(Allegato-art. 9)
                             Articolo 9. 
 
 
         Privilegi e immunita' dei giudici e del cancelliere 
 
    1. I privilegi e  le  immunita'  dei  giudici  sono  disciplinati
dall'Articolo 8 dello Statuto e, attraverso il riferimento  contenuto
nell'articolo 8 dello Statuto, dal  Protocollo  sui  privilegi  e  le
immunita' dell'Unione europea. 
    2. L'Articolo 8 dello Statuto ed il Protocollo sui privilegi e le
immunita' dell'Unione europea si applicano al cancelliere. 
    3. Quando applicati secondo i paragrafi 1 e 2, solo gli  articoli
da  11(b-e)  a  14  del  Protocollo  sui  privilegi  e  le  immunita'
dell'Unione europea devono essere applicati per analogia, adattandoli
alle specifiche  caratteristiche  del  Tribunale.  Cio'  implica,  in
particolare, che i giudici e il cancelliere: 
    a. sono soggetti, a  vantaggio  del  Tribunale,  ad  una  imposta
interna su salari, stipendi ed emolumenti pagati dal Tribunale; 
    b. sono esenti, dalla data di applicazione  dell'imposta  interna
di cui alla lettera (a), dalla tassazione nazionale sui  salari,  gli
stipendi e gli emolumenti  percepiti  dal  Tribunale,  ma  non  sulle
pensioni e sulle rendite pagate dal Tribunale; 
    c. sono esenti, dalla data in cui i giudici e il cancelliere sono
soggetti al sistema di previdenza sociale e sanitario  istituito  dal
Tribunale, per i servizi resi  al  Tribunale  medesimo,  da  tutti  i
contributi obbligatori ai sistemi di previdenza  sociale  e  sanitari
nazionali.