Articolo 2. - Condizioni generali 2.1 I compiti autorizzati dall'Amministrazione ad ABS comprendono le seguenti attivita' per le navi che ricadono nell'ambito di applicazione di cui all'art. 3 della Convenzione: a) le visite di cui alla regola 1 dell'allegato 4 della Convenzione per le navi registrate in Italia e classificate con ABS, al fine di verificarne la conformita' ai requisiti della Convenzione stessa, unitamente ai successivi emendamenti, al Regolamento (CE) n. 782/2003 e ss.mm.ii., nonche' alle disposizioni nazionali e comunitarie e alle linee guida emanate dall'International Maritime Organization (IMO) e ai successivi emendamenti; b) il rilascio, per conto dell'Amministrazione, del certificato "Internazionale del Sistema Antivegetativo", redatto sia in lingua italiana sia in lingua inglese, conforme al modello previsto nell'Appendice 1 dell'Allegato 4 alla legge 31 agosto 2012 , n. 163; c) la richiesta alla nave ispezionata di applicare le opportune misure al fine di soddisfare le norme previste nell'Allegato 1 della Convenzione. d) l'effettuazione di visite se le autorita' competenti di uno Stato del porto di approdo che e' Parte della presente Convenzione le richiede. 2.2 I compiti autorizzati comprendono anche l'esame e l'approvazione di piani, manuali, disegni, etc., in conformita' alla Convenzione e alle linee guida dell'IMO, nella loro versione aggiornata, nonche' eventuali istruzioni aggiuntive dell'Amministrazione competente, correlati al rilascio della certificazione, ove gli strumenti applicabili ne prevedano l'approvazione da parte dell'Amministrazione. Al fine di poter svolgere tali attivita' complementari, ABS dovra' adempiere agli obblighi di informazione di cui al punto 1.1.4 dell'Allegato 1 del presente Accordo. 2.3 Qualora, ABS o un suo ispettore designato determini che il sistema antivegetativo della nave non corrisponde alle indicazioni del certificato stabilite ai sensi delle regole 2 o 3 o alle prescrizioni della Convenzione, deve vigilare immediatamente affinche' siano adottate misure correttive per rendere la nave conforme. L'ispettore o l'organismo dovra' altresi' informare l'Amministrazione in tempo utile, tramite i punti di contatto. Qualora le misure correttive richieste non possano essere messe in atto prontamente, ABS dovra' informare immediatamente l'Amministrazione per determinare l'eventuale sospensione del rilascio o il ritiro del certificato a seconda dei casi. 2.4 Nella situazione descritta al punto 2.3 qualora la nave si trovi nel porto di un'altra Parte, le autorita' competenti dello Stato del porto di approdo dovranno essere immediatamente informate da parte dell'ABS, anche al fine di poter prestare tutta l'assistenza necessaria per consentire allo stesso organismo di adempiere a quanto previsto della regola 1 dell'allegato 4, nonche' di adottare le misure descritte agli articoli 11 o 12 della Convenzione. 2.5 L'ABS nell'espletamento dei compiti di ispezione e l'esecuzione delle visite propedeutiche di cui al punto 2.1 del presente Accordo, si impegna a cooperare con gli Ufficiali dello Stato del porto di approdo per agevolare, per conto dell'Amministrazione, la rettifica, laddove richiesto, delle deficienze rilevate e delle altre irregolarita' accertate nonche' a effettuare le visite imposte in caso di fermo nave, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 164 o nell'ambito dei compiti sul monitoraggio delle navi nazionali e a riferire all'Amministrazione; 2.6 Qualora una nave in navigazione internazionale, registrata in Italia e in classe con ABS, sia fermata in un porto estero, l'Amministrazione intraprendera' un'indagine sulle deficienze riscontrate nell'ambito di un controllo dello Stato del porto di approdo, al fine di chiarirne la natura, anche con riferimento ad eventuali responsabilita' dell'organismo stesso, ferme restando le attivita' previste dal citato Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 164. 2.7 I servizi statutari resi ed i certificati rilasciati da ABS sono accettati come servizi resi e come certificati rilasciati dall'Amministrazione, a condizione che ABS operi in conformita' con quanto previsto dalla Convenzione, in accordo con la seguente regolamentazione dell'International Maritime Organization (IMO): - Risoluzione A.739(18) "Linee guida per l'autorizzazione degli organismi riconosciuti che operano per conto delle Amministrazioni"; - Risoluzione A.789(19) "Specificazione sulle funzioni di certificazione e visite degli organismi riconosciuti che operano per conto dell'Amministrazione"; - Risoluzione A.1070(28) "Codice per l'implementazione degli strumenti obbligatori IMO"; - Codice IMO per gli organismi riconosciuti, di cui alle Risoluzioni MSC.349(92) e MEPC 237(65) rispettivamente del 17 maggio 2013 e del 21 giugno 2013 a eccezione della parte 2, sezioni 1.1, 1.3, 3.9.3.1, 3.9.3.2 e 3.9.3.3. - Risoluzione MEPC.195(61) "linee guida dell'International Maritime Organization (IMO) per l'ispezione e la certificazione dei sistemi antivegetativi sulle navi". - Risoluzione MEPC.104(49)"linee guida dell'International Maritime Organization (IMO) per il campionamento rapido dei sistemi antivegetativi sulle navi -Guidelines for brief sampling of anti-fouling systems on ships" - Risoluzione MEPC.208(62) "linee guida dell'International Maritime Organization (IMO) per le ispezioni dei sistemi antivegetativi sulle navi" - Guidelines for inspection of anti-fouling systems on ships. 2.8 La concessione da parte dell'Amministrazione, su istanza di ABS, di eventuali ulteriori autorizzazioni che non rientrano tra quelle previste dal presente Accordo, finalizzate ad assicurare il corretto adempimento degli obblighi derivati dalla Convenzione, e' valutata da parte dell'Amministrazione caso per caso e concordata con l'organismo stesso. Tali autorizzazioni all'organismo saranno introdotte mediante un atto integrativo del presente Accordo. 2.9 ABS si impegna a non intraprendere attivita' che possano dar luogo a conflitti di interesse. 2.10 ABS ha una rappresentanza con personalita' giuridica nel territorio dello Stato italiano.