(Proposta-art. 9)
                               Art. 9. 
 
    Per ogni  specifico  produttore,  od  altro  avente  diritto,  e'
ammessa la miscelazione di partite successive di trasformazione delle
olive per la stessa unita' aziendale. Nell'ambito del  territorio  di
cui all'art. 3, sono consentiti il trasferimento  e  la  miscelazione
anche a produttori diversi per partite di olive e di olio in possesso
dei requisiti previsti nel disciplinare stesso.  In  nessun  caso  la
denominazione «Chianti Classico», puo' essere attribuita ad  oli  che
risultano  mescolati  con  oli,  anche  extravergini,  in  ogni  modo
prodotti fuori dell'area indicata nell'articolo tre o anche  ottenuti
nella stessa zona ma in anni precedenti o  per  partite  ricavate  da
olive staccate dopo la data di raccolta prevista nell'articolo sei. 
 
                     Caratteristiche al consumo