Articolo 5. Immunita' del Tribunale, delle sue proprieta', dei suoi beni e delle sue risorse finanziarie 1. Il Tribunale gode dell'immunita' dalla giurisdizione, salvo: a. che, in un caso particolare, vi abbia espressamente rinunciato; b. nel caso di procedimenti civili contro di esso, relativi alla responsabilita' contrattuale, promossi da persone che non siano giudici, Cancelliere o personale del Tribunale; c. nel caso di procedimenti civili contro di esso, relativi alla responsabilita' extracontrattuale, ad eccezione dell'ipotesi in cui il reclamo verta sulla giurisprudenza del Tribunale; oppure d. nel caso di un procedimento civile promosso da parte di un terzo per danni derivanti da un incidente causato da un veicolo che appartiene al, o e' utilizzato per conto del Tribunale, ovvero in relazione ad una violazione del codice stradale in cui sia coinvolto detto veicolo. 2. Il Tribunale gode dell'immunita' dalla giurisdizione in relazione a perquisizioni, requisizioni, confische, sequestri o espropri, o a qualsiasi altra forma di interferenza con le proprieta', i beni e le risorse finanziarie del Tribunale, ovunque situati, in mancanza di autorizzazione da parte del Tribunale stesso. 3. Per quanto necessario all'esercizio delle sue attivita' ufficiali, le proprieta', i beni e le risorse finanziarie del Tribunale sono esenti da restrizioni, regolamentazioni, controlli e moratorie di qualsivoglia natura.