(Allegato-art. 16)
                            Articolo 16. 
 
 
                   Risoluzione delle controversie 
 
    1.  Il  Tribunale  provvede  a  definire  mezzi  appropriati   di
risoluzione delle controversie che coinvolgono le persone  menzionate
nel presente  Protocollo  che,  in  virtu'  della  propria  posizione
ufficiale, godono  di  immunita',  o  che  coinvolgono  il  Tribunale
stesso, nei casi in cui esso gode di immunita' ai sensi dell'Articolo
5, se questa immunita' non e' stata oggetto di revoca. 
    2.  Tutte  le   controversie   relative   all'interpretazione   o
all'applicazione  del  presente  Protocollo  sono  deferite   ad   un
tribunale arbitrale, a meno che le parti  non  abbiano  convenuto  un
altro modo di risoluzione. Qualora sorga una disputa tra il Tribunale
ed uno Stato parte che, entro tre mesi dalla data di richiesta di una
delle parti, non sia risolta mediante consultazione,  negoziazione  o
altre  modalita'  concordate  di  risoluzione,  la  controversia   e'
rimessa, su richiesta di  una  o  dell'altra  parte,  alla  decisione
finale di un collegio di tre arbitri: uno scelto dal  Tribunale,  uno
scelto dallo Stato parte, e  il  terzo,  che  presiede  il  collegio,
scelto dagli altri due  arbitri.  Se  una  delle  due  parti  non  ha
designato il  proprio  arbitro  entro  due  mesi  dalla  designazione
effettuata dell'altra parte, procede alla nomina il Presidente  della
Corte di giustizia. Qualora i due arbitri designati dalle  parti  non
trovino un accordo sulla scelta del  terzo  arbitro  entro  tre  mesi
dalla loro nomina, il terzo arbitro e' scelto  dal  Presidente  della
Corte di giustizia, su richiesta del Tribunale o dello Stato parte.