(Protocollo-articolo III)
 
                            Articolo III 
 
    Con riferimento all'Articolo 22 («Metodo per  evitare  le  doppie
imposizioni») il paragrafo 2 e' soppresso e sostituito dal seguente: 
    «2) Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito  che
sono imponibili  nella  Repubblica  delle  Filippine,  l'Italia,  nel
calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell'Articolo  2
della presente Convenzione, puo' includere nella base  imponibile  di
tali  imposte  detti  elementi  di  reddito,  a  meno  che   espresse
disposizioni   della   presente    Convenzione    non    stabiliscano
diversamente. 
    In tal caso, l'Italia deve detrarre dalle imposte cosi' calcolate
l'imposta sui redditi pagata nelle Filippine,  ma  l'ammontare  della
detrazione  non  puo'  eccedere  la   quota   di   imposta   italiana
attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui
gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo. 
    L'imposta  pagata  nelle  Filippine  per  la  quale   spetta   la
detrazione e' solo l'ammontare pro-rata corrispondente alla parte del
reddito estero che concorre alla formazione del reddito complessivo. 
    Tuttavia, nessuna detrazione sara' accordata  ove  l'elemento  di
reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante  imposta
sostitutiva o ritenuta a titolo di  imposta,  ovvero  ad  imposizione
sostitutiva con  la  stessa  aliquota  della  ritenuta  a  titolo  di
imposta,  anche  su  richiesta  del  contribuente,  ai  sensi   della
legislazione italiana.» 
    Il paragrafo 4 dell'Articolo 22 e' soppresso.