(Regolamento-art. 5)
                               Art. 5. 
 
       Procedimento per l'attribuzione del rating di legalita' 
 
    1. L'Autorita', su proposta della Direzione competente,  delibera
l'attribuzione del rating entro sessanta giorni dal ricevimento della
richiesta. 
    2. In caso di incompletezza dell'istanza presentata,  l'Autorita'
ne informa l'impresa entro quindici giorni; in tal caso,  il  termine
di cui al comma 1 inizia a decorrere dalla data di ricevimento  della
richiesta  completa.  In  ogni  caso,   l'Autorita'   puo'   chiedere
all'impresa di fornire informazioni e documenti rilevanti ai fini del
rilascio del rating. 
    3. Relativamente a ciascuna richiesta di attribuzione del  rating
pervenuta,  l'Autorita'   trasmette   tempestivamente   all'Autorita'
nazionale anticorruzione - ANAC -  gli  elementi  e  le  informazioni
utili per l'espletamento delle verifiche di competenza.  La  predetta
trasmissione avviene preferibilmente in formato digitale. L'ANAC puo'
formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dal ricevimento.
In tal caso il termine di cui al  comma  1  e'  prorogato  di  trenta
giorni. L'ANAC collabora con l'Autorita',  ai  sensi  dell'art.  213,
comma  7,  decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,  per   la
rilevazione di comportamenti aziendali meritevoli di  valutazione  al
fine dell'attribuzione del rating. 
    3-bis. Ai fini delle valutazioni in ordine  all'attribuzione  del
rating, l'Autorita' puo' sottoporre ai Ministeri dell'interno e della
giustizia richieste di informazioni e/o di pareri sia su questioni di
carattere generale  che  su  singoli  aspetti  attinenti  le  domande
ricevute. 
    3-ter. Ove emergano o vengano segnalati da  istituzioni  preposte
al controllo della legalita' elementi o comportamenti  oggettivamente
rilevanti ai fini della valutazione delle richieste  di  attribuzione
del rating, anche sotto il profilo  della  violazione  di  regole  di
diligenza  e  del  mancato  rispetto  dei   principi   di   legalita'
informatori dell'ordinamento, l'Autorita'  sospende  il  procedimento
per un periodo di tempo non superiore  ai  dodici  mesi,  prorogabile
motivatamente in casi di particolare gravita', al fine di svolgere  i
necessari accertamenti. 
    3-quater. L'Autorita' per esigenze istruttorie puo' prorogare  il
termine di cui al comma 1 fino  a  un  massimo  di  sessanta  giorni,
dandone motivata comunicazione all'impresa richiedente. 
    4. Sulla base di  quanto  dichiarato  dal  legale  rappresentante
dell'impresa, l'Autorita'  puo'  compiere  le  verifiche  necessarie,
anche richiedendo a  tal  fine  informazioni  a  tutte  le  pubbliche
amministrazioni  sulla  sussistenza  dei  requisiti  dichiarati   dal
richiedente  per  l'attribuzione  del   rating   di   legalita'.   Le
informazioni  richieste   alle   pubbliche   amministrazioni   devono
pervenire entro il termine di quarantacinque giorni dalla  richiesta,
decorso il quale l'esistenza dei requisiti dichiarati  dalle  imprese
si intende confermata. La richiesta di  informazioni  alle  pubbliche
amministrazioni  sospende,   per   un   periodo   non   superiore   a
quarantacinque giorni, il termine di cui al precedente comma 1. 
    5. L'esistenza di condanne definitive per i reati di cui all'art.
2, comma 2, del Regolamento  e'  verificata  dall'Autorita'  mediante
consultazione  diretta  del  sistema   informativo   del   casellario
giudiziale di  cui  all'art.  3  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  14   novembre   2002,   n.   313.   Fino   all'attuazione
dell'interconnessione  con  tale  sistema  informativo,  la  verifica
verra'  effettuata,  a  campione,  attraverso  il   Ministero   della
giustizia, mediante richiesta all'ufficio del  casellario  giudiziale
di Roma. 
    6. L'esistenza di carichi pendenti per i reati di cui all'art. 2,
comma  2,  del  Regolamento  e'  verificata  dall'Autorita'  mediante
consultazione diretta del  sistema  informativo  del  casellario  dei
carichi pendenti, di cui all'art. 6 del decreto del Presidente  della
Repubblica 14 novembre 2002, n.  313.  Fino  all'attuazione  di  tale
sistema, la verifica verra' effettuata,  a  campione,  attraverso  il
Ministero della giustizia, mediante richiesta agli uffici  giudiziari
competenti. 
    7. L'Autorita' comunica al richiedente l'esito  della  richiesta.
Se  tale  esito  e'   positivo,   l'Autorita'   inserisce   l'impresa
nell'elenco di cui al successivo art. 8 del presente Regolamento. 
    8. L'Autorita', ove intenda  negare  l'attribuzione  del  rating,
comunica all'impresa  i  motivi  che  ostano  all'accoglimento  della
domanda. Entro il termine di quindici giorni  dal  ricevimento  della
comunicazione, l'impresa ha il diritto di presentare per iscritto  le
proprie osservazioni.  La  comunicazione  di  cui  al  primo  periodo
interrompe i termini per concludere  il  procedimento,  che  iniziano
nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni
o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo.