(Allegato)
                                                             Allegato 
 
          Modifiche al disciplinare di produzione dei vini 
              a indicazione geografica tipica «Ravenna» 
 
    a) L'art. 5: 
      «5.6.  E'  consentito  a  favore  dei  vini  e  mosti  di   uve
parzialmente fermentati ad Indicazione Geografica Tipica "Ravenna" il
taglio con mosti e vini provenienti anche da terreni  situati  al  di
fuori della zona di produzione  delimitata  dal  precedente  art.  3,
nella misura non eccedente il 15%.», e' integrato come  ultimo  comma
con il seguente testo: 
    «In considerazione delle pratiche enologiche consentite ai  sensi
della normativa vigente, e ai sensi dell'art. 10 comma 3 della  legge
12 dicembre 2016 n. 238 (Testo Unico  della  Vite  e  del  Vino),  e'
consentito anche effettuare la fermentazione  o  rifermentazione  dei
mosti, dei mosti parzialmente fermentati e dei vini nuovi  ancora  in
fermentazione, destinati  alla  produzione  dei  vini  a  indicazione
geografica tipica "Ravenna" in tutte le tipologie elencate all'art. 1
del presente disciplinare, anche al di fuori del periodo definito  al
comma 1 dell'art. 10 della sopracitata legge. E' altresi'  consentito
effettuare la pigiatura delle uve destinate alla produzione dei  vini
a indicazione geografica tipica "Ravenna"  nella  tipologia  Passito,
nonche' effettuare la fermentazione o la rifermentazione  dei  mosti,
dei mosti parzialmente fermentati e dei vini nuovi  in  fermentazione
destinati alla produzione di vino  a  indicazione  geografica  tipica
"Ravenna" nella tipologie Passito, anche  al  di  fuori  del  periodo
definito al comma 1 dell'art. 10 della legge 12 dicembre 2016, n. 238
(Testo Unico della Vite e del Vino).  Le  eventuali  fermentazioni  e
rifermentazioni  di  mosti  parzialmente  fermentati  o  di  vini   a
indicazione  geografica  tipica  "Ravenna"  nelle   varie   tipologie
elencate  all'art.  1  del  presente  disciplinare,  con  un  residuo
zuccherino, che avvengano al di fuori del periodo definito al comma 1
dell'art. 10 della legge 12 dicembre 2016 n. 238 (Testo  Unico  della
Vite e del Vino), devono essere immediatamente comunicate all'Ufficio
Territoriale competente.»; 
    b) All'art. 7, comma 3.1, il riferimento normativo «art. 6, comma
8, del D.lgs. n. 61/2010», e' sostituito con il seguente riferimento:
«art. 31, comma 10, della legge n. 238/2016.»; 
    c) All'art. 10, il riferimento normativo «art. 13 del  D.lgs.  n.
61/2010», e' sostituito con il seguente riferimento: «art.  64  della
legge n. 238/2016.».