Articolo 9. Privilegi e immunita' dei giudici e del cancelliere 1. I privilegi e le immunita' dei giudici sono disciplinati dall'Articolo 8 dello Statuto e, attraverso il riferimento contenuto nell'articolo 8 dello Statuto, dal Protocollo sui privilegi e le immunita' dell'Unione europea. 2. L'Articolo 8 dello Statuto ed il Protocollo sui privilegi e le immunita' dell'Unione europea si applicano al cancelliere. 3. Quando applicati secondo i paragrafi 1 e 2, solo gli articoli da 11(b-e) a 14 del Protocollo sui privilegi e le immunita' dell'Unione europea devono essere applicati per analogia, adattandoli alle specifiche caratteristiche del Tribunale. Cio' implica, in particolare, che i giudici e il cancelliere: a. sono soggetti, a vantaggio del Tribunale, ad una imposta interna su salari, stipendi ed emolumenti pagati dal Tribunale; b. sono esenti, dalla data di applicazione dell'imposta interna di cui alla lettera (a), dalla tassazione nazionale sui salari, gli stipendi e gli emolumenti percepiti dal Tribunale, ma non sulle pensioni e sulle rendite pagate dal Tribunale; c. sono esenti, dalla data in cui i giudici e il cancelliere sono soggetti al sistema di previdenza sociale e sanitario istituito dal Tribunale, per i servizi resi al Tribunale medesimo, da tutti i contributi obbligatori ai sistemi di previdenza sociale e sanitari nazionali.