(Proposta-art. 4)
                               Art. 4. 
 
    La coltivazione dell'olivo avviene in questa zona e' compresa tra
le isoiete di 650 mm ed 850 mm, le isoterme di 12,5 C° e  15  C°,  in
oliveti con altitudine superiore ai 180 m s.l.m., su suoli  collinari
a  pH  subalcalino.  Sono  esclusi  dalla  produzione  dell'olio  del
«Chianti Classico», gli oliveti non conformi o locati  in  fasce  del
territorio ove non e' possibile garantirne la corretta  conduzione  o
dove le caratteristiche ambientali e  di  suolo  sono  dissimili  dal
resto del territorio. Gli oliveti di nuovo impianto  potranno  essere
utilizzati, per la produzione dell'olio del «Chianti Classico»,  solo
a partire dal terzo anno dalla piantagione.