(Allegato-art. 7)
                             Articolo 7. 
 
 
                          Esenzioni fiscali 
 
    1. Il Tribunale, le sue proprieta' e i suoi beni sono  esenti  da
tutte le imposte dirette. 
    2. Il Tribunale: 
    a. e' esente dalle imposte sul valore aggiunto o  ha  diritto  al
loro rimborso per ogni  acquisto  di  rilevante  importo  di  beni  e
servizi necessari  e  forniti  al  Tribunale  per  le  sue  attivita'
ufficiali, fatte salve le limitazioni  stabilite  dallo  Stato  parte
ospitante; 
    b.  non  e'  invece  esente  dalle  imposte  e  dalle  tasse  che
costituiscono il corrispettivo di servizi pubblici. 
    3. I beni acquistati in regime di esenzione  o  di  rimborso  non
saranno oggetto di atti di vendita  o  di  disposizione  a  qualsiasi
titolo in quello Stato parte ne' in altri  Stati  membri  dell'Unione
europea, se non alle condizioni fissate  dallo  Stato  parte  che  ha
concesso l'esenzione o il rimborso. 
    4. Fatti salvi gli obblighi derivanti per  gli  Stati  parte  dal
diritto  dell'Unione  europea  e   dall'applicazione   di   leggi   e
regolamenti, le condizioni e  le  procedure  sono  determinate  dalle
competenti autorita' fiscali di ciascuno Stato parte.