(Allegato 1-art. 11)
                              Art. 11. 
 Esenzione conseguimento dell'Attestato di qualifica/certificazione 
 
    1. Sono esentati dall'obbligo di frequenza,  di  superamento  del
corso   di   formazione    e    conseguimento    dell'attestato    di
qualifica/certificazione di cui al presente Accordo coloro che,  alla
data di entrata in vigore del decreto del  Presidente  del  Consiglio
dei ministri di cui al successivo art. 14, comma  3,  hanno  o  hanno
avuto l'inquadramento contrattuale di  Assistente  alla  poltrona,  e
possono  documentare  un'attivita'   lavorativa,   anche   svolta   e
conclusasi in regime di apprendistato, di non meno di trentasei mesi,
anche non consecutiva, espletata negli ultimi cinque anni antecedenti
l'entrata in vigore del medesimo decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri. 
    2. Il datore presso il quale il  lavoratore  presta  servizio  e'
tenuto  ad  acquisire  dal  lavoratore   stesso   la   documentazione
comprovante il possesso dei requisiti di cui al comma 1. In  sede  di
prima applicazione  del  presente  Accordo,  la  documentazione  deve
essere acquisita entro sei mesi dalla data di entrata in  vigore  del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art. 14,
comma 3.