(Allegato-art. 4)
                             Articolo 4. 
 
 
                Inviolabilita' di archivi e documenti 
 
    Gli archivi del  Tribunale  e  tutti  gli  atti  e  documenti  in
qualunque forma ad esso appartenenti, da  esso  detenuti  o  ad  esso
indirizzati sono  inviolabili  sempre  e  in  qualsiasi  luogo  siano
situati.