(Allegato I) (parte 1)
                                                           Allegato I 
 
REQUISITI DI SICUREZZA PER LE NAVI DA PASSEGGERI, NUOVE ED ESISTENTI,
ADIBITE AI VIAGGI NAZIONALI 
 
 
(art. 1, comma 1, lettera l); art. 4, comma 3, lettera a) e comma  4,
                  lettera a), b), c) e d); art. 5) 
 
                             CAPITOLO I 
 
                        DISPOSIZIONI GENERALI 
 
    1.  Le  regole  del   presente   allegato   si   applicano,   ove
espressamente specificato, alle navi da passeggeri nuove ed esistenti
delle classi A, B, C e D, adibite a viaggi  nazionali,  tenuto  conto
del campo di applicazione del presente regolamento, quale specificato
all'articolo 2. 
    2. Le navi nuove delle classi B, C e D di lunghezza  inferiore  a
24 metri devono essere conformi alle regole da II-1/B/2 a II-1/B/8  e
II-1/B/10 del presente allegato, a meno che  l'amministrazione  dello
Stato di bandiera, la cui bandiera le suddette navi sono  autorizzate
a battere, garantisca che  sono  conformi  alle  norme  nazionali  in
vigore in  detto  Stato  e  che  tali  norme  assicurano  un  livello
equivalente di sicurezza. 
    3. Laddove le norme del presente allegato  non  si  applichino  a
navi nuove di lunghezza inferiore a 24 metri, l'amministrazione dello
Stato  di  bandiera  deve  garantire  che  sia  fornito  un   livello
equivalente di sicurezza per tali navi attraverso la loro conformita'
alle norme nazionali. 
    4. Le navi esistenti delle  classi  C  e  D  non  sono  tenute  a
conformarsi alle  regole  dei  capitoli  II-1  e  II-2  del  presente
allegato, purche' l'amministrazione dello Stato di bandiera,  la  cui
bandiera le suddette navi sono autorizzate a battere, garantisca  che
sono conformi alle norme nazionali in vigore in  detto  Stato  e  che
tali norme assicurano un livello equivalente di sicurezza. 
    5.  Inoltre,  qualora  cio'  sia   ritenuto   impraticabile   e/o
irragionevole, le navi delle classi B, C e D di lunghezza inferiore a
24 metri, non sono tenute a  conformarsi  alle  seguenti  regole  del
capitolo II-1: regola 10 della parte B, regole 4, 9 e 10 della  parte
C e regole da 1 a 9 della parte E. L'amministrazione dello  Stato  di
bandiera deve garantire che sia fornito  un  livello  equivalente  di
sicurezza per tali navi  mediante  la  loro  conformita'  alle  norme
nazionali. 
    6. Fatto salvo il disposto dell'articolo 6.1, lettera b), le navi
della classe D che non prolungano il viaggio al di fuori  del  tratto
di mare A 1, quale definito nella regola  IV/2.12  della  convenzione
SOLAS  del  1974,  non  devono  necessariamente  essere  conformi  ai
requisiti di trasporto di cui al capitolo IV della convenzione  SOLAS
del 1974, ma devono conformarsi quantomeno ai requisiti del  capitolo
IV del presente allegato. 
    7. Le disposizioni relative alla visibilita' in  plancia  di  cui
alla regola V/22 della convenzione SOLAS del 1974 si applicano, nella
misura in cui cio' sia praticabile e ragionevole, anche alle navi  di
lunghezza inferiore a 55 metri, laddove per  «lunghezza»  si  intende
quella definita alla regola V/2 della convenzione SOLAS del 1974. 
    8. Ove il presente allegato prevede che alle  navi  esistenti  si
applichi una  determinata  risoluzione  IMO,  le  navi  costruite  al
massimo entro due anni dopo la data di  adozione  da  parte  dell'IMO
della  suddetta  risoluzione  non  sono  tenute  a  conformarsi  alle
disposizioni  in  essa  contenute,  sempreche'  siano  conformi  alle
precedenti risoluzioni applicabili, ove questo caso ricorra. 
    9. Per riparazioni, cambiamenti e modifiche di  «grande  entita'»
s'intende, ad esempio: 
    - qualsiasi variazione che alteri sostanzialmente  le  dimensioni
di una nave, 
    - esempio: allungamento  mediante  aggiunta  di  un  nuovo  corpo
centrale, 
    - qualsiasi variazione che alteri sostanzialmente la capacita' di
trasporto di passeggeri di una nave, 
    - esempio: un  ponte  per  autoveicoli  trasformato  in  alloggio
passeggeri, 
    - qualsiasi variazione che aumenti  sostanzialmente  la  vita  di
esercizio di una nave, 
    - esempio: rinnovo  dell'alloggio  passeggeri  su  di  un  intero
ponte. 
    10. L'indicazione «(R ...)» che segue i vari titoli delle  regole
del presente allegato si  riferisce  alle  regole  della  convenzione
SOLAS del 1974, sulle  quali  sono  basate  le  regole  del  presente
allegato, ovvero: 
      .1 Capitolo  II-1:  parte  A-1,  riferimenti  alla  convenzione
SOLAS, comprese le modifiche del 2006. 
      .2 Capitolo II-1: parti A e  B,  riferimenti  alla  convenzione
SOLAS, comprese le modifiche del 96/98. 
      .3 Capitolo II-2: parte A,  regole  1  e  2,  riferimenti  alla
convenzione SOLAS, comprese le modifiche del 1999/2000.  Regola  1.3,
riferimento alla parte F (progettazione e  sistemazioni  alternative)
del capitolo II-2 riveduto (modifiche  del  2000)  della  convenzione
SOLAS del 1974 per le navi nuove costruite a partire dal  1°  gennaio
2003. Capitolo II-2: parte A, regole da 3 a 16 e parte B, regole da 1
a 18, riferimenti alla convenzione SOLAS, comprese le  modifiche  del
96/98. 
      .4 Capitolo III: Riferimenti alla convenzione SOLAS del  96/98,
comprese le modifiche del 2001-2003. 
    11. Disposizioni applicabili alle NAVI DI CLASSE A  figurano  nei
seguenti capitoli: 
      Capitolo II-1/A-1, regola 1; 
      Capitolo II-1/B, regole 1, 23 e 24; 
      Capitolo II-1/C, regole 1, 3 e 16; 
      Capitolo II-2/A, regole 4, 9 e 12; e 
      Capitolo II-2/B, regola 6. 
    12. Disposizioni applicabili alle NAVI  RO-RO  DA  PASSEGGERI  DI
CLASSE A figurano nel seguente capitolo: 
      Capitolo II-1/B, regole 17-2 e 20. 
 
                            CAPITOLO II-1 
 
COSTRUZIONE - COMPARTIMENTAZIONE E STABILITA',  MACCHINE  E  IMPIANTI
ELETTRICI 
 
 
                               PARTE A 
 
                             GENERALITA' 
 
1. Definizioni relative alla parte B (R 2) 
 
    NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e D + NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE B: 
    .1 .1 Galleggiamento di compartimentazione: il galleggiamento  in
base al quale si determina la compartimentazione della nave. 
      .2   Massimo   galleggiamento   di    compartimentazione:    il
galleggiamento  corrispondente  alla  massima  immersione  consentita
dalle regole di compartimentazione applicabili. 
    .2  Lunghezza  della  nave:  la   lunghezza   misurata   tra   le
perpendicolari condotte alle estremita' del massimo galleggiamento di
compartimentazione. 
    .3 Larghezza della nave: la massima larghezza fuori  ossatura  al
massimo galleggiamento di compartimentazione o al di sotto di esso. 
    .4 Immersione: la distanza verticale, al mezzo della nave,  dalla
linea  di  costruzione  al   galleggiamento   di   compartimentazione
considerato. 
    .5 Portata lorda: la differenza, espressa in tonnellate,  fra  il
dislocamento di una nave in acqua di massa volumica  uguale  a  1,025
t/m3, al galleggiamento di  pieno  carico,  corrispondente  al  bordo
libero estivo assegnato, e il dislocamento a nave scarica. 
    .6 Dislocamento a nave  scarica:  il  dislocamento,  espresso  in
tonnellate,  di  una  nave  priva  di  carico,   combustibile,   olio
lubrificante, acqua di zavorra,  acqua  dolce  e  acqua  potabile  in
cisterne, provviste di bordo, passeggeri ed equipaggio  con  relativi
effetti personali. 
    .7 Ponte delle paratie: il ponte piu' alto al quale  giungono  le
paratie stagne trasversali. 
    .8 Linea limite: una linea tracciata almeno 76  mm  al  di  sotto
della superficie superiore del ponte delle paratie, a murata. 
    .9 Permeabilita' di uno spazio: la percentuale del volume di tale
spazio che puo' essere occupato dall'acqua. Il volume di  uno  spazio
che si estende al di sopra della linea limite  deve  essere  misurato
soltanto fino all'altezza di tale linea. 
    .10 Locale macchine: il locale che  si  estende  dalla  linea  di
costruzione alla linea limite e fra  le  paratie  stagne  trasversali
principali estreme che delimitano i locali contenenti la macchina  di
propulsione principale e ausiliaria  e  le  caldaie  necessarie  alla
propulsione. 
    .11 Locali per passeggeri: i locali destinati ad alloggio o altro
uso dei passeggeri, a eccezione dei  locali  per  bagagli,  depositi,
provviste e posta. 
    .12 Stagno: in rapporto alla struttura, la capacita' di  impedire
il  passaggio  dell'acqua,  in  qualunque  direzione,  attraverso  la
struttura sotto battente che si verifica sia allo stato  integro  sia
in condizioni di avaria. 
    .13  Stagno  alle  intemperie:  significa   che,   in   qualsiasi
condizione meteomarina, l'acqua non penetra dentro la nave. 
    .14 Nave ro-ro da passeggeri: nave da passeggeri  con  locali  da
carico ro-ro o con locali di categoria speciale, come definiti  dalla
regola II-2/A/2. 
 
2. Definizioni relative alle parti C, D ed E (R 3) 
 
    NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e D + NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE B: 
    .1  .1  Impianto  di   comando   della   macchina   di   governo:
l'apparecchiatura per mezzo della quale vengono trasmessi  i  comandi
dalla plancia alle unita' di potenza della  macchina  timone  stessa.
Gli impianti di comando  della  macchina  di  governo  comprendono  i
trasmettitori, i ricevitori, le  pompe  idrauliche  di  comando  e  i
relativi motori, i dispositivi di manovra dei motori, le tubolature e
i cavi. 
      .2 Macchina di  governo  principale:  il  complesso  costituito
dalle macchine, dagli azionatori del timone, dalle  eventuali  unita'
di potenza per macchina di governo, dalle apparecchiature sussidiarie
e dai dispositivi per applicare  il  momento  torcente  all'asta  del
timone (per esempio barra o settore), che e' necessario per imprimere
il movimento al timone allo scopo di governare la nave nelle  normali
condizioni di servizio. 
    .2 Unita' di potenza per macchina di governo: 
      .1 nel  caso  di  macchina  di  governo  elettrica,  un  motore
elettrico e le apparecchiature elettriche ad esso associate; 
      .2 nel caso di macchina di governo elettroidraulica, un  motore
elettrico, le apparecchiature elettriche ad esso associate e la pompa
connessa; 
      .3 nel caso di altra macchina di governo idraulica,  un  motore
di comando e la pompa connessa. 
    .3 Macchina di governo ausiliaria:  l'apparecchiatura  necessaria
per governare la nave in  condizioni  di  avaria  della  macchina  di
governo principale, e che  non  comprende  nessun'altra  parte  della
macchina di governo principale ad eccezione della barra, del  settore
o di altri componenti destinati allo stesso scopo. 
    .4  Condizione  normale  di  esercizio  e  di  abitabilita':   la
condizione  nella  quale  sono  in  grado  di  operare  e  funzionano
normalmente la nave nel suo insieme, le macchine, i servizi, i  mezzi
e gli ausili che assicurano la propulsione, la capacita' di  manovra,
la navigazione in condizioni di sicurezza, la  sicurezza  contro  gli
incendi e gli allagamenti, le comunicazioni e le segnalazioni interne
ed esterne, i mezzi di sfuggita e i verricelli per le imbarcazioni di
emergenza,  nonche'  le  condizioni  di   confortevole   abitabilita'
previste di progetto. 
    .5 Condizione di emergenza: la condizione  nella  quale  tutti  i
servizi necessari  per  le  normali  condizioni  di  esercizio  e  di
abitabilita' non sono in grado di operare  a  causa  di  avaria  alla
sorgente principale di energia elettrica. 
    .6  Sorgente  principale  di  energia  elettrica:   la   sorgente
destinata a fornire energia elettrica al quadro  principale,  che  la
distribuisce a tutti i servizi  necessari  a  mantenere  la  nave  in
condizioni normali di esercizio e di abitabilita'. 
    .7 Condizione di nave priva di energia: la condizione nella quale
l'impianto di propulsione  principale,  le  caldaie  e  gli  impianti
ausiliari non sono in funzione a causa della mancanza di energia. 
    .8 Centrale elettrica principale: il locale in cui e' ubicata  la
sorgente principale di energia elettrica. 
    .9 Quadro principale: il  quadro  alimentato  direttamente  dalla
sorgente principale di energia elettrica e  destinato  a  distribuire
tale energia ai servizi della nave. 
    .10 Quadro di  emergenza:  il  quadro  che,  in  caso  di  avaria
all'impianto  principale  di  energia  elettrica,   e'   direttamente
alimentato dalla sorgente di emergenza di energia elettrica  o  dalla
sorgente temporanea di  emergenza  di  energia  elettrica  e  che  e'
destinato a distribuire l'energia ai servizi di emergenza. 
    .11 Sorgente di emergenza di energia elettrica:  la  sorgente  di
energia elettrica destinata ad alimentare il quadro di  emergenza  in
caso di mancata alimentazione da parte della sorgente  principale  di
energia elettrica. 
    .12 Massima velocita' di servizio in marcia avanti: la  velocita'
massima che, in base al progetto, la nave mantiene  nel  servizio  in
mare alla massima immersione di navigazione. 
    .13 Massima velocita' in marcia indietro: la  velocita'  che,  in
base al progetto, si ritiene che la nave, alla massima immersione  di
navigazione,  possa  raggiungere  alla  massima  potenza  di   marcia
indietro. 
    .14(a) Locali macchine: tutti i locali macchine della categoria A
e tutti gli altri contenenti la macchina di propulsione, le  caldaie,
i gruppi di trattamento del combustibile liquido, le macchine vapore,
i motori a combustione interna, i generatori  e  i  motori  elettrici
principali, le stazioni di  imbarco  del  combustibile  liquido,  gli
impianti di refrigerazione,  gli  stabilizzatori,  i  dispositivi  di
ventilazione, i  condizionatori  d'aria  nonche'  i  locali  di  tipo
analogo e i relativi cofani. 
    .14(b) Locali macchine di categoria A: locali e  relativi  cofani
contenenti: 
      .1 motori a combustione interna utilizzati  per  l'apparato  di
propulsione principale, oppure 
      .2 motori a combustione  interna  di  potenza  complessiva  non
minore di 375 kW, utilizzati per altri scopi, o qualsiasi  caldaia  a
combustibile liquido  o  qualsiasi  gruppo  per  il  trattamento  del
combustibile liquido, oppure 
      .3 qualsiasi caldaia a combustibile liquido o qualsiasi  gruppo
per il trattamento del combustibile liquido. 
    .15   Impianto    di    azionamento    a    energia    meccanica:
l'apparecchiatura  idraulica  sistemata  per   fornire   la   potenza
necessaria per ruotare l'asta del timone,  comprendente  una  o  piu'
unita' di potenza con i relativi tubi e accessori e un azionatore del
timone.  Gli  impianti  di  azionamento  possono  avere   in   comune
componenti meccanici come la barra, il settore e l'asta del timone, o
componenti destinati allo stesso scopo. 
    .16 Stazioni di comando: i locali dentro i quali  sono  sistemate
le  apparecchiature   radio,   le   apparecchiature   principali   di
navigazione, la sorgente di emergenza  di  energia  elettrica  o  nei
quali sono centralizzati le installazioni per la  segnalazione  degli
incendi e i dispositivi antincendio. 
 
                              PARTE A-1 
 
                        STRUTTURA DELLE NAVI 
 
1. Nuova installazione di materiali contenenti amianto (R 3-5) 
 
    TUTTE LE NAVI 
    .1 La presente regola si applica a tutti i  materiali  utilizzati
per  la  struttura,  le  macchine,  gli  impianti  elettrici   e   le
apparecchiature contemplati dalle regole del presente allegato. 
    .2 Per tutte  le  navi  e'  vietata  la  nuova  installazione  di
materiali contenenti amianto. 
 
2. Disegni costruttivi tenuti a bordo e a terra (R-3-7) 
 
    NAVI DELLE CLASSI B, C e D, COSTRUITE A PARTIRE  DAL  1°  GENNAIO
2012 
    .1 A bordo delle navi costruite a partire  dal  1°  gennaio  2012
devono essere presenti i disegni costruttivi finali  («as  built»)  e
altri disegni indicanti tutte le successive modifiche strutturali. 
    .2 Una seconda serie di tali disegni  deve  essere  tenuta  nella
sede  della  societa',  come  stabilito  dalla  regola  IX/1.2  della
convenzione SOLAS del 1974. 
    .3 Si fa riferimento alla circolare MSC/Circ. 1135  dell'IMO  sui
«Disegni costruttivi finali da tenere a bordo delle navi e a terra». 
 
3. Apparecchi da traino e da ormeggio (R 3-8) 
 
    NAVI DELLE CLASSI B, C e D DI LUNGHEZZA PARI  O  SUPERIORE  A  24
METRI, COSTRUITE A PARTIRE DAL 1° GENNAIO 2012 
    .1 Le navi devono essere munite di dispositivi, apparecchiature e
accessori aventi  un  carico  utile  sufficiente  per  consentire  di
effettuare in sicurezza tutte le  operazioni  di  traino  e  ormeggio
connesse con la normale operativita' della nave. 
    .2 I dispositivi, le apparecchiature e gli accessori  di  cui  al
punto 1 devono essere conformi  ai  requisiti  specificati,  ai  fini
della classificazione, dalle norme di un organismo riconosciuto, o da
norme   equivalenti   applicate    dall'amministrazione    a    norma
dell'articolo 14, paragrafo 2, della direttiva 94/57/CE. 
    .3 Si fa  riferimento  alla  circolare  MSC/Circ.  1175  dell'IMO
«Guidance on shipboard towing and mooring  equipment»  («Orientamenti
sugli apparecchi di bordo per il traino e l'ormeggio»). 
    .4 Ciascun accessorio o elemento di cui alla presente regola deve
recare un marchio indicante con chiarezza  le  eventuali  restrizioni
connesse con il suo utilizzo sicuro, tenendo conto  della  resistenza
del suo punto di fissaggio alla struttura della nave. 
 
4 Protezione contro il rumore 
 
    NAVI DELLE CLASSI B, C e D, COSTRUITE A PARTIRE  DAL  1°  GENNAIO
2018 
    .1 Le navi di stazza lorda pari o superiore a  1  600  tonnellate
devono essere costruite in modo da ridurre  i  livelli  di  rumore  a
bordo e proteggere il personale dai rumori  conformemente  al  codice
IMO relativo al livello acustico a bordo  delle  navi,  adottato  dal
comitato per la sicurezza marittima con risoluzione MSC.337(91), come
eventualmente emendato dall'IMO. 
 
                               PARTE B 
 
STABILITA'  A  NAVE  INTEGRA,  COMPARTIMENTAZIONE  E  STABILITA'   IN
CONDIZIONI DI AVARIA 
 
 
                              Parte B-1 
 
    Navi costruite a partire dal 1° gennaio 2009  -  possibilita'  di
applicare la risoluzione MSC.216(82) 
    Alle navi di classe B, C e D, la cui chiglia era stata  impostata
o si trovava in un equivalente stadio di costruzione  il  1°  gennaio
2009 o in data successiva, si applicano i requisiti di cui alla parte
B-2 oppure, in alternativa, le pertinenti disposizioni  del  capitolo
II-I, parte B, della convenzione SOLAS, come stabilito all'allegato 2
della risoluzione MSC 216(82). 
 
                              Parte B-2 
 
Navi costruite anteriormente al 1° gennaio 2009 
 
 
1.  Stabilita'  a  nave  integra,  risoluzione  A.749   (18),   quale
modificata dalla risoluzione MSC.75 (69) 
 
    NAVI NUOVE DELLE CLASSI A, B, C e D DI LUNGHEZZA PARI O SUPERIORE
A 24 METRI: 
    Tutte le navi nuove di lunghezza pari  o  superiore  a  24  metri
devono  conformarsi  alle  disposizioni  applicabili  alle  navi   da
passeggeri previste dal «codice  sulla  stabilita'  a  nave  integra»
(Code on Intact Stability), adottato dall'IMO con  risoluzione  A.749
(18) e successive modifiche. 
    Ove gli Stati membri ritengano inappropriata  l'applicazione  dei
«criteri in caso di forte vento e di rollio» (Severe Wind and Rolling
Criterion) di cui alla  risoluzione  IMO  A.749  (18),  e  successive
modifiche,  puo'  essere  adottata  un'impostazione  alternativa  che
assicuri una stabilita' soddisfacente. Questa deve essere  sottoposta
alla Commissione unitamente alla prova che risulta  essere  garantito
un livello equivalente di sicurezza. 
    NAVI ESISTENTI DELLE CLASSI A e B DI LUNGHEZZA PARI O SUPERIORE A
24 METRI: 
    Tutte le navi esistenti delle classi A e B devono soddisfare,  in
ogni condizione di carico, i seguenti criteri di  stabilita',  previa
opportuna correzione per effetto della superficie libera dei  liquidi
nei  depositi,  secondo  le  ipotesi  di  cui  al  punto  3.3   della
Risoluzione IMO A.749 (18), e successive  modifiche,  o  disposizioni
equivalenti. 
    a) L'area sotto la curva del braccio di stabilita' (curva GZ) non
deve essere inferiore a: 
      i) 0,055 metri-radianti fino a un angolo di sbandamento di 30°; 
      ii) 0,09 metri-radianti fino a un angolo di sbandamento di  40°
o all'angolo di allagamento, ovvero l'angolo di sbandamento, al quale
il  bordo  inferiore  di  tutte  le  aperture  nello   scafo,   nelle
sovrastrutture o nelle tughe, che non possono essere chiuse  in  modo
stagno alle intemperie, si immergerebbe  qualora  tale  angolo  fosse
minore di 40°; 
      iii) 0,03 metri-radianti fra gli angoli di sbandamento di 30° e
40° o fra 30° e l'angolo di allagamento, se tale angolo e' minore  di
40°; 
    b) il braccio di stabilita' GZ deve essere almeno pari a 0,20 m a
un angolo di sbandamento pari o superiore a 30°; 
    c) il massimo braccio di stabilita'  GZ  deve  registrarsi  a  un
angolo di sbandamento di preferenza superiore a 30°, non inferiore  a
25°; 
    d) l'altezza metacentrica trasversale iniziale  non  deve  essere
inferiore a 0,15 m. 
    Le  condizioni  di  carico  da  considerare  per  verificare   la
conformita' alle condizioni  di  stabilita'  sopra  descritte  devono
comprendere almeno quelle elencate al punto 3.5.1.1 della risoluzione
IMO A.749 (18) e successive modifiche. 
    Tutte le navi esistenti delle classi A e B di  lunghezza  pari  o
superiore a 24 metri devono soddisfare altresi' i criteri addizionali
di cui alla risoluzione IMO A.749 (18), e successive modifiche, punto
3.1.2.6 «criteri addizionali per le navi da  passeggeri»  (Additional
criteria for passenger ships) e punto 3.2 «criteri in caso  di  forte
vento e di rollio» (Severe wind and rolling criterion). 
    Ove gli Stati membri ritengano inappropriata  l'applicazione  dei
«criteri in caso di forte vento e di rollio» (Severe Wind and Rolling
Criterion) di cui alla  risoluzione  IMO  A.749  (18),  e  successive
modifiche,  puo'  essere  adottata  un'impostazione  alternativa  che
assicuri una stabilita' soddisfacente. Questa deve essere  sottoposta
alla Commissione unitamente alla prova che risulta  essere  garantito
un livello equivalente di sicurezza. 
 
2. Compartimentazione stagna 
 
    NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e D + NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE B: 
    Ogni nave e' suddivisa in compartimenti stagni  da  paratie,  che
devono essere stagne fino al relativo ponte. La lunghezza massima dei
compartimenti e' calcolata in base ai requisiti specifici di  seguito
riportati. 
    Alternativamente a tali requisiti, e' possibile  utilizzare  come
norme equivalenti, se  applicate  nella  loro  interezza,  le  regole
relative alla compartimentazione e  alla  stabilita'  delle  navi  da
passeggeri previste nella parte B del Capitolo II  della  Convenzione
internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare del 1960,
di cui alla Risoluzione IMO A.265 (VIII). 
    Ogni  altra  parte  della   struttura   interna   che   influisca
sull'efficacia  della  compartimentazione  della  nave  deve   essere
stagna. 
 
3. Lunghezza allagabile (R 4) 
 
    NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e D + NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE B: 
    .1 La lunghezza allagabile in un dato punto e' la  massima  parte
della  lunghezza  della  nave,  avente  il  suo  centro   nel   punto
considerato, che puo' essere allagata, nell'ipotesi di  permeabilita'
indicata in appresso, senza che la nave si immerga al di sotto  della
linea limite. 
    .2 In una  nave  con  il  ponte  delle  paratie  discontinuo,  la
lunghezza allagabile puo' essere determinata in ogni punto  assumendo
una linea limite continua che non sia in nessun punto a meno di 76 mm
sotto la faccia superiore del ponte  (a  murata)  fino  al  quale  le
paratie corrispondenti e il fasciame si estendono stagni. 
    .3  Quando  una  parte  della   linea   limite   considerata   e'
sensibilmente al di sotto  del  ponte  a  cui  arrivano  le  paratie,
l'amministrazione  dello  Stato  di  bandiera  puo'  autorizzare  una
limitata tolleranza nella  tenuta  stagna  di  quelle  parti  che  si
trovano al di sopra della linea limite ed immediatamente al di  sotto
del ponte piu' alto. 
 
4. Lunghezza ammissibile dei compartimenti (R 6) 
 
    NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e D + NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE B: 
    La lunghezza massima ammissibile di un  compartimento  avente  il
suo centro in qualsiasi punto della lunghezza della nave e'  ottenuta
moltiplicando la lunghezza allagabile per  un  apposito  coefficiente
denominato fattore di compartimentazione. 
 
5. Permeabilita' (R 5) 
 
    NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e D + NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE B: 
    Le  ipotesi  indicate  nella  regola  3   si   riferiscono   alla
permeabilita' dei locali al di sotto della linea limite. 
    Nel calcolare la lunghezza  allagabile,  la  permeabilita'  media
ipotizzata  dei  locali  al  di  sotto  della   linea   limite   deve
corrispondere ai valori indicati nella tabella della regola 8.3. 
 
6. Fattore di compartimentazione 
 
    NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e  D  +  NAVI  RO-RO  DA  PASSEGGERI
ESISTENTI DELLA CLASSE B: 
    Il fattore di compartimentazione deve essere: 
    1,0 se la nave e' autorizzata a trasportare un numero di  persone
inferiore a 400, e 
    1,0 se la nave e' autorizzata a trasportare un numero di  persone
pari o superiore a 400 e ha lunghezza di L < 55 e 
    0,5 se la nave e' autorizzata a trasportare un numero di  persone
pari o superiore a 400. 
    Le  navi  ro-ro  da  passeggeri  esistenti  di  classe  B  devono
soddisfare il presente requisito entro la data prevista dalla  regola
II-1/B/8-2, paragrafo 2. 
    NAVI NON RO-RO DA PASSEGGERI ESISTENTI DELLA CLASSE B: 
      Il fattore di compartimentazione deve essere: 1,0 
 
7. Requisiti speciali relativi  alla  compartimentazione  delle  navi
(R 7) 
 
    NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e D + NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE B: 
    .1 Quando in una o piu' parti di una nave le  paratie  stagne  si
estendono fino a un ponte piu' alto che nel resto  della  nave  e  si
desidera, nel calcolo  della  lunghezza  allagabile,  sfruttare  tale
maggiore estensione delle paratie, possono essere usate linee  limite
distinte per ciascuna parte della nave, purche': 
      .1 i fianchi della nave si estendano  per  tutta  la  lunghezza
della stessa fino al ponte corrispondente alla linea limite superiore
e tutte le aperture nel fasciame esterno al di sotto di questo ponte,
per tutta la lunghezza della nave, siano considerate, ai  fini  della
regola 15, come se fossero al di sotto della linea limite; e 
      .2 i due compartimenti contigui allo scalino  del  ponte  delle
paratie rientrino ciascuno nella lunghezza ammissibile corrispondente
alla rispettiva linea limite e  la  loro  lunghezza  complessiva  non
superi il doppio della lunghezza ammissibile  calcolata  sulla  linea
limite inferiore. 
    .2  Un  compartimento  puo'  superare  la  lunghezza  ammissibile
stabilita  dalla  regola  4,  purche'  la  lunghezza  complessiva  di
ciascuna delle due coppie di compartimenti adiacenti con le quali  il
compartimento in questione e' in comune non  superi  il  valore  piu'
basso  della  lunghezza  allagabile  o  del  doppio  della  lunghezza
ammissibile. 
    .3 Una paratia  trasversale  principale  puo'  avere  un  recesso
purche' ogni parte del recesso sia compresa tra  superfici  verticali
situate sui fianchi della nave, a una distanza dal  fasciame  esterno
pari a  un  quinto  della  larghezza  della  nave  stessa,  misurata,
normalmente  al  piano  di  simmetria,   al   livello   del   massimo
galleggiamento di compartimentazione. Qualsiasi porzione  di  recesso
che oltrepassi detti limiti deve essere  considerata  uno  scalino  e
sottoposta alle disposizioni del punto 6. 
    .4 Qualora una paratia trasversale principale abbia un recesso  o
uno  scalino,  nel  calcolo  della  compartimentazione  deve   essere
utilizzata una paratia piana equivalente. 
    .5 Laddove un compartimento stagno principale trasversale preveda
una  compartimentazione  locale  e  si  dimostri,   a   soddisfazione
dell'amministrazione dello Stato di bandiera,  che  a  una  qualunque
avaria laterale che si estende per 3 metri piu' il 3% della lunghezza
della nave, o per 11 metri, oppure per il 10% della  lunghezza  della
nave,  assumendo  il  valore  piu'   basso,   l'intero   volume   del
compartimento principale non risulta allagato, si puo' ammettere  una
tolleranza  proporzionale  nella  lunghezza  ammissibile   altrimenti
prescritta  per  tale  compartimento.  In   tal   caso,   il   volume
dell'effettiva galleggiabilita'  ipotizzata  per  il  fianco  non  in
avaria non deve essere maggiore di quello assunto per  il  fianco  in
avaria. 
    La tolleranza di cui al presente paragrafo e' ammessa soltanto se
non impedisce di soddisfare la regola 8. 
    NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e D: 
    .6 Una paratia  trasversale  principale  puo'  avere  un  scalino
purche' soddisfi una delle seguenti condizioni: 
      .1 la lunghezza complessiva  dei  due  compartimenti,  separati
dalla paratia  in  questione,  non  ecceda  il  90%  della  lunghezza
allagabile o il doppio della lunghezza  ammissibile.  Tuttavia  nelle
navi aventi un fattore di compartimentazione pari a 1  basta  che  la
lunghezza complessiva dei due compartimenti in questione  non  ecceda
la lunghezza ammissibile; 
      .2  in  corrispondenza  dello  scalino   sia   assicurata   una
compartimentazione supplementare atta a garantire lo stesso grado  di
sicurezza dato dalla paratia piana; 
      .3 il compartimento sul quale lo scalino si estende non  superi
la lunghezza ammissibile corrispondente a una linea limite presa a 76
mm al di sotto dello scalino. 
    .7 Nelle navi di lunghezza pari o  superiore  a  100  metri,  una
delle paratie principali trasversali a poppavia del gavone  di  prora
deve essere sistemata a una distanza dalla perpendicolare avanti  non
maggiore della lunghezza ammissibile. 
    .8  Se  la  distanza  tra  due  paratie  trasversali   principali
contigue, o tra le loro equivalenti paratie  piane,  oppure  tra  due
piani trasversali passanti tra  le  parti  piu'  ravvicinate  di  due
paratie a scalino, e' minore di 3 metri piu' il  3%  della  lunghezza
della nave, o di 11 metri, oppure del 10% della lunghezza della nave,
assumendo il valore  piu'  basso,  una  sola  di  queste  paratie  e'
considerata parte della compartimentazione della nave. 
    .9 Quando il fattore di compartimentazione prescritto e'  pari  a
0,50,  la  lunghezza  complessiva  di  due  qualsiasi   compartimenti
contigui non deve superare la lunghezza allagabile. 
 
8. Stabilita' in condizioni di avaria (R 8) 
 
    NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e D + NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE B: 
    .1.1 Nelle diverse condizioni di servizio, deve essere assicurata
una stabilita' a nave integra tale  che,  dopo  l'allagamento  di  un
qualsiasi  compartimento  principale  contenuto  nei   limiti   della
lunghezza allagabile, la  nave  resista  alla  condizione  finale  di
allagamento. 
    .1.2 Quando due compartimenti principali contigui  sono  separati
da una paratia a scalino che risponda alle disposizioni della  regola
7.6.1, la stabilita' allo stato integro deve essere tale che la  nave
resista all'allagamento dei due compartimenti in questione. 
    .1.3 Qualora il prescritto fattore di compartimentazione sia pari
a 0,50, la stabilita' a nave integra deve essere  tale  che  la  nave
resista all'allagamento di due qualsiasi compartimenti contigui. 
    .2.1 Quanto disposto al punto  .1  deve  essere  determinato  per
mezzo di calcoli eseguiti a norma dei punti .3, .4  e  .6  e  tenendo
conto delle proporzioni e  delle  caratteristiche  costruttive  della
nave e della  disposizione  e  configurazione  dei  compartimenti  in
avaria. Nell'eseguire tali calcoli, si deve supporre che la  nave  si
trovi nelle peggiori condizioni di servizio sotto  il  profilo  della
stabilita'. 
    .2.2 Qualora si intenda sistemare ponti, doppi fianchi o  paratie
longitudinali la cui tenuta e' adeguata a limitare significativamente
il deflusso dell'acqua, nei calcoli si deve  tener  debito  conto  di
tali limitazioni. 
    NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e  D  +  NAVI  RO-RO  DA  PASSEGGERI
ESISTENTI DELLA CLASSE B + NAVI NON  RO-RO  DA  PASSEGGERI  ESISTENTI
DELLA CLASSE B, COSTRUITE A PARTIRE DAL 29 APRILE 1990: 
    .2.3  La  stabilita'  prescritta  nella  condizione  finale  dopo
l'avaria e dopo il bilanciamento, ove  previsto,  deve  essere  cosi'
determinata: 
    .2.3.1 La curva dei bracci di stabilita'  positivi  residui  deve
estendersi come minimo per 15 
      ° oltre l'angolo di equilibrio. Detta  estensione  puo'  essere
ridotta a un minimo di 10 
      ° se l'area al di sotto della curva del braccio  di  stabilita'
e' quella specificata nel punto .2.3.2 moltiplicata per  il  rapporto
15o/estensione, ove l'estensione e' espressa in gradi. 
    .2.3.2 L'area al di sotto della curva del braccio  di  stabilita'
non deve essere minore di 0,015 metri-radianti, calcolata  a  partire
dall'angolo di equilibrio fino al valore minore fra: 
      .1 l'angolo al quale si verifica il progressivo allagamento; 
      .2 22° (dalla posizione di nave dritta) nel caso di allagamento
di un unico compartimento; 27° (dalla posizione di nave  dritta)  nel
caso di allagamento simultaneo di due compartimenti contigui. 
    .2.3.3 Il braccio di stabilita' residuo deve essere compreso  fra
valori di stabilita' positiva, tenendo conto del maggiore dei momenti
sbandanti dovuti: 
      .1 all'addensamento laterale dei passeggeri; 
      .2  alla  messa  a  mare  di  tutti  i  mezzi   collettivi   di
salvataggio, ammainabili mediante gru, sistemati  su  un  lato  della
nave, al completo di persone e dotazioni; 
      .3 alla pressione del vento; 
    come calcolato dalla seguente formula: 
 
                       (momento sbandante)                    
        GZ (metri) =   (dislocamento)              + 0,04     
 
    Tuttavia, il braccio non deve essere in  nessun  caso  minore  di
0,10 metri. 
    .2.3.4 Ai fini del  calcolo  dei  momenti  sbandanti  di  cui  al
paragrafo .2.3.3, si ipotizza quanto segue: 
      .1 Momento dovuto all'addensamento dei passeggeri: 
        .1.1 quattro persone per metro quadrato; 
        .1.2 una massa di 75 kg per ciascun passeggero; 
        .1.3 passeggeri distribuiti sulle aree libere del  ponte,  su
un lato della nave, sui ponti in cui sono ubicati i punti di riunione
e in modo tale da produrre il momento sbandante piu' sfavorevole. 
      .2 Momento dovuto alla messa a mare di tutti i mezzi collettivi
di salvataggio, ammainabili mediante gru, sistemati su un lato  della
nave, al completo di persone e dotazioni: 
        .2.1  si  deve  ipotizzare  che  tutte  le  imbarcazioni   di
salvataggio e i battelli di emergenza, sistemati sul lato  verso  cui
la nave ha sbandato in seguito all'avaria, siano messi fuori bordo al
completo di persone e dotazioni, pronti per essere ammainati; 
        .2.2 per le imbarcazioni di salvataggio  predisposte  per  la
messa a mare, al completo di persone e dotazioni, dalla posizione ove
esse sono sistemate, si deve ipotizzare il massimo momento  sbandante
durante la messa a mare; 
        .2.3 si deve  ipotizzare  che  una  zattera  di  salvataggio,
ammainabile mediante gru, sia messa fuori bordo,  pronta  per  essere
ammainata, al completo di persone e dotazioni sul lato verso  cui  la
nave ha sbandato in seguito all'avaria; 
        .2.4 le persone che non si trovano nei mezzi  di  salvataggio
messi fuori bordo non devono causare ulteriori  momenti  sbandanti  o
raddrizzanti; 
        .2.5 si deve ipotizzare che i mezzi di salvataggio  sul  lato
della nave opposto a quello verso il quale la nave ha sbandato  siano
nella posizione in cui essi sono sistemati a bordo. 
      .3 Momenti dovuti alla pressione del vento: 
        .3.1 navi della classe B: si suppone che  il  vento  eserciti
una pressione di 120 N/m2; navi delle classi C e D: si suppone che il
vento eserciti una pressione di 80 N/m2; 
        .3.2 l'area cui applicare  tale  pressione  e'  l'area  della
proiezione laterale della parte della nave al di sopra della linea di
galleggiamento allo stato integro; 
        .3.3 il braccio della coppia deve essere pari  alla  distanza
verticale tra un punto posto a meta' dell'immersione media allo stato
integro e il baricentro della predetta area della proiezione laterale
della nave. 
    .2.4 Qualora si verifichino importanti  allagamenti  progressivi,
evento che determina una rapida riduzione dei  bracci  di  stabilita'
pari o superiore a 0,04 metri, si deve  supporre  che  la  curva  dei
bracci di  stabilita'  termini  all'angolo  in  cui  si  verifica  il
progressivo allagamento. Il campo e l'area di cui ai punti  .2.3.1  e
.2.3.2 dovrebbero essere misurati a tale angolo. 
    .2.5 Nel caso in cui l'allagamento  progressivo  sia  limitato  e
determini soltanto una riduzione ragionevolmente lenta del braccio di
stabilita' inferiore a 0,04 metri, la porzione restante  della  curva
deve  essere  parzialmente  interrotta  ipotizzando  che  il   locale
progressivamente allagato sia tale dall'inizio. 
    .2.6  Nelle  fasi  intermedie  di  allagamento,  il  braccio   di
stabilita' massimo deve essere di almeno 0,05 metri e  il  campo  dei
bracci di stabilita' positivi deve essere di almeno 7°.  In  tutti  i
casi, si devono ipotizzare una sola falla  nello  scafo  e  una  sola
superficie libera. 
    NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e D + NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE B: 
    .3  Ai  fini  dell'esecuzione  dei  calcoli  di   stabilita'   in
condizioni di avaria, si devono ipotizzare le seguenti  permeabilita'
per volumi e superfici: 
 
         ===================================================
         |        Locali       |     Permeabilita' (%)     |
         +=====================+===========================+
         | Destinati a carico o|                           |
         |provviste            |             60            |
         +---------------------+---------------------------+
         | Occupati da alloggi |             95            |
         +---------------------+---------------------------+
         | Occupati da macchine|             85            |
         +---------------------+---------------------------+
         | Destinati a liquidi |         0 o 95 (*)        |
         +---------------------+---------------------------+
 
(*) Scegliendo il valore che implica requisiti piu' severi 
 
    Si devono ipotizzare permeabilita' di superficie piu' elevate per
i locali che,  in  prossimita'  del  galleggiamento  di  avaria,  non
contengono un numero rilevante di alloggi o macchine e per  i  locali
che in genere non sono occupati da quantita' rilevanti  di  carico  o
provviste. 
    .4 Le estensioni di avaria ipotizzate devono essere le seguenti: 
      .1 estensione longitudinale: il valore minore fra 3 metri  piu'
il 3% della lunghezza della nave, oppure 11  metri  o  il  10%  della
lunghezza della nave; 
      .2 estensione trasversale (misurata dal fianco verso  l'interno
della nave e normalmente al piano di simmetria calcolato  al  massimo
galleggiamento di compartimentazione):  una  distanza  di  un  quinto
della larghezza della nave; e 
      .3 estensione  verticale:  dalla  linea  di  costruzione  verso
l'alto senza limitazione; 
      .4 se un'avaria di estensione inferiore a quella  indicata  nei
punti .4.1, .4.2, .4.3 desse luogo a condizioni piu' gravi dal  punto
di vista dello sbandamento o della perdita di  altezza  metacentrica,
nei calcoli si deve tener conto di tale avaria. 
    .5 L'allagamento asimmetrico deve  essere  contenuto  al  minimo,
compatibilmente con l'efficienza delle sistemazioni.  Quando  risulta
necessario correggere grandi angoli di sbandamento,  i  mezzi  scelti
devono essere possibilmente automatici, ma in qualsiasi caso  in  cui
esistano dispositivi per il bilanciamento trasversale, questi  devono
poter essere manovrati da sopra il ponte delle paratie. Per  le  navi
nuove delle CLASSI B, C e D, l'angolo  massimo  di  sbandamento  dopo
l'allagamento, ma prima del bilanciamento, non deve essere  superiore
a 15°. Qualora siano  prescritti  dispositivi  per  il  bilanciamento
trasversale, il tempo di bilanciamento non deve superare i 15 minuti.
Si devono fornire al comandante della nave le informazioni in  merito
all'uso dei dispositivi per il bilanciamento. 
    .6 Le condizioni finali della nave dopo l'avaria e,  in  caso  di
allagamento asimmetrico, dopo  il  bilanciamento,  devono  essere  le
seguenti: 
      .1 in caso di allagamento  simmetrico,  l'altezza  metacentrica
residua, calcolata con il  metodo  del  dislocamento  costante,  deve
essere positiva e pari ad almeno 50 mm; 
      .2a salvo che sia diversamente previsto al punto 6.2b, in  caso
di allagamento asimmetrico, l'angolo di sbandamento per l'allagamento
di un solo compartimento non deve superare i 7°  per  le  navi  della
classe B (nuove ed esistenti) e i 12° per le navi delle classi C e  D
(nuove). 
      Per l'allagamento simultaneo  di  due  compartimenti  contigui,
puo' essere ammesso un angolo di sbandamento di 12° per le navi nuove
ed esistenti della classe B, purche' il fattore di compartimentazione
non sia mai superiore a 0,50 nella parte della nave allagata; 
      .2b per le navi non ro-ro da passeggeri esistenti della  classe
B, costruite anteriormente al 29 aprile 1990, in caso di  allagamento
asimmetrico, l'angolo non  deve  superare  i  7°,  tuttavia  in  casi
eccezionali l'amministrazione puo' concedere un angolo di sbandamento
maggiore a causa del momento asimmetrico; in nessun caso l'angolo  di
sbandamento finale deve superare i 15°; 
      .2 in nessun caso la linea limite deve risultare immersa  nella
fase finale dell'allagamento. Se si ritiene che la linea limite possa
risultare  immersa   in   una   fase   intermedia   dell'allagamento,
l'amministrazione  dello  Stato  di  bandiera  puo'  prescrivere   le
indagini e le sistemazioni che ritiene necessarie  per  la  sicurezza
della nave. 
    .7 Al comandante della nave devono essere fornite le informazioni
necessarie a mantenere, in condizioni  di  servizio,  una  stabilita'
allo stato integro sufficiente a consentire alla nave di resistere  a
un'avaria  grave.  Nel  caso  di  navi  che   richiedano   mezzi   di
bilanciamento trasversale,  il  comandante  della  nave  deve  essere
informato sulle condizioni di stabilita' su cui si basano  i  calcoli
di sbandamento e deve essere  avvertito  della  possibilita'  di  uno
sbandamento eccessivo nel caso  in  cui  la  nave  subisse  un'avaria
trovandosi in condizioni meno favorevoli. 
    .8 I dati  indicati  al  paragrafo  .7,  utili  a  consentire  al
comandante  di  mantenere  una  sufficiente  stabilita'  allo   stato
integro,  devono  comprendere  informazioni  riguardanti  la  massima
altezza ammissibile del centro di gravita' della  nave  al  di  sopra
della  chiglia  (KG),  oppure,  in  alternativa,  la  minima  altezza
metacentrica  ammissibile  (GM)  per  una  serie  di   immersioni   o
dislocamenti, sufficiente a tener conto di  tutte  le  condizioni  di
servizio. Le informazioni  devono  indicare  l'influsso  dei  diversi
assetti, tenendo conto dei limiti operativi. 
    .9 Ogni nave deve avere marche di immersione segnate  chiaramente
a proravia e a poppavia. Nel caso in cui le marche di immersione  non
siano  situate  in  posizioni  facilmente  leggibili,  oppure  limiti
operativi  connessi  con  il  tipo  di  viaggio  effettuato   rendano
difficile la lettura delle marche, la nave deve essere dotata  di  un
sistema affidabile di indicazione dell'immersione grazie al quale  si
possa determinare l'immersione a proravia e a poppavia. 
    .10 Dopo il completamento della caricazione della  nave  e  prima
della sua partenza, il comandante deve  determinare  l'assetto  e  la
stabilita' della nave stessa e inoltre si deve accertare, provvedendo
alla  relativa  annotazione,  che  la  nave  soddisfi  i  criteri  di
stabilita' previsti dalle pertinenti regole. La stabilita' della nave
deve essere determinata mediante calcoli. A tale scopo,  puo'  essere
impiegato un calcolatore elettronico  programmato  per  il  controllo
delle condizioni di carico e di stabilita' o un mezzo equivalente. 
    .11 L'amministrazione dello Stato di bandiera non puo'  ammettere
alcuna deroga ai requisiti di stabilita' in condizioni di  avaria,  a
meno che si dimostri che l'altezza metacentrica allo  stato  integro,
necessaria per soddisfare tali requisiti, risulti, in ogni condizione
di servizio, eccessiva rispetto al servizio cui la nave e' destinata. 
    .12 Non devono essere accordate deroghe ai criteri di  stabilita'
in condizioni di avaria se non in casi eccezionali e a condizione che
l'amministrazione  dello  Stato  di   bandiera   consideri   che   le
proporzioni, le sistemazioni e le altre caratteristiche  della  nave,
che  si  possano  adottare  praticamente  e   ragionevolmente   nelle
particolari circostanze, siano le piu' favorevoli alla stabilita'  in
condizioni di avaria. 
 
8-1 Stabilita' delle navi ro-ro da passeggeri in condizioni di avaria
(R 8-1) 
 
    NAVI RO-RO PASSEGGERI ESISTENTI DELLA CLASSE B: 
    .1 Le navi ro-ro da passeggeri esistenti della  classe  B  devono
soddisfare le disposizioni della regola 8, entro la data della  prima
ispezione di controllo periodica successiva alla data specificata qui
di  seguito,  in  funzione  del  valore  di  A/Amax   come   definito
nell'allegato della circolare MSC/Circ.574, «Calculation Procedure to
Assess the Survivability Characteristics of Existing Ro-Ro  Passenger
Ships  When  Using  a  Simplified  Method   Based   Upon   Resolution
A.265(VIII)» [«Procedura di calcolo  per  valutare  la  capacita'  di
sopravvivenza delle navi ro-ro da passeggeri esistenti utilizzando un
metodo  di  calcolo  semplificato  basato  sulla  risoluzione   A.265
(VIII)]». 
 
           ===============================================
           |                     |     Termine per la    |
           |  Valore di A/Amax:  |     conformita':      |
           +=====================+=======================+
           | inferiore all'85%   |    1° ottobre 1998    |
           +---------------------+-----------------------+
           | 85% o superiore, ma |                       |
           |inferiore al 90%     |     1° ottobre 2000   |
           +---------------------+-----------------------+
           | 90% o superiore, ma |                       |
           |inferiore al 95%     |     1° ottobre 2002   |
           +---------------------+-----------------------+
           | 95% o superiore, ma |                       |
           |inferiore al 97,5%   |     1° ottobre 2004   |
           +---------------------+-----------------------+
           | 97,5% o superiore   |     1° ottobre 2005   |
           +---------------------+-----------------------+
 
 
8-2 Requisiti speciali per le navi ro/ro da passeggeri autorizzate  a
trasportare piu' di 400 passeggeri (R 8-2) 
 
    NAVI RO-RO DA PASSEGGERI NUOVE DELLE CLASSI B, C e D + NAVI RO-RO
DA PASSEGGERI ESISTENTI DELLA CLASSE B: 
    In deroga alle disposizioni delle regole II-1/B/8 e II-1/B/8-1: 
      .1 le navi ro-ro da passeggeri nuove, autorizzate a trasportare
piu' di 400  passeggeri,  devono  soddisfare  le  disposizioni  della
regola II-1/B/8, punto .2.3, nell'ipotesi che l'avaria abbia luogo in
un qualsiasi punto entro la lunghezza della nave (L); e 
      .2  le  navi  ro-ro  da  passeggeri  esistenti,  autorizzate  a
trasportare piu' di 400 passeggeri, devono soddisfare le disposizioni
del punto  1  entro  la  data  della  prima  ispezione  di  controllo
periodica successiva alle date di cui ai punti  .2.1,  .2.2  o  .2.3,
assumendo la data piu' recente. 
      .2.1 
 
           ===============================================
           |                     |     Termine per la    |
           |  Valore di A/Amax:  |     conformita':      |
           +=====================+=======================+
           | inferiore all'85%   |    1° ottobre 1998    |
           +---------------------+-----------------------+
           | 85% o superiore, ma |                       |
           |inferiore al 90%     |     1° ottobre 2000   |
           +---------------------+-----------------------+
           | 90% o superiore, ma |                       |
           |inferiore al 95%     |     1° ottobre 2002   |
           +---------------------+-----------------------+
           | 95% o superiore, ma |                       |
           |inferiore al 97,5%   |     1° ottobre 2004   |
           +---------------------+-----------------------+
           | 97,5% o superiore   |     1° ottobre 2010   |
           +---------------------+-----------------------+
 
      .2.2 Numero di passeggeri che possono essere trasportati: 
      1500 o superiore 1° ottobre 2002 
      1000 o superiore, ma inferiore a 1500 1° ottobre 2006 
      600 o superiore, ma inferiore a 1000 1° ottobre 2008 
      400 o superiore, ma inferiore a 600 1° ottobre 2010 
      .2.3 Eta' della nave pari o superiore a 20 anni: 
        laddove per eta' di una nave si intende il periodo  trascorso
dalla data in cui e' stata impostata la chiglia o in cui la  nave  si
trovava a un equivalente stadio di costruzione, oppure dalla data  in
cui la nave e' stata trasformata in nave ro-ro da passeggeri. 
 
8-3 Requisiti speciali per le navi da passeggeri, diverse dalle  navi
ro-ro da passeggeri, autorizzate a trasportare 400 passeggeri o piu' 
 
    NAVI DELLE CLASSI B, C e D, COSTRUITE A PARTIRE  DAL  1°  GENNAIO
2003, DIVERSE DALLE NAVI RO-RO DA PASSEGGERI: 
    In deroga alle disposizioni della regola  II-I/B/8,  le  navi  da
passeggeri, diverse dalle navi ro-ro  da  passeggeri,  autorizzate  a
trasportare  400  passeggeri  o   piu',   devono   conformarsi   alle
disposizioni della regola II-1/B/8, punti 2.3 e 2.6, nell'ipotesi che
l'avaria abbia luogo in un qualsiasi punto entro la  lunghezza  della
nave L. 
 
9. Paratie dei gavoni e del locale macchine (R 10) 
 
    NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e D + NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE B: 
    .1 Ogni nave deve avere un gavone  di  prora  o  una  paratia  di
collisione che deve estendersi stagna fino al  ponte  delle  paratie.
Tale paratia deve situarsi a una distanza dalla perpendicolare avanti
non inferiore al 5% della lunghezza della nave e non  superiore  a  3
metri piu' il 5% della lunghezza della nave. 
    .2 Qualora una  qualunque  parte  della  nave  al  di  sotto  del
galleggiamento si estenda a proravia della perpendicolare avanti (per
esempio: prua a bulbo), le distanze indicate nel paragrafo  1  devono
essere calcolate a partire dal punto situato: 
      .1 a meta' lunghezza di tale estensione; oppure 
      .2 a una distanza pari all'1,5% della lunghezza  della  nave  a
proravia della perpendicolare avanti; oppure 
      .3 a una distanza di 3 metri a  proravia  della  perpendicolare
avanti, assumendo il valore piu' basso. 
    .3 Se la nave ha una lunga sovrastruttura  prodiera,  la  paratia
del gavone di prora o  di  collisione  deve  estendersi  stagna  alle
intemperie fino al primo ponte al di sopra di quello  delle  paratie.
Questa estensione deve essere sistemata in maniera tale  da  impedire
che il portellone prodiero, in caso di avaria o distacco,  rischi  di
danneggiarla. 
    .4 L'estensione di cui al punto 3 puo' non trovarsi  direttamente
al di sopra della paratia sottostante, purche' tutte le sue parti non
si situino a proravia del limite anteriore specificato nei punti 1  e
2. 
    Nondimeno, nelle navi esistenti della classe B: 
      .1 in cui una rampa inclinata di caricazione costituisca  parte
dell'estensione della paratia di collisione al  di  sopra  del  ponte
delle paratie, la parte della rampa che si trova a piu' di 2,3  metri
sopra il ponte delle paratie puo' estendersi  non  oltre  1  metro  a
proravia dei limiti anteriori specificati nei punti .1 e .2; 
      .2 in cui la rampa esistente non abbia i requisiti  per  essere
considerata un'estensione della paratia di collisione e impedisca  la
sistemazione di detta estensione entro i limiti specificati nei punti
.1 e .2, l'estensione puo' essere situata  a  una  certa  distanza  a
poppavia del limite posteriore specificato nei punti .1  e  .2.  Tale
distanza non deve essere maggiore di quanto  strettamente  necessario
per garantire che non vi sia interferenza con la rampa.  L'estensione
della paratia di collisione deve aprirsi  verso  prora,  deve  essere
conforme alle disposizioni del punto .3 e deve  essere  sistemata  in
maniera tale da impedire che la rampa, in caso di avaria o  distacco,
rischi di danneggiarla. 
    .5 Le rampe che non soddisfino i suddetti requisiti  non  possono
essere considerate estensioni della paratia di collisione. 
    .6 Ogni nave deve essere altresi' provvista di  una  paratia  del
gavone di poppa e di paratie che  dividano  il  locale  macchine  dai
locali destinati al carico ed ai passeggeri a proravia e a  poppavia;
tali paratie devono essere rese stagne fino al ponte  delle  paratie.
La paratia del gavone di poppa puo' tuttavia avere uno scalino al  di
sotto del ponte delle paratie, purche' non ne risulti  una  riduzione
del  grado  di  sicurezza  della  nave   per   quanto   riguarda   la
compartimentazione. 
    .7 In ogni caso, gli astucci  di  uscita  degli  assi  portaelica
devono essere racchiusi in locali stagni. Il  pressatrecce  di  poppa
deve trovarsi dentro una galleria stagna o  in  altro  locale  stagno
separato  dal  compartimento  dell'astuccio   di   uscita   dell'asse
portaelica, di volume tale che, se allagato per perdite attraverso il
pressatrecce, la linea limite non sia sommersa. 
 
10. Doppi fondi (R 12) 
 
    NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e D + NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE B: 
    .1 Le navi di  lunghezza  inferiore  a  50  metri  devono  essere
provviste di un doppio fondo che si estenda almeno dalla paratia  del
gavone di prora alla paratia del gavone di poppa, nella misura in cui
cio' sia possibile e compatibile  con  la  struttura  e  il  corretto
funzionamento della nave. 
    .2 Le navi di lunghezza pari o superiore a 50 metri, ma inferiore
a 61, devono essere provviste di  un  doppio  fondo  che  si  estenda
almeno dal locale macchine alla paratia del gavone di prora o  quanto
piu' vicino possibile a tale paratia. 
    .3 Le navi di lunghezza pari o superiore a 61 metri, ma inferiore
a 76, devono essere provviste di un doppio  fondo  al  di  fuori  del
locale macchine, che si estenda almeno fino alle paratie  dei  gavoni
di prora e di poppa, o quanto piu' vicino possibile a tali paratie. 
    .4 Le navi di lunghezza pari o superiore a 76 metri devono essere
provviste di un doppio fondo posto a meta' della loro lunghezza,  che
si estenda fino alle paratie dei gavoni di prora e di poppa, o quanto
piu' vicino possibile a tali paratie. 
    .5 Qualora sia prescritta la sistemazione di un doppio fondo,  la
sua  altezza  deve  soddisfare  le  prescrizioni  di   un   organismo
riconosciuto e il cielo del doppio fondo deve  estendersi  fino  alle
murate della nave in modo da  proteggere  il  fondo  alla  curva  del
ginocchio. Tale protezione e' ritenuta conforme quando, condotta  dal
vertice dell'angolo esterno  inferiore  del  rettangolo  circoscritto
alla sezione maestra una retta inclinata di 25° sull'orizzontale fino
all'intersezione  con  il  tracciato  fuori  ossatura  della  sezione
maestra  e  considerato  il  piano  orizzontale  passante  per   tale
intersezione,  si  verifichi  che  nessun  punto   della   linea   di
intersezione  dell'orlo  esterno  della  lamiera  marginale  con   il
fasciame esterno risulti al di sotto di detto piano orizzontale. 
    .6 I pozzetti costruiti nel doppio fondo in comunicazione con gli
impianti di svuotamento delle  stive  ecc.  non  devono  essere  piu'
profondi del necessario. La profondita' del pozzo non deve  in  alcun
caso superare la profondita' del doppio fondo al piano di  simmetria,
diminuita di 460 mm, ne' estendersi al di sotto del piano orizzontale
di cui al punto .2. E' tuttavia ammesso un pozzetto  che  si  estenda
fino al  fasciame  esterno  all'estremita'  poppiera  della  galleria
alberi. L'amministrazione dello Stato di  bandiera  puo'  autorizzare
altri pozzetti (per esempio per l'olio lubrificante al di sotto delle
macchine principali) se ritiene che  tali  sistemazioni  offrano  una
protezione equivalente a quella data da un doppio fondo conforme alla
presente regola. 
    .7 Un  doppio  fondo  puo'  non  trovarsi  in  corrispondenza  di
compartimenti stagni di medie dimensioni,  utilizzati  esclusivamente
per il trasporto di liquidi, purche', a giudizio dell'amministrazione
dello Stato di bandiera, la sicurezza della nave, in caso  di  avaria
del fondo o della murata, non risulti compromessa. 
    .8 In deroga  alle  disposizioni  del  punto  10.1  del  presente
regolamento, l'amministrazione dello Stato di bandiera puo' accordare
l'esenzione dal doppio fondo  per  una  qualunque  parte  della  nave
avente un fattore di compartimentazione non superiore a 0,5, se  essa
ritiene che la sistemazione di un doppio fondo in  quella  parte  non
sia compatibile con le caratteristiche costruttive della  nave  e  il
suo normale esercizio. 
 
11. Assegnazione,  marcatura  e  annotazione  dei  galleggiamenti  di
compartimentazione (R 13) 
 
    NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e D + NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE B: 
    .1  Al  fine  di  mantenere  il   grado   di   compartimentazione
prescritto, deve essere stabilita  e  marcata  sui  fianchi  a  meta'
lunghezza della  nave  una  linea  di  galleggiamento  corrispondente
all'immersione di compartimentazione approvata. Sui  fianchi  di  una
nave dotata di locali  specificamente  adibiti  all'alloggiamento  di
passeggeri oppure al  trasporto  di  merci  si  possono  stabilire  e
marcare,  a  richiesta  degli  armatori,  una   o   piu'   linee   di
galleggiamento  supplementari,  corrispondenti  alle  immersioni   di
compartimentazione che l'amministrazione dello Stato di bandiera puo'
approvare per le diverse condizioni di esercizio. 
    .2 I galleggiamenti di  compartimentazione  assegnati  e  marcati
devono essere registrati nel certificato di sicurezza per le navi  da
passeggeri e devono riportare l'indicazione C.1 se il  galleggiamento
di compartimentazione e' unico. 
    Se vi e' piu' di  un  galleggiamento  di  compartimentazione,  le
altre condizioni di servizio sono identificabili con  le  indicazioni
C.2, C.3, C.4 ecc. (1) . 
    .3  Il  bordo  libero  corrispondente  a   ciascuno   di   questi
galleggiamenti deve  essere  misurato  nella  stessa  posizione  e  a
partire dalla stessa linea  di  riferimento  tracciata  per  i  bordi
liberi stabiliti in base alla convenzione  internazionale  sul  bordo
libero in vigore. 
    .4 Il bordo libero corrispondente  a  ciascun  galleggiamento  di
compartimentazione approvato e alle relative condizioni  di  servizio
deve essere chiaramente indicato nel  certificato  di  sicurezza  per
navi da passeggeri. 
    .5   In   nessun   caso   la   marca   del   galleggiamento    di
compartimentazione puo' essere posta al di sopra  del  galleggiamento
di massimo carico in  acqua  salata,  determinato  sulla  base  della
robustezza della nave o della convenzione  internazionale  sul  bordo
libero in vigore. 
    .6 Qualunque sia la posizione delle marche del galleggiamento  di
compartimentazione, in nessun caso una nave deve essere  caricata  in
modo da far immergere la marca di galleggiamento corrispondente  alla
stagione e alla  localita',  determinata  in  base  alla  convenzione
internazionale sul bordo libero in vigore. 
    .7 Una nave non deve in nessun caso essere caricata in  modo  che
sia  sommersa  la  marca  di  galleggiamento  di   compartimentazione
corrispondente al viaggio in corso e alle condizioni di servizio. 
 
12. Costruzione e prove iniziali delle paratie stagne, ecc. (R 14) 
 
    NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e D + NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE B: 
    .1  Ogni  paratia  stagna   di   compartimentazione,   sia   essa
trasversale o longitudinale, deve essere costruita in  modo  tale  da
sostenere, con un adeguato margine di resistenza, la pressione  della
piu' alta colonna d'acqua che si possa produrre  in  caso  di  avaria
della nave, e comunque almeno la pressione  di  una  colonna  d'acqua
fino alla linea limite. La costruzione di queste paratie deve  essere
conforme alle prescrizioni di un organismo riconosciuto. 
    .2.1 Scalini e recessi  nelle  paratie  devono  essere  stagni  e
resistenti quanto la corrispondente parte di paratia. 
    .2.2 Qualora ordinate o bagli passino attraverso un ponte  o  una
paratia stagni, tale ponte o paratia devono essere resi stagni, nella
struttura, senza uso di legno o cemento. 
    .3 La prova di riempimento d'acqua dei  compartimenti  principali
non e' obbligatoria. Qualora  non  sia  effettuata  tale  prova,  ove
possibile deve essere svolta la prova a getto. Tale prova deve essere
effettuata allo stadio piu' avanzato possibile di  costruzione  della
nave. Nel caso in cui la prova a getto non sia  praticabile  a  causa
della possibilita' di danneggiare le macchine, la coibentazione delle
apparecchiature elettriche o elementi dell'equipaggiamento, essa puo'
essere sostituita  da  un  attento  esame  visivo  delle  connessioni
saldate, approfondito dove  ritenuto  necessario  da  una  prova  con
soluzione colorata penetrante o da una  prova  ad  ultrasuoni  per  i
trafilamenti o da una prova equivalente. In  ogni  caso  deve  essere
eseguito un esame accurato delle paratie stagne. 
    .4 Il gavone di prora, i  doppi  fondi  (comprese  le  chiglie  a
cassone)  e  i  doppi  fianchi  devono  essere  sottoposti  a   prova
esponendoli a una colonna d'acqua  corrispondente  ai  requisiti  del
paragrafo .1. 
    .5 Le casse destinate a contenere liquidi  e  che  formano  parte
della compartimentazione della nave devono essere sottoposte a  prove
di tenuta stagna con la  maggiore  delle  seguenti  colonne  d'acqua:
colonna    corrispondente    al     massimo     galleggiamento     di
compartimentazione o colonna corrispondente ai due terzi dell'altezza
dalla  faccia  superiore  della  chiglia   alla   linea   limite   in
corrispondenza delle casse, purche' in nessun caso la colonna d'acqua
sia inferiore a  0,9  metri  al  di  sopra  del  cielo  della  cassa,
assumendo il valore piu'  alto.  Nel  caso  in  cui  la  prova  sopra
descritta non fosse possibile, puo' essere ammessa la prova di tenuta
d'aria, durante la quale le casse sono sottoposte  ad  una  pressione
atmosferica non superiore a 0,14 bar. 
    .6 Le prove  indicate  ai  punti  .4  e  .5  hanno  lo  scopo  di
verificare che  le  sistemazioni  strutturali  di  compartimentazione
siano stagne e non  devono  essere  effettuate  prove  per  stabilire
l'idoneita' di un qualsiasi compartimento  a  contenere  combustibile
liquido  o  a  soddisfare  altri  usi,  per  i  quali  puo'  rendersi
necessaria una prova di livello superiore, in  funzione  dell'altezza
che il liquido puo' raggiungere nella cassa o nelle sue tubolature. 
 
13. Aperture nelle paratie stagne (R 15) 
 
    NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e D + NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE B: 
    .1 Il numero delle aperture  nelle  paratie  stagne  deve  essere
ridotto al minimo, compatibilmente con le caratteristiche costruttive
della nave e il suo normale esercizio. Tali  aperture  devono  essere
provviste di idonei mezzi di chiusura. 
    .2.1 Se tubolature, ombrinali, cavi elettrici  ecc.  attraversano
paratie  stagne  di  compartimentazione,   devono   essere   adottati
accorgimenti tali da garantire la tenuta stagna delle paratie. 
    .2.2 Sulle paratie stagne di compartimentazione non e' consentito
installare valvole che non siano parte di un sistema di tubolature. 
    .2.3 Per gli impianti  che  attraversano  le  paratie  stagne  di
compartimentazione non deve essere usato  piombo  o  altro  materiale
sensibile al calore, in quanto il deterioramento di tali impianti  in
caso di  incendio  potrebbe  compromettere  la  tenuta  stagna  delle
paratie. 
    .3.1 Non sono ammessi portelloni,  passi  d'uomo  o  aperture  di
accesso: 
      .1 nella paratia di collisione al di sotto della linea limite; 
      .2 nelle paratie stagne trasversali che dividono un  locale  da
carico da un locale  da  carico  contiguo,  ad  eccezione  di  quanto
previsto al punto .10.1 e nella regola 14. 
    .3.2 Ad eccezione del caso previsto nel punto .3.3, la paratia di
collisione puo' essere attraversata, sotto la linea  limite,  da  non
piu' di una tubolatura per il passaggio del  fluido  contenuto  nella
cassa del gavone di prora, purche' detta tubolatura sia munita di una
valvola con chiusura a vite  manovrabile  da  sopra  il  ponte  delle
paratie e  il  corpo  della  valvola  sia  fissato  alla  paratia  di
collisione   nell'interno   del   gavone    di    prora.    Tuttavia,
l'installazione della valvola sul  lato  poppiero  della  paratia  di
collisione puo' essere ammessa purche'  in  tutte  le  condizioni  di
servizio la valvola sia agevolmente accessibile e il locale in cui e'
installata non sia un locale da carico. 
    .3.3 Se il gavone di prora e' diviso per  contenere  due  liquidi
diversi, la paratia di collisione  puo'  essere  attraversata  al  di
sotto della linea limite da  due  tubolature,  ciascuna  delle  quali
sistemata nei modi prescritti dal punto .3.1, sempre che  non  esista
un'alternativa pratica all'installazione della seconda  tubolatura  e
che, tenuto conto della  compartimentazione  supplementare  esistente
nel gavone di prora, la sicurezza della nave non ne sia compromessa. 
    .4 Su ciascuna paratia trasversale principale,  dentro  i  locali
che contengono la macchina principale e ausiliaria e le  caldaie  per
la propulsione, non puo' essere sistemata piu' di  una  porta,  oltre
alle porte di accesso alla galleria degli alberi motore. Se  vi  sono
due o piu' alberi motore, le gallerie devono essere collegate  da  un
passaggio intercomunicante. Deve essere aperta soltanto una porta fra
il locale macchine e le  gallerie  in  cui  vi  siano  due  alberi  e
soltanto due porte se vi sono piu' di due  alberi  motore.  Tutte  le
porte devono essere del tipo a scorrimento e devono essere  collocate
in modo che la soglia si trovi piu' in alto possibile. Il  comando  a
mano per manovrare queste porte da sopra il ponte delle paratie  deve
essere situato al di fuori del locale macchine. 
    .5.1 NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE B e NAVI NUOVE DELLE  CLASSI  B,
C e D DI LUNGHEZZA INFERIORE A 24 METRI: 
    Le porte stagne devono essere a scorrimento o  a  cerniera  o  di
tipo equivalente. Non sono ammesse porte di lamiera fissate  soltanto
da bulloni e porte che si chiudono a caduta o per l'azione di un peso
che cade. 
    NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e D DI LUNGHEZZA PARI O SUPERIORE  A
24 METRI: 
    Le porte stagne, eccetto i casi previsti nel punto .10.1 o  nella
regola 14, devono essere porte a scorrimento con  manovra  meccanica,
conformi alle disposizioni del punto 7 e in grado  di  essere  chiuse
contemporaneamente dalla consolle di manovra centrale in  plancia  in
non piu' di 60 s con nave diritta. 
    .5.2 NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE B e NAVI NUOVE DELLE  CLASSI  B,
C e D DI LUNGHEZZA INFERIORE A 24 METRI: 
    Le porte a scorrimento possono essere: 
      - soltanto manovrate a braccia, o 
      - manovrate meccanicamente o a braccia. 
    NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e D DI LUNGHEZZA PARI O SUPERIORE  A
24 METRI: 
    Nelle navi in cui il numero complessivo di porte  stagne  non  e'
superiore a due unita' e dette porte sono ubicate nel locale macchine
o sulle paratie che delimitano tale locale,  l'amministrazione  dello
Stato di bandiera puo' permettere  che  siano  soltanto  manovrate  a
braccia. Qualora siano installate porte  a  scorrimento  manovrate  a
braccia, queste devono essere chiuse e  fissate  prima  che  la  nave
salpi per un viaggio con passeggeri e devono rimanere tali durante la
navigazione. 
    NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e D + NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE B: 
    .5.3 I sistemi di  manovra,  sia  meccanica  sia  a  braccia,  di
qualsiasi porta stagna a scorrimento che  funzioni  meccanicamente  o
meno devono poter chiudere la porta con la nave sbandata di  15°  sia
da un lato sia dall'altro. Devono essere anche considerate  le  forze
che possono agire su ciascun lato della porta come nel  caso  in  cui
l'acqua fluisca attraverso l'apertura, applicando un battente statico
equivalente a un'altezza d'acqua di almeno 1 metro sopra la soglia in
corrispondenza della mezzeria della porta. 
    NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e D DI LUNGHEZZA PARI O SUPERIORE  A
24 METRI: 
    .5.4  I  comandi  delle  porte  stagne,  comprese  le  tubolature
idrauliche e i cavi elettrici, devono essere ubicati il  piu'  vicino
possibile alla paratia sulla quale sono sistemate le porte,  al  fine
di ridurre al minimo la possibilita' che subiscano le conseguenze  di
un'eventuale avaria della nave. La posizione delle porte stagne e dei
relativi comandi deve essere tale che, se la nave  subisce  un'avaria
entro  un  quinto  della  sua  larghezza,  misurando  tale   distanza
normalmente  al  piano  di   simmetria   al   livello   del   massimo
galleggiamento  di  compartimentazione,  non   sia   compromesso   il
funzionamento delle porte stagne ubicate fuori della zona in avaria. 
    .5.5 Tutte le porte stagne a scorrimento con manovra meccanica  o
a braccia devono essere munite di indicatori che segnalino  in  tutte
le posizioni di manovra a distanza se le porte sono aperte o  chiuse.
Le posizioni di manovra a distanza devono essere sistemate solo sulla
plancia di comando, come prescritto al punto .7.1.5, e sul  luogo  in
cui il punto .7.1.4 prescrive la sistemazione della manovra a braccia
al di sopra del ponte delle paratie. 
    NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE B e NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e  D
DI LUNGHEZZA INFERIORE A 24 METRI: 
    .5.6 Le porte stagne che non soddisfano le disposizioni dei punti
da .5.1 a .5.5 devono essere chiuse prima dell'inizio del  viaggio  e
devono rimanere  tali  durante  la  navigazione.  L'ora  di  apertura
all'arrivo in porto e di chiusura  prima  della  partenza  dal  porto
devono essere annotate nel giornale di bordo. 
    NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e D  DI  LUNGHEZZA  INFERIORE  A  24
METRI + NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE B: 
    .6.1 Le porte a scorrimento manovrate a braccia possono essere  a
movimento orizzontale o verticale. Deve essere possibile manovrare il
meccanismo da ciascun lato della porta  stessa  e  da  una  posizione
accessibile al di sopra del ponte delle paratie con una  manovella  a
rotazione continua o con altro  dispositivo  di  tipo  approvato  che
offra le stesse garanzie di sicurezza. Il  tempo  necessario  per  la
completa chiusura della porta,  quando  manovrata  con  meccanismo  a
braccia, non deve superare i 90 s a nave dritta. 
    NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE B: 
    .6.2 Le porte a scorrimento a manovra meccanica possono essere  a
movimento  verticale  od  orizzontale.  Se  una  porta  e'  manovrata
meccanicamente da un comando centrale, il meccanismo deve essere tale
che la porta possa essere manovrata meccanicamente  da  ambo  i  lati
della  porta  stessa.  Leve  locali  di  comando,  collegate  con  il
dispositivo meccanico, devono essere installate su ciascun lato della
paratia ed essere  sistemate  in  modo  da  consentire  a  chi  passa
attraverso la porta di tenerle entrambe  in  posizione  di  apertura,
senza per questo azionare inavvertitamente il meccanismo di chiusura.
Le  porte  a  scorrimento  manovrate  meccanicamente  devono   essere
provviste di dispositivo a braccia manovrabile  da  entrambi  i  lati
della porta e da una postazione accessibile situata al di  sopra  del
ponte delle paratie  con  manovella  a  rotazione  continua  o  altro
dispositivo di  tipo  approvato  che  offra  le  stesse  garanzie  di
sicurezza. Esse devono essere altresi' provviste di allarme  acustico
che deve suonare prima che la porta cominci a  chiudersi  e  continui
fino a completa chiusura della porta. Inoltre, negli ambienti in  cui
il rumore e' forte, l'allarme acustico deve essere integrato  da  una
segnalazione ottica intermittente sulla porta. 
    NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e D DI LUNGHEZZA PARI O SUPERIORE  A
24 METRI: 
    .7.1 Ogni porta stagna a scorrimento con manovra meccanica: 
      .1 deve essere a movimento verticale od orizzontale; 
      .2 deve, fermo restando quanto prescritto al punto  .11,  avere
una   larghezza   massima   netta   di   apertura   di   1,2   metri;
l'amministrazione dello Stato di bandiera puo' permettere porte  piu'
grandi soltanto  nella  misura  considerata  necessaria  all'efficace
esercizio della nave, purche' vengano prese in  considerazione  altre
misure di sicurezza, fra cui le seguenti: 
        .2.1  speciale  considerazione  deve  essere  prestata   alla
resistenza strutturale della porta e ai suoi  mezzi  di  chiusura  al
fine di impedire trafilamenti; 
        .2.2 la porta deve essere sistemata al di fuori della zona di
avaria B/5; 
        .2.3  la  porta  deve  essere  tenuta   chiusa   durante   la
navigazione, tranne che per periodi limitati, quando e' assolutamente
necessario, secondo quanto deciso dall'amministrazione dello Stato di
bandiera; 
      .3 deve essere munita delle sistemazioni necessarie per  aprire
e chiudere la porta usando energia  elettrica,  energia  idraulica  o
qualsiasi  altra  forma  di   energia   che   sia   accettabile   per
l'amministrazione dello Stato di bandiera; 
      .4 deve essere munita di un proprio  meccanismo  di  manovra  a
braccia; deve essere possibile aprire e chiudere la porta  a  braccia
da ciascun lato della porta stessa e, inoltre, chiudere la  porta  da
una posizione accessibile al di sopra del  ponte  delle  paratie  con
manovella a rotazione continua o con altro  dispositivo  che  dia  le
stesse garanzie di sicurezza, accettabile per l'amministrazione dello
Stato di bandiera;  il  senso  di  rotazione  o  altra  direzione  di
movimento deve essere chiaramente indicato in tutte le  posizioni  di
manovra; il tempo necessario per la chiusura  completa  della  porta,
quando manovrata con meccanismo a braccia, non deve superare i 90 s a
nave diritta; 
      .5 deve essere munita di comandi per aprire e chiudere la porta
meccanicamente da ambo i lati della porta stessa e anche per chiudere
la  porta  meccanicamente  dalla  consolle  di  manovra  centrale  in
plancia;  deve  essere  munita  di  allarme  acustico,  distinto   da
qualsiasi  altro  allarme  della  zona,   il   quale   deve   suonare
ogniqualvolta la porta venga  chiusa  mediante  manovra  meccanica  a
distanza; 
      .6 esso deve suonare per almeno 5 secondi ma non  piu'  di  10,
prima che la porta cominci a muoversi, e deve  continuare  a  suonare
finche' la porta non sia completamente chiusa; nel caso di manovra  a
braccia a distanza e' sufficiente che l'allarme acustico  suoni  solo
mentre la porta si sta muovendo; nel caso  di  manovra  a  braccia  a
distanza e' sufficiente che l'allarme acustico suoni solo  mentre  la
porta si sta muovendo; inoltre, nelle zone passeggeri e nelle zone ad
alto livello di rumore ambientale l'amministrazione  dello  Stato  di
bandiera puo' richiedere che l'allarme acustico sia integrato da  una
segnalazione ottica intermittente sulla porta; e 
      .7 deve avere una velocita' di chiusura con  manovra  meccanica
approssimativamente costante; il tempo di chiusura,  dal  momento  in
cui la porta comincia a muoversi al momento in cui essa raggiunge  la
posizione di  chiusura  completa,  non  deve  in  alcun  caso  essere
inferiore a 20 s o superiore a 40 s con nave diritta. 
    .7.2  L'energia  elettrica  necessaria  per  le  porte  stagne  a
scorrimento con manovra meccanica deve  essere  fornita  direttamente
dal quadro di emergenza o da un  quadro  di  distribuzione  apposito,
sistemato al di sopra del ponte delle paratie. I circuiti di comando,
segnalazione   e   allarme   associati   devono   essere   alimentati
direttamente dal quadro di emergenza  o  da  un  apposito  quadro  di
distribuzione, sistemato al di  sopra  del  ponte  delle  paratie,  e
devono poter essere alimentati automaticamente  da  una  sorgente  di
emergenza temporanea di energia elettrica  in  caso  di  avaria  alla
sorgente  principale  o  alla  sorgente  di  emergenza   di   energia
elettrica. 
    .7.3 Le porte stagne a scorrimento con manovra  meccanica  devono
essere provviste di: 
      .1 un impianto idraulico centralizzato munito di  due  sorgenti
di energia indipendenti, ciascuna composta di  un  motore  e  di  una
pompa in grado di chiudere simultaneamente tutte le  porte;  inoltre,
l'intero impianto deve essere provvisto di accumulatori idraulici  di
capacita' sufficiente a manovrare tutte le porte  almeno  tre  volte,
vale a dire «chiusura-apertura-chiusura», con la nave  in  condizioni
sfavorevoli di sbandamento di 15°; questo ciclo di manovra deve poter
essere effettuato quando l'accumulatore si trova  alla  pressione  di
intervento della pompa; il fluido utilizzato deve  essere  scelto  in
funzione  della  temperatura  cui  l'impianto  puo'  essere  soggetto
durante  l'esercizio;  l'impianto  di   alimentazione   deve   essere
progettato in modo da ridurre  al  minimo  la  possibilita'  che  una
singola   avaria   nella   tubolatura   idraulica   comprometta    il
funzionamento di piu' di una porta; l'impianto idraulico deve  essere
provvisto di un allarme di basso livello per  i  serbatoi  di  fluido
oleodinamico che servono l'impianto  con  manovra  meccanica,  di  un
allarme di bassa pressione del gas  o  di  altri  mezzi  efficaci  di
monitoraggio delle perdite di energia negli  accumulatori  idraulici;
tali allarmi devono essere ottici e acustici e i relativi  indicatori
devono essere situati sulla consolle di manovra centrale in  plancia;
oppure 
      .2 un impianto idraulico indipendente per ciascuna porta munito
di sorgenti di energia, ciascuna composta di un motore e di una pompa
in grado di aprire e  chiudere  la  porta;  l'impianto  deve  inoltre
essere  provvisto  di  un   accumulatore   idraulico   di   capacita'
sufficiente a manovrare la  porta  almeno  tre  volte,  vale  a  dire
«chiusura-apertura-chiusura», con la nave in  condizioni  sfavorevoli
di sbandamento di 15°; questo ciclo  di  manovra  deve  poter  essere
effettuato quando gli accumulatori sono alla pressione di  intervento
della pompa; il fluido utilizzato  deve  essere  scelto  in  funzione
della  temperatura  cui  l'impianto  puo'  essere  soggetto   durante
l'esercizio; sulla consolle  di  manovra  centrale  in  plancia  deve
essere installato un allarme di  bassa  pressione  del  gas  o  altri
efficaci dispositivi di monitoraggio delle perdite di  energia  negli
accumulatori idraulici; in ogni  posizione  di  manovra  locale  deve
inoltre essere installato  un  dispositivo  che  segnali  la  perdita
dell'energia accumulata; oppure 
      .3 un impianto elettrico indipendente e un motore per  ciascuna
porta munita di sorgenti di energia, ciascuna composta di  un  motore
in grado di aprire e chiudere la porta; la sorgente di  energia  deve
poter essere alimentata automaticamente dalla sorgente  di  emergenza
temporanea di energia elettrica  in  caso  di  avaria  alla  sorgente
principale o alla sorgente di emergenza di energia elettrica, e  deve
avere capacita' sufficiente a manovrare la porta  almeno  tre  volte,
vale a dire «chiusura-apertura-chiusura», con la nave  in  condizioni
sfavorevoli di sbandamento di 15°. 
      Per gli impianti descritti ai punti .7.3.1,  .7.3.2  e  .7.3.3,
deve essere previsto quanto segue: 
      gli impianti di potenza per le porte stagne a  scorrimento  con
manovra meccanica devono essere separati da tutti gli altri  impianti
elettrici. Una singola avaria negli  impianti  a  manovra  meccanica,
elettrici o idraulici, che escluda l'azionatore  idraulico  non  deve
impedire l'azionamento a braccia di qualsiasi porta. 
    .7.4 Le leve di comando devono essere poste su ciascun lato della
paratia, ad un'altezza minima di 1,6 m  dal  piano  del  pavimento  e
devono essere sistemate in modo da consentire a chi passa  attraverso
la porta di tenerle entrambe in  posizione  di  apertura,  senza  per
questo  azionare  inavvertitamente  il  meccanismo  di  chiusura.  La
direzione di movimento delle leve nell'aprire  e  chiudere  la  porta
deve essere quella della  porta  stessa  e  deve  essere  chiaramente
indicata. Se per avviare il movimento  di  chiusura  della  porta  e'
necessaria soltanto un'azione, le leve di  comando  idrauliche  delle
porte stagne nei locali di alloggio devono essere collocate  in  modo
che un bambino non possa azionarle, ad esempio  dietro  a  sportelli,
fissati da bulloni, posti ad almeno 170 cm al di  sopra  del  livello
del ponte. 
    NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e D + NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE  B
DI LUNGHEZZA PARI O SUPERIORE A 24 METRI: 
    Su entrambi i lati delle porte deve essere apposta una targa  con
le  istruzioni  per  il  funzionamento  dell'impianto  delle   porte.
Inoltre, su entrambi i lati di ciascuna porta deve essere affissa una
targa con un'iscrizione  o  un'immagine  che  metta  in  guardia  dal
pericolo di sostare  nel  vano  della  porta  una  volta  avviato  il
movimento di chiusura della porta stessa. Le targhe devono essere  di
materiale resistente ed essere fissate  saldamente.  Il  testo  sulla
targa delle istruzioni o delle avvertenze deve contenere informazioni
sul tempo di chiusura della porta in questione. 
    NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e D DI LUNGHEZZA PARI O SUPERIORE  A
24 METRI: 
    .7.5 Per quanto possibile,  le  apparecchiature  e  i  componenti
elettrici per le porte stagne devono essere sistemati al di sopra del
ponte delle paratie e al di fuori di zone e spazi pericolosi. 
    .7.6   Le   custodie   dei   componenti    elettrici    sistemati
necessariamente al di sotto del ponte delle  paratie  devono  fornire
un'adeguata protezione contro ingressi d'acqua. 
    .7.7 I circuiti elettrici di  potenza,  comando,  segnalazione  e
allarme devono essere protetti contro  i  guasti  in  modo  tale  che
un'avaria al circuito di una porta non provochi un'avaria al circuito
di qualsiasi altra porta. I  cortocircuiti  o  gli  altri  guasti  ai
circuiti di allarme  o  di  segnalazione  di  una  porta  non  devono
determinare il mancato funzionamento della porta  stessa.  Si  devono
adottare opportuni accorgimenti per evitare che trafilamenti  d'acqua
nell'apparecchiatura elettrica situata sotto il ponte  delle  paratie
causino l'apertura della porta. 
    .7.8 Un  unico  guasto  di  origine  elettrica  nell'impianto  di
alimentazione o di comando di una  porta  stagna  a  scorrimento  con
manovra meccanica non deve causare l'apertura di una porta chiusa. La
disponibilita' di energia dovrebbe essere costantemente controllabile
in un punto del circuito elettrico che sia il piu' vicino possibile a
ciascuno dei  motori  prescritti  dal  punto  .7.3.  L'avaria  a  una
qualsiasi fonte di energia deve azionare un allarme ottico e acustico
sulla consolle di manovra centrale in plancia. 
    .8.1 La consolle di manovra centrale in  plancia  deve  avere  un
commutatore di «selezione principale» con due posizioni  di  comando:
«comando locale», che consenta di aprire e  chiudere  localmente  una
porta dopo l'uso senza chiusura automatica,  e  «porte  chiuse»,  che
chiuda automaticamente qualsiasi porta aperta.  Tale  posizione  deve
consentire  l'apertura  locale  delle  porte  e  la  loro  successiva
chiusura automatica al rilascio del meccanismo di comando locale.  Il
commutatore di «selezione principale»  deve  essere  di  norma  nella
posizione «comando locale». La posizione «porte chiuse»  deve  essere
usata soltanto a scopo di prova e in caso di emergenza. 
    .8.2 La consolle di  manovra  centrale  in  plancia  deve  essere
munita di un piano indicante  l'ubicazione  di  ciascuna  porta,  con
indicatori ottici che segnalino se una porta e' aperta o chiusa.  Una
luce rossa deve indicare che la porta e' completamente aperta  e  una
luce verde deve indicare che essa e' completamente chiusa. Quando una
porta viene chiusa  a  distanza,  la  luce  rossa  deve  indicare  la
posizione  intermedia  mediante   intermittenza.   Il   circuito   di
segnalazione deve essere indipendente dal  circuito  di  manovra  per
ciascuna porta. 
    .8.3  Dalla  postazione  centrale  di  comando  non  deve  essere
possibile aprire nessuna porta a distanza. 
    NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e D + NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE B: 
    .9.1 Tutte le porte stagne devono essere tenute chiuse durante la
navigazione, salvo il fatto che esse possono essere aperte durante la
navigazione come specificato nei punti 9.3 e 9.3. Le porte stagne  di
larghezza maggiore a 1,2 metri ammesse dal punto  11  possono  essere
aperte  solo  nelle  circostanze  specificate  in   quel   paragrafo.
Qualsiasi porta aperta ai sensi del  presente  paragrafo  deve  poter
essere chiusa immediatamente. 
    .9.2 Una porta stagna puo' essere aperta durante  la  navigazione
per permettere il passaggio di passeggeri o equipaggio, o  quando  un
lavoro nelle immediate vicinanze della porta stessa renda  necessaria
la sua apertura. La porta deve essere immediatamente chiusa quando il
transito attraverso di essa e' completato o quando il lavoro  che  ha
reso necessaria la sua apertura e' finito. 
    .9.3 Certe porte stagne possono essere tenute aperte  durante  la
navigazione solo se  considerato  assolutamente  necessario;  ovvero,
qualora l'apertura delle porte sia ritenuta essenziale  per  il  buon
funzionamento delle macchine della  nave  oppure  per  permettere  ai
passeggeri  un  accesso  normalmente  illimitato  in  tutta  la  zona
passeggeri.   Tale   decisione   in   merito   deve   essere    presa
dall'amministrazione  dello  Stato  di  bandiera  solo  dopo  attenta
considerazione   delle   ripercussioni   sull'esercizio    e    sulla
sopravvivenza della nave. Una porta stagna che puo' restare aperta in
forza di  tale  decisione  deve  essere  chiaramente  indicata  nelle
istruzioni di stabilita'  della  nave  e  deve  poter  essere  chiusa
immediatamente. 
    NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e D: 
    .10.1 Porte stagne di costruzione  soddisfacente  possono  essere
sistemate  nelle  paratie  stagne  di   interponte   destinate   alla
suddivisione del carico, se l'amministrazione dello Stato di bandiera
e' convinta che la sistemazione di tali porte sia  essenziale.  Dette
porte possono essere del tipo a cerniera, su rulli o  a  scorrimento,
ma non devono essere  manovrabili  a  distanza.  Esse  devono  essere
sistemate al piu' alto livello e quanto piu'  lontano  possibile  dal
fasciame esterno; in nessun caso il loro stipite esterno puo'  essere
a una distanza dal fasciame  esterno  inferiore  a  un  quinto  della
larghezza della nave, misurando tale distanza normalmente al piano di
simmetria al massimo galleggiamento di compartimentazione. 
    .10.2 Tali porte  devono  essere  chiuse  prima  dell'inizio  del
viaggio e devono rimanere  tali  durante  la  navigazione.  L'ora  di
apertura all'arrivo in porto e di chiusura prima della  partenza  dal
porto devono essere annotate nel giornale di bordo. Ove una qualsiasi
di queste porte debba essere accessibile durante la navigazione, essa
deve essere munita di un dispositivo che ne impedisca l'apertura  non
autorizzata. Quando e' prevista  l'installazione  di  porte  di  tale
genere, il loro numero e la loro sistemazione devono formare  oggetto
di esame  speciale  da  parte  dell'amministrazione  dello  Stato  di
bandiera. 
    .11 L'impiego di lamiere smontabili sulle paratie e' ammesso solo
nei locali macchine. Tali lamiere smontabili devono essere  sempre  a
posto prima che la nave lasci il porto e non  devono  essere  rimosse
durante la navigazione se non in caso di urgenza  a  discrezione  del
comandante. L'amministrazione dello Stato di bandiera puo' permettere
che non piu' di una porta stagna a scorrimento con manovra  meccanica
su ciascuna paratia principale trasversale, di dimensioni superiori a
quelle specificate nel punto .7.1.2, sostituisca una di tali  lamiere
rimovibili, purche' tali porte siano chiuse prima che la  nave  lasci
il porto e rimangano tali durante la navigazione, tranne in  caso  di
urgenza a discrezione del comandante. Non e'  necessario  che  queste
porte soddisfino  le  disposizioni  del  punto  7.1.4  relativo  alla
chiusura completa in 90 secondi per mezzo del meccanismo di manovra a
braccia. L'ora di apertura e di chiusura di tali porte,  sia  che  la
nave sia in navigazione  o  in  porto,  devono  essere  annotate  nel
giornale di bordo. 
 
14. Navi che trasportano veicoli merci con relativo personale (R 16) 
 
    NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e D + NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE B: 
    .1  La  presente  regola  si  applica  alle  navi  da  passeggeri
progettate o adattate per il trasporto di veicoli merci  con  proprio
personale. 
    .2 Se in una nave di questo tipo il numero totale dei passeggeri,
incluso il personale che accompagna i veicoli, non supera N  =  12  +
A/25 (dove A e' l'area complessiva di ponte, in metri  quadrati,  dei
locali destinati allo stivaggio di veicoli  merci  e  dove  l'altezza
libera alla posizione di stivaggio e all'ingresso in tali locali  non
e' inferiore a 4 metri) si applicano le disposizioni della regola 13,
punto .10, relative alle porte stagne, con l'eccezione che  le  porte
nelle paratie stagne che dividono i locali da carico  possono  essere
sistemate a qualsiasi livello. Inoltre e' prescritto che  in  plancia
siano installati  indicatori  che  segnalino  automaticamente  quando
ciascuna porta e' chiusa e tutti i bloccaggi sono fissati. 
    .3 Nell'applicare  a  tali  navi  le  disposizioni  del  presente
capitolo, N deve essere considerato il numero massimo  di  passeggeri
che la nave e' abilitata a trasportare  conformemente  alla  presente
regola. 
 
15. Aperture nel fasciame esterno al di sotto della linea  limite  (R
17) 
 
    NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e D + NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE B: 
    .1 Il numero delle aperture  nel  fasciame  esterno  deve  essere
ridotto al minimo, compatibilmente con le caratteristiche costruttive
della nave e con il suo normale esercizio. 
    .2.1 La sistemazione e l'efficacia dei dispositivi di chiusura di
tutte le aperture nel fasciame esterno devono essere rispondenti alla
funzione e alla posizione dei dispositivi stessi. 
    .2.2 In base alle disposizioni della  convenzione  internazionale
sul bordo libero in vigore, nessun portellino di murata  deve  essere
sistemato in una posizione tale che la sua  soglia  si  trovi  al  di
sotto di una linea tracciata parallelamente al ponte delle paratie  a
murata ed avente il suo punto piu' basso a una  quota  pari  al  2,5%
della larghezza della nave al di sopra del massimo galleggiamento  di
compartimentazione, oppure a 500 mm, assumendo il maggiore di  questi
due valori. 
    .2.3 Tutti i portellini di murata le cui soglie si trovano al  di
sotto della linea limite devono essere costruiti in modo da  impedire
efficacemente che possano essere aperti  senza  l'autorizzazione  del
comandante. 
    .2.4 Se in un interponte la soglia di un qualunque portellino  di
murata di cui al punto .2.3  si  trova  al  di  sotto  di  una  linea
tracciata parallelamente al ponte delle paratie a murata e avente  il
suo punto piu' basso a 1,4 metri piu' il 2,5% della  larghezza  della
nave al di sopra del galleggiamento alla partenza da un porto,  tutti
i portellini di murata di quell'interponte  devono  essere  chiusi  a
tenuta stagna e bloccati prima che la nave salpi e non devono  essere
aperti  finche'  la  nave  non  sia  arrivata  al  porto  successivo.
Nell'applicare il presente punto, potra' essere consentita una  certa
tolleranza, se del caso, quando la nave si trovi in acqua dolce. 
    .2.5 I portellini di murata e i  loro  controportellini  che  non
sono accessibili  durante  la  navigazione  devono  essere  chiusi  e
fissati prima della partenza della nave. 
    .3 Il numero degli ombrinali, degli scarichi d'igiene e di  altre
simili aperture nel fasciame esterno deve essere ridotto  al  minimo,
sia facendo confluire a un solo sbocco il maggior numero possibile di
tubi di scarico d'igiene o di altri tubi, sia mediante  altre  idonee
sistemazioni. 
    .4 Tutte le prese dal mare e  tutti  gli  scarichi  nel  fasciame
esterno devono essere muniti di efficaci ed accessibili  sistemazioni
atte a prevenire l'immissione accidentale di acqua nella nave. 
    .4.1   Ferme   restando   le   disposizioni   della   convenzione
internazionale sul bordo libero in vigore, e ad eccezione  di  quanto
disposto al punto .5, ogni  singolo  scarico  proveniente  da  locali
situati al di sotto della linea limite e  attraversante  il  fasciame
esterno deve avere una valvola automatica di non ritorno,  munita  di
dispositivo di chiusura diretta manovrabile da sopra il  ponte  delle
paratie, oppure, in  alternativa,  due  valvole  automatiche  di  non
ritorno senza dispositivo di chiusura diretta,  la  piu'  alta  delle
quali   sia   situata   sopra   il    massimo    galleggiamento    di
compartimentazione in posizione tale da essere sempre accessibile per
l'ispezione durante il servizio. 
    Quando e' sistemata  una  valvola  con  dispositivo  di  chiusura
diretta, il suo posto di manovra sopra il ponte  delle  paratie  deve
essere sempre facilmente accessibile e provvisto  di  indicatori  che
segnalino se la valvola e' aperta o chiusa. 
    .4.2 Per gli scarichi attraverso il fasciame esterno  provenienti
da locali  sopra  la  linea  limite  valgono  le  disposizioni  della
convenzione internazionale sul bordo libero in vigore. 
    .5 Le prese dal mare e gli scarichi principali ed  ausiliari  dei
locali macchine  connessi  al  funzionamento  delle  macchine  stesse
devono avere sempre valvole facilmente accessibili fra le  tubolature
e il fasciame esterno o tra le tubolature e le  prese  dal  mare  del
fasciame esterno. Le valvole possono essere controllate localmente  e
devono esser provviste di indicatori che segnalino se sono  aperte  o
chiuse. 
    NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e D: 
      .1 I volantini e le  manovre  delle  valvole  fissati  a  scafo
devono essere facilmente accessibili per la manovra. Tutte le valvole
utilizzate come intercettazioni  fissate  a  scafo  devono  chiudersi
mediante rotazione in senso orario dei volantini. 
      .2 Le valvole o i rubinetti di scarico a murata per l'acqua  di
scarico delle caldaie devono essere collocati in posizioni facilmente
accessibili e non al di sotto del fasciame del ponte. I  rubinetti  o
le  valvole  devono  essere  progettati  in   modo   tale   che   sia
immediatamente evidente se sono aperti o chiusi. I  rubinetti  devono
essere dotati di congegni di sicurezza progettati per impedire che il
perno possa essere sfilato quando il rubinetto e' aperto. 
      .3 Su tutte le valvole e  i  rubinetti  delle  tubolature  (per
esempio,  impianti  di  sentina  e  di  zavorra,  impianti  dell'olio
combustibile e dell'olio lubrificante, impianti di estinzione incendi
e di trasporto idraulico, impianti dell'acqua  di  raffreddamento  ed
igienico-sanitari, ecc.) deve essere chiaramente indicata la funzione
prevista. 
      .4 Le altre tubolature di scarico devono, qualora scarichino al
di sotto del massimo  galleggiamento  di  compartimentazione,  essere
dotate di dispositivi di chiusura equivalenti;  se  scaricano  al  di
sopra del massimo galleggiamento di compartimentazione, devono essere
dotate di una normale valvola di scarico  a  mare  di  ombrinale.  In
entrambi i casi,  possono  essere  omesse  le  valvole  se  si  usano
tubolature dello stesso spessore del fasciame negli scarichi  diretti
dei gabinetti e lavabi e negli scarichi al suolo delle toelette  ecc.
dotati di controportellini o altrimenti protetti dai colpi  di  mare.
Le pareti di tali tubolature possono comunque non avere uno  spessore
maggiore di 14 mm. 
      .5 Se e' installata una  valvola  con  meccanismo  di  chiusura
diretta, la posizione da cui puo' essere azionata deve essere  sempre
facilmente accessibile, e devono essere previsti mezzi per  segnalare
se la valvola e' aperta o chiusa. 
      .6 Quando le valvole con meccanismi di  chiusura  diretta  sono
collocate  nei  locali  macchine,  e'  sufficiente  che  esse   siano
azionabili dalla  loro  ubicazione,  purche'  questa  sia  facilmente
accessibile in qualsiasi condizione. 
    .6 Tutti i dispositivi e  le  valvole  installati  nel  fasciame,
prescritti dalla presente regola, devono essere di acciaio, bronzo  o
altro materiale duttile approvato. Non sono ammesse valvole di  ghisa
ordinaria o di materiale analogo. Tutte le tubolature alle  quali  la
presente regola si riferisce devono essere  di  acciaio  o  di  altro
materiale equivalente,  a  soddisfazione  dell'amministrazione  dello
Stato di bandiera. 
    .7 I portelloni di imbarco e i portelli di carico situati  al  di
sotto della linea limite devono essere di robustezza  adeguata.  Essi
devono essere efficacemente chiusi e fissati a  tenuta  stagna  prima
della  partenza  della  nave  e  devono  rimanere  tali  durante   la
navigazione. 
    .8 Il punto piu' basso di tali aperture non deve  in  alcun  caso
trovarsi   al   di    sotto    del    massimo    galleggiamento    di
compartimentazione. 
 
16. Tenuta stagna delle navi da passeggeri al di  sopra  della  linea
limite (R 20) 
 
    NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e D + NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE B: 
    .1 E' necessario adottare tutte le misure ragionevoli e attuabili
nella pratica per limitare l'ingresso e la propagazione dell'acqua al
di sopra del ponte delle paratie. Queste possono comprendere  paratie
parziali o  costole  rinforzate.  Qualora  siano  installate  paratie
stagne parziali o costole rinforzate sul ponte delle paratie,  al  di
sopra o nelle immediate vicinanze delle paratie di compartimentazione
principali, esse devono essere dotate di collegamenti stagni  con  il
fasciame esterno e il ponte delle paratie  in  modo  da  limitare  la
propagazione dell'acqua lungo il  ponte  stesso  quando  la  nave  e'
sbandata per avaria. Se la paratia stagna parziale non  e'  allineata
con la paratia sottostante, il ponte delle paratie che  si  trova  in
mezzo deve essere reso efficacemente stagno. 
    .2 Il ponte delle paratie, o un ponte  soprastante,  deve  essere
stagno alle intemperie. Tutte le aperture nel  ponte  esposto  devono
essere provviste di battenti di  ampia  altezza  e  robustezza  e  di
efficienti  dispositivi  per  una  chiusura  rapida  e  stagna   alle
intemperie. Aperture a murata per lo scarico di grandi masse d'acqua,
parapetti a giorno e ombrinali devono  essere  debitamente  sistemati
per far defluire rapidamente l'acqua dal ponte esposto  in  tutte  le
condizioni atmosferiche. 
    .3 Nelle navi esistenti di classe B,  lo  sbocco  delle  condotte
d'aria in una sovrastruttura deve situarsi almeno 1 metro al di sopra
della linea di galleggiamento con la nave ad un angolo di sbandamento
pari a 15° o  all'angolo  massimo  di  sbandamento  durante  la  fase
intermedia dell'allagamento, determinati  entrambi  mediante  calcolo
diretto, assumendo il valore piu' alto. In  alternativa,  lo  scarico
degli sfoghi gas dalle casse diverse dai depositi per il combustibile
liquido puo' essere sistemato sul  fianco  della  sovrastruttura.  Le
disposizioni  del   presente   punto   lasciano   impregiudicate   le
disposizioni previste  dalla  convenzione  internazionale  sul  bordo
libero in vigore. 
    .4 I portellini di murata, i portelloni d'imbarco, i portelli  di
carico e  gli  altri  dispositivi  di  chiusura  delle  aperture  nel
fasciame esterno al di sopra della linea limite devono essere di tipo
e costruzione efficaci e di adeguata  robustezza,  in  considerazione
dei locali in cui sono situati e della  loro  posizione  rispetto  al
massimo galleggiamento di compartimentazione. 
    .5 Efficaci controportellini interni, disposti in modo da  essere
chiusi e fissati a tenuta  stagna  in  maniera  agevole  e  efficace,
devono essere  installati  per  tutti  i  portellini  di  murata  che
conducono ai locali al di sotto del ponte immediatamente  soprastante
il ponte delle paratie. 
 
17. Chiusura dei portelli di carico (R 20-1) 
 
    NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e D + NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE B: 
    .1 Le seguenti aperture, situate al di sopra della linea  limite,
devono essere chiuse e bloccate prima di ogni partenza della  nave  e
devono rimanere tali fino all'arrivo della nave nel porto successivo: 
      .1 portelli di carico nel fasciame  o  nelle  delimitazioni  di
sovrastrutture chiuse; 
      .2 celate prodiere sistemate nelle posizioni di  cui  al  punto
.1; 
      .3 portelli di carico nelle paratie di collisione; 
      .4 rampe stagne alle intemperie, che costituiscono una chiusura
alternativa a quella di cui ai punti da .1.1  a  .1.3  compreso.  Nel
caso in cui un'apertura non possa essere aperta o chiusa  durante  la
sosta della nave in porto, essa puo' essere aperta o lasciata  aperta
mentre la nave si avvicina o si allontana dal porto, ma solo  per  il
tempo necessario a consentire di effettuare prontamente le operazioni
di apertura e chiusura. In ogni caso, il  portello  prodiero  interno
deve rimanere chiuso. 
    .2 Se  risulta  necessario  per  l'esercizio  della  nave  o  per
l'imbarco e lo sbarco dei passeggeri quando la nave e'  in  posizione
di ancoraggio sicuro e purche' non sia compromessa la sicurezza della
stessa, l'amministrazione dello Stato di  bandiera,  in  deroga  alle
disposizioni dei punti .1.1 e .1.4, puo'  autorizzare  l'apertura  di
determinati portelli, a discrezione del comandante. 
    .3 Il comandante  deve  provvedere  affinche'  sia  istituito  un
efficace sistema di sorveglianza  e  informazioni  sulla  chiusura  e
l'apertura dei portelli di cui al punto .1. 
    .4  Prima  di  ogni  partenza,  il  comandante  deve   provvedere
affinche', come specificato alla regola 22, sia annotata nel giornale
di bordo l'ora dell'ultima chiusura dei portelli di cui al punto .1 e
l'ora di ogni apertura dei portelli di cui al punto .2. 
 
17-1 Tenuta stagna fra il ponte ro-ro  (ponte  delle  paratie)  ed  i
locali sottostanti (R 20-2) 
 
    NAVI RO-RO DA PASSEGGERI NUOVE DELLE CLASSI B, C e D: 
    .1.1 Ferme restando le disposizioni dei punti .1.2 e .1.3,  tutti
gli accessi ai locali  sottostanti  il  ponte  delle  paratie  devono
essere tali che il loro punto piu' basso sia situato almeno 2,5 metri
sopra il ponte delle paratie; 
    .1.2 ove si acceda ai locali sottostanti mediante rampe di carico
per veicoli, le aperture di dette rampe devono esser chiuse  in  modo
stagno alle intemperie, onde evitare l'ingresso  d'acqua  nei  locali
sottostanti; esse devono essere provviste di allarme  e  segnalazione
in plancia; 
    .1.3 se necessario ai fini dell'attivita' essenziale  della  nave
(movimentazione   di   macchine   e    provviste,    per    esempio),
l'amministrazione dello Stato di bandiera puo' autorizzare che  siano
predisposti particolari accessi ai locali sottostanti il ponte  delle
paratie, purche' questi siano resi stagni,  provvisti  di  allarme  e
segnalazione in plancia; 
    .1.4 gli accessi di cui ai punti .1.2 e .1.3 devono essere chiusi
prima  della  partenza  della  nave  e  devono  rimanere  tali   fino
all'arrivo della nave nel porto successivo; 
    .1.5 il comandante deve provvedere  affinche'  sia  istituito  un
efficace sistema di sorveglianza  e  informazione  sulla  chiusura  e
l'apertura degli accessi di cui ai punti .1.2 e .1.3; e 
    .1.6 prima  di  ogni  partenza,  il  comandante  deve  provvedere
affinche', come specificato alla regola II-1/B/22, sia  annotata  nel
giornale di bordo l'ora dell'ultima chiusura degli accessi di cui  ai
punti .1.2 e .1.3; 
    .1.7 le  navi  ro-ro  da  passeggeri  nuove  della  classe  C  di
lunghezza inferiore a 40 metri e le navi ro-ro  da  passeggeri  nuove
della classe D, invece di  conformarsi  ai  punti  da  .1.1  a  .1.6,
possono conformarsi ai  punti  da  .2.1  a  .2.3,  a  condizione  che
l'altezza dei battenti e delle soglie sia almeno pari a  600  mm  sui
ponti da carico ro-ro aperti e almeno pari a  380  mm  sui  ponti  da
carico ro-ro chiusi. 
    NAVI RO-RO PASSEGGERI ESISTENTI DELLA CLASSE B: 
    .2.1 Tutti gli accessi che dal ponte ro-ro  conducono  ai  locali
sottostanti il ponte delle paratie devono  essere  resi  stagni  alle
intemperie e devono essere previsti, in plancia,  indicatori  che  ne
segnalino l'apertura o la chiusura. 
    .2.2 Tali accessi devono essere chiusi prima della partenza della
nave e devono rimanere tali fino  all'arrivo  della  nave  nel  porto
successivo. 
    .2.3   In   deroga   alle   disposizioni    del    punto    .2.2,
l'amministrazione dello Stato di bandiera puo' autorizzare l'apertura
di determinati accessi durante la navigazione, ma solo per  il  tempo
necessario  a  consentire  il   passaggio   e,   eventualmente,   per
l'espletamento dell'attivita' essenziale della nave. 
 
17-2 Accesso ai ponti ro-ro (R 20-3) 
 
    TUTTE LE NAVI RO-RO DA PASSEGGERI: 
    Il comandante o l'ufficiale  incaricato  devono  assicurarsi  che
durante la navigazione nessun passeggero possa accedere  a  un  ponte
ro-ro chiuso, senza l'autorizzazione del comandante o  dell'ufficiale
incaricato. 
 
17-3 Chiusura delle paratie sul ponte ro-ro (R 20-4) 
 
    NAVI RO-RO DA PASSEGGERI NUOVE DELLE CLASSI B, C e D + NAVI RO-RO
DA PASSEGGERI ESISTENTI DELLA CLASSE B: 
    .1  Tutte  le  paratie  trasversali  e  longitudinali   giudicate
efficaci per contenere l'acqua di mare accumulatasi sul  ponte  ro-ro
devono essere sistemate e fissate prima della partenza della  nave  e
devono rimanere tali fino all'arrivo della nave nel porto successivo. 
    .2 In deroga alle disposizioni del  punto  .1,  l'amministrazione
dello Stato di bandiera puo' autorizzare  l'apertura  di  determinati
accessi delle suddette paratie, durante la navigazione, ma  solo  per
il tempo necessario a consentire il passaggio e,  eventualmente,  per
l'espletamento dell'attivita' essenziale della nave. 
 
18. Informazioni sulla stabilita' (R 22) 
 
    NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e D + NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE B: 
    .1 Ogni nave da passeggeri deve essere sottoposta,  dopo  il  suo
completamento, a un prova che permetta di  determinare  gli  elementi
della sua stabilita'. Il  comandante  deve  ricevere  tutti  i  dati,
approvati dall'amministrazione dello Stato di bandiera,  necessari  a
consentirgli  di  determinare,  in  modo  rapido   e   semplice,   le
caratteristiche di stabilita' della nave nelle diverse condizioni  di
esercizio. 
    .2 Qualora una nave subisca modifiche tali da  cambiare  in  modo
sostanziale  i  dati  di  stabilita'   forniti   al   comandante,   a
quest'ultimo devono essere forniti nuovi dati. Se necessario, si deve
ripetere la prova di stabilita' della nave. 
    .3 Ad intervalli  periodici  non  superiori  a  cinque  anni,  e'
necessario effettuare un'ispezione  a  nave  scarica  per  verificare
eventuali modifiche del dislocamento a nave vacante e del  baricentro
longitudinale. La nave  deve  essere  sottoposta  a  nuova  prova  di
stabilita' ogniqualvolta si rilevi o si preveda  una  variazione,  in
rapporto ai dati di stabilita' approvati,  del  dislocamento  a  nave
vacante superiore al 2%  o  del  baricentro  longitudinale  superiore
all'1% della lunghezza della nave. 
    .4 L'amministrazione dello Stato di bandiera puo' dispensare  una
nave dalla prova di stabilita', purche'  disponga  di  elementi  base
dedotti dalla prova di stabilita' di una nave gemella e  purche'  sia
dimostrato,  a  soddisfazione  dell'amministrazione  dello  Stato  di
bandiera, che i dati di stabilita' della nave esentata,  desunti  dai
dati di base, sono  affidabili.  Si  fa  riferimento  alla  circolare
MSC/Circ. 1158. 
    .5 Quando non e' realizzabile una prova di  stabilita'  accurata,
il dislocamento con nave  scarica  e  il  baricentro  sono  calcolati
mediante un'ispezione a nave scarica e  un  calcolo  preciso.  Si  fa
riferimento alle informazioni di cui alla regola 2.7 del  codice  per
le unita' veloci del 2000. 
 
19. Piani di controllo in condizioni di avaria (R 23) 
 
    NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e D + NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE B: 
    Per conoscenza dell'ufficiale  responsabile  della  nave,  devono
essere esposti in permanenza piani indicanti con chiarezza, per  ogni
ponte e stiva, le delimitazioni dei  compartimenti  stagni,  le  loro
aperture e i mezzi di chiusura, l'ubicazione dei relativi  comandi  e
gli accorgimenti  da  adottare  in  caso  di  sbandamento  dovuto  ad
allagamento.  Inoltre,  devono  essere  messi  a  disposizione  degli
ufficiali   della   nave   opuscoli   contenenti   le   summenzionate
informazioni. 
 
20. Integrita' dello scafo  e  delle  sovrastrutture,  prevenzione  e
controllo in condizioni di avaria (R 23-2) 
 
    .1 In plancia devono essere  sistemati  indicatori  per  tutti  i
portelloni a fasciame, per i portelli di carico e gli altri mezzi  di
chiusura che, se lasciati aperti o impropriamente fissati, potrebbero
causare l'allagamento di un locale di  categoria  speciale  o  di  un
locale da  carico  ro-ro.  L'impianto  di  segnalazione  deve  essere
progettato  secondo  il  principio  «sicurezza  in  caso  di  avaria»
(fail-safe)  e  deve  indicare,  mediante  allarme  ottico,   se   il
portellone non e' completamente chiuso e se i mezzi di  ritenuta  non
sono fissati e perfettamente bloccati e, mediante  allarme  acustico,
se tali portelloni o altri mezzi di chiusura sono aperti o i mezzi di
ritenuta risultano non bloccati. Il pannello  indicatore  in  plancia
deve essere  provvisto  di  una  funzione  di  selezione  «porto/mare
aperto»  tale  da  attivare  un  allarme  acustico  in  plancia  ogni
qualvolta la nave salpi con i portelli prodieri, i portelli  interni,
la rampa o qualsiasi altro portellone a fasciame  non  chiuso  o  con
qualunque mezzo di chiusura in posizione non corretta. La sorgente di
energia per l'impianto di segnalazione deve  essere  indipendente  da
quella per la manovra e la ritenuta  dei  portelloni.  Non  e'  fatto
obbligo di sostituire gli indicatori a bordo  delle  navi  esistenti,
gia' approvati dall'amministrazione dello Stato di bandiera. 
    .2 Devono essere sistemati dispositivi di sorveglianza televisiva
o un sistema rivelatore di trafilamenti d'acqua intesi a segnalare in
plancia e alla stazione di comando dei motori qualsiasi  trafilamento
d'acqua attraverso i portelli prodieri e i portelli poppieri  interni
e esterni, o qualsiasi altro portellone a fasciame, che possa causare
un allagamento dei locali di  categoria  speciale  o  dei  locali  da
carico ro-ro. 
    .3 I locali di categoria speciale e  i  locali  da  carico  ro-ro
devono avere un servizio di ronda  permanente  oppure  devono  essere
sorvegliati  mediante  efficaci  dispositivi,  quali   telecamere   a
circuito  chiuso,  in  modo  da   poter   controllare,   durante   la
navigazione, il movimento di veicoli dovuto a condizioni  meteomarine
avverse oppure l'accesso non autorizzato di passeggeri. 
    .4 La documentazione relativa alla manovra (chiusura e  ritenuta)
di tutti i portelloni a fasciame, dei  portelli  di  carico  e  degli
altri mezzi di chiusura che,  se  lasciati  aperti  o  impropriamente
fissati, potrebbero causare l'allagamento di un locale  di  categoria
speciale o di un locale da carico ro-ro, deve essere tenuta a bordo e
collocata in un luogo adeguato. 
 
21. Indicazioni, manovre e ispezioni periodiche delle  porte  stagne,
ecc. (R 24) 
 
    NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e D + NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE B: 
    .1 Settimanalmente si deve procedere a esercitazioni  di  manovra
delle porte stagne, dei portellini di murata,  delle  valvole  e  dei
meccanismi di chiusura degli ombrinali. 
    .2 Deve essere fatta quotidianamente la manovra di tutte le porte
stagne, situate sulle paratie  trasversali  principali,  che  vengono
usate in navigazione. 
    .3 Le porte stagne  con  tutti  i  meccanismi  e  gli  indicatori
connessi, tutte le valvole la cui chiusura e' necessaria per  rendere
stagno un compartimento e tutte le valvole il  cui  funzionamento  e'
necessario per la manovra di bilanciamento in condizioni  di  avaria,
devono essere ispezionate periodicamente in  navigazione  almeno  una
volta alla settimana. 
    .4 Tali valvole, porte e meccanismi devono essere provvisti delle
necessarie indicazioni in modo da garantirne  l'uso  appropriato  per
una massima sicurezza. 
 
22. Annotazioni nel giornale di bordo (R 25) 
 
    NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e D + NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE B: 
    .1 Porte a cerniera, lamiere smontabili,  portellini  di  murata,
portelloni di imbarco e portelli di carico  nonche'  altre  aperture,
che in base alle presenti regole devono rimanere  chiusi  durante  la
navigazione, devono essere chiusi prima che la nave lasci  il  porto.
L'ora di chiusura e di apertura (se consentito dalle presenti regole)
devono essere annotate nel giornale di bordo. 
    .2  Nel  giornale  di  bordo  devono  essere  annotate  tutte  le
esercitazioni e ispezioni prescritte dalla regola 21, con indicazione
di qualsiasi difetto che venga riscontrato. 
 
23. Piattaforme e rampe sollevabili per autoveicoli 
 
    NAVI NUOVE DELLE CLASSI A, B, C e D + NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE
B: 
    Sulle navi dotate di ponti sospesi per il  trasporto  di  veicoli
passeggeri, la costruzione, l'installazione  e  l'azionamento  devono
essere    effettuati    conformemente     alle     misure     imposte
dall'amministrazione dello Stato di bandiera. Per quanto concerne  la
costruzione,  si  applicano  le  norme  pertinenti  di  un  organismo
riconosciuto. 
 
24. Parapetti 
 
    NAVI NUOVE DELLE CLASSI A, B, C e D COSTRUITE A  PARTIRE  DAL  1°
GENNAIO 2003: 
    1. Sui ponti esterni ai quali i passeggeri hanno libero accesso e
che non siano provvisti di una paratia di  altezza  adeguata,  devono
essere installati parapetti di un'altezza minima di 1100 mm dal ponte
e di fattezza e costruzione tali da impedire ai passeggeri di  salire
sugli stessi parapetti e di cadere accidentalmente dal ponte. 
    2. Scale e pianerottoli su tali ponti esterni saranno forniti  di
parapetti di simile costruzione. 
 
                               PARTE C 
 
                              MACCHINE 
 
1. Generalita' (R 26) 
 
    NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e D + NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE B: 
    .1 L'apparato motore,  le  caldaie  e  gli  altri  recipienti  in
pressione, i sistemi di tubolature connessi e  gli  accessori  devono
essere installati e protetti  in  modo  da  ridurre  al  minimo  ogni
pericolo per le persone a bordo, tenendo in debito conto le parti  in
movimento, le superfici calde e altri pericoli. 
    .2 La nave deve disporre di mezzi atti a mantenere o  ristabilire
il funzionamento normale della macchina di propulsione, anche se  una
delle macchine ausiliarie essenziali e' fuori servizio. 
    .3 La nave deve disporre di  mezzi  atti  ad  avviare  l'apparato
motore dalla condizione di nave ferma senza aiuto esterno. 
    NAVI NUOVE DELLE CLASSI B e C: 
    .4 La macchina di propulsione  principale  e  tutte  le  macchine
ausiliarie essenziali per la propulsione e la  sicurezza  della  nave
devono, cosi' come sono sistemate nella nave,  essere  progettate  in
modo da funzionare sia a nave dritta che a nave sbandata fino  a  15°
compresi, da ogni  lato  in  condizioni  statiche,  e  fino  a  22,5°
compresi,  da  ogni  lato  in   condizioni   dinamiche   (rollio)   e
contemporaneamente  a  nave  appruata   o   appoppata   dinamicamente
(assetto) di 7,5°. 
    NAVI NUOVE DELLE CLASSI A, B, C e D + NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE
B: 
    .5  Per  arrestare,  in  caso  di  emergenza,  la   macchina   di
propulsione e l'elica, devono  essere  installati  mezzi  ubicati  in
luoghi idonei all'esterno del locale  apparato  motore/postazione  di
comando dell'apparato motore (per esempio  su  un  ponte  scoperto  o
nella timoneria). 
    NAVI DELLE CLASSI B, C e D, COSTRUITE A PARTIRE  DAL  1°  GENNAIO
2003: 
    .6 L'ubicazione e la sistemazione dei tubi di sfiato per le casse
di servizio per l'olio combustibile, le casse di  decantazione  e  le
casse dell'olio lubrificante devono essere tali che l'eventualita' di
rottura di un tubo di sfiato non abbia come  conseguenza  diretta  il
rischio di ingresso di spruzzi di acqua marina o di acqua piovana. Su
ogni nave devono essere previste  due  casse  di  servizio  per  olio
combustibile per ciascun tipo  di  combustibile  utilizzato  a  bordo
necessario per la propulsione e per gli impianti essenziali, o  altra
soluzione equivalente, la cui capacita' deve essere  sufficiente  per
almeno 8 ore nel caso delle navi della classe B e per  almeno  4  ore
per le navi delle classi C e D, alle massime prestazioni di  servizio
continuato dell'impianto di propulsione e al normale carico operativo
in mare dell'impianto del generatore. 
 
2. Motori a combustione interna (R 27) 
 
    NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e D + NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE B: 
    .1 I motori a combustione interna i cui cilindri  hanno  diametro
pari a 200 mm o un volume del carter pari o superiore a 0,6 m3 devono
essere provvisti di idonee valvole di sicurezza contro le  esplosioni
del  carter,  con  sufficiente  area  di  sicurezza.  Le  valvole  di
sicurezza devono  essere  sistemate  o  dotate  di  mezzi  idonei  ad
assicurare che gli scarichi da esse provenienti siano diretti in modo
da ridurre la possibilita' di danni al personale. 
 
3. Impianto di sentina (R 21) 
 
    NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e D + NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE B: 
    .1.1 La nave deve  essere  dotata  di  un  efficace  impianto  di
sentina, in grado di prosciugare, in tutte le condizioni praticamente
possibili, qualsiasi compartimento stagno che non sia permanentemente
destinato a contenere acqua dolce,  acqua  di  zavorra,  combustibile
liquido o carichi liquidi e per il quale siano  gia'  previsti  altri
efficienti  mezzi  di  pompaggio.  Devono  essere  installati   mezzi
efficaci per l'evacuazione dell'acqua dalle stive coibentate. 
    .1.2 Le pompe di igiene, le pompe  di  zavorra  e  le  pompe  per
servizi  generali  possono  essere  considerate  pompe   di   sentina
indipendenti  se  sono  provviste  dei  necessari  collegamenti   con
l'impianto di sentina. 
    .1.3 Tutti i tubi di sentina utilizzati nei o sotto le casse  per
il combustibile, nelle caldaie o  nei  locali  macchine,  compresi  i
locali in cui  siano  ubicati  casse  di  decantazione  o  gruppi  di
pompaggio di combustibile liquido, devono  essere  di  acciaio  o  di
altro materiale adatto. 
    .1.4 La sistemazione dell'impianto di sentina e di  zavorra  deve
essere tale da precludere il passaggio di  acqua  dal  mare  e  dagli
spazi riservati all'acqua di zavorra ai locali da carico e ai  locali
macchine o da un compartimento a un  altro.  Devono  essere  adottati
tutti gli accorgimenti necessari a impedire che le casse  di  zavorra
aventi  collegamenti  di  sentina  e  di   zavorra   possano   essere
accidentalmente  allagate  dall'acqua  di  mare,  quando   contengono
carico, o possano essere  prosciugate  tramite  un  tubo  di  sentina
quando contengono acqua di zavorra. 
    .1.5 Tutte le cassette di distribuzione e le valvole  azionate  a
mano connesse con l'impianto di sentina devono trovarsi in  posizioni
che risultino accessibili in condizioni normali. 
    NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e D: 
    .1.6 Devono essere previsti i mezzi per prosciugare i  locali  da
carico chiusi situati sul ponte delle paratie. 
    .1.6.1 Qualora il bordo libero dal ponte delle paratie  sia  tale
che il margine del ponte e' immerso quando la nave  e'  sbandata  per
piu' di 5°, il prosciugamento deve avvenire mediante  un  sufficiente
numero di ombrinali di dimensioni idonee, che scaricano  direttamente
fuoribordo, sistemati secondo le disposizioni della regola 15. 
    .1.6.2 Qualora il bordo libero sia tale che il margine del  ponte
delle paratie e' immerso quando la nave e' sbandata  di  5°  o  meno,
l'acqua prosciugata dai locali  da  carico  chiusi  sul  ponte  delle
paratie deve essere  raccolta  in  un  locale  o  locali  idonei,  di
capacita' adeguata, muniti di allarme di alto livello dell'acqua e di
idonee sistemazioni per lo scarico fuoribordo.  Inoltre  ci  si  deve
assicurare che: 
      .1 il numero, le dimensioni e la disposizione  degli  ombrinali
siano tali da impedire un indebito accumulo di acqua libera; 
      .2 l'impianto di sentina prescritto dalla presente regola tenga
conto delle disposizioni per qualsiasi impianto fisso  di  estinzione
incendi ad acqua spruzzata sotto pressione; 
      .3 l'acqua contaminata con benzina o altre sostanze  pericolose
non venga raccolta nei locali macchine o in altri locali dove possano
essere presenti sorgenti di ignizione; e 
      .4 qualora il locale  da  carico  chiuso  sia  protetto  da  un
impianto di estinzione incendi ad anidride carbonica,  gli  ombrinali
del ponte siano muniti di mezzi per  impedire  la  sfuggita  del  gas
estinguente. 
    NAVI NUOVE DELLE CLASSI A, B, C e D: 
    .1.6.3 Il sistema di prosciugamento dei ponti ro-ro e  dei  ponti
veicoli deve avere portata tale che  gli  ombrinali,  i  portelli  di
murata, ecc. a sinistra  e  a  destra  possano  sopportare  la  massa
d'acqua proveniente dalle  pompe  da  incendio,  tenuto  conto  delle
condizioni di sbandamento e assetto della nave. 
    .1.6.4 Se dotate di impianti sprinkler e prese  da  incendio,  le
sale da soggiorno per passeggeri ed equipaggio devono avere un numero
di ombrinali sufficiente a  esaurire  la  massa  d'acqua  proveniente
dalle teste spruzzatrici utilizzate nel locale per l'estinzione di un
incendio e da due manichette  da  incendio  a  getto.  Gli  ombrinali
devono essere collocati nelle posizioni piu' funzionali, per  esempio
in ogni angolo. 
    NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e D + NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE B: 
    .2.1 L'impianto di sentina prescritto dal punto .1.1 deve  essere
in grado  di  funzionare  in  tutte  le  condizioni  che  si  possono
verificare in seguito a incidente, con nave dritta o inclinata. A tal
fine,  la  nave  deve  essere  dotata  di  branchetti   d'aspirazione
laterali,  fatta  eccezione  per  i  compartimenti   ristretti   alle
estremita' della nave, dove puo' essere considerata  sufficiente  una
sola aspirazione. Nei compartimenti di forma inusuale possono  essere
prescritte aspirazioni supplementari. Si  devono  adottare  tutte  le
misure necessarie per assicurare  il  deflusso  dell'acqua  verso  le
prese di aspirazione del compartimento. 
    .2.2 Ove possibile, le pompe di sentina a  motore  devono  essere
collocate in compartimenti stagni distinti e sistemate o  ubicate  in
modo che detti compartimenti non siano allagati a causa della  stessa
avaria.  Se  la  macchina  di  propulsione  principale,  la  macchina
ausiliaria e le caldaie  si  trovano  in  due  o  piu'  compartimenti
stagni, le pompe utilizzabili come pompe  di  sentina  devono  essere
distribuite per quanto possibile tra i diversi compartimenti. 
    .2.3 A eccezione delle pompe supplementari, destinate  a  servire
esclusivamente i gavoni, ogni pompa di sentina prescritta deve essere
tale da aspirare acqua da qualsiasi locale per il quale il punto .1.1
prescrive il prosciugamento. 
    .2.4 Ciascuna pompa di sentina a motore deve essere in  grado  di
pompare acqua attraverso il collettore principale di  sentina  a  una
velocita' non inferiore a 2 m/sec.  Le  pompe  di  sentina  a  motore
indipendenti situate nei locali  macchine  devono  avere  aspirazioni
dirette da tali locali; non occorre che siano richieste piu'  di  due
di tali aspirazioni per  ciascuno  di  detti  locali.  Qualora  siano
installate due o piu' aspirazioni, ve ne deve essere  almeno  una  su
ciascun  fianco  della  nave.  Si  devono  opportunamente  installare
aspirazioni dirette e quelle  presenti  nel  locale  macchine  devono
essere di diametro  non  inferiore  al  diametro  prescritto  per  il
collettore principale di sentina. 
    .2.5 Oltre all'aspirazione o alle aspirazioni dirette di  sentina
prescritte dal punto .2.4 deve essere prevista un'aspirazione diretta
di emergenza, munita di valvola  di  non  ritorno,  a  partire  dalla
principale pompa indipendente a motore al livello  di  prosciugamento
del locale macchine. Il tubo di tale aspirazione diretta  deve  avere
lo stesso diametro della presa principale della pompa utilizzata. 
    .2.6 I dispositivi di manovra delle valvole di presa dal  mare  e
di aspirazione diretta devono trovarsi ben al di sopra  del  pagliolo
del locale macchine. 
    .2.7 Tutte le  tubolature  di  aspirazione  di  sentina  fino  al
collegamento  con  le  pompe  devono  essere  indipendenti  da  altre
tubolature. 
    .2.8 Il diametro «d» del collettore principale di sentina  e  dei
raccordi del collettore di sentina deve essere calcolato  sulla  base
delle  seguenti  formule.  Cio'  nonostante,  il   diametro   interno
effettivo  puo'  essere  arrotondato  alla  piu'  vicina   dimensione
standard accettabile da parte  dell'amministrazione  dello  Stato  di
bandiera: 
      collettore principale di sentina: 
 
                        d = 25 + 1,68√L(B+D) 
 
      raccordi del collettore di sentina tra pozzetti di  raccolta  e
aspirazioni: 
 
                        d = 25 + 2,15√L1(B+D) 
 
    dove: 
    d e' il diametro interno del collettore principale di sentina (in
millimetri), 
    L e B sono la lunghezza e la larghezza della nave (in metri), 
    L1 e' la lunghezza del compartimento, e 
    D e' l'altezza di costruzione della  nave  fino  al  ponte  delle
paratie (in metri) a condizione che, in una nave avente un locale per
carico  chiuso  sul  ponte  delle   paratie   che   sia   prosciugato
internamente secondo i requisiti del punto 1.6.2  e  che  si  estenda
sull'intera lunghezza della nave, D sia misurato fino  al  ponte  che
sovrasta il ponte delle paratie. Qualora i locali  da  carico  chiusi
coprano una lunghezza minore, D sara'  assunta  pari  all'altezza  di
costruzione misurata al ponte delle paratie piu'  lh/L  dove  l  e  h
corrispondono   rispettivamente   alla   lunghezza   e    all'altezza
complessiva dei locali per il carico chiusi. 
    .2.9 Devono essere prese opportune misure  per  impedire  che  il
compartimento servito da un qualsiasi tubo di aspirazione di  sentina
venga allagato nel caso in cui tale tubo si rompa o  sia  danneggiato
in seguito a collisione o incaglio in un altro compartimento.  A  tal
fine, qualora il tubo si trovi, in una sua  parte  qualsiasi,  a  una
distanza dalla murata inferiore a un  quinto  della  larghezza  della
nave (misurata normalmente al  piano  di  simmetria  al  livello  del
massimo galleggiamento di compartimentazione), o  in  una  chiglia  a
cassone, esso deve essere munito di una valvola di  non  ritorno  nel
compartimento contenente l'estremita' aperta di tale tubo. 
    .2.10 Le cassette di distribuzione,  i  rubinetti  e  le  valvole
relativi all'impianto di sentina devono essere sistemati in modo che,
in caso di allagamento, in  ciascun  compartimento  possa  funzionare
almeno una delle pompe di sentina; inoltre, l'avaria di una  pompa  o
di una tubolatura che la collega al collettore principale di sentina,
all'esterno di una linea tracciata a un quinto della larghezza  della
nave, non deve mettere fuori uso l'impianto di sentina. Se esiste  un
solo sistema di tubolature  comune  a  tutte  le  pompe,  le  valvole
necessarie per comandare  le  aspirazioni  di  sentina  devono  poter
essere  manovrate  da  sopra  il  ponte  delle  paratie.  Se,   oltre
all'impianto principale di pompe di sentina, esiste  un  impianto  di
emergenza, questo deve essere indipendente dall'impianto principale e
sistemato in  modo  che  una  pompa  possa  funzionare  in  qualsiasi
compartimento in condizioni di allagamento,  cosi'  come  specificato
nel punto .2.1; in tal caso, occorre che siano manovrabili  da  sopra
il  ponte  delle  paratie  soltanto  le  valvole  necessarie  per  il
funzionamento dell'impianto di emergenza. 
    .2.11 Tutti i rubinetti e le valvole menzionati nel punto  .2.10,
che si possono manovrare da sopra  il  ponte  delle  paratie,  devono
avere  i  comandi,  nei  relativi  posti  di   manovra,   chiaramente
contrassegnati e devono essere muniti di indicatori che segnalino  se
sono aperti o chiusi. 
 
4. Numero e tipo di pompe di sentina (R 21) 
 
    NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e D + NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE B: 
      fino a 250 passeggeri: 
        una  pompa  azionata  dal  motore  principale  e  una   pompa
indipendente a motore, sistemata e azionata al di  fuori  del  locale
macchine; 
      250 passeggeri e oltre: 
        una  pompa  azionata  dal  motore  principale  e  due   pompe
indipendenti a motore,  una  delle  quali  deve  essere  sistemata  e
azionata al di fuori del locale macchine. 
    La pompa azionata dal motore principale puo' essere sostituita da
una pompa indipendente a motore. 
    Il prosciugamento di  compartimenti  molto  piccoli  puo'  essere
effettuato da pompe a mano portatili. 
 
5. Mezzi di marcia indietro (R 28) 
 
    NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e D + NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE B: 
    .1 La potenza di  marcia  indietro  deve  essere  sufficiente  ad
assicurare un appropriato governo della  nave  in  tutte  le  normali
circostanze. 
    .2 Deve essere dimostrata e annotata la capacita' delle  macchine
di invertire la direzione di spinta dell'elica in tempo sufficiente e
tale da condurre la nave ad arrestarsi entro una distanza ragionevole
dalla massima velocita' di servizio in marcia avanti. 
    .3 I dati sui tempi di arresto, sulle rotte della  nave  e  sulle
distanze, annotati durante le prove, insieme con  i  risultati  delle
prove eseguite per determinare la capacita' di una nave che  ha  piu'
di un'elica di navigare  e  manovrare  con  una  o  piu'  eliche  non
funzionanti, devono essere disponibili a bordo per uso del comandante
o del personale incaricato. 
 
6. Macchine di governo (R 29) 
 
    NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e D + NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE B: 
    .1 Ogni nave deve essere provvista di  una  macchina  di  governo
principale e di una macchina di  governo  ausiliaria  efficienti.  La
macchina di governo principale e quella ausiliaria devono essere tali
che il guasto dell'una non metta fuori servizio l'altra. 
    .2 La macchina di governo principale e l'asta del  timone  devono
essere: 
    .2.1 di adeguata robustezza e in grado di governare la nave  alla
massima velocita' di esercizio in marcia avanti e progettate in  modo
da non danneggiarsi alla massima velocita' di marcia indietro; 
    .2.2 capaci di portare il timone da 35° da una parte a 35°  dalla
parte opposta, con la nave alla massima immersione e  in  navigazione
in marcia avanti alla massima velocita' di esercizio e, nelle  stesse
condizioni, da 35° da una parte a 30° dalla parte opposta in un tempo
non superiore a 28 secondi. Laddove non sia ragionevolmente possibile
dimostrare la conformita' a tale requisito durante le prove  in  mare
con la nave alla massima immersione e in navigazione in marcia avanti
alla velocita' corrispondente al numero massimo di giri continui  del
motore principale e  al  passo  massimo  di  progetto,  e'  possibile
dimostrare  la  conformita'   di   una   nave   a   tale   requisito,
indipendentemente dalla sua data di  costruzione,  mediante  uno  dei
seguenti metodi: 
      .1 durante le prove in mare la nave e' longitudinalmente dritta
e il timone completamente  immerso  durante  la  marcia  avanti  alla
velocita' corrispondente al  numero  massimo  di  giri  continui  del
motore principale e al passo massimo di progetto; oppure 
      .2 qualora non sia possibile ottenere  la  completa  immersione
del timone durante le  prove  in  mare,  deve  essere  calcolata  una
velocita' adeguata di marcia avanti in base alla superficie  sommersa
della pala del timone per la condizione di carico relativa alla prova
in mare in questione. La velocita' di marcia  avanti  calcolata  deve
avere per risultato una forza e una coppia, applicate  alla  macchina
di governo principale, almeno equivalenti a quelle applicate  in  una
prova con la nave alla massima immersione e in navigazione in  marcia
avanti alla  velocita'  corrispondente  al  numero  massimo  di  giri
continui del motore principale e al passo massimo di progetto; ovvero 
      .3 la forza e la coppia del timone nella condizione  di  carico
della prova in mare sono state  previste  in  maniera  affidabile  ed
estrapolate dai valori della condizione di pieno carico. La velocita'
della nave deve corrispondere al numero massimo di giri continui  del
motore principale e al passo massimo di progetto dell'elica; 
    .2.3 azionate ad energia meccanica qualora  cio'  sia  necessario
per soddisfare le disposizioni del punto .2.2.2 e in tutti i casi  in
cui il punto .2.2.1 imponga che il diametro dell'asta del timone  sia
maggiore di 120  mm  in  corrispondenza  della  barra,  escludendo  i
rinforzi per la navigazione fra i ghiacci. 
    .3 Se presente, la macchina di governo ausiliaria deve essere: 
      .1 di adeguata robustezza e  capace  di  governare  la  nave  a
velocita' di  navigazione  e  di  avviarsi  rapidamente  in  caso  di
emergenza; 
      .2 capace di portare il timone  da  15°  da  una  parte  a  15°
dall'altra in un tempo non superiore a 60 s con la nave alla  massima
immersione, in navigazione in marcia avanti  ad  una  velocita'  pari
alla meta' della massima velocita' di marcia avanti o alla  velocita'
di  7  nodi,  assumendo  il  valore   maggiore.   Laddove   non   sia
ragionevolmente possibile dimostrare la conformita' a tale  requisito
durante le prove in mare con la nave alla  massima  immersione  e  in
navigazione in marcia avanti a una velocita' pari  alla  meta'  della
velocita' corrispondente al  numero  massimo  di  giri  continui  del
motore principale e  al  passo  massimo  di  progetto  ovvero  a  una
velocita' di 7 nodi,  assumendo  il  valore  maggiore,  e'  possibile
dimostrare  la  conformita'   di   una   nave   a   tale   requisito,
indipendentemente dalla sua data di  costruzione,  mediante  uno  dei
seguenti metodi: 
        .1 durante le prove in  mare  la  nave  e'  longitudinalmente
dritta e il timone completamente immerso  durante  la  marcia  avanti
alla velocita' pari alla  meta'  della  velocita'  corrispondente  al
numero massimo di giri continui del  motore  principale  e  al  passo
massimo di progetto ovvero a una velocita' di 7  nodi,  assumendo  il
valore maggiore; oppure 
        .2 qualora non sia possibile ottenere la completa  immersione
del timone durante le  prove  in  mare,  deve  essere  calcolata  una
velocita' adeguata di marcia avanti in base alla superficie  sommersa
delle pale del timone per la condizione di carico relativa alla prova
in mare in questione. La velocita' di marcia  avanti  calcolata  deve
avere per risultato una forza e una coppia, applicate  alla  macchina
di governo ausiliaria, almeno equivalenti a quelle applicate  in  una
prova con la nave alla massima immersione e in navigazione in  marcia
avanti alla velocita' pari alla meta' della velocita'  corrispondente
al numero massimo di giri continui del motore principale e  al  passo
massimo di progetto ovvero a una velocita' di 7  nodi,  assumendo  il
valore maggiore; ovvero 
        .3 la forza e la coppia del timone nella condizione di carico
della prova in mare sono state  previste  in  maniera  affidabile  ed
estrapolate dai valori della condizione di pieno carico. 
    NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e D: 
    .4 Le unita' di potenza della macchina di governo devono: 
      .1 essere realizzate  in  modo  da  riavviarsi  automaticamente
quando   viene   ripristinata   l'erogazione    di    energia    dopo
un'interruzione; e 
      .2 poter essere messe in funzione dalla  plancia.  In  caso  di
interruzione di energia in una qualunque  delle  unita'  di  potenza,
deve essere dato in plancia un allarme ottico e acustico. 
    NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e D + NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE B: 
    .5 Se la macchina di governo  principale  comprende  due  o  piu'
unita' di potenza uguali, non e' necessario installare  una  macchina
di governo ausiliaria, a condizione che: 
      .1 la macchina di governo principale possa manovrare il timone,
cosi' come prescritto dal punto 2.2.2,  quando  una  qualunque  delle
unita' di potenza e' fuori servizio; 
      .2 la macchina di governo principale  sia  realizzata  in  modo
che, a seguito di una singola avaria al suo sistema di  tubolature  o
in una delle unita' di potenza, il guasto possa essere isolato, e  la
capacita'  di  governare  possa  essere  mantenuta   o   ripristinata
rapidamente. 
    NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e D: 
    .6 Il comando delle macchine di governo deve potersi effettuare: 
      .1 per la macchina di governo principale, sia dalla plancia che
dal locale macchine di governo; 
      .2 quando  la  macchina  di  governo  principale  e'  sistemata
conformemente al punto .4, per  mezzo  di  due  impianti  di  comando
indipendenti, entrambi manovrabili dalla plancia. Cio'  non  richiede
la  duplicazione  della  ruota  o  della  leva  del  timone.  Qualora
l'impianto di comando consista di un  telemotore  idraulico,  non  e'
necessario installare un secondo impianto indipendente; 
      .3 per la macchina di  governo  ausiliaria,  posta  nel  locale
delle macchine di governo, se azionata da  energia  meccanica,  anche
dalla  plancia,  indipendentemente  dall'impianto  di  comando  della
macchina di governo principale. 
    .7 Ogni altro impianto  di  comando  della  macchina  di  governo
principale e ausiliaria manovrabile dalla plancia deve soddisfare  le
seguenti disposizioni: 
      .1 se elettrico, esso deve essere servito da una propria  linea
indipendente, derivata da un circuito di potenza  della  macchina  di
governo  in  un  punto  del  locale  macchine  di   governo,   oppure
direttamente dalle sbarre del quadro elettrico  che  alimentano  quel
circuito di potenza della macchina  di  governo,  in  un  punto,  sul
quadro, adiacente all'alimentazione di tale circuito; 
      .2 nel locale macchine  di  governo  devono  essere  installati
dispositivi per disinserire dalla macchina di governo da esso servita
ogni impianto di comando manovrabile dalla plancia; 
      .3  l'impianto  deve  poter  essere  messo  in  funzione  dalla
plancia; 
      .4  in  caso  di  avaria  alla  fonte  di   energia   elettrica
dell'impianto di comando, deve essere attivato in plancia un  allarme
ottico e acustico; e 
      .5  soltanto  i  circuiti  di  alimentazione  dell'impianto  di
comando delle macchine di governo devono essere dotati di  protezione
contro i cortocircuiti. 
    .8 I circuiti elettrici di potenza, gli impianti di comando delle
macchine di governo con i relativi componenti, i cavi e le tubolature
ad essi  associati,  prescritti  dalle  disposizioni  della  presente
regola e  della  regola  7,  devono  essere,  per  quanto  possibile,
separati per tutta la loro lunghezza. 
    .9 Devono essere sistemati mezzi di comunicazione tra la  plancia
e il locale macchine di governo o posizioni di governo alternative. 
    .10 La posizione angolare del timone (o dei timoni) deve essere: 
      .1 indicata in plancia, se la macchina di governo principale e'
azionata meccanicamente; l'indicazione dell'angolo  del  timone  deve
essere  indipendente  dall'impianto  di  comando  della  macchina  di
governo; 
      .2 rilevabile nel locale macchine di governo. 
    .11 Le macchine di governo azionate idraulicamente devono  essere
provviste di quanto segue: 
      .1 sistemazioni per assicurare la pulizia del fluido idraulico,
tenendo conto del tipo e del progetto dell'impianto idraulico; 
      .2 un allarme di basso livello per ciascuna  cassa  del  fluido
idraulico, per segnalare il piu' presto possibile perdite  di  fluido
idraulico; questo allarme deve essere ottico e acustico  e  sistemato
in un posto della plancia e del locale macchine in cui  possa  essere
prontamente notato; e 
      .3 una cassa di riserva avente una  capacita'  sufficiente  per
ricaricare almeno un impianto di azionamento, compreso il  serbatoio,
quando e' prescritto  che  la  macchina  principale  di  governo  sia
azionata meccanicamente; essa deve essere  permanentemente  collegata
con la tubolatura in modo che gli impianti idraulici  possano  essere
prontamente ricaricati da una posizione dentro il locale macchine  di
governo e deve essere munita di indicatore di livello. 
    .12 Il locale macchine di governo deve essere: 
      .1 prontamente accessibile e, per  quanto  possibile,  separato
dai locali macchine; e 
      .2 provvisto di idonee sistemazioni  per  assicurare  l'accesso
per lavori alle macchine e ai  comandi;  queste  sistemazioni  devono
comprendere corrimano, grigliati o altre superfici antisdrucciolo per
assicurare idonee condizioni di lavoro in caso di perdite del  fluido
idraulico. 
 
7. Requisiti supplementari per  macchine  di  governo  elettriche  ed
elettroidrauliche (R 30) 
 
    NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e D + NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE B: 
    .1 In plancia e in un'idonea postazione di comando delle macchine
principali devono essere installati indicatori di  funzionamento  dei
motori delle macchine di governo elettriche ed elettroidrauliche. 
    NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e D: 
    .2 Ciascuna macchina  di  governo  elettrica  o  elettroidraulica
comprendente uno o piu' servomeccanismi deve essere servita da almeno
due circuiti, destinati solo a questo scopo, alimentati  direttamente
dal quadro principale. Tuttavia uno di questi  circuiti  puo'  essere
alimentato tramite il quadro di emergenza. Una  macchina  di  governo
ausiliaria elettrica o elettroidraulica, associata a una macchina  di
governo  principale  elettrica  o   elettroidraulica,   puo'   essere
collegata a uno dei circuiti che alimentano detta macchina di governo
principale.  I  circuiti  che  alimentano  una  macchina  di  governo
elettrica o elettroidraulica  devono  avere  portata  sufficiente  ad
alimentare tutti i motori che possono essere connessi simultaneamente
ad essi e che devono funzionare simultaneamente. 
    NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e D + NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE B: 
    .3 I circuiti elettrici ed  elettroidraulici  e  i  motori  delle
macchine di governo devono  essere  muniti  di  protezioni  contro  i
cortocircuiti  e  di  un  segnale  di  allarme  di  sovraccarico.  La
protezione contro sovraccorrenti, compresa la corrente di avviamento,
se prevista, deve essere almeno il doppio  della  corrente  di  pieno
carico del motore o del circuito protetti e deve essere realizzata in
modo da permettere il passaggio delle apposite correnti d'avviamento. 
    NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e D: 
    Gli allarmi prescritti  nel  presente  punto  devono  essere  sia
ottici che acustici e ubicati  in  una  posizione  ben  visibile  del
locale o della postazione di comando delle macchine principali  dalla
quale le macchine stesse vengono  di  norma  comandate  e  come  puo'
essere prescritto dalla regola 6, parte E del presente capitolo. 
    .4 Se la macchina di governo ausiliaria, che a norma della regola
II-1/6.3.3 deve  essere  azionata  meccanicamente,  non  e'  azionata
elettricamente oppure e' azionata da un  motore  elettrico  destinato
prevalentemente ad altri servizi, la macchina di  governo  principale
puo' essere alimentata con un solo circuito  dal  quadro  principale.
Quando il suddetto  motore  elettrico  destinato  prevalentemente  ad
altri   servizi   aziona   la   macchina   di   governo   ausiliaria,
l'amministrazione  dello  Stato  di  bandiera  puo'   derogare   alle
disposizioni del punto .3 se ritiene soddisfacenti le sistemazioni di
protezione e la rispondenza alle disposizioni della regola  6,  punti
.4.1 e .4.2, applicabili alle macchine di governo ausiliarie. 
 
8. Impianti di ventilazione nei locali macchine (R 35) 
 
    NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e D + NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE B: 
    I locali macchine di categoria  A  devono  essere  opportunamente
ventilati in modo da garantire che, quando le macchine o  le  caldaie
in esso sistemate funzionano a piena potenza in tutte  le  condizioni
atmosferiche, comprese le piu' sfavorevoli, sia mantenuta un'adeguata
fornitura d'aria per la sicurezza e il comfort del personale e per il
funzionamento delle macchine. 
 
9. Comunicazione tra la plancia e il locale macchine (R 37) 
 
    NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e D + NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE B: 
    Devono esservi almeno due mezzi indipendenti per  comunicare  gli
ordini dalla plancia alla  posizione  nel  locale  macchine  o  nella
centrale di comando da cui sono di norma comandate la velocita' e  la
direzione di spinta delle eliche. Uno di questi mezzi deve essere  un
telegrafo di macchina che fornisca segnalazione visiva  degli  ordini
trasmessi e delle risposte fornite sia nel  locale  macchine  che  in
plancia. Devono esservi appropriati mezzi di  comunicazione  ad  ogni
altra posizione dalla quale possono essere comandate la  velocita'  e
la direzione di spinta delle eliche. 
 
10. Allarme per i macchinisti (R 38) 
 
    NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e D + NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE B: 
    La nave deve essere  provvista  di  allarme  per  i  macchinisti,
azionabile, secondo il caso, dalla posizione di comando dell'apparato
motore o dalla piattaforma di manovra. Esso deve  essere  chiaramente
udibile negli alloggi dei macchinisti  e/o  in  plancia,  secondo  il
caso. 
 
11. Posizione delle installazioni di emergenza (R 39) 
 
    NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e D + NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE B: 
    A  proravia  della  paratia  di  collisione  non  devono   essere
installate sorgenti di  emergenza  di  energia  elettrica,  pompe  da
incendio,  pompe  di   sentina   (eccettuate   quelle   che   servono
specificamente i locali a  proravia  della  paratia  di  collisione),
qualunque  impianto  fisso  di  estinzione  incendi  prescritto   dal
capitolo II-2 e altre installazioni di emergenza  essenziali  per  la
sicurezza della nave (eccettuati i molinelli salpa-ancore). 
 
12. Comandi delle macchine (R 31) 
 
    NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e D: 
    .1  Le  macchine  principali  e  ausiliarie  essenziali  per   la
propulsione e la sicurezza della  nave  devono  essere  provviste  di
mezzi efficaci per il loro funzionamento ed il loro comando. 
    .2 Se vi e' un comando a distanza della macchina  di  propulsione
dalla  plancia  e  se  e'  previsto  che  i  locali  macchine   siano
presidiati, valgono le seguenti norme: 
      .1 la velocita', la direzione della spinta e, se opportuno,  il
passo dell'elica devono essere pienamente comandabili  dalla  plancia
in tutte le condizioni di navigazione, compresa la manovra; 
      .2 il comando a distanza, per ciascuna elica indipendente, deve
essere  realizzato  per  mezzo  di  un'apparecchiatura   di   comando
progettata e costruita in modo che il suo funzionamento non  richieda
attenzione particolare  per  i  dettagli  operativi  delle  macchine;
quando e' previsto che  funzionino  contemporaneamente  piu'  eliche,
queste  possono  essere  comandate  da  un'unica  apparecchiatura  di
comando; 
      .3  le  macchine  di  propulsione  principali   devono   essere
provviste di un'apparecchiatura di arresto di emergenza  in  plancia,
indipendente dall'impianto di comando dalla plancia; 
      .4 gli ordini dalla plancia alle macchine di propulsione devono
essere indicati nel locale di comando  delle  macchine  principali  o
alla piattaforma di manovra come appropriato; 
      .5 il comando a distanza delle  macchine  di  propulsione  deve
essere possibile solo da un unico posto per  volta;  in  tali  posti,
sono ammesse posizioni di comando interconnesse.  In  ogni  posto  vi
deve  essere  un  indicatore  che  indichi  da  quale  posto  vengono
comandate le macchine di propulsione. Il  trasferimento  del  comando
tra la plancia e i locali macchine deve  essere  fattibile  solo  nel
locale macchine principali o nel  posto  di  comando  delle  macchine
principali; l'impianto deve comprendere mezzi per prevenire sensibili
variazioni della spinta dell'elica quando il comando viene trasferito
da un posto ad un altro; 
      .6 deve essere possibile comandare le macchine  di  propulsione
localmente anche in caso di avaria in qualsiasi  parte  dell'impianto
di comando a distanza. 
      .7 il progetto dell'impianto di comando a distanza deve  essere
tale che, in caso di sua avaria, sia dato un allarme; la velocita'  e
la direzione  della  spinta  dell'elica  prestabilite  devono  essere
mantenute mentre e' in funzione il comando locale; 
      .8 in plancia devono esservi indicatori per: 
        .1 velocita' e senso di  rotazione  dell'elica  nel  caso  di
eliche a passo fisso; 
        .2 velocita' e posizione del passo  dell'elica  nel  caso  di
eliche a passo variabile; 
      .9 deve esservi, in plancia e nel locale macchine,  un  allarme
che indichi bassa pressione dell'aria di avviamento, che deve  essere
mantenuta ad un valore che consenta successive manovre di  avviamento
della macchina principale; se l'impianto di comando a distanza  delle
macchine di propulsione e' previsto  per  avviamento  automatico,  il
numero  dei  tentativi  consecutivi  di  avviamento  che  mancano  di
produrre l'avviamento deve essere limitato in modo che sia  mantenuta
una pressione  d'aria  di  avviamento  sufficiente  per  l'avviamento
locale. 
    .3  Se  la  macchina  di  propulsione  principale  e  ausiliaria,
comprese le sorgenti principali di energia elettrica, e' provvista in
vario  grado  di  comando  automatico  o  a  distanza  ed  e'   sotto
sorveglianza manuale continua da un posto di comando, le sistemazioni
e i comandi devono essere progettati, equipaggiati  e  installati  in
modo che il funzionamento della macchina sia sicuro ed efficace  come
se fosse sotto sorveglianza diretta; a tal fine si devono  applicare,
come appropriato, le  regole  da  II-1/E/1  a  II-1/E/5.  Particolare
attenzione deve essere posta alla protezione  di  tali  spazi  contro
incendio e allagamento. 
    .4 In generale, gli impianti di avviamento, di funzionamento e di
comando automatici devono comprendere mezzi per escludere manualmente
i comandi automatici. Un'avaria in qualsiasi parte di  tali  impianti
non deve pregiudicare l'uso dei sostituti manuali. 
    NAVI DELLE CLASSI B, C e D, COSTRUITE A PARTIRE  DAL  1°  GENNAIO
2003: 
    .5  Le  macchine  principali  e  ausiliarie  essenziali  per   la
propulsione e la sicurezza della  nave  devono  essere  provviste  di
mezzi efficaci per il loro funzionamento ed il  loro  comando.  Tutti
gli impianti di comando essenziali per la propulsione, il  comando  e
la sicurezza della nave devono essere indipendenti  o  progettati  in
modo tale che  l'avaria  di  un  impianto  non  interferisca  con  il
funzionamento di un altro impianto. 
    .6 Se vi e' un comando a distanza della macchina  di  propulsione
dalla  plancia  e  se  e'  previsto  che  i  locali  macchine   siano
presidiati, valgono le seguenti norme: 
      .1 la velocita', la direzione della spinta e, se opportuno,  il
passo dell'elica devono essere pienamente comandabili  dalla  plancia
in tutte le condizioni di navigazione, compresa la manovra; 
      .2 il comando a distanza, per ciascuna elica indipendente, deve
essere  realizzato  per  mezzo  di  un'apparecchiatura   di   comando
progettata e costruita in modo che il suo funzionamento non  richieda
attenzione particolare  per  i  dettagli  operativi  delle  macchine.
Quando e' previsto che  funzionino  contemporaneamente  piu'  eliche,
queste  possono  essere  comandate  da  un'unica  apparecchiatura  di
comando; 
      .3  le  macchine  di  propulsione  principali   devono   essere
provviste di un'apparecchiatura di arresto di emergenza  in  plancia,
indipendente dall'impianto di comando dalla plancia; 
      .4 gli ordini dalla plancia alle macchine di propulsione devono
essere indicati nel locale di comando  delle  macchine  principali  o
alla piattaforma di manovra come appropriato; 
      .5 il comando a distanza delle  macchine  di  propulsione  deve
essere possibile solo da un unico posto per  volta;  in  tali  posti,
sono ammesse posizioni di comando interconnesse.  In  ogni  posto  vi
deve  essere  un  indicatore  che  indichi  da  quale  posto  vengono
comandate le macchine di propulsione. il  trasferimento  del  comando
tra la plancia e i locali macchine deve  essere  fattibile  solo  nel
locale macchine principali o nel  posto  di  comando  delle  macchine
principali; l'impianto deve comprendere mezzi per prevenire sensibili
variazioni della spinta dell'elica quando il comando viene trasferito
da un posto ad un altro; 
      .6 deve essere possibile comandare le macchine  di  propulsione
localmente anche in caso di avaria in qualsiasi  parte  dell'impianto
di comando a distanza. Deve inoltre  essere  possibile  comandare  le
macchine ausiliarie, essenziali per la propulsione e per la sicurezza
della nave, dalle macchine stesse o da una postazione vicina; 
      .7 il progetto dell'impianto di comando a distanza deve  essere
tale che, in caso di sua avaria, sia dato un allarme; la velocita'  e
la direzione  della  spinta  dell'elica  prestabilite  devono  essere
mantenute mentre e' in funzione il comando locale; 
      .8 devono essere installati indicatori in  plancia,  presso  il
locale di comando delle macchine principali e  sulla  piattaforma  di
manovra, per: 
        .8.1 velocita' dell'elica e direzione di rotazione  nel  caso
di eliche a passo fisso, 
        .8.2 velocita' e posizione del passo dell'elica nel  caso  di
eliche a passo variabile; 
      .9 deve esservi, in plancia e nel locale macchine,  un  allarme
che indichi bassa pressione dell'aria di avviamento, che deve  essere
mantenuta ad un valore che consenta successive manovre di  avviamento
della macchina principale; se l'impianto di comando a distanza  delle
macchine di propulsione e' previsto  per  avviamento  automatico,  il
numero  dei  tentativi  consecutivi  di  avviamento  che  mancano  di
produrre l'avviamento deve essere limitato in modo che sia  mantenuta
una pressione  d'aria  di  avviamento  sufficiente  per  l'avviamento
locale. 
    .7  Se  la  macchina  di  propulsione  principale  e  ausiliaria,
comprese le sorgenti principali di energia elettrica, e' provvista in
vario  grado  di  comando  automatico  o  a  distanza  ed  e'   sotto
sorveglianza manuale continua da un posto di comando, le sistemazioni
e i comandi devono essere progettati, equipaggiati  e  installati  in
modo che il funzionamento della macchina sia sicuro ed efficace  come
se fosse sotto sorveglianza diretta; a tal fine si devono  applicare,
come appropriato, le  regole  da  II-1/E/1  a  II-1/E/5.  Particolare
attenzione deve essere posta alla protezione  di  tali  spazi  contro
incendio e allagamento. 
    .8 In generale, gli impianti di avviamento, di funzionamento e di
comando automatici devono comprendere mezzi per escludere manualmente
i comandi automatici. Un'avaria in qualsiasi parte di  tali  impianti
non deve pregiudicare l'uso dei sostituti manuali. 
    NAVI DELLE CLASSI B, C e D DI LUNGHEZZA PARI  O  SUPERIORE  A  24
METRI, COSTRUITE A PARTIRE DAL 1° GENNAIO 2012 
    .9 Sulle navi nuove delle classi B, C e D,  costruite  a  partire
dal  1°  gennaio  2012,  i  sistemi  di  automazione  devono   essere
progettati in modo tale da  garantire  che  l'ufficiale  responsabile
della  guardia  di  navigazione  riceva  un   avviso   dell'imminente
rallentamento o cedimento del sistema di propulsione con  sufficiente
anticipo per  valutare  le  condizioni  di  navigazione  in  caso  di
emergenza. In particolare, i sistemi devono controllare,  monitorare,
allertare  e  avviare  le  azioni  di  sicurezza  per  rallentare   o
interrompere la propulsione e dare all'ufficiale  responsabile  della
guardia di navigazione la possibilita' di intervenire manualmente, ad
eccezione  dei  casi  in  cui  un  intervento  manuale  determini  il
cedimento totale del motore e/o del  sistema  di  propulsione  in  un
breve lasso di tempo, ad esempio in caso di velocita' eccessiva. 
 
13. Impianti di tubolature di vapore (R 33) 
 
    NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e D: 
    .1 Ogni tubo di  vapore  ed  ogni  accessorio  ad  esso  connesso
attraverso  cui  puo'  passare  vapore  devono   essere   progettati,
costruiti  ed  installati  in   modo   da   sopportare   le   massime
sollecitazioni di esercizio cui possono essere soggetti. 
    .2 Devono esservi mezzi per drenare ogni tubo di  vapore  in  cui
potrebbe manifestarsi altrimenti qualche pericolosa azione dei  colpi
d'ariete. 
    .3 Se tubi di vapore o loro accessori possono ricevere vapore  da
una fonte a pressione piu' alta di quella  per  la  quale  essi  sono
stati progettati,  devono  essere  sistemate  valvole  di  riduzione,
valvole di sicurezza e manometri adatti. 
 
14. Impianti di aria compressa (R 34) 
 
    NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e D: 
    .1 Devono essere presenti mezzi atti a prevenire  sovrappressioni
in ogni parte degli impianti di aria compressa ed ovunque i manicotti
dell'acqua di  raffreddamento  o  le  casse  dei  compressori  e  dei
refrigeranti  d'aria  possano  essere  soggetti   a   sovrappressione
pericolosa dovuta ad infiltrazioni in  essi  da  parti  in  pressione
d'aria. Per ogni  impianto  devono  esservi  adatte  sistemazioni  di
sicurezza contro la sovrappressione. 
    .2 Le sistemazioni principali di aria di avviamento per  macchine
di  propulsione  principali  a  combustione  interna  devono   essere
adeguatamente protette contro gli effetti di ritorno di fiamma  o  di
esplosione interna nei tubi dell'aria d'avviamento. 
    .3 Tutti i tubi di scarico dai  compressori  d'aria  d'avviamento
devono sboccare direttamente nelle bombole dell'aria di avviamento  e
tutti i tubi di avviamento che  portano  l'aria  dalle  bombole  alle
macchine principali e ausiliarie devono essere completamente separati
dall'impianto di tubolatura di scarico del compressore. 
    .4  Devono  essere  presenti  mezzi  atti  a  ridurre  al  minimo
l'entrata d'olio negli impianti di aria in pressione e a drenare  gli
impianti stessi. 
 
15. Protezione contro il rumore (R 36) (2)   
 
    NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e D  NON  CONTEMPLATE  DALLA  REGOLA
II-1/A-1/4 
    Devono essere  prese  misure  atte  a  ridurre  il  rumore  delle
macchine nei locali macchine a livelli accettabili.  Se  tale  rumore
non puo' essere ridotto sufficientemente, la sorgente  dell'eccessivo
rumore deve essere adeguatamente coibentata o isolata o deve  esservi
un rifugio antirumore se e' richiesto che il locale  sia  presidiato.
Al personale che deve entrare in tali locali  devono  essere  fornite
protezioni auricolari. 
 
16. Ascensori 
 
    NAVI NUOVE DELLE CLASSI A, B, C e D: 
    .1  Per  quanto  riguarda  dimensioni,   struttura,   numero   di
passeggeri e/o quantita' di merce, gli  ascensori  per  passeggeri  e
merci devono essere conformi alle disposizioni  stabilite,  caso  per
caso e per ciascun tipo di impianto, dall'amministrazione dello Stato
di bandiera. 
    .2 I disegni  dell'impianto  e  le  istruzioni  di  manutenzione,
comprese le disposizioni che disciplinano  le  ispezioni  periodiche,
devono essere approvati dall'amministrazione dello Stato di bandiera,
che ispeziona ed approva l'impianto prima che esso sia messo in uso. 
    .3 Una volta approvato l'impianto, l'amministrazione dello  Stato
di bandiera rilascia un certificato  che  deve  essere  conservato  a
bordo. 
    .4 L'amministrazione dello Stato di bandiera puo' consentire  che
un esperto da essa autorizzato, o un organismo riconosciuto, effettui
le ispezioni periodiche. 
 
                               PARTE D 
 
                         IMPIANTI ELETTRICI 
 
1. Generalita' (R 40) 
 
    NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e D + NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE B: 
    .1 Gli impianti elettrici devono essere tali da garantire  quanto
segue: 
      .1 tutti i servizi elettrici ausiliari necessari per  mantenere
la nave in normali condizioni di esercizio e di  abitabilita'  devono
essere assicurati senza  ricorrere  alla  sorgente  di  emergenza  di
energia elettrica; 
      .2 i  servizi  elettrici  essenziali  per  la  sicurezza  nelle
diverse condizioni di emergenza; e 
      .3 la sicurezza dei passeggeri, dell'equipaggio  e  della  nave
rispetto ai rischi di natura elettrica. 
    .2 L'amministrazione dello Stato di bandiera deve  adottare  ogni
misura  necessaria  per  assicurare  un'attuazione   e   applicazione
uniformi delle disposizioni contenute nella presente parte in  ordine
agli impianti elettrici (3) 
 
2. Sorgente principale di energia elettrica e illuminazione (R 41) 
 
    NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e D + NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE B: 
    .1 Le navi nuove delle classi C e D in cui l'energia elettrica e'
la sola energia destinata ad alimentare  tutti  i  servizi  ausiliari
necessari per la sicurezza della nave, e le navi nuove  ed  esistenti
di classe B in cui l'energia elettrica e' la sola  energia  destinata
ad alimentare tutti i servizi ausiliari necessari per la sicurezza  e
la propulsione della nave, devono essere dotate di due o piu'  gruppi
elettrogeneratori  principali  di  potenza   tale   che   i   servizi
sopracitati possano funzionare anche quando uno  di  essi  sia  fuori
servizio. 
    Nelle navi nuove delle classi C e D di lunghezza inferiore  a  24
metri,  uno  dei  gruppi  elettrogeneratori  principali  puo'  essere
azionato dalla macchina di propulsione principale, purche'  esso  sia
di potenza tale da  consentire  che  i  servizi  sopracitati  possano
funzionare anche quando uno di essi sia fuori servizio. 
    .2.1 Dalla sorgente principale di energia elettrica  deve  essere
alimentato un impianto di  illuminazione  elettrica  principale,  che
fornisca luce a tutte quelle parti della nave normalmente accessibili
e usate da passeggeri o equipaggio. 
    .2.2 La sistemazione dell'impianto  principale  di  illuminazione
elettrica deve essere tale che un  incendio  o  altro  incidente  nei
locali contenenti la sorgente principale  di  energia  elettrica,  le
eventuali apparecchiature  di  trasformazione  associate,  il  quadro
principale e il quadro di illuminazione principale non mettano  fuori
servizio  l'impianto  di   emergenza   di   illuminazione   elettrica
prescritto alla regola 3. 
    .2.3 La sistemazione dell'impianto di emergenza di  illuminazione
elettrica deve essere tale che un  incendio  o  altro  incidente  nei
locali contenenti la sorgente di emergenza di energia  elettrica,  le
eventuali apparecchiature di trasformazione associate, il  quadro  di
emergenza e il quadro di illuminazione di emergenza non mettano fuori
servizio l'impianto principale di illuminazione elettrica  prescritto
dalla presente regola. 
    .3 Rispetto a un gruppo elettrogeneratore principale,  il  quadro
principale deve essere collocato in modo che, per  quanto  possibile,
l'integrita'  della  normale  alimentazione  elettrica  possa  essere
compromessa  soltanto  da  un  incendio  o  altro  incidente  che  si
verifichi   nel   locale   in   cui   sono   sistemati   il    gruppo
elettrogeneratore e il quadro principale. 
    NAVI DELLE CLASSI B, C e D, COSTRUITE A PARTIRE  DAL  1°  GENNAIO
2012 
    .4 Nelle navi di classe B, C e  D  costruite  a  partire  dal  1°
gennaio  2012  le  cabine  devono  essere  munite  di   illuminazione
supplementare per indicare l'uscita, in modo che gli occupanti  siano
in grado di dirigersi verso la porta. Tale  fonte  di  illuminazione,
che puo' essere collegata a una  sorgente  di  emergenza  di  energia
elettrica,  o  disporre  di  una  sorgente   di   energia   elettrica
indipendente  in  ciascuna  cabina,  deve  attivarsi  automaticamente
quando viene a mancare l'illuminazione normale in cabina  e  rimanere
accesa per un minimo di 30 minuti. 
 
3. Sorgente di emergenza di energia elettrica (R 42) 
 
    NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e D + NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE B: 
    .1 Ogni nave deve  disporre  di  una  sorgente  di  emergenza  di
energia elettrica indipendente,  il  cui  quadro  di  emergenza  deve
essere posto al di sopra  del  ponte  delle  paratie,  in  un  locale
prontamente accessibile non contiguo alle  delimitazioni  dei  locali
macchine di categoria A o dei locali in cui sono ubicati la  sorgente
principale di energia elettrica o il quadro principale. 
    .1 Non e' necessario applicare il requisito del  punto  .1  nelle
navi  che  sono  progettate  con  due  locali  macchine   del   tutto
indipendenti,  separati  da  almeno   un   compartimento   stagno   e
antincendio e da due paratie  o  da  una  struttura  alternativa  che
garantisca lo stesso livello di sicurezza, e se e' presente almeno un
generatore con relativo quadro, ecc. in ciascun locale macchine. 
    .2 La sorgente di emergenza  di  energia  elettrica  puo'  essere
costituita da una batteria di accumulatori in grado di soddisfare  le
disposizioni del punto 5, senza  essere  ricaricata  o  senza  subire
cadute eccessive di tensione, oppure da un  generatore  in  grado  di
soddisfare  le  disposizioni  del  punto  5,  azionato  da  motore  a
combustione interna, ad alimentazione  indipendente  di  combustibile
avente un punto di infiammabilita' non inferiore a 43 °C,  dotato  di
dispositivi  automatici  di  avviamento  nelle  navi   nuove   e   di
dispositivi automatici di avviamento approvati nelle navi  esistenti,
nonche' di una sorgente temporanea di energia elettrica di  emergenza
come stabilito al punto 6, a meno che, nel caso di navi  nuove  delle
classi C e D di lunghezza inferiore a 24 metri, non sia prevista  una
batteria indipendente, opportunamente ubicata, per le utenze e per il
periodo di tempo richiesto dalle presenti regole. 
    .3 La sorgente di emergenza  di  energia  elettrica  deve  essere
installata in modo da poter  funzionare  in  piena  efficienza  anche
quando  la  nave  e'  inclinata  trasversalmente  fino  a   22,5°   e
longitudinalmente fino  a  10°.  Il  generatore  o  i  generatori  di
emergenza devono potersi avviare prontamente ad ogni possibile  bassa
temperatura e, nelle navi nuove, anche in modo automatico. 
    .4 Il quadro di emergenza deve essere sistemato  il  piu'  vicino
possibile alla sorgente di emergenza di energia elettrica. 
    .5 La sorgente di emergenza di energia elettrica  prescritta  dal
punto .1 deve essere: 
      .1 in grado di funzionare per un periodo di: 
        12 ore per le navi di classe B (nuove e esistenti), 
        6 ore per le navi di classe C (nuove), 
        3 ore per le navi di classe D (nuove); 
      .2 in grado, in particolare, di  alimentare  simultaneamente  i
dispositivi previsti per i seguenti servizi, come  richiesto  per  le
classi di navi e per le ore sopracitate: 
        a) una pompa di sentina a motore indipendente e una pompa  da
incendio; 
        b) illuminazione di emergenza: 
          1) di ogni punto di  riunione  e  zona  d'imbarco  e  sulle
murate, come stabilito dalla regola III/5.3; 
          2) dei corridoi, delle  scale  e  delle  uscite  che  danno
accesso ai punti di riunione e alle zone d'imbarco; 
          3) dei locali macchine e dei locali  in  cui  si  trova  il
generatore di emergenza; 
          4) delle stazioni di  comando  in  cui  sono  sistemate  le
apparecchiature radio e le apparecchiature principali di navigazione; 
          5)  come  prescritto   dalle   regole   II-2/B/16.1.3.7   e
II-2/B/6.1.7; 
          6) di tutte le posizioni di deposito degli  equipaggiamenti
da vigile del fuoco; 
          7) presso una pompa di sentina a motore indipendente e  una
delle pompe da incendio di  cui  alla  lettera  a)  e  dei  posti  di
avviamento dei loro motori; 
        c) i fanali di navigazione della nave; 
        d) 1) tutti gli impianti di comunicazione; 
          2) l'impianto di allarme generale; 
          3) l'impianto di rilevazione di incendi; 
          4) tutte le segnalazioni  necessarie  in  un'emergenza,  se
alimentate elettricamente  dai  gruppi  elettrogeneratori  principali
della nave; 
        e) la pompa per l'impianto a «sprinkler», se  prevista  e  se
alimentata elettricamente; e 
        f) le lampade per segnalazioni diurne,  se  alimentate  dalla
sorgente principale di energia elettrica; 
      .3 in grado  di  alimentare,  per  mezz'ora,  le  porte  stagne
azionate da energia elettrica e i circuiti di comando, segnalazione e
allarme ad esse associati. 
    .6 La sorgente  di  emergenza  temporanea  di  energia  elettrica
prescritta dal punto .2 deve comprendere una batteria di accumulatori
opportunamente ubicata per l'utilizzazione in caso di emergenza,  che
deve poter alimentare, per mezz'ora, senza essere ricaricata o  senza
subire cadute eccessive di tensione: 
      a) l'illuminazione di  cui  al  punto  .2,  lettera  b)1  della
presente regola; 
      b) le porte stagne, come prescritto ai punti .7.2 e .7.3  della
regola   II-1/B/13,   ma   non   necessariamente   tutte   le   porte
contemporaneamente,  a  meno  che  non  sia  prevista  una   sorgente
temporanea indipendente di energia; e 
      c) i circuiti di comando, segnalazione  e  allarme  di  cui  al
punto .7.2 della regola II-1/B/13. 
    .7 NAVI DELLE CLASSI B, C e D, COSTRUITE A PARTIRE DAL 1° GENNAIO
2003: 
    Laddove l'energia elettrica sia necessaria  per  ripristinare  la
propulsione,  la  sua   capacita'   deve   essere   sufficiente   per
ripristinare  la  propulsione  della  nave  congiuntamente  ad  altri
macchinari, come appropriato, da una  condizione  di  nave  priva  di
energia entro 30 minuti dal blackout. 
 
4. Illuminazione di emergenza supplementare per navi ro-ro (R 42-1) 
 
    NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e D + NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE B: 
    Oltre all'illuminazione  di  emergenza  prescritta  dalla  regola
II-1/D/3.5.2b), su tutte le navi con locali da carico ro/ro o  locali
di categoria speciale: 
    .1 tutti i locali pubblici e i corridoi destinati  ai  passeggeri
devono essere provvisti di illuminazione elettrica supplementare  che
possa funzionare per almeno tre ore quando tutte le altre sorgenti di
energia elettrica  sono  fuori  servizio  e  in  ogni  condizione  di
sbandamento. L'illuminazione fornita  deve  essere  tale  da  rendere
facilmente visibile l'accesso ai mezzi di sfuggita.  La  sorgente  di
energia per l'illuminazione supplementare deve consistere in batterie
di accumulatori collocate entro le unita' di illuminazione che  siano
caricate  con  continuita',  quando  praticabile,   dal   quadro   di
emergenza. In alternativa, l'amministrazione dello Stato di  bandiera
puo' accettare ogni  altro  sistema  di  illuminazione  di  efficacia
almeno equivalente. L'illuminazione supplementare  deve  essere  tale
che ogni guasto alle lampade risulti  immediatamente  visibile.  Ogni
batteria  di  accumulatori  deve  essere  sostituita  ad   intervalli
stabiliti  sulla  base  della  vita  di  esercizio   prevista   nelle
condizioni ambientali cui esse sono soggette durante l'esercizio; e 
    .2 una lampada portatile funzionante  con  batteria  ricaricabile
deve essere sistemata in tutti  i  corridoi  dei  locali  equipaggio,
locali per la ricreazione e in tutti i  locali  di  lavoro  che  sono
normalmente occupati, a meno che non sia  installato  un  sistema  di
illuminazione  di  emergenza  supplementare,   come   richiesto   dal
sottoparagrafo .1. 
 
5. Precauzioni contro la folgorazione, l'incendio e altri pericoli di
natura elettrica (R 45) 
 
    NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e D + NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE B: 
    .1  Le  parti  metalliche  esposte   delle   macchine   o   delle
apparecchiature elettriche non destinate ad  essere  in  tensione  ma
che, in condizione di  guasto,  possono  andare  in  tensione  devono
essere collegate a massa, a meno che le macchine o le apparecchiature
siano: 
      .1 alimentate ad una tensione non superiore a 50 V in  corrente
continua o a 50 V, valore efficace tra i  conduttori;  tale  tensione
non deve essere raggiunta con l'impiego di autotrasformatori; oppure 
      .2 alimentate ad una tensione non superiore a 250 V  per  mezzo
di trasformatori di isolamento di sicurezza che  alimentino  un  solo
dispositivo; oppure 
      .3 fabbricate secondo il principio del doppio isolamento. 
    .2 Tutte le apparecchiature elettriche devono essere fabbricate e
installate in modo da non causare  danni  quando  sono  maneggiate  e
toccate normalmente. 
    .3 I lati e il retro e, se necessario,  la  parte  anteriore  dei
quadri devono  essere  opportunamente  protetti.  Parti  in  tensione
esposte,  aventi  tensioni  rispetto  a  massa  che  superano  quella
indicata al punto .1.1, non  devono  essere  installate  sulla  parte
anteriore di detti quadri. Se del caso, sulla parte anteriore  e  sul
retro del quadro devono esservi tappeti o grate isolanti. 
    .4 Nei sistemi di distribuzione  che  non  hanno  collegamenti  a
massa deve essere installato un dispositivo in grado  di  controllare
lo stato di isolamento verso massa  e  di  fornire  una  segnalazione
ottica e acustica quando vi siano valori di isolamento eccessivamente
bassi. 
    .5.1 Tutti i rivestimenti e le armature metallici dei cavi devono
essere elettricamente continui e collegati a massa. 
    .5.2 Tutti i cavi elettrici e le  condutture  elettriche  esterni
alle apparecchiature devono essere almeno del tipo non propagante  la
fiamma e devono essere installati in modo  da  non  compromettere  la
proprieta' originale di non propagazione della fiamma. In funzione di
particolari applicazioni, l'amministrazione dello Stato  di  bandiera
puo' consentire l'uso di cavi speciali, come quelli a radiofrequenza,
non conformi a quanto sopra. 
    NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e D: 
    .5.3  Cavi  e  condutture  che  alimentino   impianti   elettrici
essenziali o di emergenza,  impianti  d'illuminazione,  comunicazioni
interne o segnalazioni devono per quanto possibile  seguire  percorsi
lontani da cucine, lavanderie, locali macchine di categoria A e  loro
cofani e altre zone a elevato rischio di incendio. Nelle  navi  ro/ro
da passeggeri nuove ed esistenti, i cavi dell'impianto di allarme  di
emergenza e dell'impianto di informazione pubblica installati  al  1°
luglio   1998   o   dopo   tale   data   devono   essere    approvati
dall'amministrazione dello Stato  di  bandiera,  tenuto  conto  delle
raccomandazioni     formulate      dall'Organizzazione      marittima
internazionale. I cavi che collegano le pompe da incendio  al  quadro
di emergenza devono essere di tipo  resistente  al  fuoco  dove  essi
attraversano zone a elevato rischio di incendio. Se possibile,  tutti
questi cavi devono essere posizionati in maniera tale da impedire che
essi siano  resi  inutilizzabili  dal  riscaldamento  delle  paratie,
provocato da un incendio in un locale contiguo. 
    .6 I cavi e le condutture devono essere installati e  fissati  in
modo da impedire sfregamenti o altri  danni.  Le  terminazioni  e  le
giunzioni in tutti i  conduttori  devono  essere  fatte  in  modo  da
mantenere inalterate le originali proprieta' elettriche,  meccaniche,
di non propagazione della fiamma e, se necessario, di  resistenza  al
fuoco. 
    NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e D + NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE B: 
    .7.1  Ogni  circuito  separato  deve   essere   protetto   contro
cortocircuiti e sovraccarichi, fatti salvi i  casi  consentiti  dalle
regole II-1/C/6 e II-1/C/7. 
    NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e D: 
    .7.2 Le apparecchiature di illuminazione devono essere  sistemate
in modo da evitare temperature eccessive, che potrebbero  danneggiare
cavi e condutture, e da impedire il  surriscaldamento  dei  materiali
circostanti. 
    .8.1 Le batterie di  accumulatori  devono  essere  opportunamente
sistemate e i compartimenti  specificamente  destinati  a  contenerle
devono  essere  costruiti  in  maniera   adeguata   e   efficacemente
ventilati. 
    .8.2 Apparecchiature elettriche  e  non  elettriche  che  possano
costituire una sorgente  di  ignizione  di  vapori  infiammabili  non
devono essere ammesse in questi compartimenti. 
    .9 I sistemi di distribuzione devono essere sistemati in  maniera
tale che un incendio in qualsiasi  zona  verticale  principale,  come
definita nella regola II-2/A/2.9, non possa interferire  con  servizi
essenziali per la sicurezza in qualsiasi altra  di  tali  zone.  Tale
norma si intende rispettata se le linee di alimentazione principali e
di emergenza che attraversano una  di  tali  zone  sono  quanto  piu'
distanziate tra loro sia verticalmente che orizzontalmente. 
    NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e D,  COSTRUITE  A  PARTIRE  DAL  1°
GENNAIO 2012: 
    .10 Nessuna apparecchiatura elettrica deve essere  installata  in
locali  nei  quali  e'   probabile   che   siano   presenti   miscele
infiammabili, ad esempio nei compartimenti  destinati  principalmente
alle batterie di accumulatori, nei depositi di pittura, di  acetilene
o in spazi analoghi, a meno che l'amministrazione convenga  che  tali
apparecchiature: 
      .1 sono essenziali per fini operativi; 
      .2 sono di tipo tale da  non  provocare  la  combustione  delle
miscele di cui trattasi; 
      .3 sono adeguate per gli spazi in questione; e 
      .4 sono adeguatamente  certificate  per  essere  utilizzate  in
sicurezza in ambienti in cui e'  probabile  siano  presenti  polveri,
vapori o gas. 
 
                               PARTE E 
 
REQUISITI  SUPPLEMENTARI  PER  NAVI  COSTRUITE  CON  LOCALI  MACCHINE
                    PERIDIOCAMENTE NON PRESIDIATI 
 
Considerazioni particolari (R 54) 
 
    NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e D + NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE B: 
    Per tutte le navi nuove delle classi B, C  e  D  e  per  le  navi
esistenti di classe B, l'amministrazione dello Stato di bandiera deve
valutare specificamente se i locali macchine possano o  meno  restare
non presidiati periodicamente e se, per  raggiungere  un  livello  di
sicurezza  equivalente  a  quello  dei  locali  macchine   di   norma
presidiati siano necessari requisiti supplementari rispetto a  quelli
delle presenti regole.