(Allegato-Relazione del Prefetto)
 
                    PREFETTURA DI REGGIO CALABRIA 
                  Ufficio territoriale del Governo 
 
                   Organo periferico di sicurezza 
 
                       Prot. n. 4348/2018/Segr.Sic. 28 settembre 2018 
 
                           All'Onorevole signor Ministro dell'interno 
                                             piazza del Viminale n. 1 
                                                                 Roma 
 
    Oggetto: Comune di Delianuova - Proposta di scioglimento ai sensi
dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
 
    L'amministrazione comunale (1) di Delianuova si e'  rinnovata  in
occasione delle consultazioni elettorali svoltesi il 31 maggio  2015,
che hanno visto eletto sindaco, con ...Omissis... voti di  preferenza
(...Omissis...  %  dei  voti  espressi  -  8  seggi),  ...Omissis...,
esponente  della  lista  ...Omissis...  denominata   «...Omissis...»,
prevalsa  sulla  lista   ...Omissis...   denominata   «...Omissis...»
(...Omissis... voti di preferenza, pari al  ...Omissis...%  dei  voti
espressi - 2  seggi),  capeggiata  da  ...Omissis...  e  sulla  lista
...Omissis... denominata «...Omissis...», capeggiata da ...Omissis...
(...Omissis... voti di preferenza, pari al  ...Omissis...%  dei  voti
espressi - 2 seggi). 
    Nella mattinata del ...Omissis...,  all'esito  di  una  complessa
attivita'   tecnico-investigativa,    convenzionalmente    denominata
«...Omissis...», personale del locale Comando provinciale Carabinieri
ha dato esecuzione al provvedimento di fermo d'indiziato  di  delitto
n. ...Omissis... R.G.N.R. - mod. 21 - D.D.A.,  emesso  dalla  Procura
della Repubblica -  Direzione  distrettuale  antimafia  -  presso  il
locale Tribunale nei confronti di ...Omissis... appartenenti, a vario
titolo,  alla  `ndrangheta  nella  sua   articolazione   territoriale
denominata cosca  «...Omissis...»,  ritenuti  responsabili,  a  vario
titolo,  di  associazione  di  tipo   mafioso,   estorsione,   truffa
aggravata, trasferimento fraudolento di valori, aggravati dal  metodo
mafioso. 
    Nel  medesimo  contesto,  sono  stati  sottoposti   a   sequestro
preventivo ...Omissis... riconducibili ad alcuni degli indagati. 
    Le complesse attivita' d'indagine hanno consentito  di  delineare
con straordinaria chiarezza  gli  assetti  attuali  e  gli  interessi
criminali della cosca  «...Omissis...»,  una  delle  piu'  agguerrite
cosche del mandamento tirrenico della `ndrangheta, di documentarne le
cointeressenze  con  articolazioni  degli  altri   mandamenti   della
provincia  reggina,  suffragare  il  ruolo  egemone  della   famiglia
«...Omissis...» nell'area ricompresa tra i comuni  di  ...Omissis...,
Delianuova e ...Omissis... 
    Le   acquisizioni   investigative    piu'    rilevanti    ruotano
...Omissis... a Delianuova; «...Omissis...» -  cosi'  indicata  dagli
indagati  -  costituisce   un   luogo   nevralgico   per   la   cosca
«...Omissis...»,  connotato  da  continue  riunioni,  mascherate   da
«mangiate», e da un andirivieni costante  di  esponenti  di  tutti  i
mandamenti di `ndrangheta presenti in questa provincia. 
    Il monitoraggio della «...Omissis...» ha soprattutto permesso  di
delineare     compiutamente     l'organigramma     della     famiglia
«...Omissis...»,  confermando  le   acquisizioni   del   procedimento
«...Omissis...» riguardo alla figura di ...Omissis...  soprannominato
«...Omissis...»,   indiscusso   capocosca   detenuto   colpito    dal
provvedimento  cautelare  che   ...Omissis...   ha   interessato   le
principali  cosche  della  ...Omissis...  Figure   di   spicco   sono
...Omissis... che coordinano le attivita' criminali  degli  affiliati
subordinati ed organizzano gli incontri con i  referenti  mafiosi  di
altre articolazioni territoriali della `ndrangheta  che  chiedono  di
parlare ...Omissis... «...Omissis...». Alle figure di maggior rilievo
se ne affiancano altre: numerosi affiliati,  alcuni  dei  quali  gia'
condannati  per  reati  associativi  in  altri   procedimenti,   come
...Omissis... Al ...Omissis... e' stata  registrata  la  presenza  di
esponenti di blasonate cosche della  Provincia  di  Reggio  Calabria,
quali ...Omissis... 
    In seno al relativo procedimento penale instaurato  dalla  locale
Procura Distrettuale Antimafia, in atto pendente in fase di  indagini
preliminari e pertanto sottoposto a regime di restrizione  cognitiva,
tra  i  destinatari  del  provvedimento  di   fermo   risulta   anche
...Omissis... di Delianuova, ...Omissis..., siccome indagato  per  il
delitto p. e p. dall'art. 416-bis, comma 1, 2, 3, 4 e 5 C.P.: 
      per aver preso parte, unitamente ad  altri,  con  il  ruolo  di
seguito meglio descritto  -  nell'ambito  dell'associazione  di  tipo
mafioso  denominata  `ndrangheta,  operante  sul   territorio   della
Provincia di Reggio Calabria, del  territorio  nazionale  ed  estero,
costituita da molte decine di locali, articolate in tre mandamenti  e
con  organo  di  vertice  denominato  «...Omissis...»  -  alla  cosca
denominata ...Omissis... (suddivisa in vari rami familiari)  operante
in ...Omissis..., Delianuova  ed  in  zone  limitrofe,  a  sua  volta
inserita  nel  territorio  compreso  nella  fascia  tirrenica   della
provincia reggina; 
      cosca che, avvalendosi della forza di intimidazione  promanante
dal  vincolo  associativo   e   delle   conseguenti   condizioni   di
assoggettamento ed omerta' che ne derivavano, poneva  in  essere  una
serie di delitti contro la persona ed  il  patrimonio,  grazie  anche
alla ampia disponibilita' di armi, perseguendo scopi, in particolare,
diretti:  a  conseguire   vantaggi   patrimoniali   dalle   attivita'
economiche  che  si  svolgevano  nel  territorio,  attraverso  o   la
partecipazione alle stesse, ovvero con la  riscossione  di  somme  di
denaro, anche a titolo di compendio estorsivo; al  conseguimento  per
se' e per gli  altri  affiliati  di  ulteriori  profitti  e  vantaggi
ingiusti, attraverso attivita' delittuose quali estorsioni ed  usure,
sistematicamente esercitate  ai  danni  di  imprenditori  privati;  a
commettere delitti in materia di armi, esplosivi e munizionamento. 
    Nel  citato  provvedimento  restrittivo  emesso   dall'A.G.,   al
predetto  viene  imputato  di  aver  ricoperto  il   seguente   ruolo
qualificato  nell'anzidetto  contesto  associativo:  partecipe   alla
...Omissis... e  Delianuova  e  zone  limitrofe  con  propaggini  nel
territorio di ...Omissis... nella qualita' di referente politico  del
sodalizio mafioso, rivestendo in seno all'amministrazione comunale la
carica  di  ...Omissis...;  con   il   compito   di   assicurare   le
comunicazioni tra gli associati e  rapportare  sulla  gestione  della
cosa pubblica, eseguire le direttive  dei  vertici  dell'associazione
(...Omissis...) nell'interesse dell'intera organizzazione  criminale;
prendeva inoltre parte  unitamente  ...Omissis...  alla  riunione  di
ndrangheta del ...Omissis..., in cui  si  affrontava  il  tema  degli
appalti e finanziamenti pubblici e piu' in generale le  problematiche
del centro  urbano  di  Delianuova  su  cui  la  cosca  ...Omissis...
esercitava  influenza  mafiosa;  e'  a  completa  disposizione  degli
interessi della cosca,  cooperando  con  gli  altri  associati  nella
realizzazione del programma criminoso del gruppo. 
    Come detto, il decreto di fermo del P. M. in  data  ...Omissis...
e' stato eseguito  anche  nei  confronti  di  ...Omissis...  di  quel
centro, a  seguito  delle  emergenze  investigative  nell'ambito  del
procedimento penale n. ...Omissis... RGNR  mod.  21  DDA,  avente  ad
oggetto  la  cosca  di  `ndrangheta  «...Omissis...»   operante   nei
territori del Comune di ...Omissis... e dei comuni vicini. 
    Il ...Omissis..., in sintesi e' considerato, cosi'  come  riporta
l'Autorita'  giudiziaria  nel  provvedimento  di  fermo,   «referente
politico della cosca ...Omissis... in seno al Comune di Delianuova  -
eletto con i voti della mafia e collocato nella carica  pubblica  per
farne gli interessi secondo gli accordi pre-elettorali  a  suo  tempo
stilati». 
    Il ...Omissis... (monitorato con ...Omissis...) di  ...Omissis...
(fortino ...Omissis...) si  e'  svolta  una  «mangiata»  nonche'  una
riunione di ndrangheta cui hanno  preso  parte  ...Omissis...,  tutti
destinatari del provvedimento in esecuzione. 
    ...Omissis...  all'epoca  era   ...Omissis...   del   Comune   di
Delianuova. 
    Nel corso della riunione sono  stati  affrontati  argomenti  vari
relativi a «lavori» e/o  finanziamenti  pubblici  relativamente  alla
zona ricadente sotto l'amministrazione comunale di Delianuova. Quanto
intercettato durante la  riunione  «mangiata»  del  ...Omissis...  ha
svelato pertanto  «...  uno  scenario  inquietante  su  Delianuova  e
sull'Amministrazione comunale che era in carica all'epoca dei fatti e
che si e' poi  riconfermata  alle  ultime  elezioni  amministrative».
Dalla  lunga  conversazione  intercettata,  si  comprende   come   il
...Omissis... - eletto con i voti della  mafia  e  «collocato»  nella
carica pubblica dalla `ndrangheta per farne  gli  interessi,  secondo
gli accordi pre-elettorali a suo tempo stilati - aveva  richiesto  un
intervento della  `ndrina  di  appartenenza  sulla  ...Omissis...  (i
...Omissis... in particolare), ritenuta colpevole  di  ostacolare  la
gestione amministrativa, adducendo presunte violazioni dei  patti  da
parte del ...Omissis... ...Omissis..., in pratica,  aveva  deciso  di
portare  sul  tavolo  dei  suoi  interlocutori  mafiosi  le   diverse
questioni che avevano generato attrito con  ...Omissis...,  affinche'
le figure apicali della cosca si esprimessero sul «se le  opposizioni
create»  ...Omissis...  avessero  una  qualche  base   giustificativa
concreta o piuttosto fossero meri pretesti per condurre  alla  caduta
del governo locale, nel tentativo di  porsi  in  prima  persona  alla
guida di Delianuova. Si comprendeva che, nel momento storico  in  cui
ha  avuto  luogo  la  ...Omissis...,  lo  scontro,  politico  e   no,
...Omissis... aveva raggiunto l'acme e neppure un primo intervento di
...Omissis... (...Omissis...) e destinatario del fermo) aveva sortito
un effetto positivo, essendo proseguita la campagna diffamatoria  nei
riguardi ...Omissis..., espressamente accusato di essere venuto  meno
agli  accordi  con  la  ndrangheta.  Non  accettando  l'epiteto   del
«...Omissis...», ...Omissis... -  che  rivendicava  a  gran  voce  di
essere un uomo della cosca e di aver sempre  tutelato  gli  interessi
...Omissis...  -  chiedeva  a  ...Omissis...,  figure   apicali   del
sodalizio, un intervento piu' deciso e  finalmente  risolutivo  delle
frizioni in atto. Sentite le ragioni  del  politico  e  ritenuto  che
nella gestione della cosa pubblica non fosse mai  stato  compiuto  un
solo atto che frustrasse le aspettative della `ndrangheta  o  che  si
ponesse in aperta violazione con  i  precedenti  accordi  elettorali,
...Omissis...  sentenziava  che  avrebbe  organizzato   un   incontro
chiarificatore con ...Omissis..., e che  avrebbe  loro  rappresentato
che,  per  tacciare  di  «inadempienza»  il  politico  della  `ndrina
...Omissis...,  occorreva  portare   le   «prove»   a   sostegno   di
quell'accusa  infamante.  Di  seguito  gli  aspetti  salienti   della
conversazione dalla quale si e' compreso che: 
      ...Omissis... si rivolge ai presenti appellandoli «picciotti di
malavita»; 
      il ...Omissis... era sceso a patti con la  `ndrangheta  durante
la campagna elettorale, accordi che erano evidentemente noti anche ai
...Omissis...:  ...Omissis...  raccontava  di  un  incontro  in   cui
...Omissis...  aveva  preteso  "conto  e   ragione   su   determinati
«discorsi», perche' "durante la campagna elettorale  si  erano  fatti
determinati «discorsi» e che, in sua presenza, «...Omissis...» si era
lamentato del fatto che non aveva ottenuto nulla di quanto oggetto di
accordo elettorale; 
      ...Omissis... - evidentemente smentendo l'assunto del  soggetto
di cui stava riferendo il ...Omissis... che  aveva  espresso  le  sue
doglianze - ribadiva la necessita' di una riunione «e per  questo  ci
vuole un chiarimento», facendo intendere che,  essendo  a  conoscenza
degli accordi stilati e constatando che gli stessi erano saltati, era
diventato necessario chiarirsi; 
      ...Omissis...  si  mostrava  disponibile  ad  andare   incontro
...Omissis...,  per  valutare  la  fondatezza  o   meno   delle   sue
argomentazioni, ma sottolineava come dovesse pur sempre costituire un
capisaldo il dato che ...Omissis... era  ritenuto  un  garante  degli
interessi ...Omissis... su Delianuova (cosi' il boss ...Omissis...  a
...Omissis...: «va parla con agli amici ... o fanno seri ... che  gli
sembra ... gli  dici:  che  ti  pare  che  ...Omissis...  (n.d.r.  si
riferisce ...Omissis...) ... e' solo qua?... compare ...Omissis... e'
vicino a me e' vicino a te.. vai li' ... ci vuole un  poco  tosto  il
discorso, mi capisci? Nel discorso stesso ... duro! ...(inc.)...»); 
      ...Omissis... spiegava il tipo di problemi che aveva incontrato
a  Delianuova  nel  gestire  la  cosa   pubblica.   In   particolare,
...Omissis...  raccontava  che   inizialmente   aveva   avuto   delle
discussioni con ...Omissis... (a tratti ...Omissis...), che poi aveva
risolto. ...Omissis... spiegava ai vertici degli  «...Omissis...»  di
aver discusso anche con ...Omissis... e di avergli spiegato  che  «le
cose come si possono fare ... si fanno! C'e' il  piano  regolatore  a
Carmelia potevate fare, si puo' fare ... questa e' la  questione  del
vero motivo ... si parlava, poi quello che esce ...questo! lui non ha
lasciato ne che passi il piano regolatore, non chi  non  come  e  non
quanto .... ripeto ... ed e'  uscita  anche  quest'altra  situazione,
perche?  ...  Il piano  regolatore  a  noi  ce  lo  hanno  presentato
approvato la causa con coso .... (inc)...». Motivo  di  frizione  coi
...Omissis...  era  stata  la  nuova  lottizzazione  della  zona   di
Carmelia, dove si erano concentrati interessi particolari; 
      ...Omissis... evidenziava che le  stesse  persone  che  avevano
ambizioni politiche avevano tentato la scalata al comune e che a loro
erano attribuibili alcuni eventi: con la pubblicazione  di  un  bando
per un concorso, in comune si era presentato  un  ragazzo  solamente.
Precisava che il giorno prima dell'espletamento del concorso,  presso
gli uffici del Comune  di  Delianuova  era  stato  collocato  ed  era
esploso un ordigno («non e' che ... si sono presentati  altri  e  gli
hanno detto tu ... vattene per la  casa  ...  non  si  e'  presentato
nessuno del paese ... ha vinto questo, quel giorno che faceva l'esame
...  il  giorno  prima  hanno  messo  la  bomba  ...»).  Secondo   il
...Omissis... lo scopo dell'attentato dinamitardo fatto al comune era
determinare  l'avvio  di  indagini  per  accertare  eventuali   reati
connessi  all'assunzione  del  giovane,  che  proprio  perche'  unico
candidato, sarebbe risultato  il  vincitore  del  concorso.  Uno  dei
presenti, intuito il ...Omissis..., asseriva che l'evento  era  stato
posto in essere «per sciogliere il comune, l'hanno fatto apposta ...»
...Omissis... spiegava che non era sua  intenzione  formulare  accuse
esplicite sull'autore materiale dell'attentato al comune («io non  ho
detto chi e' stato o chi non e' stato e non mi permetto  di  nominare
nessuno») ma la narrazione anche di questo  episodio  era  funzionale
alla comprensione da  parte  dei  suoi  interlocutori  della  manovra
strategica, ordita chiaramente dai ...Omissis..., per concentrare gli
interessi investigativi sul comune e determinare il suo  scioglimento
per infiltrazioni maliose; 
      nel prosieguo si appurava che il ...Omissis..., dopo tutti  gli
attentati verificatisi a Delianuova e dopo le discussioni  avute  con
persone del posto in merito  all'amministrazione  comunale,  si  sono
erano rivolti ...Omissis... per ricevere  direttive.  Emblematica  in
tal senso  l'espressione  utilizzata  da  ...Omissis...,  che  faceva
chiaramente capire che il mantenimento della carica politica da parte
di ...Omissis..., come una eventuale sua cessazione, dipendeva da una
deliberazione da parte della cosca ...Omissis...: «io  potevo  dirgli
si' ...Omissis... (n.d.r. si  riferisce  a  ...Omissis...)  prendi  e
vattene a casa»); 
      ...Omissis...  istruiva  in  merito  alle  modalita'  con   cui
rapportarsi coi ...Omissis... «il vostro discorso sono due parole che
gli dovete dire, due  parole  ...  ...(inc)...  voi  sapete  come  ci
tengono nell'ambiente nostro ... ma di netto a netto, vedete come gli
tagli ...(inc.)... ...Omissis..., ...Omissis...  e'  con  noi  ed  e'
stato sempre ... e' con noi, con tutti per  le  cose  giuste  ...  vi
chiarite ...(inc.)... se c'e' qualcosa parla! Senno' come  e'  siamo!
Basta!». 
    La gravita' della situazione in relazione al Comune di Delianuova
e' ben evidenziata nel provvedimento di fermo  giudiziario,  dove  si
legge: 
    «... 
    La sudditanza del centro urbano di Delianuova ...Omissis... viene
attestata anche dall'intraneita' alla cosca di un politico importante
locale ovvero ...Omissis.... All'epoca dei fatti,  ...Omissis...  era
...Omissis... del Comune di Delianuova, mentre ...Omissis...  riveste
la carica di ...Omissis... Non puo'  non  colpire  che  un  uomo  che
svolgeva funzione pubblica partecipasse a riunioni di `ndrangheta coi
vertici della cosca e  parlasse  e  si  esprimesse  con  il  medesimo
linguaggio mafioso. Colpiva il fatto che si trattasse, di  fatto,  di
uno di loro. 
  (...) Come anticipato, ...Omissis...  all'epoca  era  ...Omissis...
del Comune di Delianuova.  Nel  corso  della  riunione  (...)  furono
affrontati argomenti  vari  relativi  a  «lavori»  e/o  finanziamenti
pubblici relativamente alla zona  ricadente  sotto  l'amministrazione
comunale di Delianuova. (...)...Omissis... si rivolgeva  ai  presenti
appellandoli «picciotti di malavita». Sin da subito si intuiva quindi
la tipologia di riunione che da li' a  poco  si  sarebbe  svolta.  Di
fatto era un summit tra mondo imprenditoriale-politico e mafioso. 
    Quello  che  in  estrema  sintesi  e'  emerso  dalla  lunghissima
conversazione  registrata   la   sera   ...Omissis...   e'   che   il
...Omissis..., referente politico della cosca ...Omissis...  in  seno
al Comune di Delianuova - eletto con i voti della mafia e «collocato»
nella carica pubblica  dalla  ndrangheta  per  farne  gli  interessi,
secondo gli accordi  pre-elettorali  a  suo  tempo  stilati  -  aveva
richiesto  un  intervento  della   ndrina   di   appartenenza   sulla
...Omissis... (...Omissis... in particolare), rea  di  ostacolare  la
gestione amministrativa, adducendo presunte violazioni dei  patti  da
parte del ...Omissis... 
    ...Omissis..., in pratica, aveva deciso di portare sul tavolo dei
suoi interlocutori mafiosi le diverse questioni che avevano  generato
attrito con ...Omissis..., affinche' il «Tribunale  della  ndrangheta
...Omissis...» rappresentato dalle figure  apicali  della  cosca,  si
esprimesse sul se le opposizioni create  ...Omissis...  avessero  una
qualche  base  giustificativa  concreta  o  piuttosto  fossero   meri
pretesti, per condurre alla caduta del governo locale  e  aprire  una
nuova pagina politica del paese, nel tentativo di porsi poi in  prima
persona alla guida di Delianuova (ndr:  come  di  fatto  e'  avvenuto
all'esito dell'elezioni ...Omissis...).  Si  comprendeva  nitidamente
che, nel momento storico in cui ebbe luogo la riunione  al  casolare,
lo scontro, politico e non, tra ...Omissis... e  ...Omissis...  aveva
raggiunto l'acme e neppure un primo intervento di ...Omissis... aveva
sortito  un  effetto  positivo,  essendo   proseguita   la   campagna
diffamatoria nei riguardi del ...Omissis...,  espressamente  accusato
di essere venuto meno agli accordi con la ndrangheta, perche' non  li
aveva  avvantaggiati.  Non  accettando  l'epiteto  del   «traditore»,
...Omissis... - che rivendicava a gran voce di essere un  uomo  della
cosca e di aver sempre tutelato  gli  interessi  della  ndrina  degli
...Omissis...  -  chiedeva  a  ...Omissis...,  figure   apicali   del
sodalizio, un intervento piu' deciso e  finalmente  risolutivo  delle
frizioni in atto. Sentite le ragioni  del  politico  e  ritenuto  che
nella gestione della cosa pubblica non fosse mai  stato  compiuto  un
solo atto che frustrasse le aspettative della  ndrangheta  o  che  si
ponesse in aperta violazione con  i  precedenti  accordi  elettorali,
...Omissis...  sentenziava  che  avrebbe  organizzato   un   incontro
chiarificatore con ...Omissis..., e che  avrebbe  loro  rappresentato
che,  per  tacciare  di  «inadempienza»  il  politico  della   ndrina
...Omissis...,  occorreva  portare   le   «prove»   a   sostegno   di
quell'accusa infamante. 
    ...» (2) 
    Altrettanto emblematica e' la vicenda che emerge in relazione  ai
lavori per l'installazione  dell'impianto  di  videosorveglianza.  In
proposito, nell'ordinanza si legge che: 
      «... 
      ...Omissis... parlava (...) dell'impianto di  videosorveglianza
a Delianuova e raccontava  che  la  societa'  che  stava  realizzando
l'opera aveva avuto necessita' di contattare una ditta del posto  per
dei  lavori.  Dalla  (...)   registrazione   si   e'   appurato   che
...Omissis... aveva contattato una ditta (...) cui  commissiono'  il,
lavoro  con  aggiudicazione  diretta.  Raccontava  di  essere   stato
rimproverato ...Omissis... per non aver avvantaggiato  ...Omissis...,
suo sostenitore durante la campagna elettorale. Aggiungeva di avergli
assegnato poi un appalto ma rispettando la normativa. Emblematiche le
sue parole: «ha preso un lavoro di ...Omissis...  una  ditta  ...  va
bene ... che con problemi seri giudiziari pendenti  gli  ho  dato  un
lavoro in affidamento rispettando la legge, rispettando la legge  ...
perche' la legge che dice? Quelli  di  ...Omissis...  io  posso  dare
l'affidamento diretto a cinque e una cosa a cinque. Io ho chiamato  a
lui e gli e' rimasto a  lui  ...  guarda  caso.»  ...Omissis...,  sul
punto, asseriva di aver fatto  un  bando  pubblico  invitando  cinque
ditte a partecipare ma «io ho chiamato a lui e gli e' rimasto  a  lui
...  guarda  caso»  (si  riferisce   ovviamente   a   ...Omissis...),
nonostante  sapesse  che  la  ditta  fosse   coinvolta   in   vicende
giudiziarie.» (3) 
      ...Omissis... si vantava quindi di essere riuscito  a  favorire
una ditta «amica», finanche con gravi problemi giudiziari, perche' il
titolare lo aveva appoggiato durante la campagna elettorale. 
    «Ovviamente  l'episodio  veniva  narrato  dal  ...Omissis...  per
rappresentare che, senza alcuna sollecitazione esterna, aveva  sempre
favorito, nell'assegnazione  dei  lavori  pubblici,  persone  a  loro
«vicine»,  con   la   semplice   accortezza   adottata   di   evitare
macroscopiche  violazioni  della   legge,   che   potessero   esporre
l'amministrazione comunale nel mirino degli investigatori.» (4) 
    In sintesi ...Omissis..., proprio perche' ...Omissis... «era  uno
di loro» si  stavano  organizzando  per  non  fare  mancare  il  loro
sostegno «esterno» al ...Omissis..., peraltro loro referente politico
nel comune, e richiamare al  rispetto  degli  accordi  pre-elettorali
coloro che, fingendo di averli dimenticati, stavano ostruendo l'agire
del politico. 
    Quanto intercettato durante  la  riunione  del  ...Omissis...  ha
svelato un totale condizionamento dell'Amministrazione  comunale  che
era in carica alla epoca dei fatti e che si e' poi riconfermata  alle
ultime   elezioni   amministrative.   Nelle    successive    elezioni
...Omissis..., ...Omissis... e' stato  riconfermato  alla  guida  del
Comune di Delianuova mentre ...Omissis... (...Omissis...) attualmente
e' Consigliere ...Omissis... 
    In particolare e come riportato nel decreto di fermo in argomento
«riassuntivamente pertanto dall'indagine e' emerso che: 
      ...Omissis...  e'  un  esponente  del  ...Omissis...,  anzi  la
diretta promanazione dello stesso  nell'Amministrazione  comunale  di
Delinauova»; 
      ...Omissis..., da ...Omissis... del Comune di Delianuova, cerca
di  orientare  l'azione   amministrativa,   specie   nel   campo   di
aggiudicazione degli appalti pubblici, in favore di aziende «gradite»
al clan di riferimento; 
      parla da `ndranghetista e partecipa a summit di `ndrangheta; 
      ha rapporti di stabile frequentazione con i componenti del clan
...Omissis... ancorche' in pubblico eviti che la sua figura  possa  a
qualcuno di essi essere associata. 
    Intercettando  le  conversazioni  avvenute  dentro  ...Omissis...
durante   la   mangiata,   la   ...Omissis...,   si   e' capito   che
...Omissis...,   accompagnato   da    ...Omissis...,    era    andato
...Omissis... per cercare di trovare soluzione  a  tutti  i  problemi
sorti a Delianuova negli ultimi tempi. 
    Tra attentati dinamitardi al Municipio, fatti  con  l'intento  di
avviare delle indagini giudiziarie tese alla caduta della maggioranza
in consiglio, autovetture date alle fiamme, aggressioni a  dipendenti
comunali all'interno degli uffici del comune stesso e  diffusione  di
notizie false e tendenziose tra la  popolazione,  la  situazione  era
divenuta certamente difficile da gestire. 
    ...Omissis..., all'epoca ...Omissis..., piuttosto  che  rimettere
il suo mandato o denunciare quanto  stava  avvenendo  alle  forze  di
polizia (e' peraltro emerso che sapesse perfettamente chi  era  stato
l'autore  dello  attentato  dinamitardo),  cercava  di  trovare   una
soluzione coinvolgendo la famiglia ...Omissis... 
    Come rilevato, ...Omissis... ragiona e si muove da intraneo  alle
dinamiche criminali. Ne e' pienamente coinvolto, e le sue  parole  lo
confermano. 
    Non ha  problemi,  ad  esempio,  nel  raccontare  di  come  abbia
distribuito appalti ad assegnazione diretta,  truccando  la  gara  di
appalto per favorire una ditta, quella  di  ...Omissis...  nonostante
sapesse delle sue pendenze giudiziarie. 
    Ne' si  esime  dal  dire  che  se  ...Omissis...  riuscissero  ad
ottenere quel che vogliono, a Delianuova non si muove piu' nessuno. 
    Parla alla pari con gli esponenti della famiglia ...Omissis... 
    E sono gli stessi ...Omissis... a sottolineare che  ...Omissis...
e' amico loro, collocato in comune «da loro» e da  loro  sostenuto  e
spalleggiato, tanto da intervenire nelle diatribe  con  ...Omissis...
per far tornare tutto alla calma fino alle successive elezioni. 
    Va quindi  considerato  intraneus  il  soggetto  (come  e'  stato
...Omissis... nella vicenda) che  accetta  i  voti  dell'associazione
mafiosa e che, una volta eletto a cariche pubbliche, diventa punto di
riferimento della cosca, mettendosi a disposizione, in modo stabile e
continuativo,  di  tutti  gli  affiliati  e  degli  interessi   della
consorteria alla quale rende il conto del  proprio  operato,  dovendo
considerarsi tale comportamento prova si dell'affectio societatis che
di un efficiente contributo causale al  rafforzamento  del  proposito
criminoso e all'accrescimento delle potenzialita' operative  e  della
complessiva capacita' di intimidazione ed infiltrazione  nel  tessuto
sociale dell'associazione criminale (Cassazione  sezione  II  penale,
sentenza 23 dicembre 2014, n. 53675)» (5) 
    Il  ...Omissis...,  con  le   note   ...Omissis...   «R»   datate
rispettivamente ...Omissis... scorso,  che,  ad  ogni  buon  fine  si
allegano e con le quali ha proposto  ...Omissis...,  ha  sottolineato
che ...Omissis...: 
    nelle elezioni del ...Omissis..., sino alla scadenza naturale del
mandato, ha ricoperto la carica di Consigliere ...Omissis..., nonche'
nominato ...Omissis... del Comune di Delianuova; 
    nelle elezioni del  ...Omissis...,  e'  stato  ...Omissis...  del
Comune  di  Delianuova,  con   ...Omissis...   voti   di   preferenza
(...Omissis...%  dei  voti  espressi  -  8  seggi),  esponente  della
...Omissis... denominata «...Omissis...»,  prevalsa  sulla  lista  n.
...Omissis...  denominata  «...Omissis...»  (...Omissis...  voti   di
preferenza, pari al ...Omissis...% dei  voti  espressi  -  2  seggi),
capeggiata da  ...Omissis...  (6)  e  sulla  lista  n.  ...Omissis...
denominata    «...Omissis...»,    capeggiata     da     ...Omissis...
(...Omissis... voti di preferenza, pari al  ...Omissis...%  dei  voti
espressi - 2 seggi). 
    A conferma della «continuita'» esistente  tra  la  precedente  ed
attuale amministrazione, ha evidenziato come: 
      le  problematiche  politico-amministrative   rappresentate   da
...Omissis...  agli  esponenti  della   cosca   «...Omissis...»,   in
occasione della riunione di `ndrangheta del  ...Omissis...,  si  sono
riproposte all'ultima tornata elettorale che ha visto sia il predetto
...Omissis...   che   ...Omissis...,   candidati   alla   carica   di
...Omissis..., i cui esiti riflettono esattamente  le  posizioni  dei
protagonisti della vicenda censurata nel procedimento penale; 
      ...Omissis... degli attuali amministratori pubblici,  oltre  il
citato ...Omissis..., ovvero, il  ...Omissis...,  gli  ...Omissis...,
nonche' il ...Omissis...,  nel  corso  della  precedente  legislatura
ricoprivano    rispettivamente    la    carica    di    ...Omissis...
(...Omissis...),    Consigliere    ...Omissis...     (...Omissis...),
...Omissis...    (...Omissis...)    e    Consigliere    ...Omissis...
(...Omissis...); 
      l'attuale Consigliere ...Omissis..., e': 
        ...Omissis..., della  municipalita'  in  trattazione,  eletto
rispettivamente nel  corso  delle  consultazioni  amministrative  del
...Omissis...; 
        ...Omissis... della municipalita' in trattazione, eletto  nel
corso delle consultazioni amministrative del ...Omissis... 
    Nel corso della  riunione  di  Comitato  di  ordine  e  sicurezza
pubblica tenutasi in data 28  settembre  2018,  il  ...Omissis...  ha
convenuto  con  il  Comitato  di  doversi   procedere   all'immediato
scioglimento del Comune di Delianuova, in luogo della nomina  di  una
Commissione d'indagine, anche  in  considerazione  del  provvedimento
restrittivo della liberta' personale emesso dal Gip di Palmi. 
    Il provvedimento di Fermo di indiziato di delitto emesso dal P.M.
emesso in data ...Omissis... in relazione al procedimento  penale  n.
...Omissis... DDA e'  stato,  infatti,  confermato  dall'Ufficio  del
giudice per le  indagini  preliminari  del  Tribunale  di  Palmi  con
O.C.C.C. n. ...Omissis... R.G.N.R.; n. ...Omissis... R.G. G.I.P.;  n.
...Omissis... RGNR DDA RC statuendo, tra l'altro, che: 
      la sussistenza di gravi indizi di reita' in ordine  al  delitto
di cui all'art. 416-bis c.p.  esclude  ogni  dubbio  in  ordine  alla
ricorrenza delle  esigenze  cautelari  che  giustificano  l'emissione
della  misura  restrittiva  di  massimo  rigore,  nei  confronti  dei
rispettivi indagati. 
    In  ogni  caso,  ricorre  un  concreto  ed  attuale  pericolo  di
recidivanza ex art. 274 lett. C) c.p.p. 
    La stessa tipologia del reato associativo mafioso, che presuppone
una scelta durevole nel tempo mediante l'adesione  ad  una  struttura
illecita con radicati valori antistatuali, evidenzia per se' sola,  a
carico di tutti i soggetti attinti  da  gravi  indizi  riguardo  alla
partecipazione all'associazione di cui al  capo  I,  il  pericolo  di
protrazione della condotta criminosa, non a  caso  caratterizzata  da
permanenza. 
    Richiamando le considerazioni gia' svolte dal PM al riguardo,  la
pericolosita' sociale degli indagati, dimostrata anche  dalla  natura
dei reati posti in essere e dalla permanenza della condotta  illecita
realizzata risulta incontrovertibilmente provata. 
    E lo stesso deve  dirsi  con  riferimento  alla  posizione  degli
indagati che risultano incensurati, in quanto la tipologia del  reato
contestato, le specifiche  modalita'  e  le  circostanze  dei  fatti,
nonche' la personalita' desunta dai comportamenti concreti tenuti con
persistenza nel tempo, fanno ritenere anche  per  loro  esistente  il
pericolo di cui alla lettera c) dell'art. 275 c.p.p. 
    Non  sembra  comunque  superfluo  evidenziare  che,   poi,   deve
applicarsi, ai sensi dell'art. 275, comma 3, c.p.p. (come  da  ultimo
modificato dall'art. 4 comma 2  legge  16  aprile  2015,  n.  47)  la
custodia cautelare in carcere per gli indiziati ex art. 416-bis c.p.,
senza la necessita'  di  accertare  le  esigenze  cautelari,  la  cui
sussistenza e' presunta per legge, incombendo al  giudice  di  merito
solo l'obbligo di constatare l'inesistenza di elementi che ictu oculi
consentano di ritenere superata  tale  presunzione  e  cio'  anche  a
seguito dei  recenti  pronunciamenti  della  Corte  costituzionale  e
dell'intervento del legislatore. 
    Quanto riportato nell'Ordinanza di custodia cautelare in  carcere
conferma l'attualita' della situazione riscontrata nel  provvedimento
di Fermo, cosi' come affermato dal GIP, poiche' la  stessa  tipologia
del  reato  associativo   mafioso,   contestata   al   ...Omissis...,
presuppone una scelta durevole nel tempo mediante l'adesione  ad  una
struttura illecita con radicati valori antistatuali ed evidenzia  per
se' sola il pericolo di protrazione della condotta criminosa,  non  a
caso caratterizzata da permanenza. 
    Gli accertamenti e le indagini effettuate  hanno  fatto  emergere
concreti, univoci e rilevanti  elementi  su  collegamenti  diretti  o
indiretti con la criminalita' organizzata ...Omissis... del Comune di
Delianuova ed hanno acclarato  la  permeabilita'  dell'Ente  comunale
alle  ingerenze  della  `ndrangheta,  in  un  contesto   territoriale
caratterizzato da una storica e fortemente radicata fenomenologia  di
tipo `ndranghetista. 
    Gli elementi che conducono a tale conclusione sono da  rinvenirsi
in  diverse  specifiche  circostanze:  in  primo  luogo  il  panorama
politico che, a seguito delle  elezioni  di  maggio  2015,  vede  gli
stessi  protagonisti  che  gia'  erano  presenti   nella   precedente
amministrazione; elemento di assoluta  gravita'  e'  da  individuarsi
nella  figura  di  ...Omissis...,  tratteggiato  nell'ordinanza  come
esponente del clan ...Omissis...,  anzi  diretta  promanazione  dello
stesso nell'Amministrazione comunale  di  Delianuova,  ...Omissis...,
realizzando la sua «scalata politica» cosi come emerge dalla  lettura
del provvedimento,  arguendosi  quindi  che  lo  stesso  non  si  sia
dissociato. 
    Occorre, pertanto,  l'avvio  di  una  fase  idonea  e  protesa  a
ristabilire le condizioni  di  legalita'  dell'azione  amministrativa
comunale  e  ad  assicurare  l'imparzialita',   l'efficacia   ed   il
perseguimento del pubblico interesse.  In  tale  ottica,  necessitano
interventi straordinari di recupero e ripristino della trasparenza  e
della legalita' dell'attivita' municipale che valgano  a  ricostruire
il corretto e fisiologico tessuto amministrativo e decisionale. 
    L'esame dell'integrale situazione del  Comune  di  Delianuova  e'
stato,  peraltro,  approfonditamente  esaminato  nelle   sedute   del
Comitato provinciale per l'ordine  e  la  sicurezza  pubblica  tenuto
presso questa Prefettura, in data 27 settembre 2018  e  28  settembre
2018, con la partecipazione del Procuratore generale della Repubblica
presso la Corte di appello, del Procuratore della  Repubblica  presso
il locale Tribunale, titolare della Direzione distrettuale antimafia,
e del Procuratore della Repubblica  presso  il  Tribunale  di  Palmi,
presente soltanto nella riunione del 27  settembre  scorso.  In  tale
sede il Consesso ha concordato con le valutazioni dello scrivente. 
    Peraltro,  nel  ritenere  scarsamente  produttivo   l'avvio   del
procedimento di accesso agli atti del Comune ex art. 11 comma  8  del
decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 e la richiesta di delega
per l'avvio del procedimento di accesso agli atti del Comune, ex art.
2 comma 2-quater del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 435, conv.  in
legge  30  dicembre  1991,  n.  410   e   successive   modifiche   ed
integrazioni, si ravvisa invece la sussistenza  dei  presupposti  per
l'applicazione del combinato disposto dei commi 1 e 12 dell'art.  143
T.U.E.L. 
    Pertanto, nelle more del perfezionamento delle valutazioni  della
S.  V.  Onorevole,  si  ritiene  opportuno,  per  motivi  di  urgente
necessita', procedere quanto prima alla sospensione dalle cariche dei
componenti  degli  Organi  elettivi   del   Comune   di   Delianuova,
assicurando la provvisoria amministrazione dell'Ente mediante l'invio
di commissari, ai sensi dell'art. 143, comma 12 del piu' volte citato
T.U.E.L. 
    ...Omissis... 
 
                                                 Il prefetto: di Bari 
 
____________ 

(1) Cosi' composta: ... Omissis... 

(2) Cfr. pagg. 436/437 del decreto di fermo del P.  M.  ex  art.  384
    c.p.p. della Procura della  Repubblica  presso  il  Tribunale  di
    Reggio Calabria in data ...Omissis... 

(3) Cfr. pagg. 458/461 del decreto di fermo del P.  M.  ex  art.  384
    c.p.p. della Procura della  Repubblica  presso  il  Tribunale  di
    Reggio Calabria in data ...Omissis... 

(4) Cfr. pagg. 462 del decreto di fermo del P. M. ex art. 384  c.p.p.
    della Procura della Repubblica  presso  il  Tribunale  di  Reggio
    Calabria in data ...Omissis... 

(5) Cfr. pagg. 1134/1135 del decreto di fermo del P. M. ex  art.  384
    c.p.p. della Procura della  Repubblica  presso  il  Tribunale  di
    Reggio Calabria in data ...Omissis... 

(6) Gia' titolare dell'impresa «...Omissis...» avente sede legale  in
    Delianuova,   gia'   destinataria   di   certificato    antimafia
    interdittivo  emesso  da  questa  Prefettura  il   ...Omissis...,
    nonche'  ...Omissis...,  nato  a   ...Omissis...,   residente   a
    Delianuova, titolare  firmatario  dell'impresa  edile  denominata
    «...Omissis...» avente  sede  in  Delianuova,  in  ...Omissis...,
    destinatario di  certificati  antimafia  interdittivi  emessi  da
    questa  Prefettura,  il  ...Omissis...  (confermato  dal   T.A.R.
    Calabria il ...Omissis...) ed il ...Omissis...