Articolo 19. Applicazione provvisoria Uno Stato membro contraente puo' in qualsiasi momento notificare al depositario che applichera' il presente Protocollo in via provvisoria. In fede di cio', i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale fine, hanno firmato il presente Protocollo. Fatto a Bruxelles il 29 giugno 2016 in lingua inglese, francese e tedesca, i tre testi facenti ugualmente fede, in esemplare unico che sara' depositato presso il depositario, che ne trasmette una copia certificata conforme a ciascuno degli Stati firmatari e aderenti.