Articolo III Con riferimento all'Articolo 22 («Metodo per evitare le doppie imposizioni») il paragrafo 2 e' soppresso e sostituito dal seguente: «2) Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili nella Repubblica delle Filippine, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell'Articolo 2 della presente Convenzione, puo' includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non stabiliscano diversamente. In tal caso, l'Italia deve detrarre dalle imposte cosi' calcolate l'imposta sui redditi pagata nelle Filippine, ma l'ammontare della detrazione non puo' eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo. L'imposta pagata nelle Filippine per la quale spetta la detrazione e' solo l'ammontare pro-rata corrispondente alla parte del reddito estero che concorre alla formazione del reddito complessivo. Tuttavia, nessuna detrazione sara' accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante imposta sostitutiva o ritenuta a titolo di imposta, ovvero ad imposizione sostitutiva con la stessa aliquota della ritenuta a titolo di imposta, anche su richiesta del contribuente, ai sensi della legislazione italiana.» Il paragrafo 4 dell'Articolo 22 e' soppresso.