(Allegato 1)
 
                             ALLEGATO 1 
 ALL'ACCORDO PER LA DELEGA DEI COMPITI DI CERTIFICAZIONE STATUTARIA, 
  PER LE NAVI REGISTRATE IN ITALIA, COME PREVISTO DALLA CONVENZIONE 
 INTERNAZIONALE CONVENZIONE INTERNAZIONALE SUL CONTROLLO DEI SISTEMI 
                  ANTIVEGETATIVI NOCIVI SULLE NAVI 
 
                                 TRA 
 
IL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE, 
          IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 
                      DELLA REPUBBLICA ITALIANA 
 
                                  E 
 
        L'ORGANISMO RICONOSCIUTO AMERICAN BUREAU OF SHIPPING. 
 
  1. OBBLIGHI DI INFORMAZIONE  E  RAPPORTI  DELL'AMERICAN  BUREAU  OF
SHIPPING CON L'AMMINISTRAZIONE 
 
  1.1 Gli obblighi di informazione sul  lavoro  svolto  dall'American
Bureau of Shipping per conto dell'Amministrazione,  a  seguito  della
delega di cui all'articolo 2 dell'Accordo, sono i seguenti: 
    1.1.1 trasmettere all'Amministrazione, con frequenza  semestrale,
una copia di ogni certificato rilasciato  e,  in  caso  di  ispezione
iniziale, copia del rapporto di ispezione; 
    1.1.2 informare semestralmente l'Amministrazione sulle deficienze
o inadeguatezze riscontrate nelle navi certificate; 
    1.1.3 garantire all'Amministrazione, su  richiesta,  l'accesso  a
tutti i piani, i documenti e i rapporti di ispezione,  finalizzati  e
propedeutici al rilascio e ed aggiornamento dei certificati; 
    1.1.4 fornire  all'Amministrazione,  entro  90  (novanta)  giorni
dalla stipula del presente Accordo, tutte le norme  e  i  regolamenti
applicabili  alle  navi  in  relazione  alla  Convenzione,  ove   gli
strumenti  applicabili   ne   prevedano   l'approvazione   da   parte
dell'Amministrazione.  Tale  elenco  dovra'  essere   tempestivamente
aggiornato in caso di modifiche delle attivita' da svolgere; 
    1.1.5 fornire semestralmente all'Amministrazione  l'elenco  degli
ispettori  autorizzati  che  svolgono  i  servizi  di  certificazione
previsti dal presente Accordo e che prestano la loro  attivita'  alle
esclusive dipendenze dell0'American Bureau of Shipping; 
    1.1.6     fornire      eventuali      ulteriori      informazioni
all'Amministrazione, ove in tal senso concordato, anche con  semplice
scambio  di  corrispondenza   con   la   rappresentanza   in   Italia
dell'Organismo; 
    1.1.7 fornire all'Amministrazione  i  modelli  e  le  check  list
sempre aggiornati relativi ai compiti di certificazione previsti  dal
presente Accordo; 
    1.1.8 mettere a disposizione dell'Amministrazione un collegamento
telematico attivo h 24 con American Bureau of Shipping, per garantire
l'afflusso di tutti i dati relativi all'attivita' svolta ai sensi del
presente Accordo. L'Amministrazione deve essere messa  in  condizione
di poter effettuare  ricerche  e  statistiche  in  base  a  parametri
qualitativi e strutturali delle navi e per periodo di tempo; 
  1.2  L'American  Bureau  of   Shipping   adempie,   nei   confronti
dell'Amministrazione, agli obblighi previsti al precedente punto 1.1,
secondo  la  specifica  procedura  predisposta   dall'organismo,   da
approvarsi da parte dall'Amministrazione stessa. 
  1.3 L'American Bureau of Shipping informa l'Amministrazione  quando
una nave e' risultata operare con deficienze  ed  irregolarita'  tali
che la condizione della nave o delle sue dotazioni non  corrispondono
sostanzialmente  ai  dettagli  dei  suoi  certificati,  ai  requisiti
applicabili  della  Convenzione  e/o  alle  prescrizioni   nazionali.
Analogamente, qualora  non  venga  adottata  un'azione  correttiva  a
soddisfazione dell'Organismo, quest'ultimo consultera' immediatamente
l'Amministrazione e,  ottenuto  il  consenso,  ritirera'  i  relativi
certificati dandone informazione all'Autorita' dello Stato del  porto
di approdo. 
  1.4 Nel caso in cui una nave registrata in Italia subisca un  danno
o manifesti una deficienza che riguardi la certificazione statutaria,
American Bureau of Shipping ne informa l'Amministrazione  descrivendo
il danno/la deficienza e la riparazione effettuata.  Se  la  nave  e'
all'estero l'ispettore dell'Organismo stesso  si  accertera'  che  il
Comandante della  nave  o  l'armatore  abbiano  inviato  un  rapporto
sull'accaduto allo Stato del Porto di approdo. Di  tale  accertamento
si fara' menzione nel rapporto di visita.