Articolo 18. Entrata in vigore 1. Il presente Protocollo entra in vigore 30 giorni dopo la data in cui l'ultimo dei quattro Stati parte - Francia, Germania, Lussemburgo e Regno Unito - ha depositato il proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione. 2. Per ciascuno Stato parte che depositi il proprio strumento dopo la data di cui al paragrafo 1, il Protocollo entra in vigore trenta giorni dopo la data di deposito del rispettivo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.