ALLEGATO 1 ALL'ACCORDO PER LA DELEGA DEI COMPITI DI CERTIFICAZIONE STATUTARIA, PER LE NAVI REGISTRATE IN ITALIA, COME PREVISTO DALLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE CONVENZIONE INTERNAZIONALE SUL CONTROLLO DEI SISTEMI ANTIVEGETATIVI NOCIVI SULLE NAVI TRA IL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE, IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DELLA REPUBBLICA ITALIANA E L'ORGANISMO RICONOSCIUTO AMERICAN BUREAU OF SHIPPING. 1. OBBLIGHI DI INFORMAZIONE E RAPPORTI DELL'AMERICAN BUREAU OF SHIPPING CON L'AMMINISTRAZIONE 1.1 Gli obblighi di informazione sul lavoro svolto dall'American Bureau of Shipping per conto dell'Amministrazione, a seguito della delega di cui all'articolo 2 dell'Accordo, sono i seguenti: 1.1.1 trasmettere all'Amministrazione, con frequenza semestrale, una copia di ogni certificato rilasciato e, in caso di ispezione iniziale, copia del rapporto di ispezione; 1.1.2 informare semestralmente l'Amministrazione sulle deficienze o inadeguatezze riscontrate nelle navi certificate; 1.1.3 garantire all'Amministrazione, su richiesta, l'accesso a tutti i piani, i documenti e i rapporti di ispezione, finalizzati e propedeutici al rilascio e ed aggiornamento dei certificati; 1.1.4 fornire all'Amministrazione, entro 90 (novanta) giorni dalla stipula del presente Accordo, tutte le norme e i regolamenti applicabili alle navi in relazione alla Convenzione, ove gli strumenti applicabili ne prevedano l'approvazione da parte dell'Amministrazione. Tale elenco dovra' essere tempestivamente aggiornato in caso di modifiche delle attivita' da svolgere; 1.1.5 fornire semestralmente all'Amministrazione l'elenco degli ispettori autorizzati che svolgono i servizi di certificazione previsti dal presente Accordo e che prestano la loro attivita' alle esclusive dipendenze dell0'American Bureau of Shipping; 1.1.6 fornire eventuali ulteriori informazioni all'Amministrazione, ove in tal senso concordato, anche con semplice scambio di corrispondenza con la rappresentanza in Italia dell'Organismo; 1.1.7 fornire all'Amministrazione i modelli e le check list sempre aggiornati relativi ai compiti di certificazione previsti dal presente Accordo; 1.1.8 mettere a disposizione dell'Amministrazione un collegamento telematico attivo h 24 con American Bureau of Shipping, per garantire l'afflusso di tutti i dati relativi all'attivita' svolta ai sensi del presente Accordo. L'Amministrazione deve essere messa in condizione di poter effettuare ricerche e statistiche in base a parametri qualitativi e strutturali delle navi e per periodo di tempo; 1.2 L'American Bureau of Shipping adempie, nei confronti dell'Amministrazione, agli obblighi previsti al precedente punto 1.1, secondo la specifica procedura predisposta dall'organismo, da approvarsi da parte dall'Amministrazione stessa. 1.3 L'American Bureau of Shipping informa l'Amministrazione quando una nave e' risultata operare con deficienze ed irregolarita' tali che la condizione della nave o delle sue dotazioni non corrispondono sostanzialmente ai dettagli dei suoi certificati, ai requisiti applicabili della Convenzione e/o alle prescrizioni nazionali. Analogamente, qualora non venga adottata un'azione correttiva a soddisfazione dell'Organismo, quest'ultimo consultera' immediatamente l'Amministrazione e, ottenuto il consenso, ritirera' i relativi certificati dandone informazione all'Autorita' dello Stato del porto di approdo. 1.4 Nel caso in cui una nave registrata in Italia subisca un danno o manifesti una deficienza che riguardi la certificazione statutaria, American Bureau of Shipping ne informa l'Amministrazione descrivendo il danno/la deficienza e la riparazione effettuata. Se la nave e' all'estero l'ispettore dell'Organismo stesso si accertera' che il Comandante della nave o l'armatore abbiano inviato un rapporto sull'accaduto allo Stato del Porto di approdo. Di tale accertamento si fara' menzione nel rapporto di visita.