(Proposta-art. 13)
                              Art. 13. 
 
    E' consentito l'imbottigliamento dell'olio del «Chianti Classico»
sino al 31 ottobre  dell'anno  successivo  a  quello  di  produzione.
L'annata di produzione deve  essere  sempre  chiaramente  evidenziata
nella etichettatura dell'olio del «Chianti Classico».