(Allegato-Allegato)
                                                             Allegato 
 
                   Al Presidente della Repubblica 
 
    Nel Comune di Delianuova (Reggio Calabria), i cui organi elettivi
sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 31 maggio
2015, sono state  riscontrate  forme  di  ingerenza  da  parte  della
criminalita' organizzata che compromettono la libera determinazione e
l'imparzialita' dell'amministrazione nonche' il buon andamento ed  il
funzionamento dei servizi con grave pregiudizio dell'ordine  e  della
sicurezza pubblica. 
    Il 24 settembre 2018, nell'ambito  di  una  vasta  operazione  di
polizia  giudiziaria,   coordinata   dalla   direzione   distrettuale
antimafia  di  Reggio  Calabria,  e'   stata   data   esecuzione   al
provvedimento di fermo emesso dalla menzionata direzione distrettuale
antimafia nei confronti di 19 persone appartenenti, a  vario  titolo,
alla locale articolazione della `ndrangheta ritenute responsabili  di
associazione  di  tipo   mafioso,   estorsione,   truffa   aggravata,
trasferimento fraudolento di valori aggravati dal metodo mafioso. 
    Tale operazione ha coinvolto  l'attuale  sindaco  del  Comune  di
Delianuova indagato per il delitto di cui all'art. 416-bis, commi  1,
2, 3, 4 e 5 codice penale per aver preso parte, unitamente ad  altri,
ad una cosca mafiosa  operante  sul  territorio  della  Provincia  di
Reggio Calabria, la quale avvalendosi della forza  intimidatrice  del
vincolo associativo e delle conseguenti condizioni di assoggettamento
ed omerta' che ne derivano, poneva in essere  una  serie  di  delitti
contro la  persona  e  il  patrimonio  perseguendo  scopi  diretti  a
conseguire vantaggi patrimoniali dalle attivita'  economiche  che  si
svolgono sul territorio, attraverso la  partecipazione  alle  stesse,
con la riscossione di denaro  anche  a  titolo  estorsivo  e  con  il
conseguimento di vantaggi ingiusti attraverso attivita' delittuose. 
    Al menzionato amministratore, che all'epoca dei  fatti  rivestiva
la carica di vice  sindaco,  viene  contestato  di  essere  referente
politico del sodalizio  mafioso  con  il  compito  di  assicurare  le
comunicazioni tra gli associati, eseguire le  direttive  dei  vertici
dell'associazione criminale nell'interesse dell'organizzazione stessa
riferendo sulla gestione della cosa pubblica. 
    Le complesse attivita' d'indagine, dalle quali sono  scaturiti  i
menzionati provvedimenti, hanno consentito di delineare il ruolo  del
citato amministratore nonche'  gli  assetti  e  gli  interessi  della
consorteria   territorialmente   egemone,    ritenuta    una    delle
organizzazioni criminali piu'  agguerrite  del  mandamento  tirrenico
della `ndrangheta. 
    Tenuto conto della valenza dei riscontri  investigativi  e  degli
elementi fattuali in possesso delle forze dell'ordine, cosi' evidenti
da rendere non necessario un accesso ispettivo, il prefetto di Reggio
Calabria, acquisito nelle riunioni del 27  e  28  settembre  c.a.  il
parere del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica,
integrato  con  la  partecipazione  del  procuratore  generale  della
Repubblica  presso  la  corte  di  appello,  del  procuratore   della
Repubblica  presso  il  locale  tribunale  titolare  della  direzione
distrettuale antimafia e del procuratore della Repubblica  presso  il
Tribunale di Palmi ha predisposto l'allegata  relazione  in  data  28
settembre u.s.,  che  costituisce  parte  integrante  della  presente
proposta. 
    Nel documento si da' atto della sussistenza di concreti,  univoci
e rilevanti elementi  su  collegamenti  diretti  ed  indiretti  degli
amministratori con la criminalita' organizzata di tipo mafioso  e  su
forme di condizionamento  degli  stessi,  riscontrando,  pertanto,  i
presupposti per l'applicazione della misura  prevista  dall'art.  143
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
    In data 23 ottobre c.a., a seguito delle dimissioni dalla  carica
rassegnate dal sindaco del  Comune  di  Delianuova,  il  prefetto  di
Reggio Calabria, ritenuti sussistenti i presupposti di  cui  all'art.
141, comma 1, lettera b) n. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267 ha disposto, ai sensi del comma 7 dello  stesso  articolo,  la
sospensione del consiglio comunale. 
    La  relazione  del  prefetto  pone  in  rilievo  una  sostanziale
continuita' amministrativa atteso  che  alcuni  degli  amministratori
eletti  nel  2015  hanno  fatto  parte,  con  incarichi  diversi,  di
precedenti consiliature. 
    I contenuti dell'ordinanza di custodia cautelare evidenziano  che
il citato primo cittadino e' stato eletto  avvalendosi  dell'appoggio
elettorale della locale cosca criminale con il compito di curare  gli
interessi  della  consorteria  secondo  gli   accordi   preelettorali
precedentemente stilati. 
    Al riguardo fonti tecniche di prova documentano che nel  mese  di
ottobre 2013, all'interno di un casolare, si e' svolta  una  riunione
di `ndrangheta alla quale hanno preso parte i vertici della  predetta
cosca e l'attuale primo cittadino, allora vice  sindaco  del  comune,
nel corso della quale sono stati affrontati, tra  l'altro,  argomenti
relativi   a   lavori   o    finanziamenti    pubblici    riguardanti
l'amministrazione comunale di Delianuova. 
    Il controllo  operato  dalla  consorteria  criminale  sulla  vita
amministrativa dell'ente e' altresi' attestato, come  documentano  le
indagini giudiziarie, dalla circostanza che nel  corso  del  predetto
incontro il locale capo cosca aveva dichiarato che dalla sua volonta'
dipendeva il permanere del vice sindaco nella carica  politica  cosi'
come la sua eventuale cessazione. 
    In tale ambito  e'  emerso  altresi'  l'incisivo  condizionamento
posto  in  essere  dalla  criminalita'  organizzata   nei   confronti
dell'amministrazione in carica all'epoca dei fatti e in  buona  parte
riconfermata alle ultime elezioni amministrative ponendo in  rilievo,
tra l'altro, come l'allora vice sindaco avesse richiesto alle  figure
apicali  del  sodalizio  criminale  di  appartenenza  un   deciso   e
risolutivo intervento per superare le frizioni in atto  con  un'altra
famiglia,  anch'essa  riconducibile   ad   ambienti   controindicati,
relativamente a questioni concernenti la gestione dell'ente locale. 
    Un'ulteriore  vicenda   che   evidenzia   significativamente   la
propensione dell'attuale  primo  cittadino  ad  operare  nel  mancato
rispetto  del  principio  di  legalita'  e'  quella  concernente  gli
affidamenti  di  alcuni  lavori  che   su   intervento   del   citato
amministratore  furono  assegnati,   nel   corso   della   precedente
consiliatura, ad una locale ditta nella piena consapevolezza  che  la
stessa presentava elementi di controindicazione. 
    La  relazione  del  prefetto   nel   soffermarsi   sulla   figura
dell'attuale sindaco, precisa che da fonti tecniche di prova  risulta
che lo stesso nel corso di un colloquio rivendicava di essere un uomo
della cosca, di avere sempre tutelato gli interessi della  'ndrina  e
che, pur senza alcuna sollecitazione esterna, aveva  sempre  favorito
nell'assegnazione di lavori pubblici  persone  «vicine»  ad  ambienti
controindicati. 
    L'ordinanza cautelare pone inoltre in rilievo che l'attuale primo
cittadino, in relazione ad alcune  aggressioni  avvenute  all'interno
degli  uffici  comunali  ed  attentati   dinamitardi   allo   stabile
municipale, dei quali peraltro conosceva  perfettamente  gli  autori,
anziche' denunciare gli accaduti alle forze di  polizia  «cercava  di
trovare una soluzione» coinvolgendo la famiglia criminale egemone. 
    Piu' nel dettaglio il sopra citato  provvedimento,  relativamente
alla posizione  dell'attuale  sindaco,  evidenzia  come  quest'ultimo
episodio nonche' l'aver accettato  in  occasione  della  competizione
elettorale il sostegno dell'associazione mafiosa e l'essere punto  di
riferimento stabile e continuativo della cosca portano a ritenere  il
primo cittadino un intraneus dell'associazione camorristica. 
    Le vicende, analiticamente esaminate e dettagliatamente  riferite
nella  relazione  del  prefetto,  rivelano   numerosi   elementi   di
contiguita'  tra  la  `ndrangheta  e  le  amministrazioni  che  hanno
assicurato il governo dell'ente locale negli ultimi anni ed attestano
l'esistenza di interferenze e condizionamenti che  hanno  determinato
lo svilimento e la perdita di credibilita'  dell'istituzione  locale,
nonche' il pregiudizio degli interessi della collettivita',  rendendo
necessario l'intervento dello Stato per  assicurare  la  riconduzione
dell'ente alla legalita'. 
    Ritengo, pertanto, che ricorrano le condizioni per l'adozione del
provvedimento di scioglimento del consiglio  comunale  di  Delianuova
(Reggio Calabria), ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo  18
agosto 2000, n. 267. 
    In  relazione  alla  presenza  ed  all'estensione  dell'influenza
criminale,  si  rende  necessario  che  la  durata   della   gestione
commissariale sia determinata in diciotto mesi. 
 
      Roma, 16 novembre 2018 
 
                                    Il Ministro dell'interno: Salvini