Allegato Protocollo sui privilegi e le immunita' del tribunale unificato dei brevetti I sottoscritti Stati membri contraenti dell'Accordo su un Tribunale unificato dei brevetti, Considerando che il Tribunale unificato dei brevetti e' stato istituito dall'Accordo su un Tribunale unificato dei brevetti del 19 febbraio 2013 quale organizzazione internazionale con personalita' giuridica in ciascuno Stato membro contraente; Ricordando che l'Accordo su un Tribunale unificato dei brevetti prevede, all'Articolo 37(1), che gli Stati membri contraenti che ospitano la divisione centrale del Tribunale di primo grado o una delle sue sezioni, una divisione locale o regionale del Tribunale di primo grado o la Corte d'Appello del Tribunale unificato dei brevetti mettano a disposizione i rispettivi locali e, per i primi sette anni, anche il personale amministrativo di supporto; Ricordando che lo Statuto del Tribunale unificato dei brevetti prevede, all'Articolo 8, che ai giudici del Tribunale unificato dei brevetti si applichi il Protocollo sui privilegi e le immunita' dell'Unione europea; Ricordando che l'articolo 8(4) dello Statuto del Tribunale unificato dei brevetti riguarda sia i privilegi che le immunita' dei giudici del Tribunale unificato dei brevetti e che l'applicazione del Protocollo sui privilegi e le immunita' dell'Unione europea ai giudici del Tribunale unificato dei brevetti e' stata prevista in ragione del legame intrinseco di quest'ultimo con il brevetto europeo con effetto unitario e non costituisce un precedente per l'applicazione del Protocollo ad altre organizzazioni internazionali con riferimento alle politiche seguite dagli Stati membri contraenti in quanto nazioni ospiti di organizzazioni internazionali; Ricordando che, in base ai poteri amministrativi che gli sono conferiti dall'Accordo su un Tribunale unificato dei brevetti, il Comitato amministrativo e' competente per l'istituzione di un'imposta e di un sistema di previdenza sociale interni; Ricordando che l'Accordo su un Tribunale unificato dei brevetti prevede, all'Articolo 4, che il Tribunale unificato dei brevetti goda della piu' ampia capacita' giuridica accordabile alle persone giuridiche dalla legge nazionale dello Stato; Riconoscendo che il Tribunale unificato dei brevetti ha bisogno di godere dei privilegi e delle immunita' necessari all'esercizio delle proprie funzioni; Considerando che un approccio comune in materia di privilegi e immunita' e' essenziale in considerazione delle necessita' del Tribunale unificato dei brevetti e degli Stati membri contraenti; Riconoscendo che accordi di sede bilaterali addizionali possono essere conclusi tra il Tribunale unificato dei brevetti e gli Stati membri contraenti che ospitano la divisione centrale del Tribunale di primo grado o una delle sue sezioni, una divisione locale o regionale del Tribunale di primo grado, o la Corte d'appello del Tribunale unificato dei brevetti. Hanno concordato quanto segue: Articolo 1. Terminologia Nel contesto di questo Protocollo, la dizione: a) «Accordo» indica l'Accordo su un Tribunale unificato dei brevetti del 19 febbraio 2013; b) «Statuto» indica lo Statuto del Tribunale unificato dei brevetti contenuto nell'Allegato I dell'Accordo; c) «Stato parte» indica uno Stato parte di questo Protocollo; d) «Stato membro contraente» indica uno Stato parte dell'Accordo; e) «Tribunale» indica il Tribunale unificato dei brevetti istituito dall'Accordo; f) «Corte d'appello» indica la Corte d'appello del Tribunale; g) «Le attivita' ufficiali del Tribunale» indica le attivita' necessarie al raggiungimento, da parte del Tribunale, degli obiettivi e delle funzioni conferitigli in conformita' con le previsioni del Trattato; h) «Sedi del Tribunale» indica il terreno e gli edifici messi a disposizione del Tribunale dagli Stati membri contraenti ai sensi dell'Articolo 37 dell'Accordo e utilizzati per le attivita' ufficiali del Tribunale; i) «Giudice» indica un giudice del Tribunale; j) «Cancelliere» indica il Cancelliere e il Vice Cancelliere del Tribunale; k) «Personale» indica tutto il personale impiegato dal Tribunale in qualita' di funzionario e gli altri dipendenti del Tribunale, ad eccezione dei giudici e del Cancelliere; l) «Famiglia» indica, con riferimento a ciascuna persona, il coniuge e gli stretti familiari conviventi e a carico, cosi' come riconosciuti dallo Stato membro contraente ospitante; m) «Rappresentanti delle parti» indica gli avvocati, i mandatari per brevetti europei o i mandatari per i brevetti autorizzati al patrocinio o ad assistere le parti dinanzi al Tribunale in base all'Articolo 48 dell'Accordo.