(Regolamento-art. 3)
                               Art. 3. 
 
                      Valutazione dei requisiti 
 
    1. Per l'attribuzione del rating di legalita'  e'  necessario  il
rispetto di tutti i requisiti di cui all'art. 2, commi  2  e  3,  del
presente  Regolamento.  In  questa  ipotesi  l'impresa   ha   diritto
all'attribuzione di un punteggio base pari a ★. 
    2. Il punteggio base sara' incrementato di un + al  ricorrere  di
ciascuna delle seguenti condizioni: 
      a)  adesione  ai  protocolli  o  alle   intese   di   legalita'
finalizzati  a  prevenire  e  contrastare  le   infiltrazioni   della
criminalita'  organizzata  nell'economia  legale,  sottoscritti   dal
Ministero dell'interno o dalle  Prefetture  -  UTG  con  associazioni
imprenditoriali e di categoria; 
      b) utilizzo di sistemi di tracciabilita'  dei  pagamenti  anche
per somme di importi inferiori rispetto a quelli fissati dalla legge; 
      c) adozione di una funzione o struttura organizzativa, anche in
outsourcing, che espleti il controllo di conformita' delle  attivita'
aziendali a disposizioni normative applicabili all'impresa  o  di  un
modello organizzativo ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001,
n. 231; 
      d) adozione di processi volti a garantire  forme  di  Corporate
Social  Responsibility  anche  attraverso  l'adesione   a   programmi
promossi   da   organizzazioni   nazionali   o    internazionali    e
l'acquisizione di indici di sostenibilita'; 
      e) di essere  iscritta  in  uno  degli  elenchi  di  fornitori,
prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi
di  infiltrazione  mafiosa   istituiti   ai   sensi   delle   vigenti
disposizioni di legge (white list); 
      f) di aver  aderito  a  codici  etici  di  autoregolamentazione
adottati dalle associazioni di categoria  o  di  aver  previsto,  nei
contratti con i propri clienti, clausole di  mediazione,  quando  non
obbligatorie per legge, per la risoluzione di controversie o di  aver
adottato protocolli tra associazioni di consumatori e associazioni di
imprese per l'attuazione delle conciliazioni paritetiche; 
      g) di aver adottato modelli organizzativi di prevenzione  e  di
contrasto della corruzione. 
    3. Il conseguimento di tre segni + comporta l'attribuzione di una
★ aggiuntiva, fino al conseguimento di un punteggio totale massimo di
★ ★ ★. 
    4. Ai fini dell'incremento del punteggio base, che non potra'  in
ogni caso superare il valore massimo di cui al  precedente  comma  3,
l'impresa  potra'  conseguire  un  segno  +  ove  dimostri  di   aver
denunciato all'autorita' giudiziaria o alle forze di  polizia  taluno
dei  reati  previsti  dal  presente  Regolamento,  commessi  a  danno
dell'imprenditore   o   dei   propri   familiari   e   collaboratori;
l'attribuzione del segno + di cui al presente  comma  e'  subordinata
all'esercizio dell'azione penale  in  relazione  ai  fatti  di  reato
denunciati. 
    5. Il punteggio e' ridotto di  un  segno  +  ove  nel  Casellario
informatico delle imprese di cui all'art. 213, comma 10, del  decreto
legislativo 18 aprile 2016, n.  50,  risultino  annotazioni  divenute
inoppugnabili o confermate con  sentenza  passata  in  giudicato  nel
biennio precedente la richiesta  di  rating  concernenti  episodi  di
grave negligenza o errore grave nell'esecuzione dei contratti  ovvero
gravi inadempienze contrattuali, anche in riferimento  all'osservanza
delle norme in materia di sicurezza e  degli  obblighi  derivanti  da
rapporto  di  lavoro.  L'accertamento  non  potra'   in   ogni   caso
determinare una riduzione del punteggio base (pari a una stelletta).