(Allegato)
                                                             Allegato 
 
     Modifiche al disciplinare di produzione della Denominazione 
       di origine controllata dei vini «Lambrusco di Sorbara» 
 
    A)  All'art.  8,  il  comma  8.1:  «i  vini  designati   con   la
Denominazione di origine controllata «Lambrusco  di  Sorbara»  devono
essere immessi al consumo in idonee  bottiglie  di  vetro  aventi  la
capacita' non superiore a litri 0,750.», 
  e' sostituito con il seguente testo: 
      «8.1.  I  vini  «frizzanti»  e  «spumanti»  designati  con   la
Denominazione di origine controllata «Lambrusco  di  Sorbara»  devono
essere immessi al consumo in idonee  bottiglie  di  vetro  aventi  le
capacita' di litri 0,200 - 0,375 - 0,750 - 1,500 - 3,00.». 
    B)  All'art.  8,  il  comma  8.3:  «per  i   vini   frizzanti   a
Denominazione di origine controllata  «Lambrusco  di  Sorbara»,  sono
consentiti i tipi di chiusura ammessi per i vini frizzanti,  compresa
la chiusura con tappo a fungo ancorato, tradizionalmente usato  nella
zona, con eventuale capsula di altezza non superiore a 7 cm,  escluso
il tappo a corona. 
    L'utilizzo  del  tappo  a  corona  e'   ammesso   solamente   nel
confezionamento di contenitori aventi la capacita' di litri  0,200  e
litri 0,375. 
    I vini spumanti a Denominazione di origine controllata «Lambrusco
di Sorbara», devono essere immessi al consumo esclusivamente  con  il
tappo a fungo ancorato a  gabbietta  e  capsula.  Per  bottiglie  con
contenuto nominale non superiore a cl 20 e' ammesso altro dispositivo
di chiusura adeguato.», 
  e' sostituito con il seguente testo: 
      «8.3.  Per  i  vini  frizzanti  a  Denominazione   di   origine
controllata  «Lambrusco  di  Sorbara»,  sono  consentiti  i  tipi  di
chiusura ammessi per i vini frizzanti, compresa la chiusura con tappo
a fungo ancorato, tradizionalmente usato nella  zona,  con  eventuale
lamina di copertura di altezza non superiore a 7 cm, escluso il tappo
a corona e il tappo a vite per i contenitori aventi la  capacita'  di
litri 1,500 e litri 3,00. 
    L'utilizzo  del  tappo  a  corona  e'   ammesso   solamente   nel
confezionamento di contenitori aventi la capacita' di litri  0,200  e
litri 0,375 e per le produzioni a fermentazione naturale in bottiglia
condizionate in contenitori da litri 0,750 e da litri 1,500. 
    I vini spumanti a Denominazione di origine controllata «Lambrusco
di Sorbara», devono essere immessi al consumo esclusivamente  con  il
tappo a fungo ancorato a gabbietta, coperto eventualmente da  capsula
e rivestito da una lamina. Per bottiglie con contenuto  nominale  non
superiore  a  cl  20  e'  ammesso  altro  dispositivo   di   chiusura
adeguato.».