Art. 4. Norme per la viticoltura 1. La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, per i vini ad indicazione geografica tipica «Isola dei Nuraghi» accompagnati o meno dal riferimento al nome del vitigno, o ai nomi dei vitigni, non deve essere superiore rispettivamente a tonnellate 18 per le tipologie rosso e rosato, a tonnellate 19 per la tipologia bianco, a tonnellate 15 per le tipologie passito, e da uve stramature. 2. Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Isola dei Nuraghi» accompagnati o meno dal riferimento al nome del vitigno, o ai nomi dei vitigni, devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di: 9,5% per i bianchi; 10% per i rosati; 10% per i rossi; 10% per gli spumanti; 15% per i vini da uve stramature (dopo l'appassimento); 10% per i vini passiti. Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, la regione puo' consentire un titolo alcolometrico volumico naturale minimo inferiore dello 0,5% ad esclusione dei vini passiti e da uve stramature.