(Regolamento-art. 2)
                               Art. 2. 
 
        Requisiti per l'attribuzione del rating di legalita' 
 
    1. L'impresa, di cui all'art. 1, lettera b), che intende ottenere
il rating di legalita' deve presentare all'Autorita' apposita domanda
sottoscritta   dal   legale   rappresentante   e   redatta   mediante
compilazione  del  formulario  pubblicato  sul  sito  dell'Autorita'.
L'inoltro della domanda deve avvenire per via telematica  secondo  le
indicazioni fornite sul sito dell'Autorita'. 
    2. L'impresa deve dichiarare: 
      a) se  impresa  individuale,  che  nei  confronti  del  proprio
titolare, del direttore tecnico e dei  procuratori  -  qualora  siano
muniti di poteri decisionali e gestionali ricavabili dalla procura  e
tali da essere assimilabili a quelli del titolare -  non  sono  state
adottate misure di prevenzione personale e/o  patrimoniale  e  misure
cautelari personali e/o  patrimoniali  e  non  e'  stata  pronunciata
sentenza di condanna, o emesso decreto  penale  di  condanna,  oppure
sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi  dell'art.
444 del codice di procedura penale, per i reati  di  cui  al  decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per i reati tributari  di  cui  al
decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 e successive modifiche,  per
i reati in materia di tutela  della  salute  e  della  sicurezza  nei
luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n.  81,
per i reati di cui agli articoli 346,  346-bis,  353,  353-bis,  354,
355, 356 e 629 del codice penale e per il reato di  cui  all'art.  2,
commi 1  e  1-bis  del  decreto-legge  12  settembre  1983,  n.  463,
convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638;  che  non  e'  stata
iniziata l'azione  penale  ai  sensi  dell'art.  405  del  codice  di
procedura penale per delitti  aggravati  ai  sensi  dell'art.  7  del
decreto-legge 13 maggio 1991,  n.  152,  convertito  dalla  legge  12
luglio 1991, n. 203. La medesima dichiarazione deve essere resa anche
in  riferimento  a  tutte  le   persone   fisiche,   figure   apicali
dell'impresa, come sopra individuate, la cui carica e/o posizione  e'
cessata nell'anno precedente la richiesta di rating; 
      b)  se  impresa  collettiva,  che  nei  confronti  dei   propri
amministratori, del direttore generale, del  direttore  tecnico,  dei
procuratori  -  qualora  siano  muniti  di   poteri   decisionali   e
gestionali, ricavabili dalla procura e tali da essere assimilabili  a
quelli degli amministratori dotati di poteri di rappresentanza -  del
rappresentante legale, nonche' dei soci persone fisiche  titolari  di
partecipazione  di  maggioranza,  anche  relativa,  non  sono   state
adottate misure di prevenzione personale e/o  patrimoniale  e  misure
cautelari personali e/o  patrimoniali  e  non  e'  stata  pronunciata
sentenza di condanna, o emesso decreto  penale  di  condanna,  oppure
sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi  dell'art.
444 del codice di procedura penale, per i reati  di  cui  al  decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per i reati tributari  di  cui  al
decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 e successive modifiche,  per
i reati in materia di tutela  della  salute  e  della  sicurezza  nei
luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n.  81,
per i reati di cui agli articoli 346,  346-bis,  353,  353-bis,  354,
355, 356 e 629 del codice penale e per il reato di  cui  all'art.  2,
commi 1  e  1-bis  del  decreto-legge  12  settembre  1983,  n.  463,
convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638;  che  non  e'  stata
iniziata l'azione  penale  ai  sensi  dell'art.  405  del  codice  di
procedura penale per delitti  aggravati  ai  sensi  dell'art.  7  del
decreto-legge 13 maggio 1991,  n.  152,  convertito  dalla  legge  12
luglio 1991, n. 203. La medesima dichiarazione deve essere resa anche
in  riferimento  a  tutte  le   persone   fisiche,   figure   apicali
dell'impresa, come sopra individuate, la cui carica e/o posizione  e'
cessata nell'anno precedente la richiesta di rating; 
      c) che nei propri confronti non e' stata  pronunciata  sentenza
di condanna e non  sono  state  adottate  misure  cautelari  per  gli
illeciti amministrativi  dipendenti  dai  reati  di  cui  al  decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231; 
      d) di non essere  destinataria  di  provvedimenti  di  condanna
dell'Autorita' e della Commissione  europea  per  illeciti  antitrust
gravi, divenuti inoppugnabili o confermati con  sentenza  passata  in
giudicato nel biennio precedente la richiesta  di  rating,  salvo  il
caso di non imposizione o  riduzione  della  sanzione  amministrativa
pecuniaria in seguito alla collaborazione prestata nell'ambito di  un
programma di clemenza nazionale o europeo; 
      d-bis) di non essere destinataria di provvedimenti di  condanna
dell'Autorita' per pratiche commerciali scorrette, ai sensi dell'art.
21, commi 3 e 4 del codice del consumo e di provvedimenti di condanna
per  inottemperanza  a  quanto  disposto  dall'Autorita',  ai   sensi
dell'art. 27, comma 12 del codice del consumo, divenuti inoppugnabili
o confermati con sentenza passata in giudicato nel biennio precedente
la richiesta di rating; 
      e) di non essere destinataria di  provvedimenti  dell'Autorita'
competente  di  accertamento  del  mancato  rispetto  all'obbligo  di
pagamento di imposte e tasse  e  di  accertamento  di  violazioni  in
materia di obblighi retributivi, contributivi  e  assicurativi  e  di
obblighi  relativi  alle  ritenute  fiscali  concernenti   i   propri
dipendenti e collaboratori, divenuti inoppugnabili o  confermati  con
sentenza passata in giudicato nel biennio precedente la richiesta  di
rating. Sono esclusi gli atti di accertamento per i quali,  nei  casi
previsti dalla legge, vi sia stato il pagamento a seguito di adesione
o acquiescenza; 
      f) di non essere destinataria di  provvedimenti  dell'Autorita'
competente di accertamento del mancato rispetto delle  previsioni  di
legge relative alla tutela della salute e della sicurezza nei  luoghi
di lavoro, divenuti inoppugnabili o confermati con  sentenza  passata
in giudicato nel biennio  precedente  la  richiesta  di  rating,  con
esclusione degli atti endoprocedimentali; 
      g)  di  effettuare  pagamenti  e  transazioni  finanziarie   di
ammontare superiore alla soglia fissata dalla legge in  vigore  sulla
disciplina dell'uso del contante esclusivamente  per  il  tramite  di
strumenti  di  pagamento  tracciabili,  anche  secondo  le  modalita'
previste nella determinazione n. 4 del 7 luglio  2011  dell'Autorita'
di vigilanza sui contratti pubblici; 
      h) di non essere destinataria di  provvedimenti  di  revoca  di
finanziamenti pubblici di cui e' o e' stata beneficiaria, per i quali
non siano  stati  assolti  gli  obblighi  di  restituzione,  divenuti
inoppugnabili o confermati con  sentenza  passata  in  giudicato  nel
biennio precedente la richiesta di rating; 
      i) di non essere  destinataria  di  provvedimenti  sanzionatori
dell'ANAC in materia di prevenzione della corruzione,  trasparenza  e
contratti pubblici di natura pecuniaria e/o interdittiva  e  che  non
sussistono annotazioni nel Casellario informatico  delle  imprese  di
cui all'art. 213, comma 10, del decreto legislativo 18  aprile  2016,
n. 50, che implichino preclusioni alla stipula di  contratti  con  la
pubblica amministrazione o alla partecipazione a procedure di gara  o
di affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi  o  forniture
divenuti inoppugnabili o confermati con sentenza passata in giudicato
nel biennio precedente la richiesta di rating; 
      l) se impresa collettiva di non essere controllata di diritto o
di fatto da societa' o enti esteri, per  i  quali,  in  virtu'  della
legislazione  dello  Stato  in  cui  hanno  sede,  non  e'  possibile
l'identificazione dei soggetti che detengono le quote  di  proprieta'
del capitale o comunque il controllo, salvo che la  societa'  che  ha
presentato domanda sia in grado di fornire informazioni sui  predetti
soggetti. 
    3. Il rating di  legalita'  non  potra'  essere  rilasciato  alle
imprese: 
      a)  destinatarie  di  comunicazioni  o  informazioni  antimafia
interdittive in corso di validita'; 
      b) nei cui confronti sia stato disposto il commissariamento  di
cui all'art. 32, comma 1, ovvero di cui all'art. 32,  comma  10,  del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014,  n.  114,  limitatamente  al  periodo  di
efficacia del relativo provvedimento. 
    4. Dopo cinque anni dal passaggio in giudicato della  sentenza  o
del provvedimento di condanna, il rating potra' essere rilasciato se: 
      a) nei confronti dei soggetti di cui al comma 2, lettere  a)  e
b) non e' stata iniziata l'azione penale ai sensi dell'art.  405  del
codice di procedura penale per delitti aggravati ai sensi dell'art. 7
del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito dalla  legge  12
luglio 1991, n. 203, non sono state adottate misure cautelari, misure
di prevenzione e non sono stati emessi provvedimenti  o  sentenze  di
condanna anche non definitivi ai sensi del presente articolo; 
      b) nei confronti dell'impresa non sono state emesse sentenze di
condanna e adottate misure cautelari di cui al comma  2,  lettera  c)
del presente articolo e ricorrono gli ulteriori requisiti  richiesti.
L'impresa   deve   inoltre   dimostrare   la   totale   dissociazione
dell'attuale struttura rispetto ai reati accertati in via definitiva. 
    5. In deroga a quanto previsto dal comma 2 lettere a), b)  e  c),
il rating potra' essere rilasciato se: 
      a)  l'impresa  sottoposta  a  sequestro  o  confisca  ai  sensi
dell'art.  12-sexies  del  decreto-legge  8  giugno  1992,  n.   306,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, sia
stata  affidata  ad  un  custode  o  amministratore   giudiziario   o
finanziario per finalita' di continuazione o  ripresa  dell'attivita'
produttiva; 
      b) l'impresa sottoposta a misura  di  prevenzione  patrimoniale
del sequestro o della confisca ai sensi  del  decreto  legislativo  6
settembre 2011, n. 159,  sia  stata  affidata  ad  un  amministratore
giudiziario per finalita' di continuazione o  ripresa  dell'attivita'
produttiva; 
      c) i beni aziendali oggetto di confisca definitiva siano  stati
destinati all'affitto o alla vendita in favore di societa' o  imprese
pubbliche  o  private  per  finalita'  di  continuazione  o   ripresa
dell'attivita' produttiva con  provvedimento  dell'Agenzia  nazionale
per  l'amministrazione,  la  gestione  e  la  destinazione  dei  beni
sequestrati e confiscati  alla  criminalita'  organizzata,  ai  sensi
dell'art. 48, comma 8 del decreto legislativo 6  settembre  2011,  n.
159; 
      d) l'impresa dimostra che vi sia stata  completa  ed  effettiva
dissociazione dalla  condotta  posta  in  essere  rispetto  ai  reati
ostativi al rilascio del rating, tenuta dai soggetti di cui al  comma
2, lettere a) e b), cessati dalle  cariche  nell'anno  precedente  la
richiesta del rating. 
    6. In deroga a quanto previsto dal comma 2, lettera e), il rating
potra' essere  rilasciato  altresi'  ove  gli  atti  di  accertamento
abbiano ad oggetto un importo non  superiore  allo  0,5%  dei  ricavi
delle vendite e/o delle prestazioni quali risultanti  dalla  voce  A1
del conto economico del bilancio  dell'anno  al  quale  si  riferisce
l'accertamento stesso. Tale importo in  ogni  caso  non  puo'  essere
superiore a 50.000 euro, anche nell'ipotesi di piu' provvedimenti  di
accertamento, intervenuti nel  biennio  precedente  la  richiesta  di
rating. 
    7. In deroga a quanto previsto dal comma 2, lettera f), il rating
potra' essere rilasciato altresi' ove l'accertamento abbia ad oggetto
un importo non superiore a 1.000 euro e, in ogni caso, non  superiore
a 3.000 euro, nell'ipotesi di  piu'  provvedimenti  di  accertamento,
intervenuti nel biennio precedente la richiesta di rating.