Allegato Modifiche al disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Ravenna» a) L'art. 5: «5.6. E' consentito a favore dei vini e mosti di uve parzialmente fermentati ad Indicazione Geografica Tipica "Ravenna" il taglio con mosti e vini provenienti anche da terreni situati al di fuori della zona di produzione delimitata dal precedente art. 3, nella misura non eccedente il 15%.», e' integrato come ultimo comma con il seguente testo: «In considerazione delle pratiche enologiche consentite ai sensi della normativa vigente, e ai sensi dell'art. 10 comma 3 della legge 12 dicembre 2016 n. 238 (Testo Unico della Vite e del Vino), e' consentito anche effettuare la fermentazione o rifermentazione dei mosti, dei mosti parzialmente fermentati e dei vini nuovi ancora in fermentazione, destinati alla produzione dei vini a indicazione geografica tipica "Ravenna" in tutte le tipologie elencate all'art. 1 del presente disciplinare, anche al di fuori del periodo definito al comma 1 dell'art. 10 della sopracitata legge. E' altresi' consentito effettuare la pigiatura delle uve destinate alla produzione dei vini a indicazione geografica tipica "Ravenna" nella tipologia Passito, nonche' effettuare la fermentazione o la rifermentazione dei mosti, dei mosti parzialmente fermentati e dei vini nuovi in fermentazione destinati alla produzione di vino a indicazione geografica tipica "Ravenna" nella tipologie Passito, anche al di fuori del periodo definito al comma 1 dell'art. 10 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 (Testo Unico della Vite e del Vino). Le eventuali fermentazioni e rifermentazioni di mosti parzialmente fermentati o di vini a indicazione geografica tipica "Ravenna" nelle varie tipologie elencate all'art. 1 del presente disciplinare, con un residuo zuccherino, che avvengano al di fuori del periodo definito al comma 1 dell'art. 10 della legge 12 dicembre 2016 n. 238 (Testo Unico della Vite e del Vino), devono essere immediatamente comunicate all'Ufficio Territoriale competente.»; b) All'art. 7, comma 3.1, il riferimento normativo «art. 6, comma 8, del D.lgs. n. 61/2010», e' sostituito con il seguente riferimento: «art. 31, comma 10, della legge n. 238/2016.»; c) All'art. 10, il riferimento normativo «art. 13 del D.lgs. n. 61/2010», e' sostituito con il seguente riferimento: «art. 64 della legge n. 238/2016.».