Art. 6. Il «Marrone del Mugello» allo stato fresco, all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche: a) pezzatura: non superiore a 90 frutti/Kg; b) prodotto fresco senza alcun trattamento, o prodotto curato in acqua fredda per non piu' di otto giorni o prodotto sterilizzato con bagno in acqua calda e successivo bagno in acqua fredda; non e' consentito l'utilizzo di additivi; c) prodotto selezionato in modo che: i frutti siano interi, sani, turgidi, asciutti, puliti e di forma e aspetto normali; cosi' come descritto nell'art. 3; i frutti non abbiano tracce di muffa sulla buccia e non siano lesionati, vuoti, germogliati; sono ammesse per ogni chilo di prodotto rappresentativo della partita, le seguenti tolleranze da calcolarsi a percentuale ponderale: 6% di frutti con alterazioni nella polpa non interessanti la buccia all'esterno, prodotte da muffe, da insetti o da altre cause; 3% di frutti bacati con fori di insetti nella buccia; 5% di frutti denutriti o con screpolature o altri difetti che ne pregiudichino l'aspetto; d) prodotto calibrato in modo che il numero dei frutti risulti omogeneo per Kg; e) fermi restando i requisiti di cui alle lettere b), c) e d), i frutti freschi di pezzatura superiore a 90 frutti/Kg possono fregiarsi della IGP «Marrone del Mugello» per essere utilizzati esclusivamente come ingrediente in prodotti composti, elaborati o trasformati; f) le confezioni possono essere di peso variabile e nel caso di uso di reti queste devono essere di colore rosso. Ogni confezione deve recare un contrassegno con la scritta «Marrone del Mugello» I.G.P., rispondente al logo di cui all'art. 10 apposto in modo tale da non consentirne il riutilizzo.