(Allegato-art. 3)
                             Articolo 3. 
 
 
               Inviolabilita' delle sedi del Tribunale 
 
    Le sedi del Tribunale sono inviolabili, fatte salve le condizioni
che possono essere concordate con lo Stato  parte  interessato  e  la
responsabilita' dello Stato parte che ospita  la  divisione  centrale
del Tribunale di primo grado o una delle sue sezioni,  una  divisione
locale o regionale del Tribunale di primo grado o la Corte  d'appello
rispetto alle sedi che saranno messe a  disposizione  da  tale  Stato
parte.