(Disciplinare-art. 5)
                               Art. 5. 
 
                        Metodi di ottenimento 
 
                                 §.1 
 
                            Materia prima 
 
    1.  La  materia  prima  per  la  lavorazione  della  «Pitina»  e'
costituita da carne di ovino o di caprino o  di  selvaggina  ungulata
limitatamente alle specie capriolo, daino,  cervo,  camoscio  per  la
frazione prevalentemente magra e da pancetta e/o spallotto  di  suino
per la frazione prevalentemente grassa. 
    2.  La  materia  prima  e'  approvvigionata  dai  macelli  o   da
laboratori di sezionamento ed e'  consegnata  ai  trasformatori  allo
stato  fresco,  in  condizioni  di  refrigerazione,  con  temperatura
compresa tra -1 e +7°C misurata al cuore della massa; non e'  ammessa
carne separata meccanicamente. 
    3. La materia prima presenta i seguenti requisiti: 
      a) colore e  caratteristiche  della  carne:  colore  rosso  del
magro, assenza di grasso  di  copertura  e  di  microemorragie  o  di
ematomi; 
      b) colore e caratteristiche della  pancetta  e/o  spallotto  di
suino: colore rosso-rosato del magro e bianco candido del grasso. 
 
                                 §.2 
 
                    Fasi e metodi di lavorazione 
 
    1. Le fasi attraverso le quali e' eseguita la  lavorazione  della
«Pitina» sono le seguenti: 
      mondatura; 
      macinazione; 
      impastatura; 
      affumicatura; 
      asciugatura; 
      stagionatura. 
    2. Per la fase di mondatura le carni vengono disossate, sgrassate
e private dei tendini. La pancetta e/o spallotto di suino deve essere
mondata della cotenna e privata di eventuali sfilacci di  grasso  non
compatto. 
    3. Le carni cosi' ottenute vengono tritate in attrezzature idonee
al fine di ottenere un impasto omogeneo.  La  tritatura  deve  essere
effettuata con piastre aventi il diametro dei fori compreso tra 4,5 e
7 millimetri. La materia prima  carnea  deve  osservare  le  seguenti
percentuali di composizione: 
 
        =====================================================
        |                     |   Minimo    |    Massimo    |
        +=====================+=============+===============+
        |Componente magra     |     70%     |      90%      |
        +---------------------+-------------+---------------+
        |Componente grassa    |     10%     |      30%      |
        +---------------------+-------------+---------------+
 
    4. La componente  magra  deve  essere  costituita  con  carni  di
un'unica specie animale compresa tra quelle indicate al punto 1 del §
1. 
    5. Il  trito  cosi'  ottenuto  viene  impastato  con  la  concia.
Quest'ultima e' costituita  in  una  miscela  di  sale  marino  o  di
salgemma ovvero da una miscela tra  i  medesimi,  associata  a  pepe,
aglio, vino ed erbe aromatiche con l'uso di  nitriti  e  nitrati.  Le
erbe aromatiche ammesse sono: ginepro, kümmel o finocchio  selvatico,
semi di finocchio, achillea muscata. La  concia  osserva  inoltre  la
composizione in grammi per chilogrammo di  impasto  carneo  riportata
nella tabella che segue:  
 
        =====================================================
        |     Componente      |   Minimo    |    Massimo    |
        +=====================+=============+===============+
        |Sale                 |         15,0|           32,0|
        +---------------------+-------------+---------------+
        |Pepe                 |          1,5|            3,0|
        +---------------------+-------------+---------------+
        |Aglio                |          1,0|            3,0|
        +---------------------+-------------+---------------+
        |Vino rosso secco     |         10,0|           30,0|
        +---------------------+-------------+---------------+
 
    Dall'impasto cosi' ottenuto si elaborano  singoli  agglomerati  a
forma semisferica del peso variabile tra i 150g e i 400g. 
    La superficie esterna degli agglomerati viene cosparsa di  farina
di mais fino ad ottenere una impanatura omogenea. 
    6. Gli agglomerati cosi'  ottenuti  sono  collocati  in  appositi
ambienti dove ha luogo l'affumicatura.  Il  fumo  e'  prodotto  dalla
combustione di legno o segatura di legno di faggio, carpine o  alberi
da frutto. L'operazione di affumicatura ha una durata  variabile  tra
le 4 e  le  48  ore,  nel  corso  delle  quali  viene  alimentata  la
combustione per un periodo complessivo di durata compresa tra 3 e  12
ore. L'ambiente di affumicatura e' mantenuto a  temperature  comprese
tra 18 e 30°C. L'affumicatura  deve  essere  effettuata  prima  della
stagionatura. 
    7. In seguito il prodotto subisce un processo di  asciugatura  al
fine di favorirne l'essiccamento e la diffusione della  concia  nella
massa carnosa. Tale  fase  ha  durata  compresa  tra  2  e  8  giorni
computati a partire dalle ore 24 del giorno  di  inizio  asciugatura,
nel corso dei  quali  il  prodotto  viene  mantenuto  in  ambienti  a
temperatura compresa tra 10 e 18°C e umidita' variabili tra 50 e 85%. 
    8. Al termine delle operazioni  di  asciugatura  il  prodotto  e'
riposto nei locali dove ha luogo  la  stagionatura.  La  stagionatura
avviene in ambienti muniti di aperture verso l'esterno per consentire
sia la ventilazione che  il  ricambio  dell'aria,  in  condizioni  di
temperatura comprese tra i 3 e i 18°C e di umidita' variabile tra  il
60 ed il 90%. Tali locali devono essere muniti di attrezzature idonee
a   mantenere   il   giusto   equilibrio   e    le    caratteristiche
termo-igrometriche prescritte anche in funzione dei fattori climatici
presenti nell'area di elaborazione. 
    9. La «Pitina» puo' essere messa in commercio non prima che siano
trascorsi trenta giorni dall'inizio della  lavorazione,  intesa  come
data di impasto. 
 
                                 §.3 
 
                    Confezionamento del prodotto 
 
    1. Al termine della fase di stagionatura la «Pitina» puo'  essere
confezionata per la  commercializzazione  nelle  tipologie  descritte
all'art. 2. 
    2. Le operazioni di confezionamento della «Pitina» possono essere
effettuate  esclusivamente  in  laboratori  situati  nel   territorio
descritto all'art. 2  e  nel  medesimo  contesto  della  lavorazione.
Limitare il confezionamento al contesto di lavorazione della «Pitina»
e' necessario al fine di garantire il mantenimento della specificita'
del prodotto. A differenza di altri prodotti stagionati, la  «Pitina»
non prevede una fase di  insacco  in  budello  dell'impasto.  L'unico
agente «avvolgente» e protettivo e' costituito dalla farina  di  mais
presente  sulla   superficie   dell'impasto   agglomerato   a   forma
semisferica. Pertanto, confezionare il prodotto nel medesimo contesto
della lavorazione evita sia la perdita della  forma  della  «Pitina»,
sia un indurimento eccessivo del prodotto dovuto alla permanenza  del
prodotto in ambienti con condizioni di  umidita'  e  temperatura  non
controllati.