita'  nazionali
una copia del certificato di conformita' insieme alla  documentazione
tecnica per dieci anni dalla data in cui l'ascensore e' stato immesso
sul mercato. 
    7. Rappresentante autorizzato 
    Gli obblighi incombenti all'installatore a norma dei punti 2.2  e
6 possono essere adempiuti dal suo rappresentante autorizzato, a nome
e  sotto  la   responsabilita'   dell'installatore,   purche'   siano
specificati nel mandato. 
 
                                                          Allegato IX 
 
                                        (art. 6, comma 1, lettera a)) 
 
Conformita' al tipo con controllo  per  campione  dei  componenti  di
                       sicurezza per ascensori 
                            (Modulo C 2) 
 
    1. La conformita' al tipo con controllo per campione e' la  parte
della procedura di valutazione della conformita' con cui un organismo
notificato esegue controlli sui componenti di sicurezza per ascensori
per garantire che siano conformi al tipo approvato nel certificato di
esame UE del tipo, che soddisfino  i  requisiti  applicabili  di  cui
all'allegato I e che  consentiranno  all'ascensore  nel  quale  siano
correttamente incorporati di soddisfare tali requisiti. 
    2. Fabbricazione 
    Il fabbricante prende tutte le  misure  necessarie  affinche'  il
processo  di  fabbricazione  e  il  suo  controllo  garantiscano   la
conformita' dei componenti di sicurezza per ascensori  prodotti  alle
condizioni di cui al punto 1. 
    3. Il fabbricante presenta una domanda di controllo per  campione
a un unico organismo notificato di sua scelta. 
    La domanda deve contenere: 
    a) il nome e l'indirizzo del fabbricante e, nel caso  in  cui  la
domanda sia presentata dal rappresentante autorizzato, anche il  nome
e l'indirizzo di quest'ultimo; 
    b) una dichiarazione scritta che la stessa domanda non  e'  stata
presentata a nessun altro organismo notificato; 
    c) tutte le informazioni pertinenti sui componenti  di  sicurezza
per ascensori fabbricati; 
    d) l'indirizzo del  luogo  in  cui  possono  essere  prelevati  i
campioni dei componenti di sicurezza per ascensori. 
    4. L'organismo notificato effettua, o  fa  effettuare,  controlli
sui componenti di sicurezza per ascensori a  intervalli  casuali.  Si
esamina  un  adeguato  campione  dei  componenti  di  sicurezza   per
ascensori finali, prelevato in loco dall'organismo notificato,  e  si
effettuano  prove  appropriate  stabilite  dalle   pertinenti   norme
armonizzate, e/o  prove  equivalenti  previste  da  altre  pertinenti
specifiche tecniche, per controllare la conformita' dei componenti di
sicurezza per ascensori alle condizioni di cui al  punto  1.  Laddove
uno o piu' componenti di sicurezza per ascensori esaminati non  siano
conformi, l'organismo notificato adotta le opportune misure. 
    Gli elementi da considerare per il controllo  dei  componenti  di
sicurezza per ascensori saranno decisi di comune accordo da tutti gli
organismi notificati incaricati di questa  procedura,  tenendo  conto
delle caratteristiche essenziali  dei  componenti  di  sicurezza  per
ascensori. 
    L'organismo notificato rilascia un certificato di conformita'  al
tipo riguardo agli esami e alle prove effettuati. 
    Su richiesta, l'organismo notificato fornisce alla Commissione  e
agli Stati membri una copia del certificato di conformita' al tipo. 
    5. Marcatura CE e dichiarazione di conformita' UE 
    5.1.  Il  fabbricante  appone  la  marcatura  CE  e,   sotto   la
responsabilita' dell'organismo notificato  di  cui  al  punto  3,  il
numero d'identificazione di quest'ultimo a ogni singolo componente di
sicurezza per ascensori conforme alle condizioni di cui al punto 1. 
    5.2.  Il  fabbricante  compila  una  dichiarazione   scritta   di
conformita' UE per ogni componente di sicurezza per  ascensori  e  ne
tiene una copia a disposizione delle autorita'  nazionali  per  dieci
anni dalla data in cui il componente di sicurezza  per  ascensori  e'
stato  immesso  sul  mercato.  La  dichiarazione  di  conformita'  UE
identifica il componente di sicurezza per ascensori per cui e'  stata
compilata. 
    6. Rappresentante autorizzato 
    Gli obblighi incombenti al fabbricante possono  essere  adempiuti
dal suo rappresentante autorizzato, a nome e sotto la responsabilita'
del  fabbricante,  purche'  siano   specificati   nel   mandato.   Il
rappresentante  autorizzato  non   puo'   adempiere   agli   obblighi
incombenti al fabbricante a norma del punto 2. 
 
                                                           Allegato X 
 
                         (art. 6-bis, comma 1, lettera a), numero 2)) 
 
Conformita' al tipo basata sulla garanzia della qualita' del prodotto
                          per gli ascensori 
                             (Modulo E) 
 
    1. La conformita' al tipo basata sulla  garanzia  della  qualita'
del prodotto e' la  parte  di  una  procedura  di  valutazione  della
conformita' con cui un organismo  notificato  valuta  il  sistema  di
qualita' del prodotto  di  un  installatore  per  garantire  che  gli
ascensori siano conformi al tipo approvato nel certificato  di  esame
UE del tipo o ad un ascensore progettato e fabbricato nel  quadro  di
un sistema di qualita' totale approvato conformemente all'allegato XI
e  soddisfino  i  requisiti  essenziali  di  salute  e  di  sicurezza
applicabili di cui all'allegato I. 
    2. Obblighi dell'installatore 
    L'installatore applica  un  sistema  di  qualita'  approvato  per
l'esame finale e le prove da eseguire  sull'ascensore  come  indicato
nel punto 3 ed e' soggetto alla sorveglianza di cui al punto 4. 
    3. Sistema di qualita' 
    3.1. L'installatore presenta una  domanda  di  verifica  del  suo
sistema  di  qualita'  per  gli  ascensori  interessati  a  un  unico
organismo notificato di sua scelta. 
    La domanda deve contenere: 
    a) il nome e l'indirizzo dell'installatore e, nel caso in cui  la
domanda sia presentata dal rappresentante autorizzato, anche il  nome
e l'indirizzo di quest'ultimo; 
    b)  tutte  le  informazioni   pertinenti   sugli   ascensori   da
installare; 
    c) la documentazione relativa al sistema di qualita'; 
    d)  la  documentazione  tecnica  relativa   agli   ascensori   da
installare; 
    e) una dichiarazione scritta che la stessa domanda non  e'  stata
presentata a nessun altro organismo notificato. 
    3.2. Nel quadro del sistema di qualita', ciascun ascensore  viene
esaminato e su di esso vengono effettuate opportune prove,  stabilite
nelle  norme  armonizzate  pertinenti,  o  prove   equivalenti,   per
verificarne la conformita' ai requisiti essenziali  di  salute  e  di
sicurezza applicabili di cui all'allegato I. 
    Tutti  i  criteri,  i  requisiti  e  le   disposizioni   adottati
dall'installatore devono costituire una documentazione sistematica  e
ordinata sotto forma  di  misure,  procedure  e  istruzioni  scritte.
Questa documentazione relativa al sistema di qualita' deve consentire
un'interpretazione uniforme di programmi, schemi, manuali e  registri
riguardanti la qualita'. 
    Essa deve includere in particolare un'adeguata descrizione: 
    a) degli obiettivi di qualita'; 
    b) della struttura organizzativa,  delle  responsabilita'  e  dei
poteri del personale direttivo in materia di qualita' del prodotto; 
    c) degli  esami  e  delle  prove  che  saranno  effettuati  prima
dell'immissione sul mercato, tra cui  almeno  le  prove  previste  al
punto 3.3 dell'allegato V; 
    d) dei mezzi per controllare  l'efficacia  di  funzionamento  del
sistema di qualita'; 
    e) dei  registri  riguardanti  la  qualita',  come  le  relazioni
ispettive e i dati sulle prove e sulle tarature, le  relazioni  sulle
qualifiche del personale interessato. 
    3.3. L'organismo notificato deve valutare il sistema di  qualita'
per determinare se soddisfa i requisiti di cui  al  punto  3.2.  Esso
presume la conformita' a tali requisiti degli elementi dei sistemi di
qualita' conformi alle  specifiche  pertinenti  delle  corrispondenti
norme armonizzate. 
    Almeno un membro del gruppo incaricato del controllo  deve  avere
esperienza nella valutazione  della  tecnologia  degli  ascensori  in
questione e conoscere i requisiti essenziali di salute e di sicurezza
di  cui  all'allegato  I.  Il  controllo  comprende  una  visita   di
valutazione dei locali dell'installatore e  una  visita  al  cantiere
allestito per l'installazione. 
    La decisione viene notificata all'installatore. La notifica  deve
contenere   le   conclusioni   del   controllo   e   la   motivazione
circostanziata della decisione. 
    3.4. L'installatore deve impegnarsi  a  soddisfare  gli  obblighi
derivanti dal sistema di qualita' approvato e a fare in modo che esso
rimanga adeguato ed efficace. 
    3.4.1.   L'installatore   deve   tenere   informato   l'organismo
notificato che ha approvato il sistema di  qualita'  sulle  modifiche
che intende apportare al sistema. 
    3.4.2. L'organismo notificato  valuta  le  modifiche  proposte  e
decide se il sistema di qualita' modificato continui a  soddisfare  i
requisiti di cui al punto 3.2 o se sia necessaria una nuova verifica. 
    L'organismo notificato comunica la sua decisione all'installatore
o, ove opportuno, al suo rappresentante autorizzato. La notifica deve
contenere   le   conclusioni   del   controllo   e   la   motivazione
circostanziata della decisione. 
    L'organismo  notificato  appone  o  fa  apporre  il  suo   numero
d'identificazione a  lato  della  marcatura  CE,  conformemente  agli
articoli 18 e 19. 
    4.   Sorveglianza   sotto   la   responsabilita'   dell'organismo
notificato 
    4.1. Scopo della sorveglianza  e'  garantire  che  l'installatore
adempia correttamente gli obblighi derivanti dal sistema di  qualita'
approvato. 
    4.2.  Ai   fini   della   valutazione   l'installatore   consente
all'organismo  notificato  l'accesso  ai   siti   di   installazione,
ispezione  e  prova  e  gli  fornisce  ogni  utile  informazione,  in
particolare: 
    a) la documentazione relativa al sistema di qualita'; 
    b) la documentazione tecnica; 
    c)  i  registri  riguardanti  la  qualita',  come  le   relazioni
ispettive e i dati sulle prove e sulle tarature, le  relazioni  sulle
qualifiche del personale interessato ecc. 
    4.3. L'organismo notificato  deve  svolgere  controlli  periodici
intesi ad accertare che l'installatore mantenga e applichi il sistema
di qualita' e fornisce all'installatore una relazione  sui  controlli
stessi. 
    4.4. Inoltre, l'organismo notificato puo' effettuare visite senza
preavviso   presso   i   cantieri   allestiti   per   l'installazione
dell'ascensore. 
    In tali occasioni, l'organismo notificato puo'  procedere  o  far
procedere, se necessario, a  prove  atte  a  verificare  il  corretto
funzionamento del sistema di qualita'  e  dell'ascensore.  Esso  deve
fornire all'installatore una relazione sulla visita e, se sono  state
svolte prove, una relazione sulle stesse. 
    5. L'installatore, per dieci anni a decorrere dall'ultima data di
immissione sul mercato dell'ascensore,  tiene  a  disposizione  delle
autorita' nazionali: 
    a) la documentazione di cui al punto 3.1, lettera c); 
    b) la documentazione tecnica di cui al punto 3.1, lettera d); 
    c) le informazioni riguardanti  le  modifiche  di  cui  al  punto
3.4.1; 
    d) le decisioni e le relazioni dell'organismo notificato  di  cui
al punto 3.4.2, secondo comma, e ai punti 4.3 e 4.4. 
    6. Ciascun organismo notificato informa la propria  autorita'  di
notifica circa le approvazioni dei sistemi di qualita'  rilasciate  o
ritirate e, periodicamente o su richiesta, mette  a  disposizione  di
tale autorita' l'elenco delle approvazioni da esso rifiutate, sospese
o altrimenti limitate. 
    Ogni organismo notificato informa gli altri organismi  notificati
delle approvazioni dei sistemi di qualita' da esso rifiutate, sospese
o ritirate e, a richiesta, delle approvazioni rilasciate. 
    Su richiesta, l'organismo notificato fornisce alla Commissione  e
agli Stati  membri  una  copia  delle  approvazioni  dei  sistemi  di
qualita' rilasciate. 
    7. Marcatura CE e dichiarazione di conformita' UE 
    7.1. L'installatore  appone  la  marcatura  CE  nella  cabina  di
ciascun ascensore che soddisfi i requisiti essenziali di salute e  di
sicurezza  del  presente  regolamento  e,  sotto  la  responsabilita'
dell'organismo  notificato  di  cui   al   punto   3.1,   il   numero
d'identificazione di quest'ultimo a lato  della  marcatura  CE  nella
cabina di ciascun ascensore. 
    7.2.  L'installatore  compila  una   dichiarazione   scritta   di
conformita'  UE  per  ogni  ascensore  e  tiene   una   copia   della
dichiarazione  di  conformita'  UE  a  disposizione  delle  autorita'
nazionali per dieci anni dalla  data  in  cui  l'ascensore  e'  stato
immesso sul mercato. Una copia della dichiarazione di conformita'  UE
e' messa a disposizione delle autorita' competenti su richiesta. 
    8. Rappresentante autorizzato 
    Gli obblighi incombenti all'installatore a norma dei  punti  3.1,
3.4.1,  5  e  7  possono  essere  adempiuti  dal  suo  rappresentante
autorizzato, a nome e  sotto  la  responsabilita'  dell'installatore,
purche' siano specificati nel mandato. 
 
                                                          Allegato XI 
 
                                    (art. 6-bis, comma 1, lettera b)) 
 
Conformita' basata sulla garanzia totale di qualita' piu'  esame  del
                     progetto per gli ascensori 
                             (Modulo H1) 
 
    1. La conformita' basata sulla garanzia totale di  qualita'  piu'
l'esame del progetto degli ascensori e' la procedura  di  valutazione
della conformita' con cui un organismo notificato valuta  il  sistema
di qualita' di un installatore e, ove opportuno,  il  progetto  degli
ascensori, per garantire che gli  ascensori  soddisfino  i  requisiti
essenziali di salute e di sicurezza applicabili di  cui  all'allegato
I. 
    2. Obblighi dell'installatore 
    L'installatore applica un sistema  approvato  di  qualita'  della
progettazione, della produzione, del  montaggio,  dell'installazione,
dell'esame finale e  delle  prove  degli  ascensori,  secondo  quanto
specificato al punto 3, ed e' assoggettato alla sorveglianza  di  cui
al punto 4. L'adeguatezza del progetto tecnico degli  ascensori  deve
essere stata esaminata conformemente al punto 3.3. 
    3. Sistema di qualita' 
    3.1. L'installatore presenta una  domanda  di  verifica  del  suo
sistema di qualita' a un unico organismo notificato di sua scelta. 
    La domanda deve contenere: 
    a) il nome e l'indirizzo dell'installatore e, nel caso in cui  la
domanda sia presentata dal rappresentante autorizzato, anche il  nome
e l'indirizzo di quest'ultimo; 
    b)  tutte  le  informazioni   pertinenti   sugli   ascensori   da
installare, segnatamente quelle  che  consentono  di  comprendere  il
nesso tra la progettazione e il funzionamento dell'ascensore; 
    c) la documentazione relativa al sistema di qualita'; 
    d) la documentazione tecnica descritta all'allegato IV, parte  B,
punto 3; 
    e) una dichiarazione scritta che la stessa domanda non  e'  stata
presentata a nessun altro organismo notificato. 
    3.2. Il sistema  di  qualita'  garantisce  la  conformita'  degli
ascensori ai requisiti essenziali di salute e  di  sicurezza  di  cui
all'allegato I. Tutti  i  criteri,  i  requisiti  e  le  disposizioni
adottati  dall'installatore  devono  costituire  una   documentazione
sistematica e ordinata sotto forma di misure, procedure e  istruzioni
scritte. Questa documentazione relativa al sistema di  qualita'  deve
consentire un'interpretazione uniforme  dei  programmi  di  qualita',
schemi, manuali e registri riguardanti la qualita'. 
    Essa deve includere in particolare un'adeguata descrizione: 
    a) degli obiettivi di qualita' e della  struttura  organizzativa,
delle responsabilita' e dei poteri del personale direttivo in materia
di progettazione e qualita' del prodotto; 
    b) delle specifiche tecniche di progettazione, comprese le  norme
che saranno applicate e, qualora le relative  norme  armonizzate  non
siano applicate integralmente, dei mezzi,  incluse  altre  pertinenti
specifiche tecniche, per  garantire  che  siano  stati  rispettati  i
requisiti essenziali di salute e  di  sicurezza  applicabili  di  cui
all'allegato I; 
    c) delle tecniche di controllo e di verifica della progettazione,
dei processi e degli  interventi  sistematici  per  la  progettazione
degli ascensori; 
    d) degli esami e delle  prove  che  saranno  effettuati  all'atto
dell'accettazione degli approvvigionamenti di materiali, componenti e
parti; 
    e) delle relative tecniche, dei relativi  processi  e  interventi
sistematici di montaggio, installazione, controllo e  garanzia  della
qualita' che saranno utilizzati; 
    f) degli  esami  e  delle  prove  che  saranno  effettuati  prima
(controllo delle condizioni di  installazione:  vano,  posizionamento
del motore ecc.), durante e dopo l'installazione (tra cui  almeno  le
prove previste al punto 3.3 dell'allegato V); 
    g) dei  registri  riguardanti  la  qualita',  come  le  relazioni
ispettive e i dati sulle prove e sulle tarature, le  relazioni  sulle
qualifiche del personale interessato; 
    h) dei mezzi di sorveglianza che consentono  di  controllare  che
sia ottenuta la qualita' richiesta in materia di progettazione e  del
prodotto e se il sistema di qualita' funziona efficacemente. 
    3.3. Esame del progetto 
    3.3.1. Se il progetto  non  e'  pienamente  conforme  alle  norme
armonizzate,  l'organismo  notificato  verifica  se  e'  conforme  ai
requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui  all'allegato  I
e, in caso affermativo, rilascia  un  certificato  di  esame  UE  del
progetto all'installatore, precisandone i limiti  di  validita'  e  i
dati necessari per identificare il progetto approvato. 
    3.3.2. Se il progetto non  soddisfa  i  requisiti  essenziali  di
salute e di sicurezza ad esso  applicabili  di  cui  all'allegato  I,
l'organismo notificato rifiuta di rilasciare un certificato di  esame
UE del progetto e informa di tale decisione l'installatore, motivando
dettagliatamente il suo rifiuto. 
    L'organismo   notificato   segue   l'evoluzione   del   progresso
tecnologico  generalmente  riconosciuto  e  valuta  se  il   progetto
approvato non e' piu' conforme ai requisiti essenziali di salute e di
sicurezza di cui  all'allegato  I.  Esso  decide  se  tale  progresso
richieda  ulteriori  indagini  e  in  caso  affermativo   l'organismo
notificato ne informa l'installatore. 
    3.3.3. L'installatore tiene informato l'organismo notificato  che
ha rilasciato il certificato di esame UE del  progetto  di  qualsiasi
modifica del progetto approvato che possa pregiudicare la conformita'
ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui  all'allegato
I o alle condizioni di  validita'  del  certificato.  Tali  modifiche
comportano una nuova approvazione, sotto forma di un  supplemento  al
certificato  di  esame  UE  del  progetto,  da  parte  dell'organismo
notificato che ha rilasciato il certificato di esame UE del progetto. 
    3.3.4. Ogni organismo notificato informa la propria autorita'  di
notifica in merito ai certificati di esame UE del progetto  e/o  agli
eventuali  supplementi  che  esso  ha  rilasciato   o   revocato   e,
periodicamente o su richiesta, mette a disposizione dell'autorita' di
notifica l'elenco di tali certificati e/o degli eventuali supplementi
respinti, sospesi o altrimenti sottoposti a restrizioni. 
    Ogni organismo notificato informa gli altri organismi  notificati
dei certificati di esame UE del progetto e/o dei supplementi da  esso
respinti, ritirati, sospesi o altrimenti sottoposti a restrizioni, e,
su richiesta, dei certificati e/o dei supplementi da esso rilasciati. 
    La Commissione, gli Stati membri e gli altri organismi notificati
possono ottenere, su richiesta, copia dei certificati di esame UE del
progetto e/o dei relativi supplementi. La  Commissione  e  gli  Stati
membri possono ottenere, su  richiesta,  copia  della  documentazione
tecnica  e  dei  risultati  degli  esami  effettuati   dall'organismo
notificato. 
    3.3.5.  L'installatore  tiene  a  disposizione  delle   autorita'
nazionali una copia del certificato di esame UE del  progetto,  degli
allegati e dei supplementi insieme alla  documentazione  tecnica  per
dieci anni dalla  data  in  cui  l'ascensore  e'  stato  immesso  sul
mercato. 
    3.4. Verifica del sistema di qualita' 
    L'organismo  notificato  valuta  il  sistema  di   qualita'   per
determinare se soddisfa i requisiti di cui al punto 3.2. Esso presume
la conformita'  a  tali  requisiti  degli  elementi  dei  sistemi  di
qualita' conformi alle  specifiche  pertinenti  delle  corrispondenti
norme armonizzate. 
    Almeno un membro del gruppo incaricato del controllo  deve  avere
esperienza nella valutazione  della  tecnologia  degli  ascensori  in
questione e conoscere i requisiti essenziali di salute e di sicurezza
di  cui  all'allegato  I.  Il  controllo  comprende  una  visita   di
valutazione dei locali dell'installatore e  una  visita  al  cantiere
allestito per l'installazione. 
    Il gruppo incaricato  del  controllo  esamina  la  documentazione
tecnica di cui al punto 3.1, lettera d), al  fine  di  verificare  la
capacita' dell'installatore di individuare i requisiti essenziali  di
salute e  di  sicurezza  applicabili  di  cui  all'allegato  I  e  di
effettuare gli esami atti a garantire la conformita' dell'ascensore a
tali norme. 
    La decisione viene notificata all'installatore o, ove  opportuno,
al suo rappresentante autorizzato.  La  notifica  deve  contenere  le
conclusioni del  controllo  e  la  motivazione  circostanziata  della
decisione. 
    3.5. L'installatore deve impegnarsi ad  adempiere  agli  obblighi
derivanti dal sistema di qualita' approvato e a fare in modo che esso
rimanga adeguato ed efficace. 
    L'installatore deve tenere informato l'organismo  notificato  che
ha approvato il sistema  di  qualita'  sulle  modifiche  che  intende
apportare al sistema. 
    L'organismo notificato valuta le modifiche proposte e  decide  se
il sistema modificato di qualita' continui a soddisfare  i  requisiti
di cui al punto 3.2 o se sia necessaria una nuova verifica. 
    L'organismo notificato comunica la sua decisione all'installatore
o, ove opportuno, al suo rappresentante autorizzato. La notifica deve
contenere   le   conclusioni   del   controllo   e   la   motivazione
circostanziata della decisione. 
    L'organismo  notificato  appone  o  fa  apporre  il  suo   numero
d'identificazione a  lato  della  marcatura  CE,  conformemente  agli
articoli 18 e 19. 
    4.   Sorveglianza   sotto   la   responsabilita'   dell'organismo
notificato 
    4.1. Scopo della sorveglianza  e'  garantire  che  l'installatore
adempia correttamente agli obblighi derivanti dal sistema di qualita'
approvato. 
    4.2. L'installatore deve consentire all'organismo  notificato  di
accedere, a fini  della  valutazione,  ai  locali  di  progettazione,
fabbricazione, montaggio, installazione, ispezione, prova e  deposito
fornendo tutte le necessarie informazioni, in particolare: 
    a) la documentazione relativa al sistema di qualita' totale; 
    b) i registri riguardanti la qualita'  previsti  dal  sistema  di
qualita' in materia di progettazione, come i  risultati  di  analisi,
calcoli, prove; 
    c) i registri riguardanti la qualita'  previsti  dal  sistema  di
qualita'  in  materia  di  accettazione  degli  approvvigionamenti  e
installazione, come le relazioni ispettive e i  dati  sulle  prove  e
sulle  tarature,  le  relazioni  sulle   qualifiche   del   personale
interessato. 
    4.3. L'organismo notificato  deve  svolgere  controlli  periodici
intesi ad accertare che l'installatore mantenga e applichi il sistema
di qualita' e fornisce all'installatore una relazione  sui  controlli
stessi. 
    4.4. Inoltre, l'organismo notificato puo' effettuare visite senza
preavviso presso l'installatore o presso il  cantiere  allestito  per
l'installazione dell'ascensore, procedendo  o  facendo  procedere  in
tale occasione, se necessario, a prove atte a verificare il  corretto
funzionamento  del   sistema   di   qualita'.   Esso   deve   fornire
all'installatore una relazione sulla visita e, se sono  state  svolte
prove, una relazione sulle stesse. 
    5. L'installatore tiene a disposizione delle autorita'  nazionali
per dieci anni a decorrere  dalla  data  di  immissione  sul  mercato
dell'ascensore: 
    a) la documentazione di cui al punto 3.1, lettera c); 
    b) la documentazione tecnica di cui al punto 3.1, lettera d); 
    c) le informazioni riguardanti le modifiche di cui al punto  3.5,
secondo comma; 
    d) le decisioni e le relazioni dell'organismo notificato  di  cui
al punto 3.5, quarto comma, e ai punti 4.3 e 4.4. 
    6. Ogni organismo notificato informa la sua autorita' di notifica
delle approvazioni delle decisioni dei  sistemi  di  qualita'  totale
rilasciate o revocate e, periodicamente o su richiesta, mette  a  sua
disposizione l'elenco delle approvazioni  delle  decisioni  respinte,
sospese o altrimenti sottoposte a restrizioni. 
    Ogni organismo notificato informa gli altri organismi  notificati
delle approvazioni dei sistemi di qualita' da esso respinte,  sospese
o ritirate e, a richiesta, delle approvazioni rilasciate. 
    L'organismo notificato  conserva  una  copia  delle  approvazioni
rilasciate,  degli   allegati   e   dei   supplementi,   nonche'   la
documentazione tecnica, per 15 anni dalla data di rilascio. 
    Su richiesta, l'organismo notificato fornisce alla Commissione  e
agli Stati  membri  una  copia  delle  approvazioni  dei  sistemi  di
qualita' rilasciate. 
    7. Marcatura CE e dichiarazione di conformita' UE 
    7.1. L'installatore  appone  la  marcatura  CE  nella  cabina  di
ciascun ascensore che soddisfi i requisiti essenziali di salute e  di
sicurezza  del  presente  regolamento  e,  sotto  la  responsabilita'
dell'organismo  notificato  di  cui   al   punto   3.1,   il   numero
d'identificazione di quest'ultimo a lato  della  marcatura  CE  nella
cabina di ciascun ascensore. 
    7.2.  L'installatore  compila  una   dichiarazione   scritta   di
conformita'  UE  per  ogni  ascensore  e  tiene   una   copia   della
dichiarazione  di  conformita'  UE  a  disposizione  delle  autorita'
nazionali per dieci anni dalla  data  in  cui  l'ascensore  e'  stato
immesso sul mercato. Una copia della dichiarazione di conformita'  UE
e' messa a disposizione delle autorita' competenti su richiesta. 
    8. Rappresentante autorizzato 
    Gli obblighi incombenti all'installatore a norma dei  punti  3.1,
3.3.3, 3.3.5, 5 e 7 possono essere adempiuti dal  suo  rappresentante
autorizzato, a nome e  sotto  la  responsabilita'  dell'installatore,
purche' siano specificati nel mandato. 
 
                                                         Allegato XII 
 
                         (art. 6-bis, comma 1, lettera a), numero 3)) 
 
Conformita' al  tipo  basata  sulla  garanzia  della  qualita'  della
                     produzione degli ascensori 
                             (Modulo D) 
 
    1. La conformita' al tipo basata sulla  garanzia  della  qualita'
della produzione degli ascensori e' la  parte  di  una  procedura  di
valutazione della conformita' con cui un organismo notificato  valuta
il sistema di  qualita'  della  produzione  di  un  installatore  per
garantire  che  gli  ascensori  installati  siano  conformi  al  tipo
approvato nel certificato di esame UE del  tipo  o  ad  un  ascensore
progettato  e  fabbricato  nel  quadro  di  un  sistema  di  qualita'
approvato conformemente all'allegato  XI  e  soddisfino  i  requisiti
essenziali di salute e di sicurezza applicabili di  cui  all'allegato
I. 
    2. Obblighi dell'installatore 
    L'installatore applica un sistema approvato di  qualita'  per  la
fabbricazione, il montaggio, l'installazione,  l'esame  finale  e  le
prove da eseguire sugli  ascensori,  secondo  quanto  specificato  al
punto 3, ed e' assoggettato alla sorveglianza di cui al punto 4. 
    3. Sistema di qualita' 
    3.1. L'installatore presenta una  domanda  di  verifica  del  suo
sistema di qualita' a un unico organismo notificato di sua scelta. 
    La domanda deve contenere: 
    a) il nome e l'indirizzo dell'installatore e, nel caso in cui  la
domanda sia presentata dal rappresentante autorizzato, anche il  nome
e l'indirizzo di quest'ultimo; 
    b)  tutte  le  informazioni   pertinenti   sugli   ascensori   da
installare; 
    c) la documentazione relativa al sistema di qualita'; 
    d)  la  documentazione  tecnica  relativa   agli   ascensori   da
installare; 
    e) una dichiarazione scritta che la stessa domanda non  e'  stata
presentata a nessun altro organismo notificato. 
    3.2. Il sistema di qualita' deve garantire la  conformita'  degli
ascensori ai requisiti essenziali di salute e di  sicurezza  ad  essi
applicabili di cui all'allegato I. 
    Tutti  i  criteri,  i  requisiti  e  le   disposizioni   adottati
dall'installatore devono costituire una documentazione sistematica  e
ordinata sotto forma  di  misure,  procedure  e  istruzioni  scritte.
Questa documentazione relativa al sistema di qualita' deve consentire
un'interpretazione uniforme di programmi, schemi, manuali e  registri
riguardanti la qualita'. 
    Essa deve includere in particolare un'adeguata descrizione: 
    a) degli obiettivi di qualita' e della  struttura  organizzativa,
delle responsabilita' e dei poteri del personale direttivo in materia
di qualita' del prodotto; 
    b) dei processi di fabbricazione, delle tecniche di  controllo  e
di  garanzia  della  qualita',  dei  processi  e   degli   interventi
sistematici che saranno applicati; 
    c) degli esami  e  delle  prove  che  saranno  effettuati  prima,
durante e dopo l'installazione; 
    d) dei  registri  riguardanti  la  qualita',  come  le  relazioni
ispettive e i dati sulle prove, sulle tarature,  le  relazioni  sulle
qualifiche del personale interessato; 
    e) dei mezzi di sorveglianza che consentono  di  controllare  che
sia ottenuta la richiesta qualita' dell'ascensore e se il sistema  di
qualita' della produzione funziona efficacemente. 
    3.3. L'organismo notificato valuta il  sistema  di  qualita'  per
determinare se soddisfa i requisiti di cui al punto 3.2. Esso presume
la conformita'  a  tali  requisiti  degli  elementi  del  sistema  di
qualita' conformi alle  specifiche  pertinenti  delle  corrispondenti
norme armonizzate. 
    Almeno un membro del gruppo incaricato del controllo  deve  avere
esperienza nella valutazione  della  tecnologia  degli  ascensori  in
questione e conoscere i requisiti essenziali di salute e di sicurezza
di cui all'allegato I. 
    Il controllo comprende  una  visita  di  valutazione  dei  locali
dell'installatore  e   una   visita   al   cantiere   allestito   per
l'installazione. 
    La decisione e' notificata  all'installatore.  La  notifica  deve
contenere   le   conclusioni   del   controllo   e   la   motivazione
circostanziata della decisione. 
    3.4. L'installatore deve impegnarsi  ad  adempiere  gli  obblighi
derivanti dal sistema di qualita' approvato e a fare in modo che esso
rimanga adeguato ed efficace. 
    3.4.1.   L'installatore   deve   tenere   informato   l'organismo
notificato che ha approvato il sistema di  qualita'  sulle  modifiche
che intende apportare al sistema. 
    3.4.2. L'organismo notificato  valuta  le  modifiche  proposte  e
decide se il sistema modificato di qualita' continui a  soddisfare  i
requisiti di cui al punto 3.2 o se sia necessaria una nuova verifica. 
    L'organismo notificato comunica la sua decisione all'installatore
o, ove opportuno, al suo rappresentante autorizzato. La notifica deve
contenere   le   conclusioni   del   controllo   e   la   motivazione
circostanziata della decisione. 
    L'organismo notificato  appone,  o  fa  apporre,  il  suo  numero
identificativo accanto alla marcatura CE ai sensi degli articoli 18 e
19. 
    4.   Sorveglianza   sotto   la   responsabilita'   dell'organismo
notificato 
    4.1. Scopo della sorveglianza  e'  garantire  che  l'installatore
adempia correttamente agli obblighi derivanti dal sistema di qualita'
approvato. 
    4.2.  Ai   fini   della   valutazione   l'installatore   consente
all'organismo  notificato  l'accesso  ai   siti   di   fabbricazione,
montaggio, installazione, ispezione prova e deposito e  gli  fornisce
ogni utile informazione, in particolare: 
    a) la documentazione relativa al sistema di qualita'; 
    b) la documentazione tecnica; 
    c)  i  registri  riguardanti  la  qualita',  come  le   relazioni
ispettive e i dati sulle prove e sulle tarature, le  relazioni  sulle
qualifiche del personale interessato. 
    4.3. L'organismo notificato  deve  svolgere  controlli  periodici
intesi ad accertare che l'installatore mantenga e applichi il sistema
della  qualita'  e  fornisce  all'installatore  una   relazione   sui
controlli stessi. 
    4.4. Inoltre, l'organismo notificato puo' effettuare visite senza
preavviso presso l'installatore, procedendo o  facendo  procedere  in
tale occasione, se necessario, a prove atte a verificare il  corretto
funzionamento del sistema di qualita'. Esso fornisce all'installatore
una relazione sulla  visita  e,  se  sono  state  svolte  prove,  una
relazione sulle stesse. 
    5. L'installatore tiene a disposizione delle autorita'  nazionali
per dieci anni a decorrere  dalla  data  di  immissione  sul  mercato
dell'ascensore: 
    a) la documentazione di cui al punto 3.1, lettera c); 
    b) la documentazione tecnica di cui al punto 3.1, lettera d); 
    c) le informazioni riguardanti  le  modifiche  di  cui  al  punto
3.4.1; 
    d) le decisioni e le relazioni dell'organismo notificato  di  cui
al punto 3.4.2, secondo comma, e ai punti 4.3 e 4.4. 
    6. Ciascun organismo notificato informa la propria  autorita'  di
notifica  circa  le  decisioni  delle  approvazioni  dei  sistemi  di
qualita' della produzione rilasciate o ritirate e,  periodicamente  o
su richiesta, mette a disposizione di tale autorita'  l'elenco  delle
approvazioni da esso rifiutate, sospese o altrimenti limitate. 
    Ogni organismo notificato informa gli altri organismi  notificati
delle approvazioni dei sistemi di qualita' da esso rifiutate, sospese
o ritirate e, a richiesta, delle approvazioni rilasciate. 
    Su richiesta, l'organismo notificato fornisce alla Commissione  e
agli Stati  membri  una  copia  delle  approvazioni  dei  sistemi  di
qualita' rilasciate. 
    7. Marcatura CE e dichiarazione di conformita' UE 
    7.1. L'installatore  appone  la  marcatura  CE  nella  cabina  di
ciascun ascensore che soddisfi i requisiti essenziali di salute e  di
sicurezza  del  presente  regolamento  e,  sotto  la  responsabilita'
dell'organismo  notificato  di  cui   al   punto   3.1,   il   numero
d'identificazione di quest'ultimo a lato  della  marcatura  CE  nella
cabina di ciascun ascensore. 
    7.2.  L'installatore  compila  una   dichiarazione   scritta   di
conformita'  UE  per  ogni  ascensore  e  tiene   una   copia   della
dichiarazione  di  conformita'  UE  a  disposizione  delle  autorita'
nazionali per dieci anni dalla  data  in  cui  l'ascensore  e'  stato
immesso sul mercato. Una copia della dichiarazione di conformita'  UE
e' messa a disposizione delle autorita' competenti su richiesta. 
    8. Rappresentante autorizzato 
    Gli obblighi incombenti all'installatore a norma dei  punti  3.1,
3.4.1,  5  e  7  possono  essere  adempiuti  dal  suo  rappresentante
autorizzato, a nome e  sotto  la  responsabilita'  dell'installatore,
purche' siano specificati nel mandato.».