(Allegato-art. 6)
                             Articolo 6. 
 
 
           Immunita' dei rappresentanti di uno Stato parte 
 
    1. I rappresentanti di uno Stato parte  godono,  quando  prendono
parte alle riunioni del  Comitato  amministrativo,  del  Comitato  di
bilancio  e  del   Comitato   consultivo,   delle   immunita'   dalla
giurisdizione  in  relazione  a  tutti  gli  atti  da  essi  compiuti
nell'esercizio delle loro  funzioni,  incluse  le  opinioni  espresse
oralmente  o  per  iscritto.  Questa  immunita'  continua  ad  essere
accordata anche dopo il termine del loro incarico. 
    2. I loro atti ufficiali e documenti sono inviolabili. 
    3. Nessuno Stato parte e' obbligato a estendere le  immunita'  di
cui ai paragrafi 1 e 2 ai  propri  cittadini  o  a  coloro  i  quali,
all'atto di assumere le proprie funzioni presso il Tribunale, fossero
stabilmente residenti in quello Stato.