(Allegato-art. 13)
                            Articolo 13. 
 
 
           Scopo e revoca dei privilegi e delle immunita' 
                  previste dagli articoli 6, 9 e 10 
 
    1. I privilegi e le immunita' previsti da questo  Protocollo  non
sono stabiliti per il  vantaggio  personale  di  coloro  i  quali  ne
beneficiano. Essi sono conferiti  esclusivamente  nell'interesse  del
Tribunale, specialmente per garantire, in tutte  le  circostanze,  la
liberta' di azione del Tribunale e  la  completa  indipendenza  delle
persone in questione. 
    2. Il Presidium del Tribunale ha non solo il diritto, ma anche il
dovere, di revocare l'immunita' dei giudici, del  Cancelliere  e  del
personale di cui agli articoli  9  e  10,  quando  ritenga  che  tale
immunita' ostacolerebbe il normale corso della giustizia e che vi  si
possa  rinunciare  senza  arrecare  pregiudizio  agli  interessi  del
Tribunale. Uno Stato parte ha analoghi diritti per quel che  riguarda
i suoi  rappresentanti  in  seno  al  Comitato  amministrativo  e  al
Comitato di bilancio (articolo 6). Il Comitato amministrativo ha  gli
stessi diritti e obblighi per cio' che concerne i membri del Comitato
consultivo.