(Proposta-art. 15)
                              Art. 15. 
 
    L'olio  conforme  alle  norme  del   disciplinare   deve   essere
imbottigliato entro 45 giorni dall'avvenuta notifica di idoneita'. La
sua conservazione deve avvenire ad una temperatura compresa tra i 12°
ed i 17°, al riparo dalla luce,  in  recipienti  di  acciaio  inox  o
porcellanati/vetrificati. 
    In  deroga  a  quanto  previsto  dal  primo  comma  del  presente
articolo, l'olio conforme alle norme  del  disciplinare  puo'  essere
imbottigliato entro il 31 ottobre dell'anno successivo a quello della
raccolta delle olive, nel caso in cui venga sottoposto a processo  di
filtrazione-brillantante entro il 31 dicembre, ed in ogni caso  entro
la data di richiesta di certificazione. 
    Nel caso in  cui  l'olio,  entro  il  31  dicembre  dell'anno  di
raccolta, non abbia subito il processo  di  filtrazione  brillantante
dovra' essere obbligatoriamente conservato anche sotto gas inerte.