(Accordo-art. 2)
                  Articolo 2. - Condizioni generali 
 
  2.1 I compiti autorizzati dall'Amministrazione ad  ABS  comprendono
le seguenti  attivita'  per  le  navi  che  ricadono  nell'ambito  di
applicazione di cui all'art. 3 della Convenzione: 
     a) le  visite  di  cui  alla  regola  1  dell'allegato  4  della
Convenzione per le navi registrate in Italia e classificate con  ABS,
al fine di verificarne la conformita' ai requisiti della  Convenzione
stessa, unitamente ai successivi emendamenti, al Regolamento (CE)  n.
782/2003  e  ss.mm.ii.,  nonche'  alle   disposizioni   nazionali   e
comunitarie e alle linee guida  emanate  dall'International  Maritime
Organization (IMO) e ai successivi emendamenti; 
     b) il rilascio, per conto dell'Amministrazione, del  certificato
"Internazionale del Sistema Antivegetativo", redatto  sia  in  lingua
italiana  sia  in  lingua  inglese,  conforme  al  modello   previsto
nell'Appendice 1 dell'Allegato 4 alla legge 31 agosto 2012 , n. 163; 
     c) la richiesta alla nave ispezionata di applicare le  opportune
misure al fine di soddisfare le norme previste nell'Allegato 1  della
Convenzione. 
     d) l'effettuazione di visite se le autorita' competenti  di  uno
Stato del porto di approdo che e' Parte della presente Convenzione le
richiede. 
  2.2   I   compiti   autorizzati   comprendono   anche   l'esame   e
l'approvazione di piani, manuali, disegni, etc., in conformita'  alla
Convenzione  e  alle  linee  guida  dell'IMO,  nella  loro   versione
aggiornata,     nonche'     eventuali      istruzioni      aggiuntive
dell'Amministrazione  competente,   correlati   al   rilascio   della
certificazione,  ove   gli   strumenti   applicabili   ne   prevedano
l'approvazione  da  parte  dell'Amministrazione.  Al  fine  di  poter
svolgere tali attivita'  complementari,  ABS  dovra'  adempiere  agli
obblighi di informazione di cui al punto 1.1.4  dell'Allegato  1  del
presente Accordo. 
  2.3 Qualora, ABS o un suo  ispettore  designato  determini  che  il
sistema antivegetativo della nave non  corrisponde  alle  indicazioni
del certificato stabilite  ai  sensi  delle  regole  2  o  3  o  alle
prescrizioni  della   Convenzione,   deve   vigilare   immediatamente
affinche' siano  adottate  misure  correttive  per  rendere  la  nave
conforme.  L'ispettore  o  l'organismo  dovra'   altresi'   informare
l'Amministrazione in  tempo  utile,  tramite  i  punti  di  contatto.
Qualora le misure correttive richieste non possano  essere  messe  in
atto    prontamente,    ABS    dovra'    informare     immediatamente
l'Amministrazione  per  determinare   l'eventuale   sospensione   del
rilascio o il ritiro del certificato a seconda dei casi. 
  2.4 Nella situazione descritta al punto  2.3  qualora  la  nave  si
trovi nel porto di un'altra  Parte,  le  autorita'  competenti  dello
Stato del porto di approdo dovranno essere  immediatamente  informate
da parte dell'ABS, anche al fine di poter prestare tutta l'assistenza
necessaria per consentire allo stesso organismo di adempiere a quanto
previsto della regola 1  dell'allegato  4,  nonche'  di  adottare  le
misure descritte agli articoli 11 o 12 della Convenzione. 
  2.5 L'ABS nell'espletamento dei compiti di ispezione e l'esecuzione
delle visite propedeutiche di cui al punto 2.1 del presente  Accordo,
si impegna a cooperare con gli Ufficiali dello  Stato  del  porto  di
approdo per agevolare, per conto dell'Amministrazione, la  rettifica,
laddove  richiesto,  delle  deficienze   rilevate   e   delle   altre
irregolarita' accertate nonche' a effettuare  le  visite  imposte  in
caso di fermo nave, ai sensi dell'articolo 4 del decreto  legislativo
6 settembre 2011, n. 164 o nell'ambito dei compiti  sul  monitoraggio
delle navi nazionali e a riferire all'Amministrazione; 
  2.6 Qualora una nave in navigazione internazionale,  registrata  in
Italia e  in  classe  con  ABS,  sia  fermata  in  un  porto  estero,
l'Amministrazione   intraprendera'   un'indagine   sulle   deficienze
riscontrate nell'ambito di un controllo  dello  Stato  del  porto  di
approdo, al fine di chiarirne la natura,  anche  con  riferimento  ad
eventuali responsabilita' dell'organismo stesso,  ferme  restando  le
attivita' previste dal citato Decreto Legislativo 6  settembre  2011,
n. 164. 
  2.7 I servizi statutari resi ed i  certificati  rilasciati  da  ABS
sono accettati  come  servizi  resi  e  come  certificati  rilasciati
dall'Amministrazione, a condizione che ABS operi in  conformita'  con
quanto  previsto  dalla  Convenzione,  in  accordo  con  la  seguente
regolamentazione dell'International Maritime Organization (IMO): 
     - Risoluzione A.739(18) "Linee guida per l'autorizzazione  degli
organismi riconosciuti che operano per conto delle Amministrazioni"; 
     -  Risoluzione  A.789(19)  "Specificazione  sulle  funzioni   di
certificazione e visite degli organismi riconosciuti che operano  per
conto dell'Amministrazione"; 
     - Risoluzione A.1070(28)  "Codice  per  l'implementazione  degli
strumenti obbligatori IMO"; 
     - Codice  IMO  per  gli  organismi  riconosciuti,  di  cui  alle
Risoluzioni MSC.349(92) e MEPC 237(65) rispettivamente del 17  maggio
2013 e del 21 giugno 2013 a eccezione della  parte  2,  sezioni  1.1,
1.3, 3.9.3.1, 3.9.3.2 e 3.9.3.3. 
     -  Risoluzione  MEPC.195(61)  "linee  guida   dell'International
Maritime Organization (IMO) per l'ispezione e la  certificazione  dei
sistemi antivegetativi sulle navi". 
     -  Risoluzione   MEPC.104(49)"linee   guida   dell'International
Maritime Organization (IMO) per il campionamento rapido  dei  sistemi
antivegetativi  sulle  navi  -Guidelines  for   brief   sampling   of
anti-fouling systems on ships" 
     -  Risoluzione  MEPC.208(62)  "linee  guida   dell'International
Maritime  Organization   (IMO)   per   le   ispezioni   dei   sistemi
antivegetativi  sulle  navi"   -   Guidelines   for   inspection   of
anti-fouling systems on ships. 
  2.8 La concessione da parte  dell'Amministrazione,  su  istanza  di
ABS, di eventuali ulteriori  autorizzazioni  che  non  rientrano  tra
quelle previste dal presente Accordo, finalizzate  ad  assicurare  il
corretto adempimento degli obblighi derivati  dalla  Convenzione,  e'
valutata da parte dell'Amministrazione caso per caso e concordata con
l'organismo  stesso.  Tali   autorizzazioni   all'organismo   saranno
introdotte mediante un atto integrativo del presente Accordo. 
  2.9 ABS si impegna a non intraprendere attivita'  che  possano  dar
luogo a conflitti di interesse. 
  2.10 ABS ha  una  rappresentanza  con  personalita'  giuridica  nel
territorio dello Stato italiano.