(Statuto)
 
           STATUTO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CASSINO 
                       E DEL LAZIO MERIDIONALE 
 
                              Titolo I 
 
                          PRINCIPI GENERALI 
 
                              Art. I.1. 
 
Denominazione, prerogative e identita' della comunita' universitaria 
 
    1. L'Universita' degli studi di Cassino e del  Lazio  Meridionale
(d'ora in avanti l'Ateneo) e' un'istituzione  universitaria  pubblica
con  sede  legale  in  Cassino,  indipendente  da  ogni  orientamento
ideologico, politico e confessionale, rispettosa del pluralismo delle
opinioni secondo  i  principi  della  Costituzione  della  Repubblica
italiana. 
    2.  L'Ateneo  ha  personalita'  giuridica  di  diritto  pubblico,
capacita' giuridica di diritto pubblico  e  privato,  esercitate  nel
rispetto dei propri fini istituzionali, con esclusione  di  qualsiasi
utile non devoluto ai medesimi fini. 
    3.    L'Ateneo    ha    autonomia    normativa,    organizzativa,
amministrativa, patrimoniale, finanziaria e  contabile  e  ispira  la
propria azione al principio di responsabilita'. 
    4.  La  comunita'  universitaria  e'  composta   da   docenti   e
ricercatori, studenti e personale tecnico-amministrativo. Essa  trova
nel presente Statuto il proprio  riferimento  e  l'espressione  della
propria autonomia e delle proprie responsabilita'. 
 
                              Art. I.2. 
 
                       Finalita' istituzionali 
 
    1. L'Ateneo persegue, nel  rispetto  dei  principi  di  liberta',
responsabilita'  e  sviluppo   sostenibile,   l'elaborazione   e   la
trasmissione delle conoscenze, combinando in modo organico e coerente
ricerca,  didattica  e  terza  missione,  in  vista   del   progresso
scientifico, culturale, civile, sociale ed economico. 
    2. Nell'ambito della didattica, l'Ateneo: 
      a) provvede a tutti i livelli di formazione universitaria e  al
rilascio dei titoli previsti dalla normativa vigente; 
      b) promuove la diffusione e il consolidamento del sistema della
formazione superiore, anche interagendo  e  in  concorso  con  attori
diversi; 
      c) promuove il processo di internazionalizzazione, favorendo la
dimensione internazionale dell'alta formazione; 
      d) sostiene la mobilita' internazionale di studenti e docenti; 
      e) favorisce il proprio inserimento in reti  internazionali  di
didattica e l'attivazione di Corsi di  studio  internazionali  basati
sulla mobilita' strutturata, anche al fine  del  rilascio  di  titoli
doppi, multipli o congiunti; 
      f)  elabora  e  svolge  progetti  di  formazione  continua,  di
formazione professionale, di perfezionamento, di  specializzazione  e
di aggiornamento; 
      g) promuove attivita' di orientamento  pre-universitario  e  di
tutorato; 
      h)  valorizza  il  patrimonio  di   competenze   e   conoscenze
rappresentato  dai  propri   laureati   e   dalle   loro   esperienze
professionali  e  ne  promuove  lo  sviluppo,  anche  attraverso   la
creazione e la tenuta di apposite banche dati; 
      i) promuove la  creazione  di  un'occupazione  qualificata,  in
particolare per i propri laureati e  dipendenti,  anche  mediante  la
sperimentazione di nuove forme di imprenditorialita'. 
    3. Nell'ambito della ricerca, l'Ateneo: 
      a) promuove la ricerca  scientifica  in  tutte  le  sue  forme,
favorendo la trasmissione delle conoscenze e dei risultati raggiunti,
facendo  propri  i  principi  dell'accesso  pieno   e   aperto   alla
letteratura scientifica e promuovendo  la  libera  disseminazione  in
rete dei risultati delle ricerche prodotte  al  suo  interno.  A  tal
fine, l'Ateneo incentiva il deposito di lavori scientifici in accesso
aperto  nel  proprio  archivio  istituzionale,  con  l'obiettivo   di
assicurarne la piu' ampia diffusione  pubblica,  nel  rispetto  delle
leggi concernenti la proprieta' intellettuale, la riservatezza  e  la
protezione dei dati personali; 
      b) contribuisce, attraverso la ricerca, a uno sviluppo  fondato
su principi di coesione sociale, in una logica di apertura, confronto
e collaborazione con gli altri attori sociali; 
      c) assicura lo sviluppo  e  il  coordinamento  di  progetti  di
ricerca a livello nazionale e internazionale; 
      d) valorizza le competenze presenti nell'Ateneo e  le  esigenze
di sostegno  e  qualificazione  della  ricerca  nei  diversi  settori
scientifici e disciplinari. 
    4. Nell'ambito della terza missione, l'Ateneo: 
      a)     contribuisce     con      le      proprie      attivita'
all'internazionalizzazione del territorio in cui opera e  promuove  a
tal  fine  collaborazioni  con  soggetti,  enti   e   organizzazioni,
finalizzate a iniziative internazionali di formazione e di ricerca; 
      b) entra in relazione con il tessuto produttivo e  sociale  del
territorio,  mettendo  a  disposizione  le   proprie   competenze   e
infrastrutture,  al  fine   di   promuoverne   lo   sviluppo   e   la
competitivita'. 
 
                              Art. I.3. 
 
                            Codice etico 
 
    1. L'Ateneo adotta un  proprio  Codice  etico,  che  determina  i
valori  fondamentali  e  le  regole  di  condotta  nell'ambito  della
comunita' universitaria, promuovendo il riconoscimento e il  rispetto
dei  diritti  individuali,  nonche'  l'accettazione   di   doveri   e
responsabilita' nei confronti dell'istituzione di appartenenza. 
    2. Il Codice etico, approvato dal Senato accademico previo parere
favorevole del Consiglio di amministrazione ed  emanato  con  decreto
rettorale,  contiene  norme  volte  a  evitare  qualsiasi  forma   di
discriminazione e di abuso, nonche' a regolare i casi di conflitto di
interessi o di proprieta'  intellettuale  ai  sensi  della  normativa
vigente. 
    3. Le sanzioni per  le  violazioni  del  Codice  etico  sono,  in
relazione alla gravita' della condotta, il richiamo verbale da  parte
del  Rettore,  il  richiamo  scritto,   il   richiamo   scritto   con
pubblicazione sul sito web dell'Ateneo. 
    4. Sulle violazioni del Codice etico, qualora non ricadano  sotto
la competenza del Collegio di disciplina, decide il Senato accademico
su proposta del Rettore. 
    5. Nei casi in cui una condotta integri non solo  una  violazione
del Codice etico, ma  anche  un  illecito  disciplinare,  prevale  la
competenza degli organi deputati ai procedimenti disciplinari. 
 
                              Art. I.4. 
 
                    Interlocutori e partenariati 
 
    1. Per la realizzazione delle  proprie  finalita'  istituzionali,
l'Ateneo interagisce con il Ministero competente  per  l'Universita',
anche mediante accordi di programma finalizzati  all'acquisizione  di
risorse per il  funzionamento  e  la  gestione  del  complesso  delle
attivita'  ordinarie;  lo  sviluppo  dell'edilizia  universitaria   e
l'acquisizione di grandi attrezzature scientifiche; il  finanziamento
di iniziative e  attivita'  specifiche;  l'attuazione  dei  piani  di
sviluppo. 
    2. Il rapporto con le altre Universita' e  con  enti  pubblici  e
soggetti privati e' volto alla  promozione  e  all'organizzazione  di
servizi culturali e  formativi  sul  territorio,  all'attivazione  di
collaborazioni e all'istituzione di strutture per attivita' di comune
interesse. 
    3.  L'Ateneo  fa  parte  della  Conferenza  dei   rettori   delle
universita'  italiane  (CRUI)  e  del  Coordinamento   regionale   di
coordinamento delle Universita' del Lazio (CRUL). Pur rimanendo fermi
i principi dell'autonomia, l'Ateneo partecipa  in  maniera  attiva  e
propositiva a tali organismi. 
    4. L'Ateneo puo' partecipare a societa', consorzi e fondazioni  o
promuoverne  la  costituzione,  purche'  essi  abbiano  carattere  di
strumentalita'  rispetto  alle  sue  finalita'  istituzionali;   puo'
federarsi con una o piu' universita', anche limitatamente  ad  alcuni
settori di attivita' e/o ad alcune strutture, oltre che  con  enti  o
istituzioni operanti nei settori della ricerca, dell'alta  formazione
e dei dottorati di ricerca. 
 
                              Art. I.5. 
 
                         Diritto allo studio 
 
    1.  L'Ateneo  promuove,  nell'ambito  delle  proprie  competenze,
azioni per tutelare e  rendere  effettivo  il  diritto  allo  studio,
miranti   a   garantire   l'equita'   e   l'efficacia   del   sistema
universitario; realizza a tal fine servizi e interventi in proprio  o
sulla base  di  accordi  e  convenzioni  con  gli  enti  territoriali
competenti. 
    2. L'Ateneo adotta le misure utili a rendere effettivo il diritto
degli  studenti  diversamente  abili  a  partecipare  alle  attivita'
didattiche, di ricerca e culturali e a  fruire  dei  servizi  offerti
dall'Ateneo stesso. 
    3. Servizi e interventi per il  diritto  allo  studio,  destinati
anche   allo   sviluppo   della   mobilita'   internazionale,    sono
prioritariamente destinati, su base selettiva, agli studenti capaci e
meritevoli, in particolare se privi di mezzi. 
    4. L'Ateneo puo' istituire borse di studio e sussidi  finalizzati
a sostenere i propri studenti capaci e meritevoli; favorisce tirocini
pratici, periodi di studio e tesi svolte all'estero. 
    5. Le tasse e i contributi per la frequenza dei Corsi  di  studio
sono determinati tenendo conto sia della  condizione  economica,  sia
del merito degli studenti. 
    6. L'Ateneo attiva, sulla base di apposito regolamento, forme  di
collaborazione degli studenti alle attivita' connesse ai  servizi  di
supporto alla didattica e al diritto allo studio. 
    7. L'Ateneo favorisce, anche con sostegno finanziario,  attivita'
formative autogestite dagli studenti nei settori della cultura, degli
scambi culturali, dello sport, purche' abbiano stretta  coerenza  con
le finalita' proprie della formazione. 
 
                              Art. I.6. 
 
              Finanziamento, programmazione e sviluppo 
 
    1. Le fonti di finanziamento dell'Ateneo  sono  costituite  dalle
assegnazioni ordinarie dello Stato, dai trasferimenti  statali  e  di
altri enti pubblici e privati, dalle tasse  e  dai  contributi  degli
iscritti ai Corsi di studio, dai proventi derivanti da attivita'  per
conto di terzi e dalla vendita  di  beni  e  servizi,  nonche'  dalle
rendite derivanti dalla gestione del proprio patrimonio, dai  lasciti
e dalle donazioni. 
    2. L'utilizzo delle risorse finanziarie e materiali e'  destinato
esclusivamente sviluppo delle finalita'  che  l'Ateneo  persegue.  Il
metodo della programmazione  e'  lo  strumento  fondamentale  per  il
conseguimento degli obiettivi, avendo come riferimento  obbligato  la
piena sostenibilita'  finanziaria.  Le  modalita'  di  impiego  delle
risorse e la strategia  di  sviluppo  sottesa  sono  condivise  dalla
comunita' universitaria attraverso gli organi dell'Ateneo e  mediante
forme e canali di comunicazione trasparenti e comprensibili. 
 
                              Titolo II 
 
             ORGANI DI GOVERNO E DI GESTIONE DELL'ATENEO 
 
                             Art. II.1. 
 
              Organi di governo e gestione dell'Ateneo 
 
    1. Sono organi di governo e di gestione dell'Ateneo: 
      a) il Rettore; 
      b) il Senato accademico; 
      c) il Consiglio di amministrazione; 
      d) il Nucleo di valutazione; 
      e) il Direttore generale; 
      f) il Collegio dei revisori dei conti. 
 
                             Art. II.2. 
 
                             Il Rettore 
 
    1. Il Rettore: 
      a) assume la legale rappresentanza dell'Ateneo; 
      b) esercita le  funzioni  di  indirizzo,  di  iniziativa  e  di
coordinamento delle attivita' scientifiche e didattiche; 
      c) assume la responsabilita' del perseguimento delle  finalita'
dell'Ateneo secondo criteri di qualita' e nel rispetto  dei  principi
di efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito; 
      d) convoca e presiede il Senato accademico e  il  Consiglio  di
amministrazione,  definendo  l'ordine  del  giorno  delle   riunioni,
promuovendo  e  coordinando,  coadiuvato  dal   Direttore   generale,
l'esecuzione delle rispettive deliberazioni; 
      e) propone al Consiglio  di  amministrazione  il  documento  di
programmazione triennale  di  Ateneo,  predisposto,  nelle  modalita'
previste dal presente Statuto, in ottemperanza alla normativa vigente
e in coerenza con  le  linee  generali  di  indirizzo  del  Ministero
competente; 
      f) propone al  Consiglio  di  amministrazione  il  bilancio  di
previsione annuale e triennale, almeno venti giorni prima del termine
di approvazione; 
      g) propone al Consiglio di amministrazione il conto consuntivo,
almeno venti giorni prima del termine di approvazione; 
      h) propone al Consiglio  di  amministrazione,  all'esito  della
procedura di cui al presente Statuto,  il  nominativo  della  persona
alla quale attribuire la funzione di Direttore generale; 
      i) emana lo Statuto e i regolamenti dell'Ateneo; 
      j) assume, in caso di necessita'  e  indifferibile  urgenza,  i
necessari   provvedimenti   di   competenza    del    Consiglio    di
amministrazione e del Senato accademico,  sottoponendoli  a  ratifica
nella seduta immediatamente successiva; 
      k)  esercita  la  funzione  di  iniziativa   dei   procedimenti
disciplinari nei confronti dei professori di ruolo e dei ricercatori,
secondo le modalita' previste dal presente Statuto; 
      l) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono  demandate
da norme di legge,  dallo  Statuto  e  dai  regolamenti  dell'Ateneo,
nonche' ogni altra funzione non  espressamente  attribuita  ad  altri
organi dallo Statuto. 
    2. Il mandato del  Rettore  ha  durata  di  sei  anni  e  non  e'
rinnovabile. 
    3. Il Rettore e' eletto fra i  professori  ordinari  in  servizio
presso le universita' statali italiane alla data di  indizione  delle
elezioni.  L'elettorato  passivo  e'  costituito  in   seguito   alla
presentazione di candidature ufficiali corredate dal  curriculum  dei
candidati. Qualora risulti eletto un professore appartenente ad altra
universita',  l'elezione  si  configura   anche   come   chiamata   e
concomitante trasferimento nell'organico dei professori  dell'Ateneo,
fermo restando l'incremento  del  fondo  di  finanziamento  ordinario
dell'Ateneo di una quota consolidata pari alla  somma  di  tutti  gli
oneri stipendiali in godimento presso  la  sede  di  provenienza  del
professore stesso. 
    4. L'elettorato attivo e' costituito da: 
      a) i professori di ruolo e i ricercatori dell'Ateneo; 
      b) i rappresentanti degli studenti dell'Ateneo eletti  in  seno
al Senato accademico, al Consiglio di amministrazione,  al  Consiglio
degli studenti, al Comitato unico di garanzia,  al  Comitato  per  la
promozione delle attivita' sportive e ai Consigli di Dipartimento; 
      c) il personale tecnico e amministrativo a tempo  indeterminato
dell'Ateneo. 
    I voti complessivamente esprimibili dalle componenti  di  cui  ai
punti b) e c) sono ponderati in maniera tale che essi risultino  pari
rispettivamente  al  20%  e  al  15%  di  quelli  esprimibili   dalla
componente a), con arrotondamento all'intero inferiore. 
    5.  Il  Rettore  e'  eletto  a  maggioranza  assoluta  dei   voti
esprimibili nella prima votazione e a maggioranza assoluta  dei  voti
espressi nelle eventuali due votazioni successive; in caso di mancata
elezione si procedera' con il sistema  del  ballottaggio  tra  i  due
candidati che nella terza votazione hanno riportato il maggior numero
di voti. In caso di ballottaggio e' eletto il candidato  che  riporta
il maggior numero di voti; a parita' di voti,  il  piu'  anziano  per
immissione in ruolo; a parita' di immissione in ruolo  e'  eletto  il
piu' giovane. 
    6. Il Rettore e' nominato con decreto del Ministro competente per
l'Universita'. 
    7. Il Rettore nomina, con proprio decreto, un vicario, scelto tra
i professori di ruolo di prima fascia, che lo sostituisce in tutte le
sue funzioni nei casi di impedimento o di assenza. 
    8. Il Rettore puo' delegare proprie funzioni, con  esclusione  di
quelle di cui ai punti da a) a g) comma 1 del presente  articolo,  ad
altri professori di ruolo in qualita' di prorettori. Le deleghe  sono
conferite con  decreto  rettorale  e  sono  revocabili  in  qualsiasi
momento. 
 
                             Art. II.3. 
 
                          Senato accademico 
 
    1. Il Senato: 
      a) coadiuva il  Rettore  nell'elaborazione  della  proposta  di
documento di programmazione triennale  di  Ateneo  da  sottoporre  al
vaglio del Consiglio di amministrazione; 
      b) esprime parere obbligatorio sulla proposta di  documento  di
programmazione triennale di Ateneo all'esito del vaglio del Consiglio
di amministrazione, prima della relativa deliberazione; 
      c) formula proposte al Consiglio di amministrazione ed  esprime
parere obbligatorio preventivo sulle proposte  di  deliberazione  del
Consiglio di amministrazione in materia di istituzione,  attivazione,
modifica o soppressione di Corsi di studio, sedi  e  altre  strutture
organizzative dell'Ateneo; 
    d) delibera, su proposta congiunta del Rettore  e  del  Direttore
generale, il Regolamento generale di Ateneo; 
      e)  delibera,  previo  parere  favorevole  del   Consiglio   di
amministrazione, i regolamenti in materia di didattica e di  ricerca,
compresi quelli relativi ai Dipartimenti; 
      f)  delibera,  previo  parere  favorevole  del   Consiglio   di
amministrazione, il codice etico dell'Ateneo; 
      g) svolge  funzioni  di  coordinamento  e  di  raccordo  tra  i
Dipartimenti; 
      h)  propone  al  corpo  elettorale,  qualora  lo  richieda   la
maggioranza di almeno due terzi dei suoi componenti,  la  mozione  di
sfiducia nei confronti del Rettore, non prima che siano trascorsi due
anni dall'inizio del suo mandato. A detti fini, il  corpo  elettorale
coincide con l'elettorato  attivo  per  l'elezione  del  Rettore.  La
mozione di  sfiducia  nei  confronti  del  Rettore  e'  approvata  se
raccoglie il voto favorevole della maggioranza assoluta degli  aventi
diritto al  voto.  Nel  caso  in  cui  la  mozione  di  sfiducia  sia
approvata, il mandato del Rettore termina e si procede  all'indizione
di nuove elezioni del  Rettore  per  un  nuovo  mandato.  Nelle  more
dell'elezione  del  nuovo  Rettore,  la  reggenza   dell'Ateneo   per
l'ordinaria amministrazione e' affidata al Decano dell'Ateneo; 
      i) esprime al Consiglio di amministrazione parere  obbligatorio
preventivo sul bilancio di previsione annuale e triennale e sul conto
consuntivo dell'Ateneo; 
      j) esprime parere obbligatorio preventivo sulla costituzione  e
sullo scioglimento di Dipartimenti; 
      k) esprime parere obbligatorio al Consiglio di  amministrazione
sulla costituzione di centri di servizio  finalizzati  all'erogazione
di servizi di particolare complessita' e di interesse generale per  i
Dipartimenti e per l'Amministrazione; 
      l) delibera, a maggioranza assoluta  dei  suoi  componenti,  le
modifiche di Statuto,  previo  parere  favorevole  del  Consiglio  di
amministrazione, sentiti i Dipartimenti, nonche', per quanto  di  sua
competenza, il Consiglio degli studenti. 
    2. Il Senato accademico, costituito con decreto del  Rettore,  e'
composto: 
      a) dal Rettore, che lo presiede; 
      b) da 12 professori di ruolo o ricercatori; 
      c) da 2 rappresentanti del personale  tecnico-amministrativo  a
tempo indeterminato; 
      d) da 3 rappresentanti degli studenti. 
    3.  La  componente  di  cui  alla  lettera  b)  del  comma  2  e'
costituita, per un terzo, da  Direttori  di  Dipartimento  e  da  una
restante quota eletta dai professori di ruolo e dai ricercatori. 
    4. L'elezione diretta dei docenti di  cui  alla  lettera  b)  del
comma 2 avviene, da parte dei professori di ruolo e  del  ricercatori
dell'Ateneo,  sulla  base  di  candidature  presentate  con   congruo
anticipo e adeguato sostegno di professori di  ruolo  e  ricercatori,
nelle modalita' stabilite dal Regolamento generale di Ateneo. 
    5. L'elezione della componente di cui alla lettera c) del comma 2
avviene,  da  parte  del  personale  tecnico-amministrativo  a  tempo
indeterminato dell'Ateneo, sulla base di candidature  presentate  con
congruo  anticipo  e  adeguato  sostegno  numerico,  nelle  modalita'
stabilite dal Regolamento generale di Ateneo. In caso di  parita'  di
voti risulta eletto il piu' anziano in  servizio.  In  caso  di  pari
anzianita' di servizio risulta eletto il piu' giovane. 
    6. L'elezione della componente di cui alla lettera d) del comma 2
avviene da parte degli studenti regolarmente  iscritti  ai  corsi  di
laurea, laurea magistrale  (anche  a  ciclo  unico)  e  dottorato  di
ricerca dell'Ateneo, sulla base di candidature presentate con congruo
anticipo e adeguato sostegno numerico, nelle modalita' stabilite  dal
Regolamento generale di Ateneo. Sono titolari dell'elettorato passivo
gli studenti che, alla data di indizione  delle  elezioni,  risultino
regolarmente iscritti, per la prima volta e non oltre il  primo  anno
fuori corso, ai corsi di laurea, laurea  magistrale  (anche  a  ciclo
unico) e dottorato di ricerca dell'Ateneo. 
    7. In caso di parita' dei voti espressi nelle  deliberazioni  del
Senato, prevale la proposta sostenuta dal voto del Rettore. 
    8. Il mandato dei componenti di cui alla lettera b) del comma  2,
Direttori di Dipartimento, coincide con la durata  del  loro  mandato
nella carica di Direttori. 
    9. Il mandato dei componenti di cui alla lettera b) del comma  2,
non Direttori di Dipartimento, ha durata triennale ed e'  rinnovabile
una sola volta. 
    10.    Il    mandato    dei    rappresentanti    del    personale
tecnico-amministrativo ha durata triennale ed e' rinnovabile una sola
volta. 
    11. Il  mandato  dei  rappresentanti  degli  studenti  ha  durata
biennale ed e' rinnovabile una sola volta. 
    12. Nel caso uno dei componenti venga meno, il  nuovo  componente
subentrera' per il periodo rimanente del mandato del  componente  che
e' chiamato a sostituire. 
    13. Alle sedute del Senato accademico partecipano, senza  diritto
di voto,  il  vicario  ed  il  Direttore  generale  con  funzioni  di
segretario. 
    14. Il Senato  accademico  e'  convocato  dal  Rettore  anche  su
richiesta motivata di almeno due terzi dei componenti con diritto  di
voto. 
    15. In caso di assenza o impedimento del Rettore,  il  Senato  e'
convocato e presieduto dal vicario. 
 
                             Art. II.4. 
 
                    Consiglio di amministrazione 
 
    1. Al Consiglio  di  amministrazione  competono  le  funzioni  di
indirizzo   strategico,   di   approvazione   della    programmazione
finanziaria,  annuale  e  triennale,  e  del  personale,  nonche'  di
vigilanza sulla sostenibilita'  finanziaria  di  tutte  le  attivita'
dell'Ateneo. 
    2. Il Consiglio di amministrazione, in particolare: 
      a) adotta, su proposta del Rettore e previo parere  del  Senato
accademico  per  gli  aspetti  di  sua  competenza,  il  bilancio  di
previsione annuale e triennale; 
      b) adotta, su proposta del Rettore e previo parere  del  Senato
accademico per gli aspetti di sua competenza, il conto consuntivo; 
      c) adotta il documento di programmazione triennale  di  Ateneo,
predisposto  nel  rispetto  della  procedura  prevista  dal  presente
Statuto, in ottemperanza alla normativa vigente e in coerenza con  le
linee  generali   di   indirizzo   del   Ministero   competente   per
l'Universita'; 
      d) adotta, su proposta del Direttore generale e  previo  parere
del Senato accademico per  gli  aspetti  di  propria  competenza,  il
Regolamento  di  Ateneo  per  l'amministrazione,  la  finanza  e   la
contabilita'; 
      e) trasmette al Ministero competente  per  l'universita'  e  al
Ministero dell'economia e delle finanze sia il bilancio di previsione
annuale e triennale, sia il conto consuntivo; 
      f) stipula, recede o  risolve,  su  proposta  del  Rettore,  il
contratto di lavoro  a  tempo  determinato  di  diritto  privato  del
Direttore generale, determinandone  il  compenso  in  conformita'  ai
criteri e ai parametri fissati dalla normativa vigente e  definendone
annualmente gli obiettivi; 
      g) delibera, previo parere obbligatorio del Senato  accademico,
in merito alle proposte di attivazione e soppressione  dei  Corsi  di
studio, nonche' alle sedi di svolgimento delle attivita' didattiche e
di ricerca; 
      h) delibera, previo parere obbligatorio del Senato accademico o
su  proposta  dello  stesso,  in  merito  alla  costituzione  e  allo
scioglimento dei Dipartimenti; 
      i) delibera sulle proposte  formulate  dal  Senato  accademico,
entro sessanta giorni dalla loro ricezione; 
      j) esercita la vigilanza sul  corretto  utilizzo  di  tutte  le
risorse dell'Ateneo e sulla conservazione del patrimonio  immobiliare
e mobiliare dell'Ateneo; 
      k) esprime parere obbligatorio sulle modifiche dello Statuto; 
      l)  autorizza  la  sottoscrizione   dei   contratti   e   delle
convenzioni che, in relazione alla materia e/o per la tipologia delle
clausole contrattuali  e/o  con  riferimento  ai  valori  massimi  di
importo, non rientrino nei poteri di stipula dei Dipartimenti o della
Direzione  generale,  ai  sensi  del  Regolamento   di   Ateneo   per
l'amministrazione, la finanza e la contabilita'; 
      m) stabilisce, nel rispetto della normativa vigente, i  criteri
di attribuzione nonche' l'ammontare delle indennita' da corrispondere
per lo svolgimento di funzioni istituzionali; 
      n) adotta, nel rispetto della normativa vigente e del Contratto
collettivo nazionale di lavoro di comparto, deliberazioni sullo stato
giuridico    e    sul    trattamento    economico    del    personale
tecnico-amministrativo, qualora non rientranti nelle  competenze  del
Direttore generale; 
      o) delibera, in composizione  priva  dei  rappresentanti  degli
studenti,  sull'esito  dei  procedimenti  disciplinari  istruiti  dal
Collegio di disciplina nei confronti  di  professori  e  ricercatori,
conformemente al parere vincolante espresso dal Collegio stesso; 
      p) delibera, su proposta del Rettore e del  Senato  accademico,
l'avvio delle procedure concorsuali di reclutamento dei professori di
prima e di seconda fascia e dei ricercatori a tempo  determinato,  le
relative proposte di chiamata formulate da parte dei  Dipartimenti  e
le prese di servizio dei chiamati; 
      q)  delibera,  su  proposta  del  Rettore   e   previo   parere
obbligatorio  del  Senato  accademico,  sulla  costituzione  e  sulle
modalita' di funzionamento di Centri finalizzati a fornire servizi di
particolare complessita' e di interesse generale per l'Ateneo; 
      r) definisce, su  proposta  del  Consiglio  degli  studenti,  i
criteri e le regole generali per la scelta  e  lo  svolgimento  delle
attivita' formative autogestite dagli studenti. 
    3. Il Consiglio di amministrazione, costituito  con  decreto  del
Rettore, e' composto: 
      a) dal Rettore che lo presiede; 
      b) da 5 componenti in rappresentanza del personale di  ruolo  a
tempo  indeterminato  dell'Ateneo,  dei  quali  4   appartenenti   al
personale docente e da questo eletti, e 1 appartenente  al  personale
tecnico-amministrativo e da questo eletto, sulla base di  candidature
presentate con congruo anticipo e adeguato sostegno numerico da parte
dei titolari dell'elettorato passivo,  con  modalita'  stabilite  dal
Regolamento generale di Ateneo; 
      c) da 2 componenti che nei tre  anni  precedenti  l'inizio  del
mandato non abbiano fatto parte dei ruoli dell'Ateneo e  non  abbiano
ricoperto incarichi in partiti o movimenti politici, in  possesso  di
comprovata   competenza   in   campo   gestionale   e   di   adeguata
qualificazione scientifico-culturale. Detti  componenti  sono  scelti
dal Rettore, coadiuvato dal Collegio dei Direttori  di  Dipartimento,
all'interno di una rosa individuata, sulla base di un avviso pubblico
di selezione, da una commissione di  esperti  interni,  nominata  dal
Senato accademico con deliberazione assunta in assenza del Rettore; 
      d) da 2 rappresentanti degli studenti, eletti tra gli  studenti
regolarmente iscritti, per la prima volta e non oltre il  primo  anno
fuori corso, ai corsi di laurea, laurea  magistrale  (anche  a  ciclo
unico)  e  dottorato   di   ricerca   dell'Ateneo,   dagli   studenti
regolarmente  iscritti  ai  corsi  di  laurea,  laurea  magistrale  e
dottorato di ricerca dell'Ateneo. 
    4. Il mandato dei componenti di cui alla lettera b), comma 3  del
presente articolo ha durata triennale  ed  e'  rinnovabile  una  sola
volta. Il mandato dei componenti di cui alla lettera c), comma 3  del
presente articolo ha durata triennale  ed  e'  rinnovabile  una  sola
volta. Il mandato dei componenti di cui alla  lettera  d)  ha  durata
biennale ed e' rinnovabile una sola volta. 
    5. Nel caso in cui  uno  dei  componenti  venga  meno,  il  nuovo
componente subentrera' con un mandato triennale. 
    6. I componenti del Consiglio di amministrazione  sono  eletti  o
designati  nel  rispetto  del  principio  costituzionale  delle  pari
opportunita' tra uomini e donne nell'accesso agli uffici pubblici. 
    7. Alle sedute  del  Consiglio  di  amministrazione  partecipano,
senza diritto di voto, il vicario, il Direttore generale con funzioni
di segretario, e, ai fini della validita' delle deliberazioni, almeno
uno dei componenti del Collegio dei revisori dei conti. 
    8. Il Consiglio di amministrazione e' convocato dal Rettore anche
su richiesta motivata di almeno due terzi dei componenti con  diritto
di voto. 
    9. In caso di assenza o impedimento del Rettore, il Consiglio  di
Amministrazione e' convocato e presieduto dal vicario. 
 
                             Art. II.5. 
 
                        Nucleo di valutazione 
 
    1. L'Ateneo adotta, in coerenza  con  la  normativa  vigente,  un
sistema  di  valutazione  dell'efficienza  e   dell'efficacia   delle
attivita' svolte al fine di verificare  la  corretta  gestione  delle
risorse,  la  produttivita'  della  ricerca   scientifica   e   della
didattica, nonche' l'imparzialita' e il  buon  andamento  dell'azione
amministrativa. 
    2. Il perseguimento dei fini  di  cui  al  comma  precedente  del
presente articolo e' affidato al Nucleo di valutazione. 
    3. Il Nucleo di valutazione opera in  posizione  di  autonomia  e
risponde esclusivamente agli organi di governo dell'ateneo. 
    4. Al Nucleo di valutazione spetta in particolare: 
      a) verificare la qualita' e l'efficacia dell'offerta didattica,
anche sulla base degli indicatori individuati dai Consigli  di  Corso
di studio; 
      b) verificare l'attivita' di ricerca svolta dai Dipartimenti; 
      c) verificare la  congruita'  del  curriculum  scientifico  e/o
professionale dei titolari  dei  contratti  di  insegnamento  di  cui
all'art. 23, comma 1, della legge n. 240/2010; 
      d) svolgere, in raccordo con gli organismi nazionali  preposti,
le  funzioni  previste  dalla  normativa  vigente   in   materia   di
valutazione delle strutture e del personale, al  fine  di  promuovere
nell'Ateneo, in piena autonomia e con modalita' organizzative ad esso
proprie, il merito e il miglioramento delle prestazioni organizzative
e individuali; 
      e)     verificare     il     livello     e     la      qualita'
dell'internazionalizzazione dell'attivita' didattica e di ricerca dei
Dipartimenti, tenendo conto anche dei risultati conseguiti  all'esito
di valutazioni esterne o internazionali. 
    5. Il Nucleo di valutazione, costituito con decreto  del  Rettore
che ne individua anche il presidente, e' costituito da 7  componenti,
dei quali almeno 4 esterni all'Ateneo, cosi' individuati: 
      a)  6  componenti,  scelti  dal  Rettore,  sentito  il   Senato
accademico, tra soggetti con elevata qualificazione professionale  in
materia  di  organizzazione  della  didattica  e  della  ricerca,  di
organizzazione aziendale e valutazione del  rendimento  dei  pubblici
servizi,  di  analisi  e  valutazione   dei   bilanci,   nonche'   di
contabilita' pubblica, di scienza dell'amministrazione e di controllo
di gestione. Il mandato ha durata triennale  ed  e'  rinnovabile  una
sola volta; 
      b) 1 rappresentante degli studenti eletto dal  Consiglio  degli
studenti fra gli studenti regolarmente iscritti, per la prima volta e
non oltre il primo anno fuori corso, ai Corsi  di  studio  triennali,
magistrali (anche a ciclo unico) e di dottorato. Il mandato ha durata
biennale ed e' rinnovabile una sola volta. 
    6. Il curriculum dei componenti del Nucleo di valutazione e' reso
pubblico sul sito internet dell'Ateneo. 
    7. Qualora uno dei componenti venga  meno,  il  nuovo  componente
subentrera' per il periodo rimanente del mandato del  componente  che
e' chiamato a sostituire. 
 
                             Art. II.6. 
 
                         Direttore generale 
 
    1. Il  Direttore  generale  e'  responsabile,  sulla  base  degli
indirizzi strategici forniti dal Consiglio di amministrazione,  della
complessiva gestione e  organizzazione  dei  servizi,  delle  risorse
strumentali, del personale tecnico-amministrativo e della corretta  e
trasparente amministrazione dell'Ateneo. 
    2. In particolare il Direttore generale: 
      a)  svolge  le  attivita'  di  organizzazione  e  gestione  del
personale tecnico-amministrativo e di gestione dei rapporti sindacali
e di lavoro; 
      b) formula proposte ed esprime pareri agli  organi  di  governo
dell'Ateneo nelle materie di sua competenza; 
      c) propone agli  organi  competenti  le  risorse  e  i  profili
professionali necessari allo svolgimento delle  funzioni  dell'Ateneo
anche al fine dell'elaborazione e dell'attuazione  del  documento  di
programmazione triennale; 
      d) presenta annualmente al  Consiglio  di  amministrazione  una
relazione sull'attivita' svolta e sui  risultati  raggiunti  rispetto
agli obiettivi assegnati; 
      e)   provvede   alla   gestione   finanziaria,    tecnica    ed
amministrativa, adottando i relativi atti anche di rilevanza esterna,
salvo quelli delegati ai dirigenti, esercitando i poteri di  spesa  e
quelli  di  acquisizione  delle  entrate  rientranti  nella   propria
competenza; 
      f) adotta gli atti relativi all'organizzazione degli uffici; 
      g) predispone per il Rettore, sulla base  della  programmazione
finanziaria  e  del  riparto  anche  pluriennale  delle  risorse,  il
bilancio di previsione, il conto consuntivo e le  relative  relazioni
tecniche; 
      h) definisce, in coerenza con gli indirizzi strategici  dettati
dal Consiglio di amministrazione, gli obiettivi che i dirigenti  e  i
funzionari apicali devono perseguire, attribuendo le  risorse  umane,
finanziarie e materiali necessarie; 
      i)  attribuisce  ai  dirigenti  e  ai  funzionari  apicali  gli
incarichi e le responsabilita' di specifici progetti e gestioni; 
      j)  coordina  e  controlla  l'attivita'  dei  dirigenti  e  dei
responsabili  dei  procedimenti  amministrativi,  anche  con   potere
sostitutivo  in  caso  di  inerzia,  e   propone,   ove   necessario,
l'adozione,  nei  confronti  dei  dirigenti,  delle  misure  previste
dall'art. 21, decreto legislativo n. 165/2001; 
      k) promuove, direttamente o su proposta  dei  dirigenti  o  dei
funzionari apicali preposti, qualora  ne  ricorrano  gli  estremi  ai
sensi   della   normativa   vigente,   l'apertura   di   procedimenti
disciplinari nei confronti del personale tecnico-amministrativo; 
      l) definisce misure idonee a  garantire  la  trasparenza  della
gestione, a prevenire e contrastare i  fenomeni  di  corruzione  e  a
controllare il rispetto delle misure stesse da parte dei dipendenti; 
      m) provvede al monitoraggio  delle  attivita'  a  piu'  elevato
rischio di corruzione svolte  nell'Ateneo,  disponendo  la  rotazione
periodica del personale ad esse addetto; 
      n)  decide  sui  ricorsi  gerarchici  contro  gli  atti   e   i
provvedimenti amministrativi  non  definitivi  dei  dirigenti  e  dei
funzionari apicali; 
      o) propone al Consiglio di amministrazione la  resistenza  alle
liti o la soluzione conciliativa delle stesse. 
    3. La funzione di Direttore generale e' attribuita dal  Consiglio
di  amministrazione,  sentito  il  Senato  accademico,  su   proposta
presentata dal Rettore, coadiuvato  dal  Collegio  dei  Direttori  di
Dipartimento, all'esito  di  una  procedura  di  selezione  pubblica,
mediante sottoscrizione di un contratto di diritto privato di  durata
triennale, rinnovabile. 
    4. La funzione di Direttore generale e' attribuita a  persona  di
comprovata esperienza pluriennale  in  attivita'  dirigenziali  e  in
possesso di idonea qualificazione professionale.  Qualora  l'incarico
sia conferito ad un dipendente pubblico, questi  deve  collocarsi  in
aspettativa senza assegni per la durata del contratto. 
    5.  Al  Direttore  generale  spetta  il   trattamento   economico
determinato  dal  Consiglio  di  amministrazione  in  conformita'  ai
criteri e ai parametri fissati dalla normativa vigente. 
    6. Il Direttore generale puo' nominare un  vicario,  scegliendolo
tra i dirigenti in servizio presso l'Ateneo, che  lo  sostituisce  in
tutte le sue funzioni nei  casi  di  impedimento  o  di  assenza.  Il
vicario decade alla cessazione del Direttore generale  dalle  proprie
funzioni. 
 
                             Art. II.7. 
 
                   Collegio dei revisori dei conti 
 
    1. Il Collegio dei revisori dei conti e' l'organo indipendente di
controllo interno sulla regolarita'  della  gestione  amministrativa,
finanziaria e contabile dell'Ateneo. 
    2. Le modalita' di funzionamento del Collegio sono stabilite  dal
Regolamento  di  Ateneo  per  l'amministrazione,  la  finanza  e   la
contabilita'. 
    3. Il Collegio dei revisori dei conti, costituito con decreto del
Rettore, consiste di 3 componenti  effettivi  e  2  supplenti,  cosi'
individuati: 
      a) un componente effettivo, con funzioni di presidente,  scelto
dal Rettore sentito il Consiglio di amministrazione, tra i magistrati
amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato; 
      b) un  componente  effettivo  e  uno  supplente  designati  dal
Ministero competente per l'economia e le finanze; 
      c) un  componente  effettivo  e  uno  supplente  designati  dal
Ministero competente per l'Universita'. 
    4. Almeno due dei componenti effettivi del Collegio devono essere
iscritti al Registro dei revisori contabili. 
    5. In nessun caso i componenti  del  Collegio  dei  revisori  dei
conti posso essere dipendenti dell'Ateneo. 
    6. Il mandato di tutti i componenti ha  durata  triennale  ed  e'
rinnovabile una sola volta. Qualora uno dei componenti venga meno, il
nuovo componente subentrera' per il periodo rimanente del mandato del
componente che e' chiamato a sostituire. 
    7. I componenti del Collegio dei  revisori  dei  conti  assistono
senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di amministrazione. 
 
                             Titolo III 
 
                      ALTRI ORGANI DELL'ATENEO 
 
                             Art. III.1. 
 
                     Il Consiglio degli studenti 
 
    1. Il Consiglio degli studenti e' l'organo di rappresentanza  del
corpo studentesco a livello di Ateneo. Esso promuove  e  coordina  in
maniera autonoma la partecipazione degli studenti  all'organizzazione
universitaria e  svolge  funzioni  consultive  verso  gli  organi  di
governo dell'Ateneo ai sensi di quanto previsto dal presente  Statuto
e  dai  regolamenti,  nonche'   funzioni   propositive   su   materie
riguardanti  in  modo  esclusivo  o  prevalente   l'interesse   degli
studenti. Alle proposte avanzate dal  Consiglio  degli  studenti  gli
organi di governo sono tenuti  a  rispondere  con  delibere  motivate
entro 90 giorni. 
    2. Il Consiglio degli studenti: 
      a) formula al Senato accademico proposte, ivi  comprese  quelle
per l'effettuazione di indagini conoscitive e di verifica, in materia
di ordinamenti didattici, organizzazione delle attivita' didattiche e
dei servizi didattici complementari, di orientamento, di tutorato, di
diritto allo studio, di avviamento al lavoro; 
      b) propone al Consiglio  di  amministrazione  i  criteri  e  le
regole generali per  la  scelta  e  lo  svolgimento  delle  attivita'
formative autogestite dagli studenti nei settori della cultura, degli
scambi culturali, dello sport e del tempo libero, fatte salve  quelle
disciplinate da apposite disposizioni legislative in materia; 
      c)  delibera,  nell'ambito  degli  stanziamenti   di   bilancio
disponibili, lo svolgimento delle attivita' di cui al  punto  b)  del
presente comma; 
      d) esprime parere sulle tasse e sui contributi  universitari  e
sugli interventi di attuazione del diritto allo studio; 
      e) esprime parere, per quanto di propria competenza, in  merito
ai regolamenti di Ateneo; 
      f) formula agli organi competenti proposte per  la  valutazione
della didattica da parte degli studenti; 
      g) promuove e gestisce i rapporti  nazionali  e  internazionali
con le rappresentanze studentesche degli altri atenei. 
    3. Il  Consiglio  degli  studenti,  costituito  con  decreto  del
Rettore, e' composto: 
      a) da 1 rappresentante degli studenti per ciascun  Dipartimento
dell'Ateneo eletto  dai  rappresentanti  degli  studenti  eletti  nel
Consiglio di Dipartimento fra gli studenti regolarmente iscritti  per
la prima volta e non oltre il primo anno  fuori  corso  ai  corsi  di
laurea, laurea magistrale  (anche  a  ciclo  unico)  e  dottorato  di
ricerca dell'Ateneo; 
      b) da 12 studenti eletti dagli studenti  regolarmente  iscritti
ai corsi di  laurea,  laurea  magistrale  (anche  a  ciclo  unico)  e
dottorato di  ricerca  dell'Ateneo,  fra  gli  studenti  regolarmente
iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso  ai
medesimi corsi. 
    4. Un componente del Consiglio decade automaticamente in caso di: 
      a) conseguimento della laurea triennale senza iscrizione  entro
tre mesi a un corso di laurea magistrale dell'Ateneo; 
      b) conseguimento della laurea magistrale senza iscrizione entro
tre mesi a un Corso di dottorato dell'Ateneo; 
      c) conseguimento del titolo di dottore di ricerca; 
      d) abbandono degli studi. 
    5. Qualora uno dei componenti venga  meno,  il  nuovo  componente
sara' eletto per il periodo rimanente del mandato del componente  che
e' chiamato a sostituire. 
    6. Il Consiglio elegge nel proprio ambito il presidente,  che  lo
rappresenta  a  tutti  gli  effetti,  lo  convoca  e  ne  esegue   le
deliberazioni. 
    7. Le modalita' di funzionamento  del  Consiglio  degli  studenti
sono disciplinate da apposito regolamento. 
 
                             Art. III.2. 
 
                      Il Garante degli studenti 
 
    1. Il Garante degli studenti costituisce il loro riferimento  per
quanto concerne il rispetto della normativa che li riguarda. 
    2. Il Garante degli studenti e' persona di notoria  imparzialita'
ed indipendenza di giudizio, estranea ai ruoli dell'Ateneo e che  non
intrattenga, con riferimento alle tematiche proprie  della  posizione
ricoperta, rapporti con l'Ateneo. 
    3. Il Garante e' nominato dal Senato accademico su  proposta  del
Rettore, tra persone che diano garanzia di  competenze  giuridiche  e
amministrative e di conoscenza dell'organizzazione universitaria. 
    4. Il Garante presenta al Senato accademico una relazione annuale
sull'attivita' svolta. 
    5. In particolare il Garante degli studenti: 
      a. esamina gli eventuali  esposti  che  gli  siano  rivolti  da
singoli rispetto ad atti e comportamenti, anche omissivi, di  organi,
strutture, uffici o  singoli  componenti  dell'Universita',  ritenuti
violazioni della normativa vigente o in particolare del Codice etico; 
      b.  tutela  la  parte  lesa  da  ogni  ritorsione,   attraverso
un'adeguata istruttoria, operando, qualora ne ravvisi l'opportunita',
per dirimere la questione  ovvero  trasmettendo  le  sue  conclusioni
all'organo competente, con  l'obbligo  di  comunicare  in  ogni  caso
l'esito al denunciante; 
      c. vigila sulla corretta applicazione della disciplina relativa
alla  didattica,  al  diritto  allo  studio  e  alla  carriera  degli
studenti, secondo quanto previsto  dalla  normativa  nazionale  e  di
Ateneo vigente; 
      d.  vigila,  su  istanza  degli  studenti,  affinche'   vengano
adottate  le  necessarie  misure  a   tutela   della   rappresentanza
studentesca negli organi  accademici,  compresa  la  possibilita'  di
accesso, nel rispetto della vigente normativa, ai dati necessari  per
l'esplicazione dei compiti ad essa attribuiti. 
    6. L'Amministrazione assicura al Garante degli studenti  adeguate
forme di supporto per lo svolgimento della sua attivita'. 
    7. Gli  organi  dell'Ateneo  e  gli  uffici  dell'Amministrazione
universitaria collaborano con il Garante degli  studenti  fornendogli
le informazioni e gli atti o documenti che egli  ritenga  utili  allo
svolgimento dei propri compiti, senza che gli possa esser opposto  il
segreto d'ufficio, ferma restando la responsabilita' del Garante  per
il loro corretto uso, nel rispetto degli obblighi di  riservatezza  e
delle norme sulla privacy in vigore. 
    8. La durata nella carica, i compiti specifici, le  modalita'  di
funzionamento e l'eventuale remunerazione del Garante degli  studenti
sono definiti da un apposito Regolamento, adottato dal  Consiglio  di
amministrazione, previo parere  del  Senato  accademico,  sentito  il
Consiglio degli studenti. 
 
                             Art. III.3. 
 
                      Il Collegio di disciplina 
 
    1. Il Collegio di disciplina e' l'organo competente a svolgere la
fase istruttoria dei  procedimenti  disciplinari  nei  confronti  dei
professori  e  dei  ricercatori  e  ad  esprimere  in  merito  parere
conclusivo, ai  sensi  dell'art.  10  della  legge  n.  240/2010.  Il
collegio, nominato con decreto del Rettore, e' composto da: 
      a) 3 professori scelti dal Senato accademico,  in  composizione
ristretta alla sola componente docente, fra  i  professori  di  prima
fascia di ruolo dell'Ateneo; 
      b) 3 professori scelti dal Senato accademico,  in  composizione
ristretta al solo personale docente,  fra  i  professori  di  seconda
fascia di ruolo dell'Ateneo; 
      c) 3 ricercatori scelti dal Senato accademico, in  composizione
ristretta al solo  personale  docente,  fra  i  ricercatori  a  tempo
indeterminato di ruolo dell'Ateneo. 
    2. Il Collegio opera, nel rispetto del  contraddittorio,  secondo
il principio del giudizio fra pari. In particolare: 
      a)  qualora  sia  sottoposto  a  procedimento  disciplinare  un
professore  di  prima  fascia,  il  Collegio  opera  in  composizione
ristretta alla sola componente di cui alla lettera a),  comma  1  del
presente articolo; 
      b)  qualora  sia  sottoposto  a  procedimento  disciplinare  un
professore di seconda  fascia,  il  Collegio  opera  in  composizione
ristretta alle sole componenti di cui alle lettere a),  b),  comma  1
del presente articolo; 
      c)  qualora  sia  sottoposto  a  procedimento  disciplinare  un
ricercatore, il Collegio opera in  composizione  estesa  a  tutte  le
componenti di cui al comma 2 del presente articolo. 
    3. Le modalita' di funzionamento del Collegio di disciplina  sono
dettate da apposito regolamento. 
    4. Il mandato dei componenti del Collegio di  disciplina  dura  3
anni ed e' consecutivamente rinnovabile una sola volta. 
    5. La partecipazione al Collegio di disciplina non da' luogo alla
corresponsione di compensi, emolumenti, indennita' o rimborsi spese. 
    6. Il Rettore, per ogni fatto che possa dar luogo all'irrogazione
di una  sanzione  piu'  grave  della  censura,  tra  quelle  previste
dall'art. 87, regio decreto n.  192/1933,  entro  trenta  giorni  dal
momento della conoscenza dei fatti, trasmette gli atti al Collegio di
disciplina, formulando motivata proposta. Resta ferma  la  competenza
del Rettore in merito alla cognizione di fatti che possano dar  luogo
all'irrogazione della censura. 
    7. Il Collegio  di  disciplina,  udito  il  Rettore,  nonche'  il
professore o il ricercatore sottoposto a  procedimento  disciplinare,
eventualmente assistito da un  difensore  di  fiducia,  entro  trenta
giorni  esprime  parere  sulla  proposta  avanzata  dal  Rettore   in
relazione sia alla rilevanza dei fatti sul piano disciplinare, sia al
tipo di sanzione da irrogare, trasmettendo gli atti al  Consiglio  di
amministrazione per l'assunzione delle conseguenti deliberazioni. 
    8. Il termine di cui al comma precedente e' sospeso, per non piu'
di due volte e per un periodo non  superiore  a  sessanta  giorni  in
relazione a ciascuna sospensione, ove il Collegio  ritenga  di  dover
acquisire  ulteriori  atti,  documenti  o  testimonianze  per  motivi
istruttori. 
    9. Entro trenta giorni dalla ricezione del parere,  il  Consiglio
di amministrazione,  in  composizione  ristretta  al  solo  personale
docente  e  ricercatore,  infligge  la   sanzione,   ovvero   dispone
l'archiviazione del procedimento, conformemente al parere  vincolante
espresso dal Collegio di disciplina. 
    10.  Qualora  la  decisione  di  cui  al  comma  precedente   non
intervenga  entra  il  termine  ivi  previsto,  il  procedimento   si
estingue. 
    11. I termini di cui ai commi precedenti sono sospesi  fino  alla
ricostituzione del Collegio di disciplina  ovvero  del  Consiglio  di
amministrazione, nel  caso  in  cui  siano  in  corso  le  operazioni
preordinate alla formazione  degli  stessi,  che  ne  impediscono  il
regolare funzionamento. 
 
                             Art. III.4. 
 
Comitato  unico  di   garanzia   per   le   pari   opportunita',   la
valorizzazione  del   benessere   di   chi   lavora   e   contro   le
                           discriminazioni 
 
    1. Il Comitato unico di garanzia per  le  pari  opportunita',  la
valorizzazione  del   benessere   di   chi   lavora   e   contro   le
discriminazioni (di  seguito  Comitato),  esercita,  ai  sensi  della
legislazione vigente, compiti propositivi, consultivi,  di  verifica,
di conciliazione, in linea con le direttive adottate dalla Presidenza
del  Consiglio   dei   ministri.   Il   Comitato   opera   in   vista
dell'ottimizzazione   della   produttivita'   del   lavoro   e    del
miglioramento  dell'efficienza  delle  prestazioni,  collegate   alla
garanzia di un ambiente di lavoro  caratterizzato  dal  rispetto  dei
principi di pari opportunita' e  di  benessere  organizzativo  e  dal
contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza fisica,
psichica o morale nei confronti dei lavoratori. 
    2. Il Comitato, costituito con decreto del Rettore,  e'  composto
da: 
      a) 1 componente effettivo e uno supplente designato da ciascuna
delle  organizzazioni  sindacali  partecipanti  alla   contrattazione
decentrata di Ateneo, nell'ambito del personale di ruolo dell'Ateneo.
Il valore assoluto della differenza fra componenti di genere  diverso
deve essere non maggiore di uno; 
      b) un numero di componenti effettivi e supplenti pari a  quello
di cui al precedente punto a), designati dal Rettore nell'ambito  del
personale di ruolo dell'Ateneo, sentito il  Senato  accademico  e  il
Direttore generale, previa  valutazione  dei  curricula  pervenuti  a
seguito di una procedura di interpello rivolta a tutto il  personale.
Sia per i componenti effettivi che per  quelli  supplenti  il  valore
assoluto della differenza  fra  componenti  di  genere  diverso  deve
essere non maggiore di uno; 
      c) 2 rappresentanti degli studenti, uno di genere  femminile  e
uno di genere maschile, designati dal Consiglio degli studenti. 
    Deve comunque  essere  assicurata,  nel  complesso,  la  presenza
paritaria nell'organo di entrambi i generi. 
    3. Il Comitato elegge al proprio interno il Presidente. 
    4. I compiti e le modalita' di funzionamento  del  Comitato  sono
definite da apposito regolamento. 
 
                             Art. III.5. 
 
               Comitato per la promozione dello sport 
 
    1. Il Comitato per la promozione dello  sport  (d'ora  in  avanti
Comitato), costituito a norma della legge n.  394/1977,  promuove  la
pratica, la diffusione e il potenziamento  dell'educazione  fisica  e
dell'attivita'  sportiva  di  tutti  gli  studenti  e  del  personale
dell'Universita'. 
    2. Il Comitato, in particolare: 
      a. predispone, ai sensi della vigente  normativa,  i  programmi
annuali di sviluppo delle attivita' motorie e sportive in  Ateneo,  e
ne sovraintende l'applicazione; 
      b. cura gli indirizzi di gestione degli impianti destinati allo
svolgimento  delle  attivita'  motorie  e  sportive  e  ne  favorisce
l'utilizzo da parte degli studenti e del personale dell'Ateneo; 
      c. verifica le modalita' di utilizzo dei fondi  destinati  alle
attivita' sportive universitarie resi disponibili  annualmente  dalla
vigente  normativa   e   dalle   deliberazioni   del   Consiglio   di
amministrazione. 
    3. Il Comitato e' composto, come da normativa vigente: 
      a. dal Rettore o un suo delegato, che lo presiede; 
      b. dal Direttore generale o  un  suo  delegato,  che  funge  da
segretario; 
      c.  da  2  rappresentanti   designati   dagli   enti   sportivi
universitari legalmente riconosciuti  (CUSI  -  Centro  universitario
sportivo italiano), rinnovabili ogni due anni; 
      d. da due rappresentanti degli studenti  eletti  dal  Consiglio
degli studenti fra gli studenti  regolarmente  iscritti  a  Corsi  di
studio dell'Ateneo, per la prima volta e  non  oltre  il  primo  anno
fuori corso, il cui mandato ha durata biennale ed e' rinnovabile  una
sola volta. 
    4. Le modalita' di funzionamento del Comitato  sono  disciplinate
dal Regolamento generale di Ateneo. 
 
                             Art. III.6. 
 
                       Presidio della Qualita' 
 
    1. Il Presidio della  Qualita'  (d'ora  in  avanti  Presidio)  e'
l'organo che sovrintende all'efficace attuazione delle  politiche  di
Ateneo per la qualita', attraverso  il  monitoraggio  costante  delle
attivita' e degli indicatori  e  la  raccolta  e  la  gestione  delle
informazioni, nell'ambito della  didattica,  della  ricerca  e  della
terza missione. 
    2. Il Presidio e' responsabile dell'Assicurazione della  Qualita'
(AQ) dell'Ateneo. Il Presidio, in particolare: 
      a)  promuove  la  diffusione  della  cultura   della   qualita'
nell'Ateneo; 
      b) supporta gli organi di governo dell'Ateneo, fornendo dati  e
informazioni,  sulle  politiche  inerenti  il   miglioramento   della
qualita' delle attivita' formative e di ricerca; 
      c) funge da  raccordo  fra  le  strutture  nelle  attivita'  di
monitoraggio della qualita' della didattica, della  ricerca  e  della
terza missione; raccoglie e gestisce l'insieme dei dati derivanti dal
monitoraggio degli  indicatori,  sia  qualitativi  che  quantitativi,
curandone l'opportuna diffusione all'interno dell'Ateneo; 
      d)  assicura  il  corretto  e  continuo  flusso  informativo  e
documentale tra gli attori del sistema di AQ di Ateneo; 
      e) cura i rapporti con eventuali valutatori esterni. 
    2.   Il   Presidio   e'   composto   da   personale   docente   e
tecnico-amministrativo in grado di garantire le competenze necessarie
a soddisfare le  finalita'  dell'AQ  dell'Ateneo.  I  componenti  del
Presidio sono nominati con decreto  del  Rettore,  che  ne  individua
anche il Presidente, il quale non puo' essere membro  del  Nucleo  di
valutazione  o  Presidente  di  Corso  di  studio.  Il  mandato   dei
componenti ha durata triennale ed e' rinnovabile per una sola volta. 
 
                              Titolo IV 
 
                 STRUTTURE DI RICERCA E DI DIDATTICA 
 
                             Art. IV.1. 
 
                           I Dipartimenti 
 
    1. I Dipartimenti sono le  strutture  organizzative  dell'Ateneo,
dotate di autonomia amministrativa e gestionale  nei  limiti  fissati
dal Regolamento di Ateneo per  l'amministrazione,  la  finanza  e  la
contabilita', alle quali sono attribuite le  funzioni  e  le  risorse
umane e finanziarie,  compatibilmente  con  il  Bilancio  di  Ateneo,
necessarie allo  svolgimento  e  al  sostegno  della  ricerca,  delle
attivita' didattiche e  formative  nonche'  delle  attivita'  rivolte
all'esterno ad esse correlate o accessorie, con riferimento a settori
scientifico   disciplinari   omogenei   e/o   sinergici   sul   piano
disciplinare e/o interdisciplinare. 
    2. Ciascun Dipartimento assume la responsabilita' delle  funzioni
inerenti lo svolgimento delle attivita' didattiche  e  formative  dei
Corsi di studio in esso incardinati. 
    3.  Ciascun  professore  di  ruolo  e   ricercatore   dell'Ateneo
afferisce a un Dipartimento. Il Dipartimento di  afferenza  coincide,
di norma, con quello che ha formulato  la  proposta  di  avvio  della
procedura di selezione. Ciascun dottorando, titolare  di  assegno  di
ricerca  e  di  borse  di  studio  afferisce,  funzionalmente,  a  un
Dipartimento.  Al  singolo  Dipartimento   afferisce,   inoltre,   il
personale tecnico-amministrativo ad esso assegnato. 
    4. Al fine di costituire un  nuovo  Dipartimento,  un  numero  di
professori  di  ruolo  e  di  ricercatori   a   tempo   indeterminato
dell'Ateneo, almeno pari a quello minimo  richiesto  dalle  norme  di
legge  vigenti,   formula   al   Senato   accademico   una   proposta
adeguatamente motivata  dal  punto  di  vista  della  ricerca,  della
didattica  nonche'  delle  attivita'  rivolte  all'esterno  ad   esse
correlate o accessorie. Il Senato accademico  trasmette  la  proposta
corredata dal proprio parere  al  Consiglio  di  amministrazione.  Il
Consiglio di  amministrazione,  sentito  il  Nucleo  di  valutazione,
delibera sulla proposta di costituzione  entro  tre  mesi  dalla  sua
ricezione. 
    5. Nel caso in cui il  numero  di  afferenti  a  un  Dipartimento
scenda al di sotto del limite fissato dalle norme di  legge  vigenti,
il Senato accademico, qualora non ritenga che ricorrano le condizioni
per poter reintegrare il numero minimo di afferenti nell'ambito della
prima programmazione triennale utile, acquisito il parere del  Nucleo
di  valutazione,  propone  al   Consiglio   di   amministrazione   lo
scioglimento  del  Dipartimento  in  questione.   Il   Consiglio   di
Amministrazione  delibera  entro  tre  mesi  dalla  ricezione   della
proposta di scioglimento. 
    6. In caso di scioglimento di un Dipartimento, i  suoi  afferenti
presentano al Consiglio di amministrazione richiesta di  afferenza  a
uno  degli  altri   Dipartimenti   dell'Ateneo.   Il   Consiglio   di
amministrazione delibera in merito all'assegnazione  ai  Dipartimenti
esistenti di tutti gli  afferenti  al  Dipartimento  sciolto,  previo
parere del Senato  accademico  e  sentiti  i  Dipartimenti  di  nuova
afferenza. 
    7. Il professore di ruolo o il ricercatore che  intenda  cambiare
Dipartimento  di   afferenza   e'   tenuto   a   presentare   istanza
adeguatamente motivata  dal  punto  di  vista  della  ricerca,  della
didattica  nonche'  delle  attivita'  rivolte  all'esterno  ad   esse
correlate o accessorie, al Senato accademico. Il  Senato  accademico,
acquisito  il  nullaosta  del  Dipartimento   di   provenienza,   del
Dipartimento di destinazione e del Nucleo di valutazione, esprime  il
proprio parere, trasmettendolo al Consiglio  di  amministrazione,  il
quale delibera entro tre mesi dalla ricezione del parere del Senato. 
    8. Ciascun Dipartimento puo'  costituire,  secondo  le  modalita'
definite dal proprio regolamento, in funzione di specifiche  esigenze
di carattere scientifico, sezioni, laboratori o  altre  articolazioni
aventi carattere anche temporaneo. 
    9. I Dipartimenti: 
      a. promuovono e coordinano le attivita' di ricerca nel rispetto
dell'autonomia di ogni singolo afferente; 
      b. elaborano una proposta di  piano  triennale  della  ricerca,
della didattica e della terza missione, con  particolare  riferimento
ai  rispettivi  livelli  di  internazionalizzazione,  indirizzata  al
Senato  accademico  e  destinata  a  confluire  nella  programmazione
triennale d'Ateneo; 
      c. deliberano le proposte di avvio delle procedure di selezione
dei professori di prima e di seconda fascia e dei ricercatori a tempo
determinato nonche' le relative proposte di  chiamata  ai  sensi  del
Regolamento generale di Ateneo sulla chiamata dei  professori  e  dei
ricercatori; 
      d. promuovono collaborazioni con soggetti pubblici e privati  a
sostegno della ricerca e della didattica e autorizzano  il  Direttore
alla stipula delle relative convenzioni e contratti che rientrino nei
limiti  e  negli  importi  fissati  dal  Regolamento  di  Ateneo  per
l'amministrazione, la finanza e la contabilita'; 
      e. deliberano le proposte di avvio delle procedure di selezione
per attribuzione di assegni di ricerca, incarichi o borse di studio; 
      f. indirizzano e coordinano l'insieme dei Corsi  di  studio  di
loro pertinenza, verificandone l'efficienza e la funzionalita'; 
      g. deliberano in merito  alle  proposte  di  attivazione  e  di
soppressione di Corsi di studio; 
      h.  deliberano  in  merito  alle  proposte  di  attivazione   e
soppressione  di  Corsi  di  dottorato  di  ricerca,  di  Scuole   di
dottorato, di Master, di Corsi di perfezionamento e di  aggiornamento
secondo quanto previsto dai rispettivi regolamenti; 
      i. deliberano annualmente, sentiti  i  Consigli  dei  Corsi  di
studio   interessati   e   la    propria    Commissione    paritetica
docenti-studenti,   la   programmazione,   l'organizzazione   e    la
valutazione delle attivita' didattiche e il Manifesto degli studi del
Dipartimento,  secondo  le  procedure   stabilite   dal   Regolamento
didattico di Ateneo; 
      j. deliberano, nel rispetto della liberta'  di  insegnamento  e
sentiti gli interessati, i  carichi  didattici  e  organizzativi  dei
professori di ruolo e dei ricercatori ad essi afferenti; 
      k. verificano che i compiti  di  legge  dei  professori  e  dei
ricercatori ad essi afferenti siano stati correttamente assolti; 
      l. deliberano, nel  rispetto  della  normativa  vigente,  sulla
proposta di attribuzione di contratti, a titolo oneroso o gratuito, a
soggetti  in   possesso   di   adeguati   requisiti   scientifici   e
professionali,  per  fare  fronte  a   esigenze   didattiche,   anche
integrative, dei Corsi di studio di pertinenza; 
      m. forniscono, in  tempo  utile,  all'Ateneo  gli  elementi  di
propria competenza utili per l'adozione del bilancio; 
      n.  adottano  il  Regolamento  di  Dipartimento   sul   modello
deliberato dal Senato accademico; 
      o. partecipano  e  collaborano  con  l'Ateneo  ai  processi  di
autovalutazione, per gli aspetti di propria competenza; 
      p. esercitano tutte le altre attribuzioni  loro  demandate  dal
vigente ordinamento universitario, dallo Statuto e  dai  regolamenti,
nonche' dalle deliberazioni e dalle determinazioni  degli  organi  di
governo dell'Ateneo. 
    10. Sono organi del Dipartimento: 
      a) il Direttore; 
      b) il Consiglio; 
      c) la Giunta; 
      d) la Commissione paritetica. 
    11. Il Direttore: 
      a) rappresenta il Dipartimento nei confronti  degli  organi  di
governo dell'Ateneo e dei terzi, convoca e presiede il Consiglio e la
Giunta e vigila sull'esecuzione dei rispettivi deliberati; 
      b)  promuove   le   attivita'   del   Dipartimento   e   vigila
sull'osservanza, nell'ambito del  Dipartimento,  delle  leggi,  dello
Statuto e dei regolamenti; 
      c) stipula, previa autorizzazione da parte  del  Consiglio,  le
convenzioni e i contratti di interesse del Dipartimento che siano  in
linea con i principi e le finalita' istituzionali dell'Ateneo  e  che
rientrino nei limiti e  negli  importi  fissati  dal  Regolamento  di
Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'; 
      d) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono  demandate
dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti, ivi compreso il  potere
di sostituzione sugli atti del Responsabile amministrativo di cui  al
successivo  comma  22,  per  motivi  di  necessita'  e   urgenza   da
specificare nel relativo provvedimento, informandone  tempestivamente
il Consiglio; 
      e) puo' adottare, in situazioni di  urgenza,  provvedimenti  di
competenza  del  Consiglio  sottoponendoli,  per  la   ratifica,   al
Consiglio stesso nella prima seduta successiva. 
    12. Il Direttore  e'  eletto  dai  componenti  del  Consiglio  di
Dipartimento  tra  i  professori  di  prima   fascia   afferenti   al
Dipartimento stesso ed e' nominato con decreto del Rettore. 
    13.  Il  mandato  del  Direttore  ha  durata  triennale   ed   e'
rinnovabile una sola volta consecutivamente. 
    14. L'elezione del Direttore avviene a maggioranza assoluta degli
aventi diritto al voto nella prima votazione e a maggioranza assoluta
dei votanti nelle eventuali due  votazioni  successive.  In  caso  di
mancata elezione si procedera' con il sistema del ballottaggio tra  i
due candidati che nell'ultima votazione abbiano riportato il  maggior
numero di voti. Risulta eletto  il  candidato  che  ha  riportato  il
maggior numero di voti e, a parita' di  voti,  il  piu'  anziano  per
immissione in ruolo. A parita' di immissione in ruolo  e'  eletto  il
piu' giovane.  Le  modalita'  per  la  votazione  sono  definite  dal
Regolamento di Dipartimento. 
    15. Il Direttore, entro trenta giorni dall'elezione, designa  tra
i professori di ruolo del Dipartimento un vicario che lo  sostituisce
in tutte le sue funzioni nei casi di impedimento  o  di  assenza.  Il
Vicario e' nominato con decreto del Rettore. 
    16. La Giunta e' un organo elettivo presieduto dal Direttore  del
Dipartimento, che ne e' componente di diritto. La composizione  della
Giunta  e  le  sue  modalita'  di  convocazione  sono  definite   dal
Regolamento  del  Dipartimento.  In  ogni  caso,  essa  deve   essere
costituita da un numero  di  componenti  non  inferiore  a  5  e  non
superiore al 25% del numero dei professori di ruolo e dei ricercatori
afferenti al Dipartimento al momento della sua elezione. 
    17. La Giunta ha funzioni istruttorie sulle materie di competenza
del Consiglio di Dipartimento. Il Regolamento del  Dipartimento  puo'
delegare alla Giunta il potere deliberante per  alcune  funzioni  nei
limiti di cui al comma 21 del presente articolo. 
    18. Il  Consiglio  di  Dipartimento  delibera  sulle  materie  di
competenza del Dipartimento. 
    19. Fanno parte del Consiglio: 
      a)  i  professori  di  ruolo  e  i  ricercatori  afferenti   al
Dipartimento; 
      b) un numero di rappresentanti eletti fra il personale  tecnico
e  amministrativo  afferente  al  Dipartimento  pari  al   5%   della
componente  di  cui  al  precedente  punto  a),  con   arrotondamento
all'intero superiore. Il loro  mandato  ha  durata  triennale  ed  e'
rinnovabile una sola volta consecutivamente; 
      c) una rappresentanza elettiva degli studenti pari al  15%  del
numero  totale  dei  componenti  del  Consiglio,  con  arrotondamento
all'intero  superiore.  L'elettorato  passivo  e'  costituito   dagli
studenti che risultino regolarmente iscritti per la prima volta e non
oltre il primo anno fuori  corso  a  uno  dei  Corsi  di  studio  del
Dipartimento; l'elettorato attivo e' costituito  dagli  studenti  che
risultino regolarmente  iscritti  a  uno  dei  Corsi  di  studio  del
Dipartimento. Il mandato ha durata biennale  ed  e'  rinnovabile  una
sola volta. 
    Alle sedute del Consiglio di Dipartimento partecipa altresi', con
funzioni di segretario verbalizzante, il Responsabile  amministrativo
di cui al comma 22. 
    20. Le modalita' di funzionamento del  Consiglio  e  di  elezione
delle  rappresentanze   sono   disciplinate   dal   Regolamento   del
Dipartimento. 
    21. Il Consiglio puo'  delegare  alla  Giunta  specifici  poteri,
secondo le modalita' e nei limiti  determinati  dal  Regolamento  del
Dipartimento,  escluso,  comunque,  il  potere  di  deliberare  sulle
proposte di chiamata di professori di prima e di  seconda  fascia  ai
sensi del regolamento di Ateneo sulla chiamata dei professori  e  dei
ricercatori. Il Regolamento di Dipartimento prevede altresi' a  quale
tipo  di  deliberazioni  puo'  partecipare,  con  voto  deliberativo,
ciascuna delle categorie componenti. 
    22. Tutti gli adempimenti di carattere amministrativo e contabile
del Dipartimento sono affidati al Responsabile amministrativo, che ne
assume la responsabilita', nei limiti di quanto ad  esso  imputabile.
Il Responsabile  amministrativo  adotta  tutti  gli  atti  idonei  ad
assicurare l'esecuzione  delle  delibere  assunte  dagli  organi  del
Dipartimento e collabora con il Direttore  del  Dipartimento  per  le
attivita' volte al migliore funzionamento della struttura. L'incarico
di Responsabile amministrativo e' attribuito dal Direttore  generale,
di concerto  con  il  Direttore  di  Dipartimento,  ad  un  impiegato
amministrativo in possesso dei requisiti  richiesti  dalla  normativa
vigente.  L'incarico  di  Responsabile   amministrativo   ha   durata
triennale, coincidente, in ogni caso, con  quella  del  Direttore  di
Dipartimento. 
    23. In ogni Dipartimento e' istituita una Commissione  paritetica
docenti-studenti, con funzioni di monitoraggio e di individuazione di
indicatori per la valutazione dell'offerta formativa, della  qualita'
della didattica, dell'attivita' di servizio agli  studenti  da  parte
dei  professori  e  dei  ricercatori  e  di  formulazione  di  pareri
sull'attivazione e sulla soppressione di Corsi di studio.  Il  numero
di componenti, le modalita' di funzionamento e quelle di  nomina  dei
docenti componenti sono  disciplinate  dal  Regolamento  generale  di
Ateneo. Gli  studenti  componenti  la  Commissione  sono  eletti  dai
rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Dipartimento  fra  gli
studenti che risultino regolarmente iscritti per la prima volta e non
oltre il primo anno fuori  corso  a  uno  dei  Corsi  di  studio  del
Dipartimento. 
    24. E' costituito il  Collegio  dei  Direttori  di  Dipartimento,
disciplinato da apposito regolamento quale organo di coordinamento  e
proposta. Il Collegio  e'  convocato  dal  Decano  dei  Direttori  di
Dipartimento, anche su proposta del Rettore o di uno dei Prorettori. 
 
                             Art. IV.2. 
 
                          I Corsi di studio 
 
    1. I Corsi di  studio  triennali  e  magistrali  (anche  a  ciclo
unico), sono incardinati presso il Dipartimento i cui docenti coprono
il maggior numero  di  settori  scientifico-disciplinari  di  base  e
caratterizzanti  presenti   in   ciascun   Corso,   con   riferimento
all'ordinamento didattico vigente. 
    2. Per ogni Corso di studio triennale e magistrale (anche a ciclo
unico) e' istituito un Consiglio di  Corso  di  studio,  formato  dai
professori di ruolo e dai ricercatori dell'Ateneo o, in  presenza  di
specifici  accordi,  di  altri  Atenei,  che  siano  responsabili  di
attivita'  formative  nell'ambito  del  Corso   stesso.   I   docenti
responsabili di attivita' formative in  piu'  Corsi  di  studio  sono
tenuti ad optare, annualmente, per la presenza nel Consiglio  di  uno
soltanto di essi. Le  modalita'  di  opzione  sono  disciplinate  dal
Regolamento di funzionamento dei Corsi di studio. 
    3. I componenti del Consiglio di  Corso  di  studio  eleggono  il
Presidente del Corso tra i docenti di ruolo che lo compongono  e  che
afferiscono al Dipartimento  in  cui  il  Corso  e'  incardinato.  Le
modalita' di elezione, la  durata  del  mandato  e  le  funzioni  del
Presidente sono disciplinate dal  Regolamento  di  funzionamento  dei
Corsi di studio. 
    4. Il Consiglio di Corso e' composto anche da  un  rappresentante
degli studenti eletto fra gli studenti regolarmente iscritti al Corso
stesso per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso  alla
data di indizione delle elezioni. L'elettorato attivo  e'  costituito
dagli studenti regolarmente iscritti al medesimo Corso di studio alla
data di indizione delle elezioni. Il mandato ha durata biennale ed e'
rinnovabile una sola volta. Le modalita' di elezione  degli  studenti
componenti dei Consigli di Corso  di  studio  sono  disciplinate  dal
Regolamento di funzionamento dei Corsi di studio. 
    5. Il Consiglio di Corso di studio e' coadiuvato da un'unita'  di
personale tecnico-amministrativo. 
    6. Il Consiglio di Corso di studio: 
      a) esprime al Dipartimento nel quale e' incardinato il  proprio
parere in materia di ordinamento didattico, di offerta formativa,  di
Manifesto degli studi e di copertura delle  attivita'  formative  per
quanto di sua competenza; 
      b)  propone  al   Dipartimento   nel   quale   e'   incardinato
l'attivazione di programmi integrati di  studio  anche  al  fine  del
rilascio di titoli doppi, multipli  o  congiunti,  di  iniziative  di
cooperazione  interuniversitaria,  di  attivazione  di   insegnamenti
svolti in lingua diversa dall'italiano; 
      c) definisce le modalita' di funzionamento del Corso; 
      d) coordina i contenuti delle attivita' formative e sovrintende
al loro svolgimento; 
      e) organizza i servizi  di  orientamento  e  tutorato  per  gli
studenti del Corso; 
      f)  delibera  in  materia  di  gestione  delle  carriere  degli
studenti del Corso; 
      g) propone alle strutture di riferimento  di  Ateneo  l'impiego
dei contributi studenteschi e di altri  eventuali  fondi  disponibili
per la formazione; 
      h) formula al Dipartimento nel quale  e'  incardinato  proposte
sulle  esigenze  didattiche  necessarie   alla   programmazione   del
personale docente; 
      i) partecipa e collabora con il Dipartimento nelle procedure di
autovalutazione per gli aspetti di propria competenza; 
      j)  svolge  ogni  altra  funzione  ad   esso   attribuita   dai
regolamenti di Ateneo. 
    7. Qualora lo richiedano esigenze organizzative  e/o  didattiche,
su delibera dei Dipartimenti interessati, adottata anche su richiesta
dei Consigli dei Corsi di studio coinvolti, puo' essere costituito un
Consiglio di Corso comune a due o piu' Corsi di studio. 
    8. Qualora lo richiedano esigenze organizzative  e/o  didattiche,
su delibera dei Dipartimenti interessati, adottata anche su richiesta
dei Consigli dei Corsi di studio coinvolti,  puo'  essere  costituita
una Struttura di coordinamento funzionale  di  Corsi  di  studio.  La
composizione, le attribuzioni e le modalita' di  funzionamento  della
Struttura di  coordinamento  sono  disciplinate  dal  Regolamento  di
funzionamento dei Corsi di studio. 
 
                             Art. IV.3. 
 
                        Dottorato di ricerca 
 
    1. L'Ateneo puo' istituire ed  attivare  Corsi  di  dottorato  di
ricerca anche mediante convenzione con soggetti pubblici e/o  privati
in possesso  di  requisiti  di  elevata  qualificazione  culturale  e
scientifica. I Corsi  di  dottorato  di  ricerca  sono  istituiti  ed
attivati, su proposta dei Dipartimenti, con delibera del Consiglio di
amministrazione, previo parere del Senato accademico e del Nucleo  di
valutazione. 
    2. Il coordinamento e la  gestione  dei  Corsi  di  dottorato  di
ricerca possono avvenire secondo una delle seguenti modalita': 
      a) attribuzione della responsabilita' dei Corsi di dottorato di
ricerca ai Dipartimenti; 
      b) istituzione di una o  piu'  Scuole  di  dottorato,  anche  a
livello interuniversitario, nazionale e internazionale. 
    3. L'organizzazione e il funzionamento dei Corsi di dottorato  di
ricerca sono disciplinati da apposito regolamento. 
 
                              Titolo V 
 
                       AUTONOMIA ORGANIZZATIVA 
 
                              Art. V.1. 
 
                             Regolamenti 
 
    1.  L'Ateneo,  nell'ambito  della  propria  autonomia,  adotta  i
regolamenti previsti dalla normativa vigente e ogni altro regolamento
necessario  all'organizzazione  e  al  funzionamento  delle   proprie
strutture e servizi, nonche' al  corretto  esercizio  delle  funzioni
istituzionali. 
    2. I regolamenti sono emanati  con  decreto  del  Rettore  o  del
Direttore generale a seconda della competenza. 
    3.  I  regolamenti  e,  ove  previsti,  i  relativi  pareri  sono
deliberati  a  maggioranza  assoluta   dei   componenti   dell'organo
competente. 
    4.  I  regolamenti  entrano  in  vigore  quindici   giorni   dopo
l'emanazione, salvo che non sia diversamente disposto dal regolamento
stesso. 
    5. Ove previsto  dalla  normativa  vigente,  i  regolamenti  sono
trasmessi al Ministero competente per il controllo di legittimita'  e
di merito. 
    6. Il Regolamento generale di Ateneo disciplina  l'organizzazione
e il funzionamento dell'Ateneo in attuazione  del  presente  Statuto.
Esso e' adottato dal Senato accademico. 
    7. Il Regolamento didattico di  Ateneo  disciplina  l'ordinamento
degli studi di tutti i Corsi di studio per i quali l'Ateneo  rilascia
i titoli universitari e di tutte  le  attivita'  formative  previste.
Esso e' adottato dal Senato accademico, previo parere favorevole  del
Consiglio di amministrazione e sentiti i Dipartimenti. 
    8. Il Regolamento di Ateneo sulla chiamata di  professori  e  dei
ricercatori disciplina, nel rispetto del Codice  etico,  la  chiamata
dei professori di prima e seconda fascia da parte  dei  Dipartimenti.
Esso e' adottato dal Senato accademico, previo parere favorevole  del
Consiglio di amministrazione e sentiti i Dipartimenti. 
    9. Il Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la  finanza  e
la contabilita' disciplina i criteri e le  modalita'  della  gestione
finanziaria e contabile dell'Ateneo. Esso e'  adottato  con  delibera
del Consiglio di amministrazione su proposta del Direttore  generale,
in conformita' alle disposizioni vigenti in materia. 
    10. I regolamenti dei Dipartimenti sono proposti  dai  rispettivi
Consigli di Dipartimento in base allo  schema  elaborato  dal  Senato
accademico, con delibera a maggioranza assoluta dei componenti e sono
approvati  dal  Senato  accademico,  previo  parere  favorevole   del
Consiglio di amministrazione. 
    11. Il Regolamento  del  Consiglio  degli  studenti  ne  fissa  i
criteri e le modalita' di  elezione,  convocazione  e  funzionamento.
Esso e' adottato dal Senato accademico, previo parere favorevole  del
Consiglio di amministrazione e sentito il Consiglio degli studenti. 
    12. Il Regolamento del Collegio di  disciplina  e'  adottato  dal
Consiglio di amministrazione. 
    13. Il Regolamento dei Corsi di studio  e'  adottato  dal  Senato
accademico,   previo   parere    favorevole    del    Consiglio    di
amministrazione. 
    14. Il regolamento di Ateneo in materia di dottorato  di  ricerca
disciplina l'organizzazione e il funzionamento dei Corsi di dottorato
di ricerca. Esso  e'  adottato  dal  Senato  accademico,  sentiti  il
Consiglio di amministrazione e i Dipartimenti. 
 
                              Art. V.2. 
 
               Norme comuni per gli organi dell'Ateneo 
 
    1. L'esercizio di  tutte  le  cariche  accademiche  previste  dal
presente Statuto e' riservato ai docenti che abbiano  optato  per  il
regime a tempo pieno e che assicurino un numero di anni  di  servizio
almeno pari alla durata del mandato prima della data di  collocamento
a riposo. 
    2. Ai  componenti  del  Senato  accademico  e  del  Consiglio  di
amministrazione e' fatto divieto di: 
      a) ricoprire altre cariche accademiche, fatta eccezione per  il
Rettore, limitatamente alla sua presenza nel Senato accademico e  nel
Consiglio di amministrazione, e  per  i  Direttori  di  Dipartimento,
limitatamente al Senato accademico; 
      b) essere componente di altri organi dell'Ateneo salvo che  del
Consiglio di Dipartimento o di Corso di studio; 
      c) ricoprire il ruolo di Direttore o Presidente  di  scuole  di
specializzazione o fare parte del  Consiglio  di  amministrazione  di
Scuole di specializzazione; 
      d) rivestire incarichi di natura politica  per  la  durata  del
mandato; 
      e) ricoprire la carica di Rettore o far parte del Consiglio  di
amministrazione, del Senato accademico, del Nucleo di  valutazione  o
del Collegio dei revisori dei conti  di  altre  universita'  italiane
statali, non statali o telematiche; 
      f)   svolgere   funzioni   inerenti   la   programmazione,   il
finanziamento e la  valutazione  delle  attivita'  universitarie  nel
Ministero competente per l'universita' e  nell'Agenzia  nazionale  di
valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR). 
    3. Per le cariche elettive, gli elettorati attivi e passivi  sono
definiti e individuati alla data di indizione di ciascuna elezione. 
    4.  I  componenti  del  Senato  accademico  e  del  Consiglio  di
amministrazione che risultino assenti senza giustificati motivi a tre
sedute consecutive dell'organo  di  appartenenza  decadono  dal  loro
mandato. 
    5. Ai fini della determinazione degli elettorati passivi e attivi
delle rappresentanze studentesche si intende: 
      a) per studente regolarmente iscritto, lo  studente  in  regola
con il pagamento delle tasse e dei contributi universitari  ai  sensi
del vigente Regolamento tasse e contributi dell'Ateneo; 
      b) per studente iscritto per la prima volta,  lo  studente  che
non sia stato gia' iscritto ad altri Corsi di studio dell'Ateneo. 
    6.  Le  adunanze  del  Senato  accademico  e  del  Consiglio   di
amministrazione  sono  valide  quando  sia  presente  la  maggioranza
assoluta dei componenti in carica aventi diritto al voto  e  le  loro
deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti, salvo  i  casi
in cui sia diversamente disposto dalla normativa vigente. In caso  di
parita' prevale il voto di chi presiede l'organo. 
    7. Le adunanze  dei  rimanenti  organi  dell'Ateneo  sono  valide
quando sia presente la maggioranza assoluta dei componenti in  carica
aventi  diritto   al   voto,   calcolata   sottraendo   gli   assenti
giustificati. Le loro deliberazioni sono assunte  a  maggioranza  dei
presenti, salvo  i  casi  in  cui  sia  diversamente  disposto  dalla
normativa vigente. In caso di parita' prevale il voto di chi presiede
l'organo. 
    8. Nessuno puo' prendere  parte  al  voto  su  questioni  che  lo
riguardino personalmente. 
 
                              Art. V.3. 
 
                       Pubblicita' dei verbali 
 
    I verbali delle adunanze degli organi dell'Ateneo sono  pubblici,
fatta  salva  la  tutela  della  riservatezza  prevista  dalle  norme
vigenti. Del contenuto delle deliberazioni e' assicurata  un'adeguata
comunicazione all'interno e all'esterno dell'Ateneo. 
 
                              Art. V.4. 
 
                    Organizzazione amministrativa 
 
    1. L'organizzazione amministrativa dell'Ateneo ha l'obiettivo  di
assicurare  i  servizi  amministrativi  e  tecnici   necessari   alla
realizzazione  dei  propri   scopi   istituzionali   ed   e'   svolta
dall'amministrazione centrale e  dai  centri  con  gestione  autonoma
tramite strutture amministrative e tecniche. 
    2.  L'attivita'  e  l'azione  dell'organizzazione  amministrativa
dell'Ateneo si ispirano ai  principi  di  pubblicita'  e  trasparenza
degli atti, semplicita' e snellezza delle procedure,  responsabilita'
individuale nell'attuazione delle decisioni, commisurata  al  livello
di autonomia. 
    3.  Le  strutture  amministrative  e  tecniche  dell'Ateneo  sono
organizzate in servizi e uffici,  collocati  entro  l'amministrazione
centrale o entro i centri con gestione autonoma. 
    4. I responsabili  dei  servizi  e  degli  uffici  riferiscono  e
rispondono  al  Rettore  e  al  Direttore  generale  per  quanto   di
rispettiva attribuzione. 
 
                              Art. V.5. 
 
                              Dirigenti 
 
    1. I dirigenti: 
      a)  curano  l'attuazione  dei  progetti   e   delle   attivita'
gestionali ad essi assegnati  dal  Direttore  generale,  adottando  i
relativi atti e provvedimenti amministrativi ed esercitando i  poteri
di spesa e di acquisizione delle entrate; 
      b) svolgono tutti  gli  altri  compiti  ad  essi  delegati  dal
Direttore generale; 
      c)  formulano  proposte  ed  esprimono  pareri   al   Direttore
generale; 
      d) dirigono, coordinano e controllano l'attivita' degli  uffici
che  da  essi  dipendono  e   dei   responsabili   dei   procedimenti
amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia; 
      e) provvedono alla  gestione  del  personale  e  delle  risorse
finanziarie e strumentali affidate ai propri uffici. 
    2. L'accesso alla qualifica di  dirigente  avviene  per  concorso
indetto dall'Ateneo. I procedimenti di selezione e  i  requisiti  per
l'accesso sono definiti, nel  rispetto  della  vigente  normativa  in
materia, dal Consiglio di amministrazione. 
    3. L'Ateneo puo' conferire, a esperti  di  provata  competenza  e
qualificazione  professionale,   incarichi   dirigenziali   a   tempo
determinato, tenuto conto  di  quanto  stabilito  dalla  legislazione
vigente e  dal  contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro  per  la
dirigenza applicato, predeterminandone durata, oggetto,  obiettivi  e
compenso. 
 
                              Titolo VI 
 
                  DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 
 
                             Art. VI.1. 
 
                        Procedure elettorali 
 
    1. Nelle more della ridefinizione  del  Regolamento  generale  di
Ateneo,  le  candidature  per  il  Senato  accademico  devono  essere
presentate entro venti  giorni  dalla  data  prevista  per  il  voto,
sostenute da almeno venti sottoscrizioni di titolari  dell'elettorato
attivo. 
    2. Per quanto riguarda la componente di cui all'art. II.3,  comma
2 lettera b), le votazioni  hanno  luogo  per  singolo  Dipartimento;
ciascun elettore puo' esprimere una preferenza per uno qualsiasi  dei
candidati presentatisi. Ciascun  voto  valido  espresso  nel  singolo
Dipartimento viene pesato sulla base di un  fattore  determinato  dal
rapporto tra il numero degli  aventi  diritto  al  voto  nel  singolo
Dipartimento e il numero totale  degli  aventi  diritto  al  voto  in
Ateneo. 
    3. Nelle more della ridefinizione  del  Regolamento  generale  di
Ateneo, le candidature per il  Consiglio  di  Amministrazione  devono
essere presentate entro venti giorni dalla data prevista per il voto,
sostenute da almeno venti sottoscrizioni di titolari  dell'elettorato
attivo. Le votazioni hanno luogo a livello di Ateneo. 
 
                             Art. VI.2. 
 
                 Fine mandato delle cariche elettive 
 
    In sede di prima applicazione del presente Statuto,  la  data  di
fine mandato delle cariche elettive rinnovate a scadenza o  di  nuova
introduzione coincide con quella del mandato del Rettore  in  carica,
nel rispetto dei limiti temporali massimi di  durata  previsti  dalla
legge n. 240/2010.