Articolo 14. Accesso, soggiorno e uscita Senza pregiudizio per il diritto dell'Unione europea, lo Stato parte interessato adotta le misure necessarie per facilitare: a. l'entrata, l'uscita e il soggiorno nel proprio territorio di tutte le persone che esercitano funzioni ufficiali presso il Tribunale, vale a dire i giudici, il Cancelliere, il personale dipendente dal Tribunale e il personale messo a disposizione dagli Stati parte, cosi' come dei loro familiari a carico, nel caso in cui le persone che esercitano funzioni ufficiali presso il Tribunale non sono cittadini ne' residenti permanenti di tale Stato parte; e b. l'entrata e l'uscita dal proprio territorio di tutte le persone che sono convocate o citate a comparire davanti al Tribunale in veste ufficiale, vale a dire parti, rappresentanti delle parti, interpreti, testimoni ed esperti.