(Allegato-art. 5)
                             Articolo 5. 
 
 
           Immunita' del Tribunale, delle sue proprieta', 
            dei suoi beni e delle sue risorse finanziarie 
 
    1. Il Tribunale gode dell'immunita' dalla giurisdizione, salvo: 
    a.  che,  in  un  caso  particolare,   vi   abbia   espressamente
rinunciato; 
    b. nel caso di procedimenti civili contro di esso, relativi  alla
responsabilita' contrattuale,  promossi  da  persone  che  non  siano
giudici, Cancelliere o personale del Tribunale; 
    c. nel caso di procedimenti civili contro di esso, relativi  alla
responsabilita' extracontrattuale, ad eccezione dell'ipotesi  in  cui
il reclamo verta sulla giurisprudenza del Tribunale; oppure 
    d. nel caso di un procedimento civile promosso  da  parte  di  un
terzo per danni derivanti da un incidente causato da un  veicolo  che
appartiene al, o e' utilizzato per conto  del  Tribunale,  ovvero  in
relazione ad una violazione del codice stradale in cui sia  coinvolto
detto veicolo. 
    2.  Il  Tribunale  gode  dell'immunita'  dalla  giurisdizione  in
relazione  a  perquisizioni,  requisizioni,  confische,  sequestri  o
espropri,  o  a  qualsiasi  altra  forma  di  interferenza   con   le
proprieta', i beni e le risorse finanziarie  del  Tribunale,  ovunque
situati, in mancanza di autorizzazione da parte del Tribunale stesso. 
    3.  Per  quanto  necessario  all'esercizio  delle  sue  attivita'
ufficiali, le  proprieta',  i  beni  e  le  risorse  finanziarie  del
Tribunale sono esenti da restrizioni, regolamentazioni,  controlli  e
moratorie di qualsivoglia natura.