(Allegato)
                                                             Allegato 
 
LINEE GUIDA PER LE RELAZIONI DEI COLLEGI DEI REVISORI DEI  CONTI  SUI
  RENDICONTI DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME PER  L'ESERCIZIO
  2017 (ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge  10  ottobre
  2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre
  2012, n. 213). 
 
    1. L'approvazione annuale  delle  Linee  guida  finalizzate  alla
predisposizione,    da    parte    degli    Organi    di    revisione
economico-finanziaria istituiti  ai  sensi  dell'art.  14,  comma  1,
lettera e), decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, delle relazioni sul
rendiconto delle Regioni e Province autonome ai  sensi  dell'art.  1,
comma 166 e seguenti, legge 23 dicembre 2005, n. 266, rappresenta per
la Sezione delle autonomie e per le Sezioni regionali di controllo il
momento centrale della  verifica  sullo  stato  di  attuazione  dello
strumento  istruttorio  introdotto  dall'art.  1,  commi   3   e   4,
decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, per la verifica  del  rispetto
degli obiettivi del pareggio di  bilancio,  dei  vincoli  di  finanza
pubblica e della sostenibilita' dell'indebitamento. 
    Tali  verifiche,  per  giurisprudenza  consolidata  della   Corte
costituzionale,  appartengono  alla  categoria  dei   «controlli   di
legittimità-regolarita' della Corte dei conti sui bilanci  pubblici»,
in quanto «rigorosamente ancorati  a  parametri  legali»,  che  hanno
assunto  progressivamente  caratteri  cogenti   nei   confronti   dei
destinatari, proprio per prevenire e contrastare  gestioni  contabili
non corrette,  suscettibili  di  alterare  l'equilibrio  di  bilancio
(articoli 81, 97 e 119 Cost.) e di riverberare tali  disfunzioni  sul
conto consolidato delle amministrazioni pubbliche (cfr.  sentenza  n.
228 del 2017 e le richiamate sentenze n. 80 del 2017, n. 39 e  n.  40
del 2014 e n. 60 del 2013). 
    L'esigenza che l'attivita' di controllo della  Corte  sia  sempre
piu' orientata alla valutazione dei risultati ottenuti nelle  diverse
aree di intervento delle politiche pubbliche,  implica  una  maggiore
attenzione ai fenomeni gestori che richiedano una ricalibratura degli
interventi, specie ove questi presentino impatti  sui  conti  non  in
linea con le attese o dimostrino risultati  non  corrispondenti  agli
obiettivi. 
    In questa prospettiva, occorre valorizzare il  carattere  diffuso
del  controllo,  chiedendo  agli  Organi   di   revisione   contabile
valutazioni in ordine all'efficacia delle politiche adottate ed  alla
qualita' dei servizi resi, ponendo a raffronto i risultati conseguiti
con gli obiettivi programmatici originariamente fissati. 
    Allo  stesso  tempo,  si  raccomanda  agli  Organi  di  revisione
contabile  la  costante  vigilanza  sulla  corretta  attuazione   dei
principi contabili sanciti dal decreto legislativo n. 118/2011  e  si
richiamano, in proposito, gli indirizzi e le soluzioni interpretative
forniti dalla Sezione delle  autonomie  in  materia  di  contabilita'
armonizzata con le deliberazioni n. 4/INPR, n. 31/INPR e  n.  32/INPR
del 2015, con le deliberazioni n. 3/QMIG, n. 9/INPR, n.  16/QMIG,  n.
26/QMIG e n. 31/FRG del 2016 e, da ultimo, con  le  deliberazioni  n.
15/QMIG e n. 28/QMIG del 2017. 
    Elementi di novita' emergono  dall'interpretazione  dei  principi
contabili armonizzati offerta dalle recenti sentenze  costituzionali,
tra cui, in particolare, la n. 274 del 2017, ove la Corte ha ritenuto
che  le  complesse  regole  tecniche   della   legislazione   statale
concernenti «gli allegati di bilancio», con  conseguente  deficit  in
termini di chiarezza, devono essere necessariamente compensate -  nel
testo  della  legge  di  approvazione  del  rendiconto   -   da   una
trasparente,   corretta,   univoca,   sintetica   e    inequivocabile
indicazione  del  risultato  di  amministrazione  e  delle   relative
componenti di legge. In materia, l'elemento  principale  della  nuova
disciplina consiste proprio nella «separata  evidenza  per  le  quote
vincolate e accantonate», dato che si  tratta  di  «risorse  che  non
possono  essere  assolutamente  distratte  per  essere   diversamente
impiegate», con conseguente  «indisponibilita'  delle  corrispondenti
forme di finanziamento». Con precedente sentenza n. 89 del 2017,  era
stata esclusa la facolta' di utilizzare l'anticipazione di liquidita'
come componente attiva degli aggregati che confluiscono nel risultato
di amministrazione. Si richiama, altresi',  la  sentenza  n.  49  del
2018, con la quale e'  riaffermata  l'essenzialita',  ai  fini  della
dimostrazione  della  situazione   economico-finanziaria   dell'ente,
accanto al  risultato  di  amministrazione  ai  sensi  dell'art.  42,
decreto  legislativo  n.  118/2011,  del  quadro  riassuntivo   della
gestione annuale e dello stato dell'indebitamento e  delle  eventuali
passivita' dell'ente applicate agli esercizi futuri. Quest'ultimo, in
particolare, consente «una prospettiva di sindacato sia in  relazione
ai vincoli europei, sia in relazione all'equita'  intergenerazionale,
strumento servente alla determinazione dei  costi-benefici  afferenti
alle generazioni future con riguardo alle politiche  di  investimento
concretamente adottate». 
    Attenzione  peculiare  deve  essere  dedicata  all'analisi  della
situazione di cassa, da condurre in parallelo con le verifiche  delle
risultanze della gestione di competenza, in quanto, anche se la legge
n. 243/2012 si concentra sugli equilibri di competenza e  gli  schemi
di bilancio di cui al decreto legislativo n. 118/2011  non  includono
la dimostrazione degli equilibri di cassa, i principi della copertura
delle spese e del buon andamento - declinati a livello costituzionale
dagli articoli 81 e 97 - devono trovare applicazione sostanziale  con
la verifica delle risorse effettivamente introitate  a  fronte  delle
spese sostenute. 
    A tal fine, i profili tenuti piu' direttamente in  considerazione
nella elaborazione delle presenti Linee guida sono: 
      le situazioni di  criticita'  finanziaria,  con  riferimento  a
debiti fuori bilancio e/o a condizioni di deficitarieta' strutturale; 
      gli effetti delle misure emergenziali di sostegno ai bilanci in
termini di dilazione dei  debiti,  con  particolare  attenzione  alle
effettive entrate proprie degli enti; 
      la corretta determinazione del risultato di  amministrazione  e
l'analisi della situazione di cassa; 
      l'adeguatezza degli accantonamenti al Fondo crediti  di  dubbia
esigibilita'  e  la  corretta  costruzione  del   Fondo   pluriennale
vincolato, di parte corrente e di parte capitale; 
      la verifica dei rapporti di debito e di credito  reciproco  con
gli organismi partecipati, tenendo  conto  anche  degli  esiti  della
revisione straordinaria  delle  partecipazioni  societarie,  a  norma
dell'art. 24, decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175; 
      in ultima analisi, la valutazione delle corrette  modalita'  di
classificazione  e  imputazione  della  spesa  e  della   complessiva
affidabilita' delle scritture contabili degli enti. 
    2. Nel fare rinvio a quanto si e' diffusamente riferito in merito
al regime normativo, alla funzione  ed  alle  finalita'  delle  Linee
guida sui  rendiconti  regionali  (da  ultimo,  v.  deliberazione  n.
8/SEZAUT/2017/INPR), si rammenta che le stesse  costituiscono,  tanto
per i Collegi dei revisori dei conti quanto per le Sezioni  regionali
di  controllo,   uno   strumento   di   efficace   interlocuzione   e
collaborazione tra organi di controllo interno  ed  esterno  per  gli
accertamenti connessi al giudizio di parificazione,  nelle  cui  sedi
potranno svolgersi, ove se ne ravvisi la  necessita',  gli  opportuni
approfondimenti istruttori per i profili che dovessero ritenersi  non
esaustivi. 
    Cio' considerando la centralita' del  giudizio  di  parificazione
nel sistema coordinato degli strumenti  di  controllo  della  finanza
regionale previsti sia dal citato decreto-legge n. 174 del  2012  sia
della normativa pregressa (deliberazione n. 9/SEZAUT/2013/INPR). 
    Al riguardo, si ricorda che l'ausilio offerto dalle  Linee  guida
si sostanzia, principalmente, nell'anticipazione della relazione  del
Collegio dei  revisori  alla  proposta  di  rendiconto  della  Giunta
regionale,  in  quanto  la  pronuncia  della  Sezione  regionale   di
controllo si interpone tra la fase  della  proposta  e  la  legge  di
approvazione del rendiconto. 
    Ferma restando la necessita'  di  osservare  i  termini  previsti
dall'art. 18, comma 1, lettera b), decreto legislativo  n.  118/2011,
al cui mancato  rispetto  dei  termini  sono  correlate  le  sanzioni
indicate nell'art. 9, comma 1-quinquies, decreto-legge  n.  113/2016,
il sistema informativo consente  alle  Amministrazioni  regionali  di
inviare gli schemi contabili di rendiconto anche nella loro  versione
provvisoria  non  ancora  approvata  dalla  Giunta   regionale   (cd.
«Preconsuntivo»). 
    In ogni caso, le Amministrazioni e i Revisori dei conti presso le
Regioni dovranno fornire tutte  le  informazioni  necessarie  per  il
giudizio   di   parificazione   coerentemente   con   la   tempistica
normativamente  prevista  e  secondo  le  indicazioni  fornite  dalle
Sezioni di controllo territorialmente competenti. 
    3. Le presenti Linee guida e la  relativa  relazione-questionario
costituiscono supporto operativo anche per l'attivita' delle  Sezioni
di controllo delle Regioni a statuto speciale e  delle  due  Province
autonome, le quali, sulla base dei principi richiamati dalle sentenze
n. 23/2014, n. 39/2014  e  n.  40/2014  della  Corte  costituzionale,
potranno  utilizzarle  nel   rispetto   dei   regimi   di   autonomia
differenziata  ad  esse  applicabili.   In   quest'ambito,   potranno
svolgere, ove ne ravvisino la necessita', approfondimenti  istruttori
su ulteriori profili contabili e gestionali ritenuti di interesse, in
ordine  ai  quali  le  Amministrazioni  e  gli  Organi  di  revisione
contabile dovranno garantire tutte le informazioni richieste  secondo
le indicazioni fornite dalle Sezioni  di  controllo  territorialmente
competenti. 
    A tal fine, i Revisori dei  predetti  enti  potranno  richiamare,
negli appositi quadri  riservati  ai  chiarimenti,  la  normativa  di
settore eventualmente applicata in luogo di quella  nazionale  citata
nel questionario, dando evidenza  degli  effetti  prodotti  da  detta
normativa in relazione  ai  profili  di  interesse  richiamati  nello
schema di relazione. 
    4.   A   differenza   degli   scorsi   anni,   lo    schema    di
relazione-questionario  privilegia  la  parte  recante  i   «quesiti»
rispetto a quella contenente i «quadri contabili». Cio' in  quanto  i
traguardi raggiunti nel percorso dell'armonizzazione contabile, nella
prospettiva della razionalizzazione e semplificazione degli oneri  di
informazione  da  tempo  perseguita  dalla   Corte,   consentono   di
utilizzare il flusso informativo  presente  nella  Banca  dati  delle
pubbliche  amministrazioni  (BDAP),  operativamente   governata   dal
Ministero dell'economia  e  delle  finanze  attraverso  l'applicativo
«Bilanci Armonizzati» ma funzionale a tutte le attivita' di controllo
della Corte che necessitano della conoscenza  di  dati  analitici  di
rendiconto contenuti nel Piano dei conti integrato. 
    I quadri contabili conservati all'interno  dell'apposita  Sezione
VIII (con la numerazione originaria per  esigenze  connesse  al  piu'
rapido sviluppo degli aggiornamenti  del  sistema  informatico)  sono
relativi a dati non desumibili direttamente dagli schemi di  bilancio
armonizzato ma attinenti  a  profili  di  particolare  rilievo  della
gestione  regionale.  Trattasi  dei  quadri  contabili   relativi   a
«Gestione residui attivi e passivi»  (8.7),  «Indebitamento»  (8.10),
«Sanita'» (8.13 e 8.14) e «Fondo di  cassa»  (8.15),  i  quali  vanno
comunque compilati. 
    Continua, quindi, l'impegno da parte della  Corte  dei  conti  di
alleggerire gli oneri informativi  a  carico  delle  Amministrazioni,
gia' avviata negli anni precedenti. Infatti, non sono piu'  richiesti
i dati quantitativi del personale (in quanto  reperibili  tramite  il
Sistema conoscitivo del personale  dipendente  dalle  amministrazioni
pubbliche - SICO), le informazioni sul rispetto dei saldi di  finanza
pubblica  (acquisibili  dall'apposita  banca  dati  della  Ragioneria
generale dello Stato - IGEPA) ed i dati  di  natura  contabile  sugli
organismi partecipati (in  quanto  reperibili  tramite  l'applicativo
«Partecipazioni» del Dipartimento del Tesoro). 
    In  ogni  caso,  le  Sezioni  regionali  di  controllo   potranno
effettuare tutte le necessarie integrazioni  istruttorie,  laddove  i
canali  informativi  sopra   richiamati   non   siano   adeguatamente
alimentati dagli enti ed ogni qualvolta ne  ravvisino  la  necessita'
per il compiuto esercizio delle proprie funzioni. 
    5. La possibilita' di soddisfare - per le richiamate esigenze  di
semplificazione - gli elementi informativi  connessi  al  sistema  di
controllo e referto della finanza territoriale con i dati provenienti
dal sistema gestionale BDAP, non esonera  i  Revisori  dall'onere  di
verificare  che  i  canali   informativi   sopra   richiamati   siano
adeguatamente  alimentati  dagli  enti,  segnalando  alla  competente
struttura  dell'ente  la  necessita'  di  inserire  le   informazioni
mancanti. 
    E' opportuno sottolineare l'importanza della correttezza e  della
tempestivita' dei flussi informativi nella BDAP e nelle altre  banche
dati pubbliche. Non si tratta, infatti, di meri  adempimenti  a  fini
statistici. Tali banche dati - per la realizzazione e la manutenzione
delle  quali  si  impiegano  ingenti  risorse  -  sono  strumenti  di
monitoraggio e controllo ai  fini  del  coordinamento  della  finanza
pubblica  e  le  informazioni  ivi  presenti  sono  alla  base  delle
decisioni    di    politica    finanziaria.     Nella     prospettiva
dell'amministrazione digitale, poi, l'obiettivo cui si  deve  tendere
e' la piena conformita' dei dati inseriti con  i  documenti  prodotti
dai  software  gestionali  dei  singoli  enti  che  sono  oggetto  di
approvazione da parte degli organi di governo e consiliari. 
    In capo ai Revisori  degli  enti  rimane,  altresi',  l'onere  di
verificare la coerenza dei dati presenti nel sistema BDAP  -  Bilanci
Armonizzati - con quanto risultante dai  documenti  contabili  tenuti
e/o approvati dall'ente, cosi' come dovranno continuare a controllare
la coerenza delle informazioni sugli organismi  partecipati  inserite
dagli enti nella banca dati del Dipartimento del  Tesoro  con  quelle
rilevabili da altra documentazione  oggetto  di  verifica.  Anche  in
queste ipotesi di errata  o  incompleta  comunicazione  dei  dati,  i
Revisori dovranno segnalare alle  Amministrazioni  la  necessita'  di
operare le rettifiche/integrazioni necessarie. 
    A tal fine, per poter  accedere  in  visualizzazione  a  tutti  i
documenti contabili dell'ente di competenza presenti in BDAP  (Schemi
di bilancio,  Piano  dei  conti  integrato  -  con  i  relativi  dati
contabili analitici - e Piano degli indicatori e risultati attesi), i
Revisori regionali dovranno registrarsi presso il sistema  gestionale
selezionando  il  link  «Nuova  Registrazione»   presente   nell'area
riservata        della        Home        page        di        BDAP:
http://www.bdap.tesoro.it/Pagine/default.aspx Per qualsiasi  supporto
di tipo tecnico alla registrazione  e  all'utilizzo  del  sistema  e'
possibile selezionare la voce «Supporto» all'interno della Home page. 
    6. Il nuovo schema di  relazione  sui  consuntivi  regionali  per
l'esercizio  2017  e',  dunque,  strutturato  in  un  questionario  a
risposta sintetica da compilare on line mediante  l'applicativo  Con.
Te. (all'occorrenza utilizzabile  anche  da  parte  dei  responsabili
degli Uffici regionali), organizzato in dieci sezioni  di  quesiti  e
quadri contabili  compilabili  mediante  fogli  di  lavoro  dedicati,
indifferentemente, sia  alle  informazioni  gestionali  di  carattere
testuale  sia  all'acquisizione  di  dati  numerici  non   desumibili
direttamente dagli schemi di bilancio armonizzato: 
      la prima sezione (Domande preliminari) mira  a  realizzare  una
ricognizione dei principali  adempimenti  di  carattere  contabile  e
finanziario; 
      la seconda sezione (Regolarita' della gestione amministrativa e
contabile)  e'  volta  ad  intercettare  la  presenza  di   eventuali
problematiche in materia di gestione del personale o di non  corretta
rappresentazione contabile delle effettive risultanze della  gestione
finanziaria; 
      la  terza  sezione  (Gestione   contabile)   contiene   domande
correlate  a  profili  di  carattere  eminentemente  contabile,   con
particolari  approfondimenti  sull'utilizzo  del  fondo   pluriennale
vincolato o dell'avanzo  di  amministrazione  e  sugli  equilibri  di
cassa; 
      la quarta sezione (Sostenibilita' dell'indebitamento e rispetto
dei vincoli) e' intesa  a  ricostruire  lo  stock  del  debito  e  ad
analizzarne la composizione, con particolare attenzione  al  rispetto
dei vincoli di indebitamento; 
      la quinta sezione (Organismi partecipati) mira a verificare  il
rispetto delle prescrizioni normative in materia di esternalizzazione
dei servizi in organismi  e  societa'  partecipate,  con  riferimento
anche al processo di razionalizzazione delle partecipazioni; 
      la sesta sezione  (Rispetto  dei  saldi  di  finanza  pubblica)
contiene domande dirette  a  verificare  l'effettivo  rispetto  degli
obblighi e degli obiettivi fissati dalla legge  di  bilancio  per  il
2017; 
      la settima sezione (Servizio sanitario regionale) e' diretta ad
evidenziare la presenza di eventuali criticita' nel finanziamento del
Servizio sanitario regionale e nella relativa gestione; 
      l'ottava  sezione  (Quadri  contabili)   analizza   particolari
profili contabili che richiedono approfondimenti specifici; 
      la nona sezione (Analisi fondi per eventi sismici del 2016)  e'
riservata alle quattro Regioni interessate dagli eventi  sismici  del
2016 (Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria) e mira  a  una  prima  analisi
della gestione dei fondi destinati ai relativi interventi; 
      la decima sezione (Note) e' dedicata ai  chiarimenti  necessari
per la miglior comprensione delle informazioni e/o all'inserimento di
informazioni integrative. 
    7. Per procedere alla compilazione  della  relazione-questionario
occorre entrare nel sito della Corte dei conti, area Servizi on line,
selezionare  il  link  «Controllo  e  Referto»  e,   successivamente,
selezionare il sistema FITNET per poi accedere al sistema Con. Te. 
    Per gli utenti sprovvisti di credenziali di accesso al  Con.  Te.
sara' necessario eseguire prima la registrazione sul  Portale  «SOLE»
per il profilo di pertinenza (Presidente del Collegio dei Revisori  -
PCR; Collaboratore del Collegio  dei  Revisori  -  CCR;  Responsabile
Ragioneria/Servizi Finanziari della Regione - RSFR; Responsabile Dati
Regione - RDR)  e  ottenere,  via  e-mail,  user-id  e  password.  Al
riguardo,  si  sottolinea  che  per  i  citati  profili  RSFR  e  RDR
l'individuazione del responsabile da parte dell'ente prescinde da una
diretta  corrispondenza  con  i  profili  professionali   contemplati
dall'assetto organizzativo dell'ente stesso. 
    All'interno del sistema Con. Te. saranno fornite  le  indicazioni
necessarie per ottenere supporto ed assistenza tecnica  sull'utilizzo
del sistema. 
    8. Benche' l'adozione della  contabilita'  economico-patrimoniale
costituisca, dal 2017, un obbligo per  tutti  gli  enti  territoriali
anche ai fini dell'adozione  del  bilancio  consolidato  con  i  loro
organismi partecipati, la Corte si riserva di adottare, con  separato
atto, una specifica sezione del questionario rivolta ad esaminare, in
modo autonomo e disgiunto dagli adempimenti derivanti dalle  presenti
Linee  guida,  i  profili  patrimoniali   riguardanti   il   bilancio
consolidato che le Regioni adottano con i  propri  enti  strumentali,
aziende, societa' controllate e partecipate ai sensi dell'art. 11-bis
del decreto legislativo n. 118/2011. 
    Cio' al fine di evitare  che  il  diverso  termine  previsto  per
l'adozione del bilancio consolidato (30 settembre)  possa  costituire
motivo  ostativo  all'invio  delle   informazioni   necessarie   agli
accertamenti propedeutici al giudizio di parificazione del rendiconto
regionale.