Allegato Modifiche al disciplinare di produzione della Denominazione di origine controllata dei vini «Lambrusco di Sorbara» A) All'art. 8, il comma 8.1: «i vini designati con la Denominazione di origine controllata «Lambrusco di Sorbara» devono essere immessi al consumo in idonee bottiglie di vetro aventi la capacita' non superiore a litri 0,750.», e' sostituito con il seguente testo: «8.1. I vini «frizzanti» e «spumanti» designati con la Denominazione di origine controllata «Lambrusco di Sorbara» devono essere immessi al consumo in idonee bottiglie di vetro aventi le capacita' di litri 0,200 - 0,375 - 0,750 - 1,500 - 3,00.». B) All'art. 8, il comma 8.3: «per i vini frizzanti a Denominazione di origine controllata «Lambrusco di Sorbara», sono consentiti i tipi di chiusura ammessi per i vini frizzanti, compresa la chiusura con tappo a fungo ancorato, tradizionalmente usato nella zona, con eventuale capsula di altezza non superiore a 7 cm, escluso il tappo a corona. L'utilizzo del tappo a corona e' ammesso solamente nel confezionamento di contenitori aventi la capacita' di litri 0,200 e litri 0,375. I vini spumanti a Denominazione di origine controllata «Lambrusco di Sorbara», devono essere immessi al consumo esclusivamente con il tappo a fungo ancorato a gabbietta e capsula. Per bottiglie con contenuto nominale non superiore a cl 20 e' ammesso altro dispositivo di chiusura adeguato.», e' sostituito con il seguente testo: «8.3. Per i vini frizzanti a Denominazione di origine controllata «Lambrusco di Sorbara», sono consentiti i tipi di chiusura ammessi per i vini frizzanti, compresa la chiusura con tappo a fungo ancorato, tradizionalmente usato nella zona, con eventuale lamina di copertura di altezza non superiore a 7 cm, escluso il tappo a corona e il tappo a vite per i contenitori aventi la capacita' di litri 1,500 e litri 3,00. L'utilizzo del tappo a corona e' ammesso solamente nel confezionamento di contenitori aventi la capacita' di litri 0,200 e litri 0,375 e per le produzioni a fermentazione naturale in bottiglia condizionate in contenitori da litri 0,750 e da litri 1,500. I vini spumanti a Denominazione di origine controllata «Lambrusco di Sorbara», devono essere immessi al consumo esclusivamente con il tappo a fungo ancorato a gabbietta, coperto eventualmente da capsula e rivestito da una lamina. Per bottiglie con contenuto nominale non superiore a cl 20 e' ammesso altro dispositivo di chiusura adeguato.».