(Allegato-art. 14)
                            Articolo 14. 
 
 
                     Accesso, soggiorno e uscita 
 
    Senza pregiudizio per il diritto dell'Unione  europea,  lo  Stato
parte interessato adotta le misure necessarie per facilitare: 
    a. l'entrata, l'uscita e il soggiorno nel proprio  territorio  di
tutte  le  persone  che  esercitano  funzioni  ufficiali  presso   il
Tribunale, vale a  dire  i  giudici,  il  Cancelliere,  il  personale
dipendente dal Tribunale e il personale messo  a  disposizione  dagli
Stati parte, cosi' come dei loro familiari a carico, nel caso in  cui
le persone che esercitano funzioni ufficiali presso il Tribunale  non
sono cittadini ne' residenti permanenti di tale Stato parte; e 
    b. l'entrata e  l'uscita  dal  proprio  territorio  di  tutte  le
persone che sono convocate o citate a comparire davanti al  Tribunale
in veste ufficiale, vale a dire parti,  rappresentanti  delle  parti,
interpreti, testimoni ed esperti.