(Regolamento-art. 6)
                               Art. 6. 
 
                     Durata, modifica, rinnovo, 
                 annullamento, sospensione e revoca 
 
    1. Il rating di legalita' ha durata di due anni dal  rilascio  ed
e' rinnovabile su richiesta. 
    2. Ai fini del rinnovo  l'impresa  invia  all'Autorita'  apposita
domanda,  da  predisporre  ed  inoltrare  in   conformita'   con   le
prescrizioni di cui all'art. 2, comma 1. 
    2-bis. Ove la domanda di rinnovo sia depositata  almeno  sessanta
giorni prima della scadenza, il rating mantiene la propria  validita'
a tutti gli effetti sino alla data di adozione della delibera con  la
quale  l'Autorita'  si  pronuncia  sulla  richiesta.   In   caso   di
accoglimento,  il  rating  viene  confermato  per  un  nuovo  biennio
decorrente dalla data della relativa delibera; in caso contrario, gli
effetti del rating cessano dalla data di adozione della  delibera  di
non accoglimento. 
    3. L'Autorita' delibera sulle richieste di rinnovo del rating  di
legalita' e di incremento del punteggio applicando il procedimento di
cui al precedente art. 5. 
    4. In caso di perdita di uno dei requisiti  di  cui  all'art.  2,
l'Autorita' con proprio provvedimento dispone la  revoca  del  rating
con decorrenza dal momento  in  cui  il  requisito  e'  venuto  meno.
Laddove il rating sia stato rilasciato sulla  base  di  dichiarazioni
false o mendaci relative ad elementi diversi  dai  requisiti  di  cui
all'art. 2, l'Autorita' dispone la revoca a far data dal  momento  in
cui  viene  a  conoscenza  della  natura  falsa   o   mendace   della
dichiarazione. 
    4-bis. Ove il rating sia stato rilasciato o rinnovato in  carenza
di uno o piu' dei presupposti di cui all'art. 2, l'Autorita'  dispone
l'annullamento del rating. 
    5. Al venir meno di uno o piu' dei requisiti di cui  all'art.  3,
comma 2, l'Autorita' dispone la riduzione del punteggio attribuito. 
    6.  In  caso  di  adozione  di  misure  cautelari   personali   o
patrimoniali, nell'ambito di un procedimento penale per uno dei reati
di cui all'art. 2 del presente Regolamento,  l'Autorita'  dispone  la
sospensione del rating sino al perdurare dell'efficacia delle  misure
cautelari. 
    7. L'Autorita'  puo'  disporre  la  sospensione  del  rating,  in
relazione alla gravita' dei  fatti  e  all'acquisizione  di  maggiori
informazioni relativamente  agli  stessi,  in  presenza  di  uno  dei
provvedimenti di cui all'art. 2, comma 2, lettere d), d)-bis, e), f),
h) e i) del presente Regolamento, ove tale provvedimento sia  oggetto
di  contestazione  e  sino  alla  pronuncia  passata   in   giudicato
dell'autorita' giudiziaria. 
    8. L'Autorita', prima della formale adozione del provvedimento di
revoca, di riduzione del punteggio, di sospensione o di annullamento,
comunica all'impresa i motivi che ostano al mantenimento del  rating,
alla conferma del punteggio gia' attribuito o che  ne  comportano  la
sospensione ovvero  l'annullamento.  Entro  il  termine  di  quindici
giorni dal ricevimento della comunicazione, l'impresa ha  il  diritto
di presentare per iscritto  le  proprie  osservazioni.  Durante  tale
periodo, il termine di cui all'art. 5, comma 1, e' sospeso. 
    9. In caso di richiesta di informazioni, effettuata ai sensi  del
comma 7,  il  termine  di  cui  all'art.  5  e'  interrotto  fino  al
ricevimento delle informazioni richieste.