(Convenzione-art. 22)
 
                              Art. 22. 
 
 
                            Altri redditi 
 
    1.  Gli  elementi  di  reddito  di  un  residente  di  uno  Stato
contraente, qualunque ne sia  la  provenienza,  che  non  sono  stati
trattati negli articoli precedenti della  presente  Convenzione  sono
imponibili soltanto in questo Stato. 
    2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si  applicano  ai  redditi
diversi da quelli derivanti da beni immobili cosi' come  definiti  al
paragrafo 2 dell'articolo 6, nel caso in cui il beneficiario di  tali
redditi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato
contraente un'attivita' commerciale o industriale per  mezzo  di  una
stabile organizzazione ivi situata  o  una  professione  indipendente
mediante una base  fissa  ivi  situata,  ed  il  diritto  o  il  bene
produttivo del reddito si ricolleghi effettivamente  a  tale  stabile
organizzazione o base fissa. In tal caso gli elementi di reddito sono
imponibili  in  detto  altro  Stato  contraente  secondo  la  propria
legislazione.