Articolo 16. Risoluzione delle controversie 1. Il Tribunale provvede a definire mezzi appropriati di risoluzione delle controversie che coinvolgono le persone menzionate nel presente Protocollo che, in virtu' della propria posizione ufficiale, godono di immunita', o che coinvolgono il Tribunale stesso, nei casi in cui esso gode di immunita' ai sensi dell'Articolo 5, se questa immunita' non e' stata oggetto di revoca. 2. Tutte le controversie relative all'interpretazione o all'applicazione del presente Protocollo sono deferite ad un tribunale arbitrale, a meno che le parti non abbiano convenuto un altro modo di risoluzione. Qualora sorga una disputa tra il Tribunale ed uno Stato parte che, entro tre mesi dalla data di richiesta di una delle parti, non sia risolta mediante consultazione, negoziazione o altre modalita' concordate di risoluzione, la controversia e' rimessa, su richiesta di una o dell'altra parte, alla decisione finale di un collegio di tre arbitri: uno scelto dal Tribunale, uno scelto dallo Stato parte, e il terzo, che presiede il collegio, scelto dagli altri due arbitri. Se una delle due parti non ha designato il proprio arbitro entro due mesi dalla designazione effettuata dell'altra parte, procede alla nomina il Presidente della Corte di giustizia. Qualora i due arbitri designati dalle parti non trovino un accordo sulla scelta del terzo arbitro entro tre mesi dalla loro nomina, il terzo arbitro e' scelto dal Presidente della Corte di giustizia, su richiesta del Tribunale o dello Stato parte.