(Allegato-art. 1)
 
                                                             Allegato 
 
 
Protocollo sui privilegi e le immunita' del tribunale  unificato  dei
                              brevetti 
 
    I  sottoscritti  Stati  membri  contraenti  dell'Accordo  su   un
Tribunale unificato dei brevetti, 
    Considerando che il Tribunale unificato  dei  brevetti  e'  stato
istituito dall'Accordo su un Tribunale unificato dei brevetti del  19
febbraio 2013 quale organizzazione  internazionale  con  personalita'
giuridica in ciascuno Stato membro contraente; 
    Ricordando che l'Accordo su un Tribunale unificato  dei  brevetti
prevede, all'Articolo 37(1), che  gli  Stati  membri  contraenti  che
ospitano la divisione centrale del Tribunale di  primo  grado  o  una
delle sue sezioni, una divisione locale o regionale del Tribunale  di
primo grado o la Corte d'Appello del Tribunale unificato dei brevetti
mettano a disposizione i rispettivi locali e, per i primi sette anni,
anche il personale amministrativo di supporto; 
    Ricordando che lo Statuto del Tribunale  unificato  dei  brevetti
prevede, all'Articolo 8, che ai giudici del Tribunale  unificato  dei
brevetti si applichi il  Protocollo  sui  privilegi  e  le  immunita'
dell'Unione europea; 
    Ricordando  che  l'articolo  8(4)  dello  Statuto  del  Tribunale
unificato dei brevetti riguarda sia i privilegi che le immunita'  dei
giudici del Tribunale unificato dei brevetti e che l'applicazione del
Protocollo sui  privilegi  e  le  immunita'  dell'Unione  europea  ai
giudici del Tribunale unificato dei brevetti  e'  stata  prevista  in
ragione del legame intrinseco di quest'ultimo con il brevetto europeo
con  effetto  unitario  e   non   costituisce   un   precedente   per
l'applicazione del Protocollo ad altre organizzazioni  internazionali
con riferimento alle politiche seguite dagli Stati membri  contraenti
in quanto nazioni ospiti di organizzazioni internazionali; 
    Ricordando che, in base ai poteri  amministrativi  che  gli  sono
conferiti dall'Accordo su un Tribunale  unificato  dei  brevetti,  il
Comitato amministrativo e' competente per l'istituzione di un'imposta
e di un sistema di previdenza sociale interni; 
    Ricordando che l'Accordo su un Tribunale unificato  dei  brevetti
prevede, all'Articolo 4, che il Tribunale unificato dei brevetti goda
della  piu'  ampia  capacita'  giuridica  accordabile  alle   persone
giuridiche dalla legge nazionale dello Stato; 
    Riconoscendo che il Tribunale unificato dei brevetti  ha  bisogno
di godere dei privilegi e  delle  immunita'  necessari  all'esercizio
delle proprie funzioni; 
    Considerando che un approccio comune in materia  di  privilegi  e
immunita'  e'  essenziale  in  considerazione  delle  necessita'  del
Tribunale unificato dei brevetti e degli Stati membri contraenti; 
    Riconoscendo che accordi di sede bilaterali  addizionali  possono
essere conclusi tra il Tribunale unificato dei brevetti e  gli  Stati
membri contraenti che ospitano la divisione centrale del Tribunale di
primo grado o una delle sue sezioni, una divisione locale o regionale
del Tribunale di primo grado, o  la  Corte  d'appello  del  Tribunale
unificato dei brevetti. 
    Hanno concordato quanto segue: 
 
                             Articolo 1. 
 
 
                            Terminologia 
 
    Nel contesto di questo Protocollo, la dizione: 
    a) «Accordo» indica  l'Accordo  su  un  Tribunale  unificato  dei
brevetti del 19 febbraio 2013; 
    b) «Statuto»  indica  lo  Statuto  del  Tribunale  unificato  dei
brevetti contenuto nell'Allegato I dell'Accordo; 
    c) «Stato parte» indica uno Stato parte di questo Protocollo; 
    d) «Stato membro contraente» indica uno Stato parte dell'Accordo; 
    e)  «Tribunale»  indica  il  Tribunale  unificato  dei   brevetti
istituito dall'Accordo; 
    f) «Corte d'appello» indica la Corte d'appello del Tribunale; 
    g) «Le attivita' ufficiali del  Tribunale»  indica  le  attivita'
necessarie al raggiungimento, da parte del Tribunale, degli obiettivi
e delle funzioni conferitigli in conformita' con  le  previsioni  del
Trattato; 
    h) «Sedi del Tribunale» indica il terreno e gli edifici  messi  a
disposizione del Tribunale dagli Stati  membri  contraenti  ai  sensi
dell'Articolo 37 dell'Accordo e utilizzati per le attivita' ufficiali
del Tribunale; 
    i) «Giudice» indica un giudice del Tribunale; 
    j) «Cancelliere» indica il Cancelliere e il Vice Cancelliere  del
Tribunale; 
    k) «Personale» indica tutto il personale impiegato dal  Tribunale
in qualita' di funzionario e gli altri dipendenti del  Tribunale,  ad
eccezione dei giudici e del Cancelliere; 
    l) «Famiglia» indica, con  riferimento  a  ciascuna  persona,  il
coniuge e gli stretti familiari conviventi e  a  carico,  cosi'  come
riconosciuti dallo Stato membro contraente ospitante; 
    m) «Rappresentanti delle parti» indica gli avvocati, i  mandatari
per brevetti europei o i mandatari  per  i  brevetti  autorizzati  al
patrocinio o ad assistere le  parti  dinanzi  al  Tribunale  in  base
all'Articolo 48 dell'Accordo.