Articolo 15. Notifica Il Cancelliere comunica a tutti gli Stati parte, entro un mese dall'entrata in vigore del presente Protocollo, i nomi dei giudici, del Cancelliere e del personale a cui il protocollo si applica. Inoltre la nomina o l'arrivo di qualsiasi giudice, Cancelliere o membro del personale del Tribunale e qualsiasi cambiamento di circostanze e' notificato appena possibile e al piu' tardi entro un mese dalla data dello stesso.