Articolo 13. Scopo e revoca dei privilegi e delle immunita' previste dagli articoli 6, 9 e 10 1. I privilegi e le immunita' previsti da questo Protocollo non sono stabiliti per il vantaggio personale di coloro i quali ne beneficiano. Essi sono conferiti esclusivamente nell'interesse del Tribunale, specialmente per garantire, in tutte le circostanze, la liberta' di azione del Tribunale e la completa indipendenza delle persone in questione. 2. Il Presidium del Tribunale ha non solo il diritto, ma anche il dovere, di revocare l'immunita' dei giudici, del Cancelliere e del personale di cui agli articoli 9 e 10, quando ritenga che tale immunita' ostacolerebbe il normale corso della giustizia e che vi si possa rinunciare senza arrecare pregiudizio agli interessi del Tribunale. Uno Stato parte ha analoghi diritti per quel che riguarda i suoi rappresentanti in seno al Comitato amministrativo e al Comitato di bilancio (articolo 6). Il Comitato amministrativo ha gli stessi diritti e obblighi per cio' che concerne i membri del Comitato consultivo.