Art. 5. Metodi di ottenimento §.1 Materia prima 1. La materia prima per la lavorazione della «Pitina» e' costituita da carne di ovino o di caprino o di selvaggina ungulata limitatamente alle specie capriolo, daino, cervo, camoscio per la frazione prevalentemente magra e da pancetta e/o spallotto di suino per la frazione prevalentemente grassa. 2. La materia prima e' approvvigionata dai macelli o da laboratori di sezionamento ed e' consegnata ai trasformatori allo stato fresco, in condizioni di refrigerazione, con temperatura compresa tra -1 e +7°C misurata al cuore della massa; non e' ammessa carne separata meccanicamente. 3. La materia prima presenta i seguenti requisiti: a) colore e caratteristiche della carne: colore rosso del magro, assenza di grasso di copertura e di microemorragie o di ematomi; b) colore e caratteristiche della pancetta e/o spallotto di suino: colore rosso-rosato del magro e bianco candido del grasso. §.2 Fasi e metodi di lavorazione 1. Le fasi attraverso le quali e' eseguita la lavorazione della «Pitina» sono le seguenti: mondatura; macinazione; impastatura; affumicatura; asciugatura; stagionatura. 2. Per la fase di mondatura le carni vengono disossate, sgrassate e private dei tendini. La pancetta e/o spallotto di suino deve essere mondata della cotenna e privata di eventuali sfilacci di grasso non compatto. 3. Le carni cosi' ottenute vengono tritate in attrezzature idonee al fine di ottenere un impasto omogeneo. La tritatura deve essere effettuata con piastre aventi il diametro dei fori compreso tra 4,5 e 7 millimetri. La materia prima carnea deve osservare le seguenti percentuali di composizione: ===================================================== | | Minimo | Massimo | +=====================+=============+===============+ |Componente magra | 70% | 90% | +---------------------+-------------+---------------+ |Componente grassa | 10% | 30% | +---------------------+-------------+---------------+ 4. La componente magra deve essere costituita con carni di un'unica specie animale compresa tra quelle indicate al punto 1 del § 1. 5. Il trito cosi' ottenuto viene impastato con la concia. Quest'ultima e' costituita in una miscela di sale marino o di salgemma ovvero da una miscela tra i medesimi, associata a pepe, aglio, vino ed erbe aromatiche con l'uso di nitriti e nitrati. Le erbe aromatiche ammesse sono: ginepro, kümmel o finocchio selvatico, semi di finocchio, achillea muscata. La concia osserva inoltre la composizione in grammi per chilogrammo di impasto carneo riportata nella tabella che segue: ===================================================== | Componente | Minimo | Massimo | +=====================+=============+===============+ |Sale | 15,0| 32,0| +---------------------+-------------+---------------+ |Pepe | 1,5| 3,0| +---------------------+-------------+---------------+ |Aglio | 1,0| 3,0| +---------------------+-------------+---------------+ |Vino rosso secco | 10,0| 30,0| +---------------------+-------------+---------------+ Dall'impasto cosi' ottenuto si elaborano singoli agglomerati a forma semisferica del peso variabile tra i 150g e i 400g. La superficie esterna degli agglomerati viene cosparsa di farina di mais fino ad ottenere una impanatura omogenea. 6. Gli agglomerati cosi' ottenuti sono collocati in appositi ambienti dove ha luogo l'affumicatura. Il fumo e' prodotto dalla combustione di legno o segatura di legno di faggio, carpine o alberi da frutto. L'operazione di affumicatura ha una durata variabile tra le 4 e le 48 ore, nel corso delle quali viene alimentata la combustione per un periodo complessivo di durata compresa tra 3 e 12 ore. L'ambiente di affumicatura e' mantenuto a temperature comprese tra 18 e 30°C. L'affumicatura deve essere effettuata prima della stagionatura. 7. In seguito il prodotto subisce un processo di asciugatura al fine di favorirne l'essiccamento e la diffusione della concia nella massa carnosa. Tale fase ha durata compresa tra 2 e 8 giorni computati a partire dalle ore 24 del giorno di inizio asciugatura, nel corso dei quali il prodotto viene mantenuto in ambienti a temperatura compresa tra 10 e 18°C e umidita' variabili tra 50 e 85%. 8. Al termine delle operazioni di asciugatura il prodotto e' riposto nei locali dove ha luogo la stagionatura. La stagionatura avviene in ambienti muniti di aperture verso l'esterno per consentire sia la ventilazione che il ricambio dell'aria, in condizioni di temperatura comprese tra i 3 e i 18°C e di umidita' variabile tra il 60 ed il 90%. Tali locali devono essere muniti di attrezzature idonee a mantenere il giusto equilibrio e le caratteristiche termo-igrometriche prescritte anche in funzione dei fattori climatici presenti nell'area di elaborazione. 9. La «Pitina» puo' essere messa in commercio non prima che siano trascorsi trenta giorni dall'inizio della lavorazione, intesa come data di impasto. §.3 Confezionamento del prodotto 1. Al termine della fase di stagionatura la «Pitina» puo' essere confezionata per la commercializzazione nelle tipologie descritte all'art. 2. 2. Le operazioni di confezionamento della «Pitina» possono essere effettuate esclusivamente in laboratori situati nel territorio descritto all'art. 2 e nel medesimo contesto della lavorazione. Limitare il confezionamento al contesto di lavorazione della «Pitina» e' necessario al fine di garantire il mantenimento della specificita' del prodotto. A differenza di altri prodotti stagionati, la «Pitina» non prevede una fase di insacco in budello dell'impasto. L'unico agente «avvolgente» e protettivo e' costituito dalla farina di mais presente sulla superficie dell'impasto agglomerato a forma semisferica. Pertanto, confezionare il prodotto nel medesimo contesto della lavorazione evita sia la perdita della forma della «Pitina», sia un indurimento eccessivo del prodotto dovuto alla permanenza del prodotto in ambienti con condizioni di umidita' e temperatura non controllati.