Articolo 10 La validita' di questo Accordo di Cooperazione sara' di dieci (10) anni, a cominciare dalla data della sua entrata in vigore, e si intende automaticamente rinnovato per un analogo periodo a meno che ciascuna delle Parti contraenti ne richieda la cessazione con un preavviso di almeno tre mesi prima della sua scadenza originale o di un suo eventuale rinnovo. La cessazione di questo Accordo di Cooperazione non inficia i programmi e progetti in atto e in corso di realizzazione, salvo sia concordato diversamente da entrambe le Parti. Questo Accordo di Cooperazione viene firmato nella citta' di Dubai il 20 novembre 2012, in due originali nelle lingue italiano, arabo ed inglese, ciascuna egualmente identiche. In caso di qualsivoglia differenza interpretativa, prevarra' la versione inglese. Parte di provvedimento in formato grafico