(Allegato-art. 15)
                            Articolo 15. 
 
 
                              Notifica 
 
    Il Cancelliere comunica a tutti gli Stati parte,  entro  un  mese
dall'entrata in vigore del presente Protocollo, i nomi  dei  giudici,
del Cancelliere e del personale  a  cui  il  protocollo  si  applica.
Inoltre la nomina o l'arrivo  di  qualsiasi  giudice,  Cancelliere  o
membro  del  personale  del  Tribunale  e  qualsiasi  cambiamento  di
circostanze e' notificato appena possibile e al piu' tardi  entro  un
mese dalla data dello stesso.