(Allegato-art. 18)
                            Articolo 18. 
 
 
                          Entrata in vigore 
 
    1. Il presente Protocollo entra in vigore 30 giorni dopo la  data
in  cui  l'ultimo  dei  quattro  Stati  parte -  Francia,   Germania,
Lussemburgo e Regno Unito - ha depositato  il  proprio  strumento  di
ratifica, accettazione, approvazione o adesione. 
    2. Per ciascuno Stato parte che  depositi  il  proprio  strumento
dopo la data di cui al paragrafo 1, il  Protocollo  entra  in  vigore
trenta giorni dopo la data di deposito del  rispettivo  strumento  di
ratifica, accettazione, approvazione o adesione.