(Allegato-art. 19)
                            Articolo 19. 
 
 
                      Applicazione provvisoria 
 
    Uno Stato membro contraente puo' in qualsiasi momento  notificare
al  depositario  che  applichera'  il  presente  Protocollo  in   via
provvisoria. 
    In fede di cio', i sottoscritti, debitamente autorizzati  a  tale
fine, hanno firmato il presente Protocollo. 
    Fatto a Bruxelles il 29 giugno 2016 in lingua inglese, francese e
tedesca, i tre testi facenti ugualmente fede, in esemplare unico  che
sara' depositato presso il depositario, che ne  trasmette  una  copia
certificata conforme a ciascuno degli Stati firmatari e aderenti.