(Accordo-art. 9)
                    Articolo 9. - Responsabilita' 
 
  9.1 Qualora l'Amministrazione sia stata considerata responsabile di
un incidente da un organo giurisdizionale con sentenza  definitiva  o
attraverso procedure arbitrali di soluzione di una  controversia  con
conseguente obbligo di indennizzare le parti lese, in caso di perdite
o danni materiali, lesioni personali  o  morte  di  cui  e'  provato,
dinanzi all'organo giurisdizionale in questione, che risultano da  un
atto o da un'omissione volontaria ovvero da una colpa  grave,  ovvero
da un atto o da un'omissione negligente o imprudente dell'  ABS,  dei
suoi servizi, del suo personale, dei suoi agenti o di chiunque agisca
in  nome  di  tale  organismo,  l'Amministrazione  ha  diritto  a  un
indennizzo  da  parte  dell'  ABS  nella  misura  in   cui   l'organo
giurisdizionale accerti che le perdite, i danni materiali, le lesioni
personali o la morte siano dovuti all'organismo medesimo. 
  9.2 ABS si impegna a  disporre,  entro  30  (trenta)  giorni  dalla
decorrenza del  presente  Accordo,  di  una  polizza  assicurativa  a
garanzia dei rischi derivanti dalla responsabilita' di cui  al  punto
9.1 e a  mantenerla  in  vigore  per  l'intera  durata  del  presente
Accordo. 
  9.3  ABS  trasmette   all'Amministrazione   copia   della   polizza
assicurativa di cui al precedente comma.