(Allegato-art. 10)
                            Articolo 10. 
 
 
                 Immunita' e privilegi del personale 
 
    1. Il personale e' immune  dalla  giurisdizione  in  relazione  a
tutti  gli  atti  compiuti  nell'esercizio  delle  proprie  funzioni,
incluse  le  opinioni  espresse  oralmente  o  per  iscritto.  Questa
immunita' continua ad essere accordata  anche  dopo  il  termine  del
rapporto di impiego con il Tribunale. 
    2. Il personale: 
    a. e' soggetto, a vantaggio del Tribunale, ad una imposta interna
su salari, stipendi ed emolumenti pagati dal Tribunale; 
    b. e' esente, dalla data di applicazione dell'imposta interna  di
cui alla lettera (a), dalla  tassazione  nazionale  sui  salari,  gli
stipendi e gli emolumenti pagati dal Tribunale, ma non sulle pensioni
e sulle rendite pagate dal Tribunale; i salari, gli  stipendi  e  gli
emolumenti possono essere tenuti in considerazione dagli Stati  parte
al fine di calcolare l'ammontare della  tassazione  da  applicare  al
reddito originato da altre fonti; 
    c. e' esente, dalla data in  cui  il  personale  e'  soggetto  al
sistema di previdenza sociale e sanitario  stabilito  dal  Tribunale,
per i servizi resi al  Tribunale  medesimo,  da  tutti  i  contributi
obbligatori ai sistemi di previdenza sociale e sanitari nazionali. 
    3. Nessuno Stato parte e' obbligato a estendere  i  privilegi  di
cui  al  paragrafo  2  ai  propri  cittadini  o  a  coloro  i  quali,
immediatamente  prima  di  essere  assunti  dal  Tribunale,   fossero
stabilmente residenti in quello Stato.